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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/11/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 161/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 161/2021 promossa da
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
contro
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Controparte_1 CodiceFiscale_2 ari
APPELLATO
Avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 507/2020, pubblicata in data 26/06/2020, del Tribunale di Parma. udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni dei procuratori delle parti, che si riportavano ai propri atti, esaminati gli atti e documenti del processo, così ha deciso.
CONCLUSIONI
Per l'appellante, : “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria Controparte_2 istanza, deduzione ed eccezione, così decidere:
1. previa rinnovazione della C.T.U., già richiesta in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado del giudizio, riformare integralmente, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto, la sentenza n. 507/2020 del Tribunale di
Parma, emessa il 25.05.2020, pubblicata il 26.06.2020, nella causa civile n. R.G. 2257/2016, pagina 1 di 9 determinando l'esatto confine delle proprietà oggetto di causa alla luce della correzione materiale del frazionamento e, per l'effetto, 2. condannare la sig.ra a rimuovere il palo con annessa CP_1 cassetta postale collocato sull'area di accesso alla strada privata nella parte a confine con la strada provinciale, nonché la recinzione a valle della abitazione poggiata a un albero di ghianda di proprietà della sig.ra e a rimuovere la stessa nella parte collocata sulla proprietà Pt_1 dell'odierna appellante e il palo che sporge lungo la strada sul mappale 314 sulla proprietà della sig.ra 3. ordinare alla sig.ra quando si allontana da casa, o vi rientri, di provvedere Pt_1 CP_1
a chiudere la sbarra posta a monte dello stradello di accesso alla strada provinciale;
4. condannare, in via equitativa, la sig.ra al pagamento della somma, il cui ammontare è rimesso a CP_1 giustizia, per il taglio di due alberi di quercia posti sul mappale 173; 5. con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, disporre la rinnovazione della C.T.U. al fine di determinare l'esatto confine tra le proprietà delle parti alla luce di un preciso e puntuale rilievo topografico atteso che la
C.T.U. svolta nel corso nel giudizio di primo grado risulta iniqua, incompleta e parziale rendendo impossibile determinare dalla stessa l'esatto confine tra le proprietà delle parti.”
Per l'appellata, “Voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiecties, 1- Controparte_1 dichiarare inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. il gravame proposto dall'appellante signora avverso la sentenza n 507/2020 emessa dal Tribunale Parte_1 di Parma il 25 maggio 2020 e pubblicata il 26 giugno;
2- in ogni caso rigettare nel merito il gravame predetto per essere infondato in fatto e diritto, con integrale conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dopo il procedimento di mediazione, ha introdotto il Controparte_1 giudizio nei confronti di al fine di accertare, in forza dell'atto di Parte_1 compravendita del 2 settembre 2008, il proprio diritto di proprietà sui beni immobili censiti al
Catasto fabbricati del Comune di Varsi, foglio 44, mappale 313 e 390 e il proprio diritto di servitù di passaggio sulla strada vicinale insistente sui mappali 173 e 389 in proprietà della e ha Pt_1 chiesto di condannarla a rimuovere il paletto e la barra di ferro insistenti sul mappale 313 e del cancello apposto sul mappale 390 nonché di cessare le turbative perpetrate in pregiudizio dei propri diritti di proprietà e di servitù di passaggio.
Costituitasi, la ha evidenziato che, nell'atto notarile, vi era un errore formale del Pt_1
pagina 2 di 9 frazionamento allegato, chiedendo che lo stesso fosse ricostruito sulla scorta dello stato di fatto e di diritto dei luoghi e dei termini presenti in loco, in secondo luogo che fosse dichiarato l'esatto confine tra le proprietà alla luce della correzione del frazionamento e dell'atto notarile da interpretarsi in relazione allo stato di fatto precedente la stipula e della reale volontà delle parti e, in subordine, chiedeva che il confine fosse indicato interpretando la dicitura riportata nel contratto definitivo, condannando la a rimuovere il palo con l'annessa cassetta postale CP_1 sito sull'area di accesso alla strada privata nella parte a confine con la strada provinciale, della recinzione a valle dell'abitazione e del palo sporgente lungo la strada insistente sul mappale 314 in proprietà nonché di ordinare alla di chiudere la sbarra posta a monte dello Pt_1 CP_1 stradello di accesso alla strada provinciale ed infine di condannarla al pagamento della somma di euro 1.000,00 per il taglio di due alberi di quercia insistenti sul mappale 173.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice concedeva, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., ammetteva le prove per testi richieste dalle parti, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando C.T.U. il geom. le parti nominavano i propri Parte_2 consulenti.
Assunte le prove orali, la causa veniva rinviata per l'esame della relazione peritale e veniva concesso altresì alla il termine da lei richiesto per l'esame della relazione del C.T.U.. Pt_1
La contestava il contenuto della relazione peritale, rilevando il difetto dei presupposti Pt_1 tecnici e cartografici per la determinazione degli esatti confini tra le proprietà, chiedendo chiarimenti, il Giudice disponeva la comparizione del C.T.U. e, in tale sede, la convenuta chiedeva la rinnovazione delle operazioni peritali per un approfondimento topografico per la determinazione esatta dei confini, lamentando, inoltre, l'omessa valutazione da parte del C.T.U. della verifica catastale dei confini che invece era stata eseguita dal C.T.P. di parte convenuta, geom. la cui relazione topografica veniva depositata. Tes_1
Il Giudice disponeva l'integrazione della relazione e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni al 20 novembre 2019, trattenendo poi la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Per parte attrice, chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_1 reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge: 1) rigettare siccome infondate in fatto e in diritto le avverse domande tutte, anche riconvenzionali;
2) accertare e dichiarare in forza dell'atto definitivo di compravendita perfezionato dalle parti rogato ministero del notaio dr.ssa Per_1
pagina 3 di 9 in data 2 settembre 2008 (repertorio n. 24181 raccolta n. 2695), - il diritto di proprietà CP_3 dell'attrice sui beni immobili censiti al catasto dei fabbricati del Comune di Controparte_1
Varsi, foglio 44, mappale 313 e al catasto dei terreni del Comune di Varsi al foglio 44, mappale 390, nonché l'inesistenza dei diritti affermati dalla convenuta, signora su detti Controparte_4 immobili;
- il diritto di servitù di passaggio dell'attrice sul tratto di strada vicinale insistente sui mappali 173 e 389 in proprietà della convenuta;
conseguentemente: 3) condannare la signora vedova (codice fiscale ) nata a [...] il 1 Controparte_4 Per_2 C.F._1 maggio 1948, residente in [...], - alla rimozione del paletto e della sbarra in ferro dalla medesima apposti e insistenti sul mappale 313.; - alla rimozione del cancello, costituito da due pali in legno e una rete metallica, dalla convenuta apposto sul mappale 390 a sud- ovest dei fabbricati;
4) ordinare alla signora ut sopra, la cessazione delle Parte_1 turbative e molestie in pregiudizio al diritto di proprietà vantato dall'attrice sui mappali 313 e 390
e all'esercizio del diritto di servitù di passaggio sulla strada vicinale insistente sui mappali 173 e
389. Con vittoria di spese e compensi di avvocati e di consulenza tecnica di parte nonché condanna della convenuta all'integrale sopportazione delle spese di C.T.U.”
Per parte convenuta, chiedeva: “Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata la Parte_1 domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e visto l'atto notarile oggetto del presente giudizio stipulato il 2 settembre 2008, notaio dott. (Rep. 24181, racc. Persona_3
2695): a) accertare l'errore formale dell'allegato frazionamento ricostruendolo sulla scorta dello stato di fatto dei luoghi e dei termini presenti o comunque utilizzati per l'impianto del suddetto frazionamento;
b) dichiarare, determinare e statuire con sentenza l'esatto confine di proprietà alla luce della correzione materiale del frazionamento, interpretando l'atto notarile in relazione allo stato di fatto precedente la stipula e alla reale volontà delle parti;
c) in subordine, visto l'atto notarile, indicare l'esatto confine tra le proprietà interpretando la dicitura “considera confine tra le limitrofe e proprietà la medesima strada succitata”, previo sopralluogo in nomina di consulente tecnico;
d) conseguentemente dopo aver determinato l'esatto confine tra le due proprietà, condannare la signora a rimuovere il palo con l'annessa cassetta postale Controparte_1 collocato sull'area di accesso alla strada privata nella parte a confine con la strada provinciale;
e) condannare parte attrice alla rimozione della recinzione a valle della abitazione poggiata ad un albero di ghianda di proprietà della sig.ra ed a rimuovere la stessa nella parte collocata Pt_1 sulla proprietà di parte convenuta;
f) condannare parte attrice a rimuovere il palo che sporge lungo la strada sul mappale 314 sulla proprietà della sig.ra g) ordinare che la signora Pt_1 CP_1
pagina 4 di 9 , quando si allontana da casa o vi rientri, provveda a chiudere la sbarra posta a Monte CP_1 dello stradello di accesso con la strada provinciale;
h) in via equitativa, condannare la signora
a pagare euro 1.000,00 per il taglio di due alberi di quercia posti sul mappale Controparte_1
173. Vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.”
Chiede rinnovazione della C.T.U. in quanto “quella depositata appare iniqua, incompleta e parziale, rendendosi impossibile determinare dalla stessa l'esatto confine tra le proprietà delle parti.”
Il Tribunale ha quindi accolto, con la sentenza poi impugnata, le domande dell'attrice, rigettando le eccezioni e le domande della convenuta e:
- ha condannato la alla rimozione del paletto e della sbarra in ferro dalla medesima Pt_1 apposti e insistenti sul mappale 313 e alla rimozione del cancello, costituito da due pali in legno e una rete metallica, apposto sul mappale 390 a sud ovest dei fabbricati.
- ha ordinato alla la cessazione delle turbative e delle molestie in pregiudizio al Pt_1 diritto di proprietà vantato dall'attrice sui mappali 313 e 390 e all'esercizio del diritto di servitù di passaggio sulla strada vicinale insistente sui mappali 173 e 389, condannandola altresì alle spese del procedimento.
La ha impugnato la sentenza e, costituitasi l'appellata che ha chiesto rigettarsi Pt_1
l'appello, la causa à giunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante fonda l'impugnazione sui seguenti motivi.
1. Erronea e contraddittoria valutazione in relazione alla C.T.U. svolta.
Mancata rinnovazione della C.T.U., parte appellante ritiene quanto segue:
“Ebbene, il C.T.U. non si è attenuto a quanto richiesto nel quesito e le sue carenze metodologiche ed investigative sono state, in parte, colmate dal consulente tecnico dell'odierna appellante.
Quest'ultimo ha, infatti, dimostrato un notevole scostamento fra la posizione della strada riportata in mappa e la posizione della strada rilevata;
circostanza condivisa dal consulente tecnico di controparte e riportata dallo stesso C.T.U. nella propria perizia, nella quale dichiara “la posizione della strada reale risulta non corrispondente alla posizione che la stessa ha in mappa…
In relazione ai rilievi topografici coincidenti dei due CTP il confine tra le due proprietà è ora tecnicamente rappresentato dalla nuova posizione del ciglio destro a nord della strada reale (vedi allegato F)… Il CTU prende atto della nuova posizione del confine…”.
Tuttavia, il C.T.U., nonostante rilevi la nuova posizione del confine, o meglio la rappresentazione pagina 5 di 9 in mappa della strada vicinale difforme da quella reale, non arriva poi alle inevitabili conseguenze che ne sarebbero derivate, ossia la determinazione del corretto confine delle proprietà alla luce degli errori e refusi presenti nel frazionamento allegato all'atto di compravendita, che avrebbe dimostrato quanto sempre sostenuto dall'odierna appellante, ossia che il primo tratto di strada insistente sulla proprietà non risulta posizionato come Pt_1 indicato sulla mappa atteso che la strada carraia è collocata ben più ad ovest essendo ricompreso, tra questa e il confine catastale, un appezzamento di terreno di proprietà della sig.ra Pt_1
Le criticità sollevate dal C.T.U. a seguito dell'affermazione della nuova linea di confine, rectius del posizionamento corretto della strada vicinale, sono state puntualmente contestate dall'odierna appellante e consulente tecnico. Quanto all'attendibilità della mappa d'impianto, sebbene il C.T.U. ritenga eccessivo lo scostamento riscontrato per circa 3,00 metri, è in realtà frequente la presenza di errori di tal portata sulle mappe catastali, così come nelle mappe d'impianto; tale scostamento, peraltro, veniva riscontrato da entrambi i tecnici con rilievi eseguiti con diverse modalità e differenti punti d'appoggio. Quanto poi alla questione relativa all'affermata “nuova linea di confine” in corrispondenza dello spigolo Nord dell'abitazione di proprietà della sig.ra che, secondo il C.T.U., comporterebbe un restringimento della strada asfaltata con Pt_1 evidenti problemi di accesso e manovra alle due abitazioni, è opportuno evidenziare che tale aspetto era già noto alle parti in quanto frutto dell'errato frazionamento eseguito dal Geom.
e, proprio per questa ragione, le parti convenivano di considerare come area di CP_5 godimento della servitù di passaggio la strada vicinale ma solo per quei tratti in cui la recinzione, se posta sul confine, avrebbe impedito il regolare svolgimento delle servitù di passaggio (per approfondimento sul punto si rimanda al successivo motivo di appello)”,
2. Erronea interpretazione della volontà delle parti e dell'atto di compravendita rogato a ministero del notaio Dr.ssa in data 02.09.2008, Persona_3
3. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alle turbative e molestie contestate,
4. Erronea statuizione in ordine alla condanna alle spese processuali
Ebbene si deve evidenziare quanto segue.
Lo scopo dell'azione di regolamento di confini è quello di stabilire la linea di confine esatta tra due proprietà contigue quando questa è incerta, quindi finalizzata a risolvere conflitti tra proprietari e a ripristinare la situazione di fatto conforme alla situazione di diritto, anche con un pagina 6 di 9 effetto "recuperatorio" se c'è stato sconfinamento, posteriore all'acquisto, obbligando chi ha occupato indebitamente una porzione di terreno a restituirla.
L'azione, quindi, mira a eliminare l'incertezza sulla demarcazione di un confine, in mancanza di delimitazione o in presenza di dubbi sulla validità di una demarcazione esistente.
Ciò basandosi su titoli di acquisto, documenti e, in assenza di altri elementi, sulle mappe catastali.
Ebbene, il Tribunale ha osservato che le parti contraenti avevano dichiarato espressamente di considerare confine tra le rispettive proprietà la strada vicinale senza far riferimento alcuno al frazionamento né allo stato di fatto dei luoghi precedente la stipula dell'atto notarile.
Citando la sentenza della Cassazione, Sez. II, n. 7746, 27/03/2013, la stessa ha evidenziato che l'azione di regolamento del confine, la quale ha natura di vindicatio duplex incertae partis, nel senso che vincola entrambe le parti al medesimo onere probatorio, scaturisce da una domanda la cui causa petendi non è costituita da un determinato titolo di provenienza del fondo dell'attore, ma dalla incertezza oggettiva o soggettiva del confine.
Nell'ambito di tale azione, pertanto, anche a tacere del carattere autodeterminato del diritto di proprietà, i titoli di acquisto, legali o convenzionali, derivativi od originari che siano, costituiscono non già temi, ma mezzi di prova che in quanto tali come non servono a delimitare la domanda e così neppure a modificarne gli elementi.
Deriva da quanto precede, pertanto, che non incorre in alcuna violazione processuale il giudice che valorizzi, al fine dell'accertamento del confine, i titoli di proprietà versati in atti, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra parte abbiamo basato le proprie difese su altri dati o su altri mezzi di prova.
Il Tribunale di Parma ha dunque individuato che il criterio da utilizzare per stabilire l'andamento dei confini è costituito esclusivamente dalla volontà delle parti consacrata nell'atto di acquisto.
Nella fattispecie, in ossequio alla volontà espressa dalle parti nell'atto rogato nel settembre
2008, il confine viene individuato nella strada vicinale, come confermato anche dal C.T.U..
L'esame delle mappe catastali viene infatti utilizzato, ai sensi dell'art. 959, terzo comma, c.p.c., solo in mancanza di altri elementi.
Dopo attento esame anche di corredo fotografico e prove orali, il Tribunale ha dichiarato pagina 7 di 9 che, in forza dell'atto di compravendita perfezionato dalle parti, il diritto di proprietà della
è inerente i beni immobili censiti al catasto dei fabbricati del Comune di Varsi al foglio 44, CP_1 mappale 313 e mappale 390, nonché che il diritto di servitù di passaggio è inerente il tratto di strada vicinale insistente sui mappali 173 e 389 in proprietà della Pt_1
Conseguentemente ha dichiarato che il confine tra le limitrofe proprietà è costituito dalla strada vicinale che collega la strada provinciale Contile - Pessola con la strada comunale Pietrada
– Contile.
In conseguenza, in forza della volontà delle parti contenuta nella relativa specifica clausola dell'atto notarile ha dichiarato parte attrice titolare del diritto di servitù sul percorso insistente sui mappali 173 e 389 in proprietà della convenuta e del diritto di servitù di quest'ultima sul percorso insistente sul mappale 390 dell'attrice, determinando l'esatta dimensione dello stradello carraio sul quale le parti possono esercitare il diritto reale minore.
Pertanto, ha condannato la alla rimozione del paletto e della sbarra in ferro dalla Pt_1 medesima apposti e insistenti sul mappale 313 e alla rimozione del cancello, costituito da due pali in legno e una rete metallica, apposto sul mappale 390 a sud ovest dei fabbricati e le ha ordinato la cessazione delle turbative e delle molestie in pregiudizio al diritto di proprietà vantato dall'attrice sui mappali 313 e 390 e all'esercizio del diritto di servitù di passaggio sulla strada vicinale insistente sui mappali 173 e 389, condannandola altresì alle spese del procedimento.
Il Tribunale di Parma ha, quindi, esposto dettagliatamente il percorso logico delle proprie determinazioni in punto di regolamento dei confini, che secondo unanime giurisprudenza di legittimità e di merito è il titolo d'acquisto della proprietà.
Pertanto, sulla base del contratto di compravendita stipulato nel settembre 2008, dove è chiara ed inequivoca la volontà delle parti di considerare confine tra le rispettive proprietà la strada vicinale, vengono determinati correttamente i confini della proprietà della signora Pt_1
e quelli della signora condividendo le conclusioni formulate dal consulente tecnico CP_1
d'ufficio nella relazione peritale e nella successiva integrazione.
Tali evidenze conducono a respingere la richiesta avanzata da parte appellante di rinnovazione della C.T.U. per l'individuazione dei confini, poiché superflua.
Da ultimo considerato quanto sopra, quanto ai due alberi di quercia, per il taglio dei quali era pagina 8 di 9 stato chiesto il pagamento da parte appellante di una somma a risarcimento alla tali CP_1 alberi giacevano nella proprietà di quest'ultima, non avendo quindi arrecato alcun danno alla
Pt_1
Per quanto sopra esposto, la Corte ritenendo infondati i motivi, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base allo scaglione di valore previsto nel D.M. 55/2014, ai valori minimi, per la fase di primo grado, per lo studio, introduzione giudizio e decisione, ai valori medi, per la fase di appello, per lo studio, introduzione giudizio, trattazione e istruttoria e decisone, secondo l'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU.
20.04.2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'impugnazione confermando l'impugnata sentenza, condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 4996,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali forfettarie
15%, CPA ed IVA come per legge,
-dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma
1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore Ausiliario Il Presidente
dott. Giovanni Battista Marsala dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 161/2021 promossa da
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
contro
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Controparte_1 CodiceFiscale_2 ari
APPELLATO
Avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 507/2020, pubblicata in data 26/06/2020, del Tribunale di Parma. udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni dei procuratori delle parti, che si riportavano ai propri atti, esaminati gli atti e documenti del processo, così ha deciso.
CONCLUSIONI
Per l'appellante, : “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria Controparte_2 istanza, deduzione ed eccezione, così decidere:
1. previa rinnovazione della C.T.U., già richiesta in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado del giudizio, riformare integralmente, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto, la sentenza n. 507/2020 del Tribunale di
Parma, emessa il 25.05.2020, pubblicata il 26.06.2020, nella causa civile n. R.G. 2257/2016, pagina 1 di 9 determinando l'esatto confine delle proprietà oggetto di causa alla luce della correzione materiale del frazionamento e, per l'effetto, 2. condannare la sig.ra a rimuovere il palo con annessa CP_1 cassetta postale collocato sull'area di accesso alla strada privata nella parte a confine con la strada provinciale, nonché la recinzione a valle della abitazione poggiata a un albero di ghianda di proprietà della sig.ra e a rimuovere la stessa nella parte collocata sulla proprietà Pt_1 dell'odierna appellante e il palo che sporge lungo la strada sul mappale 314 sulla proprietà della sig.ra 3. ordinare alla sig.ra quando si allontana da casa, o vi rientri, di provvedere Pt_1 CP_1
a chiudere la sbarra posta a monte dello stradello di accesso alla strada provinciale;
4. condannare, in via equitativa, la sig.ra al pagamento della somma, il cui ammontare è rimesso a CP_1 giustizia, per il taglio di due alberi di quercia posti sul mappale 173; 5. con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, disporre la rinnovazione della C.T.U. al fine di determinare l'esatto confine tra le proprietà delle parti alla luce di un preciso e puntuale rilievo topografico atteso che la
C.T.U. svolta nel corso nel giudizio di primo grado risulta iniqua, incompleta e parziale rendendo impossibile determinare dalla stessa l'esatto confine tra le proprietà delle parti.”
Per l'appellata, “Voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiecties, 1- Controparte_1 dichiarare inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. il gravame proposto dall'appellante signora avverso la sentenza n 507/2020 emessa dal Tribunale Parte_1 di Parma il 25 maggio 2020 e pubblicata il 26 giugno;
2- in ogni caso rigettare nel merito il gravame predetto per essere infondato in fatto e diritto, con integrale conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dopo il procedimento di mediazione, ha introdotto il Controparte_1 giudizio nei confronti di al fine di accertare, in forza dell'atto di Parte_1 compravendita del 2 settembre 2008, il proprio diritto di proprietà sui beni immobili censiti al
Catasto fabbricati del Comune di Varsi, foglio 44, mappale 313 e 390 e il proprio diritto di servitù di passaggio sulla strada vicinale insistente sui mappali 173 e 389 in proprietà della e ha Pt_1 chiesto di condannarla a rimuovere il paletto e la barra di ferro insistenti sul mappale 313 e del cancello apposto sul mappale 390 nonché di cessare le turbative perpetrate in pregiudizio dei propri diritti di proprietà e di servitù di passaggio.
Costituitasi, la ha evidenziato che, nell'atto notarile, vi era un errore formale del Pt_1
pagina 2 di 9 frazionamento allegato, chiedendo che lo stesso fosse ricostruito sulla scorta dello stato di fatto e di diritto dei luoghi e dei termini presenti in loco, in secondo luogo che fosse dichiarato l'esatto confine tra le proprietà alla luce della correzione del frazionamento e dell'atto notarile da interpretarsi in relazione allo stato di fatto precedente la stipula e della reale volontà delle parti e, in subordine, chiedeva che il confine fosse indicato interpretando la dicitura riportata nel contratto definitivo, condannando la a rimuovere il palo con l'annessa cassetta postale CP_1 sito sull'area di accesso alla strada privata nella parte a confine con la strada provinciale, della recinzione a valle dell'abitazione e del palo sporgente lungo la strada insistente sul mappale 314 in proprietà nonché di ordinare alla di chiudere la sbarra posta a monte dello Pt_1 CP_1 stradello di accesso alla strada provinciale ed infine di condannarla al pagamento della somma di euro 1.000,00 per il taglio di due alberi di quercia insistenti sul mappale 173.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice concedeva, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., ammetteva le prove per testi richieste dalle parti, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando C.T.U. il geom. le parti nominavano i propri Parte_2 consulenti.
Assunte le prove orali, la causa veniva rinviata per l'esame della relazione peritale e veniva concesso altresì alla il termine da lei richiesto per l'esame della relazione del C.T.U.. Pt_1
La contestava il contenuto della relazione peritale, rilevando il difetto dei presupposti Pt_1 tecnici e cartografici per la determinazione degli esatti confini tra le proprietà, chiedendo chiarimenti, il Giudice disponeva la comparizione del C.T.U. e, in tale sede, la convenuta chiedeva la rinnovazione delle operazioni peritali per un approfondimento topografico per la determinazione esatta dei confini, lamentando, inoltre, l'omessa valutazione da parte del C.T.U. della verifica catastale dei confini che invece era stata eseguita dal C.T.P. di parte convenuta, geom. la cui relazione topografica veniva depositata. Tes_1
Il Giudice disponeva l'integrazione della relazione e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni al 20 novembre 2019, trattenendo poi la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Per parte attrice, chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_1 reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge: 1) rigettare siccome infondate in fatto e in diritto le avverse domande tutte, anche riconvenzionali;
2) accertare e dichiarare in forza dell'atto definitivo di compravendita perfezionato dalle parti rogato ministero del notaio dr.ssa Per_1
pagina 3 di 9 in data 2 settembre 2008 (repertorio n. 24181 raccolta n. 2695), - il diritto di proprietà CP_3 dell'attrice sui beni immobili censiti al catasto dei fabbricati del Comune di Controparte_1
Varsi, foglio 44, mappale 313 e al catasto dei terreni del Comune di Varsi al foglio 44, mappale 390, nonché l'inesistenza dei diritti affermati dalla convenuta, signora su detti Controparte_4 immobili;
- il diritto di servitù di passaggio dell'attrice sul tratto di strada vicinale insistente sui mappali 173 e 389 in proprietà della convenuta;
conseguentemente: 3) condannare la signora vedova (codice fiscale ) nata a [...] il 1 Controparte_4 Per_2 C.F._1 maggio 1948, residente in [...], - alla rimozione del paletto e della sbarra in ferro dalla medesima apposti e insistenti sul mappale 313.; - alla rimozione del cancello, costituito da due pali in legno e una rete metallica, dalla convenuta apposto sul mappale 390 a sud- ovest dei fabbricati;
4) ordinare alla signora ut sopra, la cessazione delle Parte_1 turbative e molestie in pregiudizio al diritto di proprietà vantato dall'attrice sui mappali 313 e 390
e all'esercizio del diritto di servitù di passaggio sulla strada vicinale insistente sui mappali 173 e
389. Con vittoria di spese e compensi di avvocati e di consulenza tecnica di parte nonché condanna della convenuta all'integrale sopportazione delle spese di C.T.U.”
Per parte convenuta, chiedeva: “Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata la Parte_1 domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e visto l'atto notarile oggetto del presente giudizio stipulato il 2 settembre 2008, notaio dott. (Rep. 24181, racc. Persona_3
2695): a) accertare l'errore formale dell'allegato frazionamento ricostruendolo sulla scorta dello stato di fatto dei luoghi e dei termini presenti o comunque utilizzati per l'impianto del suddetto frazionamento;
b) dichiarare, determinare e statuire con sentenza l'esatto confine di proprietà alla luce della correzione materiale del frazionamento, interpretando l'atto notarile in relazione allo stato di fatto precedente la stipula e alla reale volontà delle parti;
c) in subordine, visto l'atto notarile, indicare l'esatto confine tra le proprietà interpretando la dicitura “considera confine tra le limitrofe e proprietà la medesima strada succitata”, previo sopralluogo in nomina di consulente tecnico;
d) conseguentemente dopo aver determinato l'esatto confine tra le due proprietà, condannare la signora a rimuovere il palo con l'annessa cassetta postale Controparte_1 collocato sull'area di accesso alla strada privata nella parte a confine con la strada provinciale;
e) condannare parte attrice alla rimozione della recinzione a valle della abitazione poggiata ad un albero di ghianda di proprietà della sig.ra ed a rimuovere la stessa nella parte collocata Pt_1 sulla proprietà di parte convenuta;
f) condannare parte attrice a rimuovere il palo che sporge lungo la strada sul mappale 314 sulla proprietà della sig.ra g) ordinare che la signora Pt_1 CP_1
pagina 4 di 9 , quando si allontana da casa o vi rientri, provveda a chiudere la sbarra posta a Monte CP_1 dello stradello di accesso con la strada provinciale;
h) in via equitativa, condannare la signora
a pagare euro 1.000,00 per il taglio di due alberi di quercia posti sul mappale Controparte_1
173. Vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.”
Chiede rinnovazione della C.T.U. in quanto “quella depositata appare iniqua, incompleta e parziale, rendendosi impossibile determinare dalla stessa l'esatto confine tra le proprietà delle parti.”
Il Tribunale ha quindi accolto, con la sentenza poi impugnata, le domande dell'attrice, rigettando le eccezioni e le domande della convenuta e:
- ha condannato la alla rimozione del paletto e della sbarra in ferro dalla medesima Pt_1 apposti e insistenti sul mappale 313 e alla rimozione del cancello, costituito da due pali in legno e una rete metallica, apposto sul mappale 390 a sud ovest dei fabbricati.
- ha ordinato alla la cessazione delle turbative e delle molestie in pregiudizio al Pt_1 diritto di proprietà vantato dall'attrice sui mappali 313 e 390 e all'esercizio del diritto di servitù di passaggio sulla strada vicinale insistente sui mappali 173 e 389, condannandola altresì alle spese del procedimento.
La ha impugnato la sentenza e, costituitasi l'appellata che ha chiesto rigettarsi Pt_1
l'appello, la causa à giunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante fonda l'impugnazione sui seguenti motivi.
1. Erronea e contraddittoria valutazione in relazione alla C.T.U. svolta.
Mancata rinnovazione della C.T.U., parte appellante ritiene quanto segue:
“Ebbene, il C.T.U. non si è attenuto a quanto richiesto nel quesito e le sue carenze metodologiche ed investigative sono state, in parte, colmate dal consulente tecnico dell'odierna appellante.
Quest'ultimo ha, infatti, dimostrato un notevole scostamento fra la posizione della strada riportata in mappa e la posizione della strada rilevata;
circostanza condivisa dal consulente tecnico di controparte e riportata dallo stesso C.T.U. nella propria perizia, nella quale dichiara “la posizione della strada reale risulta non corrispondente alla posizione che la stessa ha in mappa…
In relazione ai rilievi topografici coincidenti dei due CTP il confine tra le due proprietà è ora tecnicamente rappresentato dalla nuova posizione del ciglio destro a nord della strada reale (vedi allegato F)… Il CTU prende atto della nuova posizione del confine…”.
Tuttavia, il C.T.U., nonostante rilevi la nuova posizione del confine, o meglio la rappresentazione pagina 5 di 9 in mappa della strada vicinale difforme da quella reale, non arriva poi alle inevitabili conseguenze che ne sarebbero derivate, ossia la determinazione del corretto confine delle proprietà alla luce degli errori e refusi presenti nel frazionamento allegato all'atto di compravendita, che avrebbe dimostrato quanto sempre sostenuto dall'odierna appellante, ossia che il primo tratto di strada insistente sulla proprietà non risulta posizionato come Pt_1 indicato sulla mappa atteso che la strada carraia è collocata ben più ad ovest essendo ricompreso, tra questa e il confine catastale, un appezzamento di terreno di proprietà della sig.ra Pt_1
Le criticità sollevate dal C.T.U. a seguito dell'affermazione della nuova linea di confine, rectius del posizionamento corretto della strada vicinale, sono state puntualmente contestate dall'odierna appellante e consulente tecnico. Quanto all'attendibilità della mappa d'impianto, sebbene il C.T.U. ritenga eccessivo lo scostamento riscontrato per circa 3,00 metri, è in realtà frequente la presenza di errori di tal portata sulle mappe catastali, così come nelle mappe d'impianto; tale scostamento, peraltro, veniva riscontrato da entrambi i tecnici con rilievi eseguiti con diverse modalità e differenti punti d'appoggio. Quanto poi alla questione relativa all'affermata “nuova linea di confine” in corrispondenza dello spigolo Nord dell'abitazione di proprietà della sig.ra che, secondo il C.T.U., comporterebbe un restringimento della strada asfaltata con Pt_1 evidenti problemi di accesso e manovra alle due abitazioni, è opportuno evidenziare che tale aspetto era già noto alle parti in quanto frutto dell'errato frazionamento eseguito dal Geom.
e, proprio per questa ragione, le parti convenivano di considerare come area di CP_5 godimento della servitù di passaggio la strada vicinale ma solo per quei tratti in cui la recinzione, se posta sul confine, avrebbe impedito il regolare svolgimento delle servitù di passaggio (per approfondimento sul punto si rimanda al successivo motivo di appello)”,
2. Erronea interpretazione della volontà delle parti e dell'atto di compravendita rogato a ministero del notaio Dr.ssa in data 02.09.2008, Persona_3
3. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alle turbative e molestie contestate,
4. Erronea statuizione in ordine alla condanna alle spese processuali
Ebbene si deve evidenziare quanto segue.
Lo scopo dell'azione di regolamento di confini è quello di stabilire la linea di confine esatta tra due proprietà contigue quando questa è incerta, quindi finalizzata a risolvere conflitti tra proprietari e a ripristinare la situazione di fatto conforme alla situazione di diritto, anche con un pagina 6 di 9 effetto "recuperatorio" se c'è stato sconfinamento, posteriore all'acquisto, obbligando chi ha occupato indebitamente una porzione di terreno a restituirla.
L'azione, quindi, mira a eliminare l'incertezza sulla demarcazione di un confine, in mancanza di delimitazione o in presenza di dubbi sulla validità di una demarcazione esistente.
Ciò basandosi su titoli di acquisto, documenti e, in assenza di altri elementi, sulle mappe catastali.
Ebbene, il Tribunale ha osservato che le parti contraenti avevano dichiarato espressamente di considerare confine tra le rispettive proprietà la strada vicinale senza far riferimento alcuno al frazionamento né allo stato di fatto dei luoghi precedente la stipula dell'atto notarile.
Citando la sentenza della Cassazione, Sez. II, n. 7746, 27/03/2013, la stessa ha evidenziato che l'azione di regolamento del confine, la quale ha natura di vindicatio duplex incertae partis, nel senso che vincola entrambe le parti al medesimo onere probatorio, scaturisce da una domanda la cui causa petendi non è costituita da un determinato titolo di provenienza del fondo dell'attore, ma dalla incertezza oggettiva o soggettiva del confine.
Nell'ambito di tale azione, pertanto, anche a tacere del carattere autodeterminato del diritto di proprietà, i titoli di acquisto, legali o convenzionali, derivativi od originari che siano, costituiscono non già temi, ma mezzi di prova che in quanto tali come non servono a delimitare la domanda e così neppure a modificarne gli elementi.
Deriva da quanto precede, pertanto, che non incorre in alcuna violazione processuale il giudice che valorizzi, al fine dell'accertamento del confine, i titoli di proprietà versati in atti, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra parte abbiamo basato le proprie difese su altri dati o su altri mezzi di prova.
Il Tribunale di Parma ha dunque individuato che il criterio da utilizzare per stabilire l'andamento dei confini è costituito esclusivamente dalla volontà delle parti consacrata nell'atto di acquisto.
Nella fattispecie, in ossequio alla volontà espressa dalle parti nell'atto rogato nel settembre
2008, il confine viene individuato nella strada vicinale, come confermato anche dal C.T.U..
L'esame delle mappe catastali viene infatti utilizzato, ai sensi dell'art. 959, terzo comma, c.p.c., solo in mancanza di altri elementi.
Dopo attento esame anche di corredo fotografico e prove orali, il Tribunale ha dichiarato pagina 7 di 9 che, in forza dell'atto di compravendita perfezionato dalle parti, il diritto di proprietà della
è inerente i beni immobili censiti al catasto dei fabbricati del Comune di Varsi al foglio 44, CP_1 mappale 313 e mappale 390, nonché che il diritto di servitù di passaggio è inerente il tratto di strada vicinale insistente sui mappali 173 e 389 in proprietà della Pt_1
Conseguentemente ha dichiarato che il confine tra le limitrofe proprietà è costituito dalla strada vicinale che collega la strada provinciale Contile - Pessola con la strada comunale Pietrada
– Contile.
In conseguenza, in forza della volontà delle parti contenuta nella relativa specifica clausola dell'atto notarile ha dichiarato parte attrice titolare del diritto di servitù sul percorso insistente sui mappali 173 e 389 in proprietà della convenuta e del diritto di servitù di quest'ultima sul percorso insistente sul mappale 390 dell'attrice, determinando l'esatta dimensione dello stradello carraio sul quale le parti possono esercitare il diritto reale minore.
Pertanto, ha condannato la alla rimozione del paletto e della sbarra in ferro dalla Pt_1 medesima apposti e insistenti sul mappale 313 e alla rimozione del cancello, costituito da due pali in legno e una rete metallica, apposto sul mappale 390 a sud ovest dei fabbricati e le ha ordinato la cessazione delle turbative e delle molestie in pregiudizio al diritto di proprietà vantato dall'attrice sui mappali 313 e 390 e all'esercizio del diritto di servitù di passaggio sulla strada vicinale insistente sui mappali 173 e 389, condannandola altresì alle spese del procedimento.
Il Tribunale di Parma ha, quindi, esposto dettagliatamente il percorso logico delle proprie determinazioni in punto di regolamento dei confini, che secondo unanime giurisprudenza di legittimità e di merito è il titolo d'acquisto della proprietà.
Pertanto, sulla base del contratto di compravendita stipulato nel settembre 2008, dove è chiara ed inequivoca la volontà delle parti di considerare confine tra le rispettive proprietà la strada vicinale, vengono determinati correttamente i confini della proprietà della signora Pt_1
e quelli della signora condividendo le conclusioni formulate dal consulente tecnico CP_1
d'ufficio nella relazione peritale e nella successiva integrazione.
Tali evidenze conducono a respingere la richiesta avanzata da parte appellante di rinnovazione della C.T.U. per l'individuazione dei confini, poiché superflua.
Da ultimo considerato quanto sopra, quanto ai due alberi di quercia, per il taglio dei quali era pagina 8 di 9 stato chiesto il pagamento da parte appellante di una somma a risarcimento alla tali CP_1 alberi giacevano nella proprietà di quest'ultima, non avendo quindi arrecato alcun danno alla
Pt_1
Per quanto sopra esposto, la Corte ritenendo infondati i motivi, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base allo scaglione di valore previsto nel D.M. 55/2014, ai valori minimi, per la fase di primo grado, per lo studio, introduzione giudizio e decisione, ai valori medi, per la fase di appello, per lo studio, introduzione giudizio, trattazione e istruttoria e decisone, secondo l'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU.
20.04.2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'impugnazione confermando l'impugnata sentenza, condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 4996,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali forfettarie
15%, CPA ed IVA come per legge,
-dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma
1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore Ausiliario Il Presidente
dott. Giovanni Battista Marsala dott. Giuseppe De Rosa
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