Articolo 1 della Legge 27 marzo 1954, n. 134
Articolo 2
Versione
20 maggio 1954
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 3.600.000.000 per provvedere alla riparazione dei danni subiti dalle linee, da fabbricati, dagli impianti e dal materiale d'esercizio delle ferrovie dello Stato, in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1951.
E' altresi' autorizzata la spesa di 50.000.000 di lire per provvedere alla riparazione dei danni subiti, in conseguenza delle stesse calamita', dai fabbricati della "Gestione delle case economiche per i ferrovieri".
Entrata in vigore il 20 maggio 1954