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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3706/2025 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 20/11/1963 (c.f. Parte_1
) e residente a [...], C.F._1
95, rappresentato e difeso dall'avv. PULIATTI MARCO, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente a [...], C.F._2
95
ADOTTANDA
Con l'intervento del PM presso il Tribunale 2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di adozione, ai Parte_1 sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di nata Controparte_1
a ROMA (RM) il 04/01/1995, avendo instaurato con la stessa da decenni un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottanda è figlia del proprio coniuge, sig.ra , nata dalla precedente unione con il sig. Persona_1
; Persona_2 acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottanda, nonché l'assenso della moglie dell'adottante e madre dell'adottanda, sig.ra , mentre il Persona_1 padre biologico dell'adottanda, cui è stato notificato il ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non è comparso e non ha fatto pervenire a codesto
Tribunale alcuna osservazione in merito all'istanza di adozione;
preso atto che l'adottanda ha già modificato il proprio cognome, assumendo quello dell'odierno adottante (si veda autorizzazione della
Prefettura, doc. 8 in atti), e che pertanto nulla deve disporsi in merito al cognome;
rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottanda; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; 3
rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di , Controparte_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
nulla si dispone in merito al cognome, per le ragioni di cui in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 13/10/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3706/2025 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 20/11/1963 (c.f. Parte_1
) e residente a [...], C.F._1
95, rappresentato e difeso dall'avv. PULIATTI MARCO, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente a [...], C.F._2
95
ADOTTANDA
Con l'intervento del PM presso il Tribunale 2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di adozione, ai Parte_1 sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di nata Controparte_1
a ROMA (RM) il 04/01/1995, avendo instaurato con la stessa da decenni un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottanda è figlia del proprio coniuge, sig.ra , nata dalla precedente unione con il sig. Persona_1
; Persona_2 acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottanda, nonché l'assenso della moglie dell'adottante e madre dell'adottanda, sig.ra , mentre il Persona_1 padre biologico dell'adottanda, cui è stato notificato il ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non è comparso e non ha fatto pervenire a codesto
Tribunale alcuna osservazione in merito all'istanza di adozione;
preso atto che l'adottanda ha già modificato il proprio cognome, assumendo quello dell'odierno adottante (si veda autorizzazione della
Prefettura, doc. 8 in atti), e che pertanto nulla deve disporsi in merito al cognome;
rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottanda; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; 3
rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di , Controparte_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
nulla si dispone in merito al cognome, per le ragioni di cui in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 13/10/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)