Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/05/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena GIUPPI, all' esito dell'udienza del 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 785/2024, discussa alla medesima udienza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Latini, con Parte_1
elezione di domicilio presso lo studio della stessa in Milano,Cso XXII Marzo n.4;
Ricorrente
Contro
, rappresentata e difesa dalle Avvocate Giulia Vecchiato e Controparte_1
DADATI BARBARA, con elezione di domicilio presso lo studio delle stesse in
Milano,Viale Piave n.21
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 18 ottobre 2024 il ricorrente in epigrafe indicato premesso:
-di essere stato assunto dall'impresa resistente a far data dal 28 settembre 2020 con contratto di lavoro a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato dal 27 agosto 2021, full time con qualifica di operaio conducente di autocarro ed inquadramento nel livello B3 CCNL autotrasporto merci;
CP_ di avere chiesto ed ottenuto da in data 4 marzo 2024 il congedo ex art.42,comma 5 Dlgs
151/2001, dal 10 giugno al 13 settembre 2024 per assistere la figlia disabile;
di non avere ricevuto, in corso di rapporto, il pagamento degli straordinari e l'indennità di trasferta nella misura prevista dal CCNL;
-di essere stato illegittimamente licenziato per giusta causa, previa contestazione degli addebiti con comunicazione in data 11 aprile 2024;
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previo ogni accertamento e declaratoria che dovessero ritenersi necessari, così ritenere e giudicare:
A) In merito al licenziamento:
Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inesistenza e/o comunque inefficacia del licenziamento intimato al sig. dalla società in data Parte_2 CP_3 Parte_3 11.04.2024 per tutte le ragioni esposte in fatto e in diritto, e per l'effetto,
In via principale: Condannare, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 23/2015, la T&T a reintegrare il Parte_3 ricorrente nel proprio posto di lavoro nonché a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, parametrata al livello B3 Ral pari ad € 2.204,44 (paga base di € 1889,52x 14 = €26.453,28 :12= RAL € 2.204,44) o in altra diversa misura che risulterà, ovvero al diverso livello che dovesse risultare in corso di causa, per il periodo intercorrente dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione.
In via subordinata: Condannare, la società ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d.lgs 4 marzo 2015, n. 23 CP_3 Parte_3 al pagamento di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 36 mensilità, o nella diversa misura che dovesse essere determinata o ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio e dunque non inferiore a 8 mensilità – tenuto conto dell'anzianità di servizio del lavoratore di 4 anni sull'appalto e delle condizioni economico e familiari dello stesso - o quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
In via ulteriormente subordinata
Condannare la società ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lgs 4 marzo 2015, n. 23, CP_3 Parte_3 al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio e cioè pari a 4 mensilità in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità o in altra diversa misura che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
B) Con riferimento alle differenze retributive: Accertare e dichiarare che nel corso dell'intero rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la T&T. sono maturate differenze retributive a favore del ricorrente, per il periodo da Parte_3 settembre 2020 ad aprile 2024, pari complessivamente ad euro 122.876,28 a titolo di differenze retributive oltre ad euro 2.044,90 a titolo di TFR già dedotto quanto percepito, per tutti i titoli e le ragioni dedotti in narrativa e, per l'effetto:
Condannare la società resistente T&T a corrispondere al ricorrente la somma di euro Parte_3
122.876,28 a titolo di differenze retributive oltre ad euro 2.044,90 a titolo di TFR o la diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria o che verrà ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore, che si dichiara antistatario.
La società resistente si costituiva eccependo l'infondatezza in fatto e diritto delle avverse pretese e concludeva per il rigetto del ricorso.
Nel corso della prima udienza del 11 ottobre 2024 si procedeva all'interrogatorio libero del ricorrente;
nella medesima udienza il Giudice formulava proposta transattiva, che le parti si riservavano di valutare chiedendo rinvio.
All'udienza del 15 gennaio 2025, il giudice dato atto della mancata conciliazione(la proposta del giudice veniva accettata dal lavoratore ma rifiutata dalla società resistente) e ritenuta la causa matura per la decisione sulla domanda di impugnazione del licenziamento ,invitava le parti alla discussione all'esito della quale pronunciava sentenza parziale, con riserva di motivazione, e disponeva con ordinanza rinvio per la prosecuzione del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il giudice ribadisce ai fini della decisione della domanda di impugnazione del licenziamento l'irrilevanza delle prove orali dedotte dalle parti :i fatti rilevanti ai fini di causa -come verrà chiarito
-trovano riscontro documentale e non sono stati oggetto di contestazione o di deduzione istruttoria.
I fatti posti a fondamento del licenziamento impugnato sono stati oggetto di preventiva contestazione disciplinare.
Il fatto è stato così contestato nella comunicazione 15 marzo 2024 (doc.10 ricorrente): “con la presente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 300/1970 e dell'articolo 32 del CCNL trasporto merci e logistica applicato in azienda, nonché del regolamento interno aziendale, siamo a contestarle il seguente comportamento:
“In data 11 Marzo 2024 lei ha inoltrato svariati messaggi vocali al numero whatsapp della signora
addetta alle risorse umane della nostra società, dal tono accusatorio e offensivo, Pt_4 generando monologo litigioso in cui accusava la società di averle trattenuto indebitamente parte della sua retribuzione. Appellava più volte il signor , con il termine “scemo” dopo aver litigato con lui Persona_1 nella stessa mattinata per una presunta trattenuta sullo stipendio.
Innanzitutto, come in numerose altre occasioni la invitiamo a moderare i termini e l'atteggiamento nei confronti di colleghi, superiori e clienti, di fatto e di contrario alle più comuni regole nei rapporti civili e lavorativi punto
Nei suoi vocali accusava la società di averle trattenuto indebitamente parte della retribuzione, affermando che gli accordi stabilivano uno stipendio di € 2.700 netti mensili. Quanto da lei affermato è assolutamente falso.Il suo contratto prevedeva una retribuzione di €2.200 mensili. E nel dettaglio l'ultima mensilità conteneva una trattenuta con lei concordata i 200 € per risarcimento danni a suo carico e tre giorni di diaria in meno motivate dalla mancata prestazione lavorativa per permessi legge 104 le erano stati accordati ulteriori 500 € a fronte del suo impegno
a prestare attività nel piazzale, attività che lei ha svolto per non più di due giorni punto
Evidenziamo che lei non è nuovo a comportamenti e azioni contrarie alle norme contrattuali e regolamentari tanto che tra il 2023 e questi mesi del 2024 le sono state comminate quattro sanzioni disciplinari oltre alla richiesta esplicita di non essere più assegnato allo stabilimento di Carpiano, da parte del committente e motivato da una espressa richiesta del sindacato Cobas che riportiamo: omissis.”
Per ragioni di brevità è stata omessa l'ultima parte della contestazione che riporta i messaggi inviati da tale e la proclamazione dello sciopero della sigla UL Cobas a causa di Persona_2 infortuni verificatisi presso il magazzino di Carpiano e due specchietti riepilogativi di danni a veicoli e sanzioni asseritamente subiti dall'impresa che(“testuale”) “ riteniamo rappresentino la fotografia puntuale della negligenza e irresponsabilità con cui presta servizio”.
Il licenziamento è impugnato sotto un triplice profilo:
➢ Nullità del licenziamento per la natura discriminatoria e ritorsiva dello stesso;
➢ Insussistenza dei fatti contestati;
➢ Assenza di giusta causa anche per sproporzione della sanzione.
Il motivo di nullità del licenziamento dedotto dal ricorrente in via principale, ovvero il suo carattere discriminatorio e ritorsivo, è quello che comporta ai sensi di legge, la tutela più ampiamente satisfattiva(reintegrazione e risarcimento del danno).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta,
'costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad essa legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni' (Cass. civ., sez. lav., 03.12.2015, n. 24648; Cass, civ., sez. lav. 08.08.2011, n. 17087).
Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è sempre nullo a condizione che il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante del recesso e «sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni” (Cass. n. 17087/2011). Il giudice è quindi tenuto a valutare «tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso» (Cass. n. 23583/2019). Sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato , è indispensabile procedere all'accertamento relativo alla sussistenza della giusta causa di licenziamento addotta dal datore di lavoro.
Nel caso di specie, nessuno dei fatti contestati, a fronte delle contestazioni avversarie, è stato provato dalla società convenuta.
Si procede all'esame con ordine seguendo la sequenza contestata:
1) invio di svariati messaggi vocali al numero WhatsApp della signora addetta alle Pt_4 risorse umane, dal tono accusatorio e offensivo ,generando un monologo litigiosoin cui accusava la società di averle trattenuto indebitamente parte della sua retribuzione”:la contestazione è generica poiché non è indicato il contenuto delle conversazioni (necessario al fine di comprendere se fossero state proferite ingiurie e minacce) né il fatto integrante un
“monologo litigioso”.
Oltre alla assoluta genericità della contestazione il fatto non è provato: il documento 20 Part (riproduzione grafica dei messaggi intercorsi fra il lavoratore e l'interlocutrice di nome in data
7 febbraio 2024- dunque oltre un mese prima della contestazione)non vi sono espressioni ingiuriose o minacciose. Parte ricorrente sul punto non ha articolato prova testimoniale. Per completezza si deve richiamare il doc.8 di parte ricorrente,che riporta il contenuto di telefonate intercorse fra il ricorrente e la sig.Eva almeno dal dicembre 2023(comprese quelle depositate dalla società) Pt_4 dalle quai non è dato estrapolare frasi neppure indirettamente ingiuriose o minacciose.
Le rimostranze del ricorrente(oggetto dei messaggi) sulle trattenute effettuate dalla società (a prescindere dalla loro fondatezza) non possono ritenersi ingiuriose e offensive.
2) aver appellato più volte il sig.: con il termine “scemo “,dopo aver litigato con Persona_1 lui nella stessa mattinata:tale circostanza non trova alcun riscontro probatorio né è stata fatta oggetto di prova per testi.
3) la avvenuta comminazione di 4 “sanzioni disciplinari” fra il 2023 ed il 2024:la circostanza non è provata. Risultano prodotte comunicazioni di contestazioni disciplinari(doc.21,22,24,25,26) senza che risulti essere stata comminata alcuna sanzione disciplinare. Quanto in particolare all'unica sanzione asseritamente comminata( doc.23 )non è provato essere stata comunicata e ricevuta dal lavoratore.
La mancata prova della pregressa applicazione di sanzioni disciplinari esclude non solo la recidiva ma anche la responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti contestati(danneggiamento ai veicoli),come riepilogati nei due specchietti riepilogativi contenuti nella contestazione;
4) l'impossibilità di assegnare il ricorrente allo stabilimento di Carpiano per richiesta esplicita del committente su segnalazione del sindacato Cobas:il fatto non trova alcun riscontro se non in un comunicato del Sindacato(riportato nella lettera di contestazione disciplinare) che non lamenta fatti
(direttamente o indirettamente ) attribuiti o attribuibili al ricorrente ma comunica l'indizione di uno sciopero in concomitanza con un infortunio (senza indicazione della data,delle modalità del fatto e del lavoratore infortunato). Il comunicato del sindacato non è dunque in alcun modo riferibile a fatti da attribuirsi alla responsabilità del ricorrente.Occorre aggiungere che non è provato che il committente(neppure indicato),abbia chiesto l'allontamento del ricorrente dallo stabilimento di
Carpiano.
La genericità della contestazione disciplinare, la mancanza assoluta di prova dei fatti contestati,la pluralità di contestazioni disciplinari non seguite da sanzione non solo comprovano l'insussistenza dei fatti posti a fondamento del licenziamento ma consentono di ritenere per i motivi che si diranno la natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento.
La articolata ed infondata sequela di fatti contestati induce innanzittutto a ritenere che la società ha pretestuosamente dato avvio ad una serie di iniziative disciplinari per poter licenziare un dipendente ormai sgradito .
La contestazione del 15 marzo si colloca temporalmente a distanza di pochi giorni dalla comunicazione di accoglimento del congedo richiesto dal lavoratore ex art.42 bis l.104/92. Il congedo di cui avrebbe goduto il lavoratore da giugno a settembre 2024 avrebbe privato l'impresa della prestazione di lavoro del dipendente: benchè la società escluda che il licenziamento sia riconducibile al godimento da parte del lavoratore dei benefici ex lege 104(risalente nel tempo),non deve essere taciuto che il godimento di un congedo trimestrale è misura diversa-e di maggiore impatto sull'organizzazione imprenditoriale- dei permessi ordinari, contenuti in pochi giorni mensili.
A questo proposito non è irrilevante neppure la circostanza, non contestata e riconosciuta da entrambe le parti (oltre che richiamata nella stessa lettera di contestazione disciplinare), che la società, proprio in ragione dei motivi di assistenza del ricorrente quale padre di disabile lo abbia adibito a mansioni diverse(movimentazione dei camion sul piazzale) con la promessa(non formalizzata) di un aumento di retribuzione (si vedano punti 9 e 10 della memoria di costituzione) di fatto non corrisposta e della quale il ricorrente ha chiesto conto, dolendosi che non gli fosse stata corrisposta.
Ritiene dunque il tribunale che la società abbia licenziato il ricorrente divenuto inviso anche in ragione dell'ottenimento del congedo trimestrale.
Risulta provato poi che il licenziamento è concomitante alle doglianze del lavoratore sulle trattenute effettuate sulla retribuzione,sia per il godimento dei permessi sia per la mancata corresponsione dei 500 euro promessi in seguito al cambio di mansioni.
Non si tratta di una concomitanza meramente temporale ma di circostanza che ha causato il licenziamento.
La società ha licenziato il ricorrente perché lavoratore sgradito in quanto prossimo a beneficiare di un congedo trimestrale per assistere la figlia disabile e rivendicativo di retribuzioni non corrisposte e di trattenute ritenute arbitrarie.
Attesa la nullità del licenziamento ritorsivo e discriminatorio,l a sanzione applicabile ex art.2 Dlgs
23/2025 è data dalla reintegrazione del lavoratore con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva reintegrazione al tallone come indicato da parte ricorrente e non contestato(detratto l'LI CE:il ricorrente ha dichiarato di avere trovato un'occupazione don contratto a tempo detrminato), oltre al pagamento dai contributi previdenziali ed assistenziali.
Sulle somme liquidate andranno conteggiati interessi e rivalutazione monetaria dal licenziamento al saldo.
Le spese di lite verranno liquidate al definitivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro non definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,contrariis reiectis così provvede: Non definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
accertata la nullità del licenziamento intimato al ricorrente in data 11 aprile Parte_1
2024,
Condanna la società a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a Controparte_4
corrispondergli a titolo risarcitorio una somma pari alla retribuzione utile ai fine del calcolo del
TFR(€ 2204,44 lordi mensili) maturata dal licenziamento alla effettiva reintegrazione e detratto l'LI UM , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna la resistente al pagamento della relativa contribuzione .
Spese al definitivo
Dispone come da ordinanza a verbale per la prosecuzione del giudizio .
Termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Lodi, così deciso il 15 gennaio 2025.
Il Giudice