Art. 3.
All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1951-52 viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.
Nell'esercizio 1952-53 alla copertura del suddetto onere di lire 25 milioni si provvedera' mediante una corrispondente riduzione del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1951-52 viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.
Nell'esercizio 1952-53 alla copertura del suddetto onere di lire 25 milioni si provvedera' mediante una corrispondente riduzione del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.