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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/06/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Elisa Iacone, all'udienza dell'5.6.2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.39), ha pronunciato – dando lettura (in assenza del difensore della parte costituita, allontanatosi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429, co.
1, c.p.c. (richiamato dall'art. 447-bis, co. 1, c.p.c.) – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1552 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
CF: , e CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Cipiccia ed elettivamente domiciliati C.F._2
presso il suo studio, in Narni Scalo (TR) alla Via del Parco 15, giusta procura in atti attori
E
C.F. , in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Temperanza ed CP_2 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC: giusta Email_1
procura in atti
Convenuto
Oggetto: locazione di immobile ad uso non abitativo
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 5.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità del 05/07/2024, i Sig.ri e Parte_2 [...]
quali proprietari e locatori dell'immobile sito in Terni (TR), Via Tre Monumenti n. 37, Parte_1 piano terra, hanno citato dinanzi all'intestato Tribunale la , quale Controparte_1
conduttrice del suddetto immobile, per ivi sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza – dichiarare la risoluzione, dovuta ad inadempimento del conduttore per morosità, del contratto di locazione meglio specificato in atti e quindi convalidare il presente sfratto per morosità – condannare parte convenuta al rilascio dell'immobile descritto nella premessa del presente atto – fissare data del rilascio del predetto immobile - condannare parte convenuta al pagamento delle spese di procedura”.
In particolare, gli intimanti hanno dedotto di essere creditori nei confronti della Controparte_1
del complessivo importo di euro 10.800,00, derivante dal mancato pagamento del
[...]
canone locatizio mensile di euro 900,00, a decorrere da luglio 2023 sino a giugno 2024.
L'intinata si è costituita in giudizio opponendosi alla convalida e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni adito, ogni contraria domanda ed istanza disattesa, così statuire: - In via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'intimazione avversaria, giusti motivi esposti in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre 15% spese generali, iva, se dovuta, cap e successive tutte occorrende. - In via principale: - Nel merito: - respingere l'avversaria intimazione di sfratto per morosità, in ogni domanda e/o ipotesi articolata, siccome infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre 15% spese generali, iva, se dovuta, cap e successive tutte occorrende”.
Con ordinanza del 1.10.2024, emessa in esito all'udienza svoltasi in pari data, il Tribunale ha rigettato l'istanza di provvisorio rilascio dell'immobile; disponendo il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 cpc e fissando l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. in data 11/2/2025.
Il procedimento di mediazione esperito su impulso dell'intimante si è concluso con verbale negativo.
La causa è stata istruita sia in via documentale che in via orale e, all'esito dell'udienza del
10.4.2025, il Giudice ha fissato l'udienza del giorno 5 giugno 2025 per la discussione orale, preceduta dal deposito di note conclusionali.
All'udienza dell'5/6/2025 il giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio. La domanda proposta non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
L'istruttoria svolta consente di affermare che il contratto per cui è causa debba essere qualificato quale “contratto di comodato gratuito di immobile a tempo determinato” e non quale contratto di locazione commerciale, poiché caratterizzato da sostanziale gratuità.
A questa conclusione si giunge valorizzando diversi elementi.
Primo fra tutti, il dato testuale, ovvero l'art. 4) del contratto che prevede espressamente “nessun corrispettivo il conduttore dovrà corrispondere al locatore per l'uso dell'immobile in quanto il canone come determinato al precedente punto 3) viene interamente donato dal sig. Parte_2
e dalla sig.ra alla ”. Parte_1 Controparte_1
Tale disposizione risulta assolutamente chiara e non è passibile di altre interpretazioni, ragione per cui deve ritenersi che il comodato è stato pattuito senza corrispettivo e con durata pari ad anni 6 + 6
(con rinvio recettizio, solo sul punto della durata, alla disciplina propria del contratto di locazione).
Invero, non possono non evidenziarsi le contraddittorietà emerse nella ricostruzione di parte attrice: inizialmente, è stato intimato sfratto per morosità rilevando l'inadempimento del pagamento integrale del canone “locatizio” annuale di euro 10.800,00 e, successivamente, con la memoria integrativa del 21/01/2025, è stato rappresentato di aver ricevuto due acconti per un totale di euro
600,00, così riducendo il debito ad euro 10.200,00.
Inoltre, vi è un'altra criticità: l'importo del canone mensile indicato dagli attori è pari ad euro
900,00, elemento che contrasta con l'affermazione di aver ricevuto quale primo canone mensile la somma di 300,00 euro, notevolmente inferiore a quanto asseritamente pattuito.
In ogni caso, agli atti del giudizio non vi è alcuna prova di questo pagamento, pertanto, a fronte della mancanza di un dato documentale di riscontro, non può essere validamente invocata, per supplire a questa lacuna, la testimonianza dalla Sig.ra Tes_1
A ben vedere, infatti, la testimonianza resa da quest'ultima deve essere ritenuta, quanto meno, inattendibile in ragione del rapporto intercorso con il sig. legale rappresentante della CP_2
convenuta.
Come è emerso nel corso dell'escussione, non solo la Sig.ra ha dichiarato di essere Tes_1 proprietaria di beni mobili ancora oggi presenti all'interno dell'immobile locato, ma soprattutto ha dichiarato di aver denunciato il sig. per essersi appropriato dei suoi beni personali (si veda CP_2 copia dell'avviso ex art. 415bis cpp versato in atti).
Tale dato di fatto evidenzia una condizione di grave inimicizia tra la teste e il Inoltre, la CP_2
Sig.ra ha dichiarato di aver lavorato all'interno dei locali per cui è causa e di avere avuto Tes_1
anche una partecipazione nella società di servizi del Sig. elementi tutti che fanno propendere CP_2
per l'inattendibilità delle dichiarazioni rese. Stante quanto evidenziato ed in assenza di ulteriori elementi di prova, quindi, deve ritenersi che il contratto intercorso tra le parti sia un comodato gratuito e che, pertanto, nessuna morosità può essere invocata in riferimento allo stesso, con conseguente rigetto integrale delle domande di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale (tale essendo stato, a seguito del mutamento del rito, il giudizio in esame: v. ex multis App. Roma 16 luglio 2020), in base al valore, alla natura e alla complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
- rigetta le domande formulate da parte attrice;
- condanna e , in solido tra di loro, alla Parte_1 Parte_2
rifusione in favore di delle spese processuali, Controparte_1 che liquida complessivamente in € 2.540,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 5.6.2025
Il giudice
(dott. ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Elisa Iacone, all'udienza dell'5.6.2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.39), ha pronunciato – dando lettura (in assenza del difensore della parte costituita, allontanatosi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429, co.
1, c.p.c. (richiamato dall'art. 447-bis, co. 1, c.p.c.) – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1552 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
CF: , e CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Cipiccia ed elettivamente domiciliati C.F._2
presso il suo studio, in Narni Scalo (TR) alla Via del Parco 15, giusta procura in atti attori
E
C.F. , in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Temperanza ed CP_2 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC: giusta Email_1
procura in atti
Convenuto
Oggetto: locazione di immobile ad uso non abitativo
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 5.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità del 05/07/2024, i Sig.ri e Parte_2 [...]
quali proprietari e locatori dell'immobile sito in Terni (TR), Via Tre Monumenti n. 37, Parte_1 piano terra, hanno citato dinanzi all'intestato Tribunale la , quale Controparte_1
conduttrice del suddetto immobile, per ivi sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza – dichiarare la risoluzione, dovuta ad inadempimento del conduttore per morosità, del contratto di locazione meglio specificato in atti e quindi convalidare il presente sfratto per morosità – condannare parte convenuta al rilascio dell'immobile descritto nella premessa del presente atto – fissare data del rilascio del predetto immobile - condannare parte convenuta al pagamento delle spese di procedura”.
In particolare, gli intimanti hanno dedotto di essere creditori nei confronti della Controparte_1
del complessivo importo di euro 10.800,00, derivante dal mancato pagamento del
[...]
canone locatizio mensile di euro 900,00, a decorrere da luglio 2023 sino a giugno 2024.
L'intinata si è costituita in giudizio opponendosi alla convalida e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni adito, ogni contraria domanda ed istanza disattesa, così statuire: - In via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'intimazione avversaria, giusti motivi esposti in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre 15% spese generali, iva, se dovuta, cap e successive tutte occorrende. - In via principale: - Nel merito: - respingere l'avversaria intimazione di sfratto per morosità, in ogni domanda e/o ipotesi articolata, siccome infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre 15% spese generali, iva, se dovuta, cap e successive tutte occorrende”.
Con ordinanza del 1.10.2024, emessa in esito all'udienza svoltasi in pari data, il Tribunale ha rigettato l'istanza di provvisorio rilascio dell'immobile; disponendo il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 cpc e fissando l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. in data 11/2/2025.
Il procedimento di mediazione esperito su impulso dell'intimante si è concluso con verbale negativo.
La causa è stata istruita sia in via documentale che in via orale e, all'esito dell'udienza del
10.4.2025, il Giudice ha fissato l'udienza del giorno 5 giugno 2025 per la discussione orale, preceduta dal deposito di note conclusionali.
All'udienza dell'5/6/2025 il giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio. La domanda proposta non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
L'istruttoria svolta consente di affermare che il contratto per cui è causa debba essere qualificato quale “contratto di comodato gratuito di immobile a tempo determinato” e non quale contratto di locazione commerciale, poiché caratterizzato da sostanziale gratuità.
A questa conclusione si giunge valorizzando diversi elementi.
Primo fra tutti, il dato testuale, ovvero l'art. 4) del contratto che prevede espressamente “nessun corrispettivo il conduttore dovrà corrispondere al locatore per l'uso dell'immobile in quanto il canone come determinato al precedente punto 3) viene interamente donato dal sig. Parte_2
e dalla sig.ra alla ”. Parte_1 Controparte_1
Tale disposizione risulta assolutamente chiara e non è passibile di altre interpretazioni, ragione per cui deve ritenersi che il comodato è stato pattuito senza corrispettivo e con durata pari ad anni 6 + 6
(con rinvio recettizio, solo sul punto della durata, alla disciplina propria del contratto di locazione).
Invero, non possono non evidenziarsi le contraddittorietà emerse nella ricostruzione di parte attrice: inizialmente, è stato intimato sfratto per morosità rilevando l'inadempimento del pagamento integrale del canone “locatizio” annuale di euro 10.800,00 e, successivamente, con la memoria integrativa del 21/01/2025, è stato rappresentato di aver ricevuto due acconti per un totale di euro
600,00, così riducendo il debito ad euro 10.200,00.
Inoltre, vi è un'altra criticità: l'importo del canone mensile indicato dagli attori è pari ad euro
900,00, elemento che contrasta con l'affermazione di aver ricevuto quale primo canone mensile la somma di 300,00 euro, notevolmente inferiore a quanto asseritamente pattuito.
In ogni caso, agli atti del giudizio non vi è alcuna prova di questo pagamento, pertanto, a fronte della mancanza di un dato documentale di riscontro, non può essere validamente invocata, per supplire a questa lacuna, la testimonianza dalla Sig.ra Tes_1
A ben vedere, infatti, la testimonianza resa da quest'ultima deve essere ritenuta, quanto meno, inattendibile in ragione del rapporto intercorso con il sig. legale rappresentante della CP_2
convenuta.
Come è emerso nel corso dell'escussione, non solo la Sig.ra ha dichiarato di essere Tes_1 proprietaria di beni mobili ancora oggi presenti all'interno dell'immobile locato, ma soprattutto ha dichiarato di aver denunciato il sig. per essersi appropriato dei suoi beni personali (si veda CP_2 copia dell'avviso ex art. 415bis cpp versato in atti).
Tale dato di fatto evidenzia una condizione di grave inimicizia tra la teste e il Inoltre, la CP_2
Sig.ra ha dichiarato di aver lavorato all'interno dei locali per cui è causa e di avere avuto Tes_1
anche una partecipazione nella società di servizi del Sig. elementi tutti che fanno propendere CP_2
per l'inattendibilità delle dichiarazioni rese. Stante quanto evidenziato ed in assenza di ulteriori elementi di prova, quindi, deve ritenersi che il contratto intercorso tra le parti sia un comodato gratuito e che, pertanto, nessuna morosità può essere invocata in riferimento allo stesso, con conseguente rigetto integrale delle domande di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale (tale essendo stato, a seguito del mutamento del rito, il giudizio in esame: v. ex multis App. Roma 16 luglio 2020), in base al valore, alla natura e alla complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
- rigetta le domande formulate da parte attrice;
- condanna e , in solido tra di loro, alla Parte_1 Parte_2
rifusione in favore di delle spese processuali, Controparte_1 che liquida complessivamente in € 2.540,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 5.6.2025
Il giudice
(dott. ssa Elisa Iacone)