Ordinanza cautelare 15 dicembre 2022
Sentenza 30 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/11/2023, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 01338/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01303/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2022, proposto da
Sodim S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Maria Ciardo, Gabriele Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0150226/2022 del 15 settembre 2022 del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Lecce riferito alla pratica n. 1722/2022/SCIA avente a oggetto: «Scia per lavori di risanamento conservativo, adeguamento igienico sanitario e conferma d’uso a commerciale e uffici al piano terra e a residenziale al piano primo, di un immobile denominato ‘ex Magazzino Vendita Tabacchi’ ubicato in Lecce alla Via Dalmazio Birago civico 60, in attuazione al DPR n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d»;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 0150226/2022 del 15/09/2022, con cui il Comune di Lecce l’ha diffidata dall’esecuzione delle opere descritte nella pratica SCIA n. 1722/22, avente ad oggetto: “ lavori di risanamento conservativo, adeguamento igienico sanitario e conferma d’uso a commerciale e uffici al piano terra e a residenziale al piano primo, di un immobile denominato “ex Magazzino Vendita Tabacchi” ubicato in Lecce alla Via Dalmazio Birago civico 60, in attuazione al DPR n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d ”.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione del d.P.R. n. 380/01 (TUE); violazione delle NTA del PRG; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Lecce ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 22.11.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è fondato.
3. L’impugnata diffida riposa sulla seguente motivazione: “ la conferma di destinazione d’uso commerciale, peraltro non comprovata – in zona D1, non rientra tra gli interventi assentibili a mezzo SCIA ”.
Emerge pertanto dalla motivazione dell’atto impugnato le seguenti cause ostative all’assentibilità degli interventi a mezzo SCIA:
a) la mancata prova in ordine alla destinazione commerciale dell’immobile in esame;
b) l’essere lo stesso ricompreso all’interno della zona D1; zona in cui deve presumersi che non siano consentiti interventi del tipo di quello in progetto.
Entrambi i descritti profili di criticità sono errati.
4. Per quel che attiene al profilo sub a), la vocazione commerciale dell’immobile di Via Birago n. 60 emerge dalla seguente documentazione:
- nota VV.F. 1353/26753 dell’8.02.1997 e nota prot. n. 3095 del 18.03.1998, con cui si esprimeva
parere favorevole “ ai fini della normativa antincendio ” in relazione al “ progetto di locale commerciale di 680 mq complessivi … adibito a rivendita all’ingrosso di sigarette e materiali per tabaccai in Lecce alla Via D. Birago n. 60 ”;
- nota G.d.F del 25.7.2000, con richiesta dati relativi alle vendite di tabacchi lavorati esteri;
- contratto di compravendita del 24.3.2022, in cui si dà atto della destinazione del “ locale a piano terra ” del compendio immobiliare in questione a “ magazzino vendita generi di monopolio ”;
- relazione tecnica del 12.4.2023, rispetto alla quale la resistente nulla di specifico ha puntualmente controdedotto.
Pertanto, è evidente, sotto tale profilo, l’errore compiuto dall’Amministrazione, la quale ha dato come “ non provata ” una vocazione commerciale dell’immobile in esame emergente invece dalla suddetta documentazione prodotta dalla ricorrente.
Già sotto tale profilo, l’atto impugnato è illegittimo, scontando un errore che, a cagione della sua consistenza, non può che travolgerne l’intero contenuto.
5. Venendo ora all’esame del profilo di criticità descritto sub b) (l’essere lo stesso ricompreso all’interno della zona D1), rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 77 NTA del PRG, la zona D1 “ comprende le aree della zona industriale gestite dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale secondo il Piano Particolareggiato PP per l’agglomerato di Lecce, e le aree impegnate dagli insediamenti dei Monopoli di Stato per la lavorazione ed il deposito dei tabacchi. In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni: …. – “depositi e magazzini ”.
Pertanto, in tale zona sono comprese le attività già impegnate da insediamenti dei Monopoli di Stato, in cui vi erano “magazzini” per vendite, come appunto nel caso di specie. E che nella fattispecie in esame all’interno del compendio immobiliare in esame venisse svolta anche attività commerciale non riconducibile esclusivamente alla vendita di generi di monopolio emerge altresì dalla nota dell’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato del 29.10.1997, in cui da un lato si dà atto di “ attività diverse dai compiti d’istituto svolte nei locali magazzini vendita ” (cfr. oggetto di tale nota), e contestualmente si specifica il tipo di merce oggetto di vendita al pubblico (prodotti di cancelleria, articoli per fumatori, tessere telefoniche e di Viacard, ecc.). Vendita che, all’evidenza, riguarda anche generi diversi da quelli di monopolio.
Anche sotto tale profilo è pertanto evidente l’illegittimità dell’atto impugnato, non avendo l’Amministrazione, nella sua laconica motivazione, illustrato le ragioni per le quali l’inclusione dell’immobile in esame all’interno della zona D1 fosse ostativa all’assentibilità dell’intervento a mezzo SCIA.
6. A ciò aggiungasi altresì, ad abundantiam , che ai sensi dell’art. 22 TUE, sono realizzabili mediante SCIA i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.
Orbene, la SCIA in esame ha ad oggetto “ lavori di risanamento conservativo, adeguamento igienico sanitario e conferma d’uso a commerciale e uffici al piano terra e a residenziale al piano primo, di un immobile denominato “ex Magazzino Vendita Tabacchi” ubicato in Lecce alla Via Dalmazio Birago civico 60 ”, ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. d) TUE.
Trattasi pertanto di interventi assentibili a mezzo SCIA (ai sensi dell’art. 22 lett. c) TUE), sicché anche sotto tale profilo non è dato comprendere le ragioni per le quali l’Amministrazione abbia affermato il contrario.
7. Né a diverse conclusioni può addivenirsi alla luce delle difese svolte da parte resistente. Ciò in quanto, da un lato, è sin troppo evidente che la motivazione deve essere contestuale all’atto impugnato, e non essere successiva ad esso. E nel caso di specie, le difese del Comune si spingono sino ad ipotizzare un atto amministrativo diverso da quello in concreto adottato, e per tali ragioni non possono essere tenute in considerazione.
A ciò aggiungasi altresì che la difesa del civico ente non ha prodotto documentazione idonea a confutare né la vocazione commerciale dell’immobile di Via Birago n. 60 (vocazione emergente dalla documentazione suindicata), né l’assentibilità dell’intervento a mezzo SCIA, sicché anche sotto tale profilo le relative deduzioni non possono dirsi cogliere nel segno.
8. Per tali ragioni, è evidente l’illegittimità dell’atto impugnato, emesso in violazione delle disposizioni normative e tecniche di riferimento (artt. 3-22 TUE; art. 77 NTA del PRG), e comunque, in assoluto difetto di motivazione.
9. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’atto impugnato.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Lecce al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 2.000 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrenti, avv.ti Anna Maria e Gabriele Ciardo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO