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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10831/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10831/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
- Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 11/02/25 alle ore 12.28, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per Parte_1
l'avv. Claudio Rossi in sostituzione dell'avv. DI LUIGI FABRIZIO , giusta delega che
[...] produce, e per Controparte_1
- l'avv. Vita Valentina Iacobellis in sostituzione
[...] Controparte_2 dell'avv. BARILE RUGGERO, giusta delega orale. E', altresì, presente il MOT dott. ssa Eleonora Santoro.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. L'avv. Rossi precisa le conclusioni come da foglio già trasmesso, insistendo per la chiamata di terzo, e l'avv. Iacobellis precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e si oppone alla chiamata di terzo, facendo presente che è stata rigettata già due volte in corso di causa.
Il Giudice rigetta l'istanza di chiamata di terzo, richiamandosi ai motivi dei precedenti provvedimenti e invita le parti alla discussione orale. I difensori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti.
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza dell'11.2.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 10831/2024, promossa con citazione notificata in data 14.3.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pescara in Piazza Ettore Troilo n. 18 presso l'avv. Fabrizio Di Luigi, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_3
(P.I. ), in persona del suo
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano via P.
Sottocorno n. 52 presso l'avv. Ruggero Barile, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Lorenzo Scofone, per procura generale alle liti in atti,
OPPOSTA
pagina 2 di 9 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'11.2.2025 le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 14.3.2024 ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 368/2024 emesso in data 9.1.2024 dal Tribunale di
Milano, intimante il pagamento di euro 47.520,00, oltre interessi e spese, in favore della società
[...]
in forza di due polizze Controparte_3
fideiussorie.
L'opponente, in particolare, eccepisce:
-l'incompetenza del Tribunale di Milano a favore di quella del Tribunale di Pescara poiché la controversia ha ad oggetto il rapporto contrattuale tra una società e un consumatore e, pertanto, occorre far riferimento al foro esclusivo del consumatore ex art. 33 comma 2 lett. u) del codice del consumo;
tale regime di tutela del consumatore si applica, invero, anche alla persona fisica che svolge attività imprenditoriale/commerciale/professionale/artigianale quando non agisce nel predetto ambito, atteso che la ratio della norma è quella di aumentare la tutela del contraente debole, alla pari del consumatore, che è meritevole di una tutela “rafforzata” rispetto alla controparte negoziale;
nel caso di specie parte opponente si è garantita con i contratti oggetto del decreto ingiuntivo per problematiche relative non al raggiungimento del proprio scopo imprenditoriale, ma semplicemente alla ristrutturazione finalizzata alla vendita di un bene personale, pervenutole per successione ereditaria;
pagina 3 di 9 -la carenza di legittimazione passiva poiché ha ceduto i beni oggetto di garanzia e con essi i rapporti di garanzia ed i relativi -ove presenti- oneri alla società Controparte_4
[...]
-l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;
-l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014 poiché il caso in questione ha ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma non eccedente euro 50.000,00 fuori dai casi in cui è prevista la mediazione obbligatoria.
Pertanto, chiede in via preliminare di dichiarare l'incompetenza del Giudice adito;
sempre in via preliminare, ma subordinata chiede di autorizzare la chiamata in causa del terzo, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'obbligatoria negoziazione assistita o per mancato esperimento dell'altrettanto obbligatoria mediazione;
nel merito chiede di revocare il decreto ingiuntivo de quo perché inefficace, infondato, ingiusto ed illegittimo.
Si è costituita in giudizio la società
[...]
la Controparte_3
quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo de quo; in ogni caso chiede la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre agli interessi come previsti in contratto ex
D.Lgs. n. 231/2002 a far data dall'avvenuta notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al soddisfo.
Parte opposta espone che i contratti oggetto della presente controversia- ovvero le polizze fideiussorie n. 2090808 e n. 2131309-, con i quali la Compagnia ha garantito ad l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei suoi confronti dal debitore Pt_2
principale, devono inquadrarsi nello schema negoziale del contratto autonomo di garanzia.
pagina 4 di 9 Allega che, invero, nelle predette polizze è presente la clausola “a semplice richiesta” e
“senza eccezioni” che, come ribadito anche dalle S.U. nella sentenza n. 3947 del 2010, vale di per sé a trasformare la polizza in un contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione e, pertanto, il pagamento compiuto dalla Compagnia del debito garantito determina il suo diritto di rivalsa, cioè la surrogazione e il regresso previsti sia dalla legge sia dalle clausole dei predetti contratti.
Parte opposta, in particolare, deduce che:
-come la Compagnia garante è obbligata a corrispondere il pagamento in base alla polizza al creditore beneficiario a prima e semplice richiesta e senza poter opporre nessuna eccezione, così anche il debitore principale/contraente della predetta polizza è tenuto a restituire alla Compagnia tutte le somme dalla medesima corrisposte al creditore beneficiario a prima e semplice richiesta e senza potere opporre nessuna eccezione;
-si produrrebbe, altrimenti, un'inaccettabile violazione dell'equilibrio sinallagmatico dell'intera fattispecie poiché la Compagnia, non potendo recuperare quanto corrisposto al creditore beneficiario, subirebbe una diminuzione patrimoniale per un'obbligazione non sua, ma contratta da un soggetto diverso;
-parte opponente non ha diritto di sollevare eccezioni nel presente giudizio poiché non ha ancora restituito fino ad oggi tutte le somme versate dalla Compagnia al creditore beneficiario in adempimento ai suoi doveri di garanzia e, pertanto, le predette eccezioni proposte sono inammissibili;
-è infondata l'eccezione avversaria sull'incompetenza del Tribunale di Milano poiché quest'ultimo è competente ai sensi della clausola di proroga della competenza territoriale contenuta nella polizza fideiussoria -clausola n. 7 delle condizioni che regolano il rapporto tra società e contraente- e in quanto è documentalmente provato e non contestato che la Compagnia ha sede in Milano;
pagina 5 di 9 -la predetta clausola è stata specificatamente approvata per iscritto ex artt. 1341 e 1342
c.c.;
-inoltre, non sono applicabili le norme a tutela del consumatore poiché parte opponente non può essere qualificata come consumatore, ma al contrario come professionista;
-l'opponente riconosce e ammette di essere titolare dell'omonima impresa individuale e non dimostra in nessun modo di aver agito nel caso concreto in qualità di consumatore, ma al contrario i documenti prodotti in atti dimostrano l'agire per finalità legate alla propria attività imprenditoriale e, quindi, in qualità di professionista;
-l'impresa individuale ha la medesima soggettività giuridica della persona fisica titolare firmatario e, invero, dalla visura camerale prodotta risulta che l'impresa stessa ha il medesimo codice fiscale del titolare firmatario, nonché la medesima autonomia patrimoniale dello stesso;
-anche nella denegata ipotesi in cui si ritenessero invalide le predette clausole di proroga della competenza territoriale oggetto della polizza, sarebbe comunque competente il
Tribunale di Milano quale foro del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio che, in virtù della sua natura pecuniaria, deve essere adempiuta presso il creditore;
-parte opponente ha la legittimazione passiva poiché non ha né dedotto né documentato nessun fatto impeditivo e/o modificativo e/o estintivo del diritto di rivalsa di cui è titolare la Compagnia e, invero, la cessione dei beni asserita dall'opponente quale elemento che esclude la sua legittimazione passiva non costituisce un fatto impeditivo e/o modificativo e/o estintivo di tale diritto di rivalsa;
-ai sensi dell'art. 2740 c.c. le modificazioni del patrimonio del debitore non causano nessuna modificazione della titolarità passiva dell'obbligazione e ai sensi dell'art. 1372 comma 2 c.c. la Compagnia è soggetto terzo estraneo rispetto al predetto contratto di compravendita che, quindi, può produrre effetti soltanto ed esclusivamente nei rapporti interni tra le parti contraenti;
pagina 6 di 9 -l'azione proposta è procedibile poiché la presente controversia esula dal campo di applicazione oggettivo del D. Lgs. n. 28/2010 poiché non ricade in una materia per la quale la legge prevede come obbligatorio il procedimento di mediazione, essendo le polizze fideiussorie contratti autonomi di garanzia e non qualificabili come “contratti assicurativi bancari e finanziari”;
-inoltre, tale eccezione avversaria attinente alla mancata mediazione è manifestamente infondata ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. n. 28/2010 poiché parte opposta non ha chiesto e non chiede la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
-l'eccezione attinente al mancato esperimento della negoziazione assistita è manifestamente infondata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 che non prevede l'obbligo di negoziazione assistita nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
Preliminarmente, si osserva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
È priva di pregio l'eccezione di parte opponente inerente all'incompetenza territoriale del Tribunale adito atteso che le polizze in questione non sono state stipulate da un consumatore, ma da un professionista poiché sottoscritte in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale. Invero, dai documenti allegati in atti risulta che il
è il titolare firmatario dell'omonima impresa individuale (v. doc. n. 6 fasc. Parte_1
pagina 7 di 9 monit.) e che, in quanto tale, ha sottoscritto le predette polizze di fideiussione (v. doc. n.
1 fasc. monit.).
Le polizze fideiussorie sono finalizzate, difatti, al pagamento anticipato dell'aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti (v. doc. n. 1 fasc. monit.) e, pertanto, poiché l'impresa individuale dell'opponente ha quale attività prevalente quella di coltivatore diretto (v. doc. n. 6 fasc. monit.), è evidente la stretta connessione nonché strumentalità delle predette polizze all'attività di impresa dello stesso. D'altro canto, nella richiesta di emissione delle due polizze è indicata – con riferimento al contraente - anche la partita IVA, la quale non può fare riferimento che ad un imprenditore.
È, del pari, infondata la doglianza inerente alla carenza di legittimazione passiva di parte opponente poiché, in primo luogo, è del tutto ininfluente ad escluderla il fatto che la stessa abbia ceduto i beni oggetto della garanzia e, in secondo luogo, non vi è prova che insieme agli stessi siano state cedute anche le predette polizze.
In merito alle eccezioni di improcedibilità sollevate da parte opponente per mancato esperimento della mediazione e della negoziazione assistita, ritiene il Tribunale che le stesse siano prive di pregio.
Invero, nel caso di specie si tratta di due polizze fideiussorie (v. doc. n. 1 fasc. monit.) e, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 1791/25), poiché la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma ha funzione di garanzia, si tratta comunque - a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma- di un contratto che esula dall'ambito di operatività del citato art. 5 comma
1-bis D. Lgs. n. 28/2010 che si riferisce ai contratti assicurativi.
Non vi è neanche l'obbligo di invitare a stipulare una convenzione di negoziazione assistita poiché nella fattispecie in esame si tratta di un procedimento di ingiunzione seguito dall'opposizione che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. a) del D.L. n. 132/2014, esclude l'obbligo di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità del giudizio.
pagina 8 di 9 Pertanto, essendo infondata, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 368/2024 emesso in data 9.1.2024 dal Tribunale di Milano, che va dichiarato esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannato a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
-conferma il decreto ingiuntivo n. 368/2024 emesso in data 9.1.2024 dal Tribunale di
Milano, che viene dichiarato esecutivo;
-condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
Controparte_3
le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 4.900,00
[...]
per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 11.2.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10831/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
- Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 11/02/25 alle ore 12.28, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per Parte_1
l'avv. Claudio Rossi in sostituzione dell'avv. DI LUIGI FABRIZIO , giusta delega che
[...] produce, e per Controparte_1
- l'avv. Vita Valentina Iacobellis in sostituzione
[...] Controparte_2 dell'avv. BARILE RUGGERO, giusta delega orale. E', altresì, presente il MOT dott. ssa Eleonora Santoro.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. L'avv. Rossi precisa le conclusioni come da foglio già trasmesso, insistendo per la chiamata di terzo, e l'avv. Iacobellis precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e si oppone alla chiamata di terzo, facendo presente che è stata rigettata già due volte in corso di causa.
Il Giudice rigetta l'istanza di chiamata di terzo, richiamandosi ai motivi dei precedenti provvedimenti e invita le parti alla discussione orale. I difensori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti.
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza dell'11.2.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 10831/2024, promossa con citazione notificata in data 14.3.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pescara in Piazza Ettore Troilo n. 18 presso l'avv. Fabrizio Di Luigi, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_3
(P.I. ), in persona del suo
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano via P.
Sottocorno n. 52 presso l'avv. Ruggero Barile, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Lorenzo Scofone, per procura generale alle liti in atti,
OPPOSTA
pagina 2 di 9 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'11.2.2025 le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 14.3.2024 ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 368/2024 emesso in data 9.1.2024 dal Tribunale di
Milano, intimante il pagamento di euro 47.520,00, oltre interessi e spese, in favore della società
[...]
in forza di due polizze Controparte_3
fideiussorie.
L'opponente, in particolare, eccepisce:
-l'incompetenza del Tribunale di Milano a favore di quella del Tribunale di Pescara poiché la controversia ha ad oggetto il rapporto contrattuale tra una società e un consumatore e, pertanto, occorre far riferimento al foro esclusivo del consumatore ex art. 33 comma 2 lett. u) del codice del consumo;
tale regime di tutela del consumatore si applica, invero, anche alla persona fisica che svolge attività imprenditoriale/commerciale/professionale/artigianale quando non agisce nel predetto ambito, atteso che la ratio della norma è quella di aumentare la tutela del contraente debole, alla pari del consumatore, che è meritevole di una tutela “rafforzata” rispetto alla controparte negoziale;
nel caso di specie parte opponente si è garantita con i contratti oggetto del decreto ingiuntivo per problematiche relative non al raggiungimento del proprio scopo imprenditoriale, ma semplicemente alla ristrutturazione finalizzata alla vendita di un bene personale, pervenutole per successione ereditaria;
pagina 3 di 9 -la carenza di legittimazione passiva poiché ha ceduto i beni oggetto di garanzia e con essi i rapporti di garanzia ed i relativi -ove presenti- oneri alla società Controparte_4
[...]
-l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;
-l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014 poiché il caso in questione ha ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma non eccedente euro 50.000,00 fuori dai casi in cui è prevista la mediazione obbligatoria.
Pertanto, chiede in via preliminare di dichiarare l'incompetenza del Giudice adito;
sempre in via preliminare, ma subordinata chiede di autorizzare la chiamata in causa del terzo, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'obbligatoria negoziazione assistita o per mancato esperimento dell'altrettanto obbligatoria mediazione;
nel merito chiede di revocare il decreto ingiuntivo de quo perché inefficace, infondato, ingiusto ed illegittimo.
Si è costituita in giudizio la società
[...]
la Controparte_3
quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo de quo; in ogni caso chiede la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre agli interessi come previsti in contratto ex
D.Lgs. n. 231/2002 a far data dall'avvenuta notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al soddisfo.
Parte opposta espone che i contratti oggetto della presente controversia- ovvero le polizze fideiussorie n. 2090808 e n. 2131309-, con i quali la Compagnia ha garantito ad l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei suoi confronti dal debitore Pt_2
principale, devono inquadrarsi nello schema negoziale del contratto autonomo di garanzia.
pagina 4 di 9 Allega che, invero, nelle predette polizze è presente la clausola “a semplice richiesta” e
“senza eccezioni” che, come ribadito anche dalle S.U. nella sentenza n. 3947 del 2010, vale di per sé a trasformare la polizza in un contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione e, pertanto, il pagamento compiuto dalla Compagnia del debito garantito determina il suo diritto di rivalsa, cioè la surrogazione e il regresso previsti sia dalla legge sia dalle clausole dei predetti contratti.
Parte opposta, in particolare, deduce che:
-come la Compagnia garante è obbligata a corrispondere il pagamento in base alla polizza al creditore beneficiario a prima e semplice richiesta e senza poter opporre nessuna eccezione, così anche il debitore principale/contraente della predetta polizza è tenuto a restituire alla Compagnia tutte le somme dalla medesima corrisposte al creditore beneficiario a prima e semplice richiesta e senza potere opporre nessuna eccezione;
-si produrrebbe, altrimenti, un'inaccettabile violazione dell'equilibrio sinallagmatico dell'intera fattispecie poiché la Compagnia, non potendo recuperare quanto corrisposto al creditore beneficiario, subirebbe una diminuzione patrimoniale per un'obbligazione non sua, ma contratta da un soggetto diverso;
-parte opponente non ha diritto di sollevare eccezioni nel presente giudizio poiché non ha ancora restituito fino ad oggi tutte le somme versate dalla Compagnia al creditore beneficiario in adempimento ai suoi doveri di garanzia e, pertanto, le predette eccezioni proposte sono inammissibili;
-è infondata l'eccezione avversaria sull'incompetenza del Tribunale di Milano poiché quest'ultimo è competente ai sensi della clausola di proroga della competenza territoriale contenuta nella polizza fideiussoria -clausola n. 7 delle condizioni che regolano il rapporto tra società e contraente- e in quanto è documentalmente provato e non contestato che la Compagnia ha sede in Milano;
pagina 5 di 9 -la predetta clausola è stata specificatamente approvata per iscritto ex artt. 1341 e 1342
c.c.;
-inoltre, non sono applicabili le norme a tutela del consumatore poiché parte opponente non può essere qualificata come consumatore, ma al contrario come professionista;
-l'opponente riconosce e ammette di essere titolare dell'omonima impresa individuale e non dimostra in nessun modo di aver agito nel caso concreto in qualità di consumatore, ma al contrario i documenti prodotti in atti dimostrano l'agire per finalità legate alla propria attività imprenditoriale e, quindi, in qualità di professionista;
-l'impresa individuale ha la medesima soggettività giuridica della persona fisica titolare firmatario e, invero, dalla visura camerale prodotta risulta che l'impresa stessa ha il medesimo codice fiscale del titolare firmatario, nonché la medesima autonomia patrimoniale dello stesso;
-anche nella denegata ipotesi in cui si ritenessero invalide le predette clausole di proroga della competenza territoriale oggetto della polizza, sarebbe comunque competente il
Tribunale di Milano quale foro del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio che, in virtù della sua natura pecuniaria, deve essere adempiuta presso il creditore;
-parte opponente ha la legittimazione passiva poiché non ha né dedotto né documentato nessun fatto impeditivo e/o modificativo e/o estintivo del diritto di rivalsa di cui è titolare la Compagnia e, invero, la cessione dei beni asserita dall'opponente quale elemento che esclude la sua legittimazione passiva non costituisce un fatto impeditivo e/o modificativo e/o estintivo di tale diritto di rivalsa;
-ai sensi dell'art. 2740 c.c. le modificazioni del patrimonio del debitore non causano nessuna modificazione della titolarità passiva dell'obbligazione e ai sensi dell'art. 1372 comma 2 c.c. la Compagnia è soggetto terzo estraneo rispetto al predetto contratto di compravendita che, quindi, può produrre effetti soltanto ed esclusivamente nei rapporti interni tra le parti contraenti;
pagina 6 di 9 -l'azione proposta è procedibile poiché la presente controversia esula dal campo di applicazione oggettivo del D. Lgs. n. 28/2010 poiché non ricade in una materia per la quale la legge prevede come obbligatorio il procedimento di mediazione, essendo le polizze fideiussorie contratti autonomi di garanzia e non qualificabili come “contratti assicurativi bancari e finanziari”;
-inoltre, tale eccezione avversaria attinente alla mancata mediazione è manifestamente infondata ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. n. 28/2010 poiché parte opposta non ha chiesto e non chiede la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
-l'eccezione attinente al mancato esperimento della negoziazione assistita è manifestamente infondata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 che non prevede l'obbligo di negoziazione assistita nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
Preliminarmente, si osserva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
È priva di pregio l'eccezione di parte opponente inerente all'incompetenza territoriale del Tribunale adito atteso che le polizze in questione non sono state stipulate da un consumatore, ma da un professionista poiché sottoscritte in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale. Invero, dai documenti allegati in atti risulta che il
è il titolare firmatario dell'omonima impresa individuale (v. doc. n. 6 fasc. Parte_1
pagina 7 di 9 monit.) e che, in quanto tale, ha sottoscritto le predette polizze di fideiussione (v. doc. n.
1 fasc. monit.).
Le polizze fideiussorie sono finalizzate, difatti, al pagamento anticipato dell'aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti (v. doc. n. 1 fasc. monit.) e, pertanto, poiché l'impresa individuale dell'opponente ha quale attività prevalente quella di coltivatore diretto (v. doc. n. 6 fasc. monit.), è evidente la stretta connessione nonché strumentalità delle predette polizze all'attività di impresa dello stesso. D'altro canto, nella richiesta di emissione delle due polizze è indicata – con riferimento al contraente - anche la partita IVA, la quale non può fare riferimento che ad un imprenditore.
È, del pari, infondata la doglianza inerente alla carenza di legittimazione passiva di parte opponente poiché, in primo luogo, è del tutto ininfluente ad escluderla il fatto che la stessa abbia ceduto i beni oggetto della garanzia e, in secondo luogo, non vi è prova che insieme agli stessi siano state cedute anche le predette polizze.
In merito alle eccezioni di improcedibilità sollevate da parte opponente per mancato esperimento della mediazione e della negoziazione assistita, ritiene il Tribunale che le stesse siano prive di pregio.
Invero, nel caso di specie si tratta di due polizze fideiussorie (v. doc. n. 1 fasc. monit.) e, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 1791/25), poiché la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma ha funzione di garanzia, si tratta comunque - a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma- di un contratto che esula dall'ambito di operatività del citato art. 5 comma
1-bis D. Lgs. n. 28/2010 che si riferisce ai contratti assicurativi.
Non vi è neanche l'obbligo di invitare a stipulare una convenzione di negoziazione assistita poiché nella fattispecie in esame si tratta di un procedimento di ingiunzione seguito dall'opposizione che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. a) del D.L. n. 132/2014, esclude l'obbligo di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità del giudizio.
pagina 8 di 9 Pertanto, essendo infondata, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 368/2024 emesso in data 9.1.2024 dal Tribunale di Milano, che va dichiarato esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannato a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo.
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P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
-conferma il decreto ingiuntivo n. 368/2024 emesso in data 9.1.2024 dal Tribunale di
Milano, che viene dichiarato esecutivo;
-condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
Controparte_3
le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 4.900,00
[...]
per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 11.2.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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