Versione
28 marzo 1975
28 marzo 1975
Art. 20.
Il primo comma dell'articolo 68 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e' sostituito dal seguente:
"Senza pregiudizio di quanto e' disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca le disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 e' punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000".
Il primo comma dell'articolo 68 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e' sostituito dal seguente:
"Senza pregiudizio di quanto e' disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca le disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 e' punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000".
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/02/2013, n. 873Provvedimento: N. 04542/2012 REG.RIC. N. 00873/2013REG.PROV.COLL. N. 04542/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4542 del 2012, proposto dalla Terme Santa Cesarea S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Bocca di Leone 78; contro Comune di Santa Cesarea Terme, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Silvestro Lazzari, con domicilio eletto presso ED AC in Roma, via …Leggi di più...
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