Articolo 20 della Legge 1 marzo 1975, n. 44
Articolo 19Articolo 21
Versione
28 marzo 1975
Art. 20.
Il primo comma dell'articolo 68 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e' sostituito dal seguente:
"Senza pregiudizio di quanto e' disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca le disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 e' punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000".
Entrata in vigore il 28 marzo 1975
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