Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/05/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. RG. 4656/2023
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del G.M., dott. Silvia
Pirone, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4656 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: accertamento negativo del credito, e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato all'atto di citazione, dall'avv. Nunzio Mazzocchi ed elettivamente domiciliato con il difensore in Caserta alla via Pollio n. 18
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Torre del Greco alla via CP_1
Marconi n. 66, elettivamente domiciliata in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 207, presso lo studio dell'avv. Antonio Nardone che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce all'atto
RESISTENTE
Conclusioni: come da note scritte all'udienza cartolare del 14-04-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, il in Parte_1
persona del suo l.r.p.t., assumeva di svolgere attività sanitaria di assistenza specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di Patologia Clinica in regime di accreditamento;
che in data 11.07.23, gli veniva notificato dall' la nota di credito per il saldo Parte_2
amministrativo contabile degli 2017-2021, per un totale pari alla somma di € 70.961,60; che tale
Cont somma non era dovuta in quanto l' on aveva tempestivamente comunicato al Centro ricorrente,
per gli anni di riferimento, la data di presumibile sforamento del tetto di spesa.
Su tale assunto, chiedeva pertanto la disapplicazione e dichiarazione di inefficacia della comunicazione di “richiesta emissione note di credito per il saldo amministrativo contabile degli anni dal 2017 al 2021” per un importo pari ad € 70.961,60, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Cont Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la che eccepiva la infondatezza in fatto e diritto della domanda, e, formulando domanda riconvenzionale, chiedeva accertarsi la compensazione dell'importo di € 70.961,60, a titolo di regressione tariffaria unica per gli anni dal 2017 al 2021,
secondo le procedure di cui alla delibera n. 718/2023, oltre condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La causa, basata esclusivamente su allegazioni documentali, è passata in decisione all'udienza cartolare del 14.4.2025 cod. proc. civ.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Così brevemente riassunti i fatti essenziali di causa e le prospettazioni e richieste espresse dalle parti, si procede all'esame delle questioni rilevanti ai fini della decisione.
In via preliminare deve essere valutata la sussistenza o meno nella fattispecie della giurisdizione del
Giudice Amministrativo (questione non esaminata dalle parti, ma rilevabile d'ufficio senza obbligo di invitare le parti a dedurre sulla stessa, trattandosi di questione di mero diritto che non implica accertamenti o difese “in fatto”).
Ritiene la scrivente che la controversia in esame rientri nella giurisdizione del giudice ordinario in base a quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2.7.2010, n. 104. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza in materia, più volte espressa dalla Corte di Cassazione, premesso che i
Cont rapporti tra e centri accreditati vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario ogniqualvolta la controversia riguardi l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A. (Cass. SS.UU. n. 10149 del 20/06/2012; Cass. SS.UU. 28053 del 02/11/2018).
In particolare, appare meritevole di conferma quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui «le controversie aventi ad oggetto la decisione delle modalità di determinazione della regressione tariffaria unica (R.T.U.), quale espressione di potere autoritativo, rientrano nell'ambito della giurisdizione - oltretutto esclusiva - del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici [...]
attualmente ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.c.: alla quale si sottraggono le sole controversie aventi ad oggetto la contestazione della mera quantificazione e concreta debenza delle somme computate dall'Amministrazione a titolo di regressione (cfr. da ultima C.d.S. sentenza 29
gennaio 2025, n. 715; C.d.S., Sez. III, 13 settembre 2021, n. 6279; 30 agosto 2021, n. 6066; 30
ottobre 2019, n. 7426; 19 ottobre 2018, n. 6495); C.d.S., sent. n. 2792/2023; Cassazione n.
32259/2023).
Nel presente giudizio si agisce per l'accertamento della non debenza della somma richiesta
Cont dall' a titolo di RTU al concessionario del servizio, senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., in particolare il centro ha chiesto di “disapplicare e dichiarare improduttiva di effetti la comunicazione del 11.07.2023”. Pertanto, si ritiene che la giurisdizione appartenga in tal caso al G.O.
Nel merito, come chiaramente emerge dalle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, il
Centro istante ha chiesto la “disapplicazione” della nota recante numero di protocollo n. 0138174
(all. n. 1), contenente la richiesta di emissione note di credito per il saldo amministrativo contabile degli anni dal 2017 al 2021 per un totale pari ad € 70.961,60.
Ora, vi è da dire che la questione della possibilità o meno della disapplicazione non somministra una questione di giurisdizione, ma si concreta in una questione di merito interna alla giurisdizione del giudice ordinario.
Ora, nel merito la domanda non merita accoglimento.
Ed infatti, le sezioni unite della Cassazione, nell'escludere che l'erroneo esercizio del potere di disapplicazione determini un vizio riconducibile ad una violazione dei criteri di riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, hanno affermato, nel caso specifico sottoposto al loro esame, che «nel giudizio promosso dal privato per la determinazione dell'indennità di espropriazione, costituisce error in procedendo, e non involge una questione di giurisdizione, bensì
d'illegittimo esercizio di un potere interno alla giurisdizione ordinaria, la disapplicazione da parte della Corte di appello del decreto di esproprio in ragione di una presunta inefficacia della proroga della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto l'ente espropriante che ha emesso il decreto disapplicato è parte del giudizio e su di esso si fonda il diritto azionato, laddove il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario può essere esercitato unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico, e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio». (cfr.
Cass. SS.UU., 12 aprile 2021, n. 9543). Già in precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato il principio, secondo cui “nelle controversie per la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133, comma 1°, lett. c),
c.p.a., ove la P.A. concedente eccepisca che la domanda di pagamento non sia dovuta in tutto o in parte in ragione dell'esistenza di un proprio provvedimento autoritativo, adottato sulla base di una previsione normativa, il giudice ordinario ha un potere di accertamento incidentale limitato alla sola esistenza di tale atto, nonché al rilievo dell'eventuale non riconducibilità a quest'ultimo del comportamento tenuto dalla P.A., ma non può, invece, sindacare la validità ed efficacia del provvedimento, sia perché il potere di disapplicazione ex art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E,
è esercitabile unicamente nei giudizi tra privati, sia perché l'accertamento sulla materia oggetto dell'eccezione della P.A. è riservato alla giurisdizione amministrativa esclusiva, estesa anche alle situazioni di diritto soggettivo, ciò che impedisce comunque di giustificare il potere di disapplicazione assumendone come oggetto l'esercizio in funzione della tutela del diritto soggettivo vantato con la domanda (Cass., sez. un., 2 novembre 2018 n. 28053).
Ora, nella controversia in esame, l'atto amministrativo di cui si chiede la disapplicazione (rectius, la nota di credito per il saldo amministrativo contabile degli anni dal 2017 al 2021 per un totale pari ad € 70.961,60, teso al recupero di quanto previsto a titolo di regressione tariffaria) costituisce proprio la fonte dalla quale scaturisce il diritto soggettivo a valle di cui il centro ricorrente chiede la
Cont tutela (id est il diritto alla non debenza della somma richiesta dall' a tale titolo).
Va osservato che la RTU è prevista da apposite norme imperative, attinenti al controllo della spesa pubblica e si sostanzia quindi nell'esercizio di un potere imperativo da parte della P.A. il cui controllo è riservato quindi al G.A.
Però spesso viene denunciato il cattivo uso di tale potere, perché esercitato a distanza di molto tempo (a volte anche un decennio). Effettivamente un esercizio a distanza di molti anni pone seri dubbi di violazione del legittimo affidamento e della buona fede che pacificamente devono contraddistinguere anche l'attività della
P.A. (ci si riferisce in particolare all'affidamento incolpevole più affine alla dottrina civilistica e non anche al c.d. affidamento legittimo che ricorre nei casi di annullamento di ufficio).
Appare evidente che un eventuale consistente ritardo nel comunicare i dati relativi allo sforamento del tetto di spesa potrebbe determinare notevoli esborsi da parte del Centro accreditato, che riteneva incolpevolmente di erogare prestazioni che gli sarebbero state tranquillamente rimborsate.
Una tale prospettazione (che comunque deve essere chiaramente manifestata) comporta lo spostamento della causa petendi dall'adempimento contrattuale a quello del risarcimento del danno,
che non deriva dall'inadempimento, ma consegue al cattivo uso del potere.
Tuttavia, anche in tale ipotesi (nonostante i notevoli contrasti giurisprudenziali sul punto) la giurisdizione va individuata in capo al G.A. perché si tratta comunque di sindacare il corretto esercizio del potere e la tutela rispetto ad esso presuppone proprio la valutazione dell'illegittimità
anche e soprattutto sotto il profilo della violazione dell'affidamento, perché in presenza di poteri autoritativi (quale l'esercizio della RTU) la posizione sostanziale del privato è sempre e solo di interesse legittimo (si v. sul punto Cons. Stato 21/2021 che precisa che la buona fede e l'affidamento si configurano e sono da tutelare anche quando la posizione soggettiva sia quella dell'interesse legittimo – senza contare altresì che ragionando diversamente si avrebbe la coesistenza sullo stesso rapporto di 2 diverse giurisdizioni, con possibili problemi di coordinamento e contrasto: l'una deputata all'esame dell'atto amministrativo e l'altra al risarcimento del danno da violazione dell'affidamento).
L'unica ipotesi in cui l'esercizio della RTU resta affidata al G.O. sembra quindi relegata al caso in cui si discuta solo della pretesa finale della P.A., nel mentre l'atto amministrativo sia stato comunque già adottato e portato a conoscenza del privato che: o non l'ha impugnato (con l'effetto che esso esplica efficacia e non può essere più messo in discussione) oppure vi ha fatto ricorso contro (e ciò comporterà la necessaria verifica se ricorra o meno un'ipotesi di sospensione del giudizio sulla pretesa a valle).
Alla luce di tutto quanto sopra la fattispecie qui in esame resta affidata alla cognizione del G.O.
Cont perché il Centro non agisce per far dichiarare l'illegittimità dell'atto adottato dall' ma si limita a chiederne la (inammissibile) disapplicazione:
La generica pretesa di illegittimità dell'atto amministrativo (sia sub specie della tardività delle comunicazioni di sforamento del tetto di spesa;
sia sub specie dell'azionamento della RTU a distanza di molti anni;
sia per la mancata esplicazione del dettaglio dei calcoli effettuati;
sia infine sub specie della violazione del principio del legittimo affidamento) non può quindi essere esaminata dal G.O, (col presente giudizio) perché ciò costituirebbe indebita ingerenza nell'esercizio del potere (ne è consentito il ricorso all'istituto della disapplicazione).
Cont Va ancora evidenziato che l' ha dimostrato che il potere amministrativo è stato esercitato con atti amministrativi previsti dalla legge, effettuando la richiesta di RTU e di emissione della nota di credito e che entrambe si fondano sull'individuazione del e sulla constatazione dello Parte_3
sforamento (del pari consacrati in appositi atti amministrativi discrezionali).
Siccome a questo G.O. è precluso l'esame della validità dell'esercizio di tale potere da parte
Cont dell' (vale a dire che il G.O. non può verificare se vi sia stato un eccesso di potere o violazione di legge nell'adozione degli atti in questione) non resta che ritenere validi ed efficaci gli stessi e legittimi gli atti amministrativi e rigettare domanda.
Per quanto infra osservato, la domanda va dunque rigettata.
Le spese di lite, tenuto conto della controvertibilità della questione trattata e delle inefficienze del
, i cui ritardi hanno originato il contenzioso in esame, si dichiarano interamente Controparte_2
compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa interamente le spese di lite.
Torre Annunziata, 22 maggio 2025.
IL Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)