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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 341/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
RD IA, OR
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5579/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4540/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 12/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3802 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Capitale proponeva appello nei confronti della sentenza n. 4540/08/2023, emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 15/03/2023 che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di annullamento parziale prot. n. QB/2022/320779 del 04/07/2022, per l'IMU dell'anno 2016.
A fondamento del gravame Roma Capitale deduceva che le società utilizzatrici non avevano pagato l'imposta che era dunque stata correttamente posta a carico della società di leasing.
Si costituiva in sede di gravame la società Resistente_1 s.p.a., quale incorporante della Società_1, chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo a propria volta appello incidentale nei confronti della medesima sentenza nella parte in cui non aveva disapplicato le sanzioni per la sussistenza di un'obiettiva incertezza normativa sulla portata della norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale deve essere rigettato, considerato che solo in sede di gravame il Comune di Roma
Capitale ha posto la questione, incontestata in fatto nel giudizio di primo grado, circa l'esistenza e l'efficacia dei contratti di leasing nell'anno di imposta rispetto al gruppo di immobili per i quali il ricorso della contribuente
è stato accolto nel giudizio di primo grado. Né, peraltro, la circostanza che gli utilizzatori abbiano omesso il versamento dell'IMU determina l'insorgenza di un presupposto impositivo inesistente in capo alla società di leasing (cfr., da ultimo, Cass., sez. trib., n. 28490/2025).
Merita accoglimento, per converso, l'appello incidentale: ancora nell'anno 2019, infatti, la Corte di cassazione aveva espresso orientamenti non univoci sulla questione della sussistenza in capo alla società di leasing dell'obbligo di corrispondere l'IMU nell'ipotesi di illegittima occupazione del bene da parte dell'utilizzatore dopo la risoluzione del contratto (v., nel senso dell'insussistenza di detto obbligo, Cass., sez. trib., n.
19166/2019). A fortiori, dunque, nell'anno di imposta 2016, sussisteva un'obiettiva incertezza sulla portata, in relazione a tale aspetto, dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, implicante la disapplicazione, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, delle sanzioni amministrative tributarie.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale;
condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado, liquidate in 5.500,00 €, oltre accessori di legge.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Rosaria Giordano dott. Silverio Tafuro
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
RD IA, OR
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5579/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4540/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 12/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3802 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Capitale proponeva appello nei confronti della sentenza n. 4540/08/2023, emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 15/03/2023 che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di annullamento parziale prot. n. QB/2022/320779 del 04/07/2022, per l'IMU dell'anno 2016.
A fondamento del gravame Roma Capitale deduceva che le società utilizzatrici non avevano pagato l'imposta che era dunque stata correttamente posta a carico della società di leasing.
Si costituiva in sede di gravame la società Resistente_1 s.p.a., quale incorporante della Società_1, chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo a propria volta appello incidentale nei confronti della medesima sentenza nella parte in cui non aveva disapplicato le sanzioni per la sussistenza di un'obiettiva incertezza normativa sulla portata della norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale deve essere rigettato, considerato che solo in sede di gravame il Comune di Roma
Capitale ha posto la questione, incontestata in fatto nel giudizio di primo grado, circa l'esistenza e l'efficacia dei contratti di leasing nell'anno di imposta rispetto al gruppo di immobili per i quali il ricorso della contribuente
è stato accolto nel giudizio di primo grado. Né, peraltro, la circostanza che gli utilizzatori abbiano omesso il versamento dell'IMU determina l'insorgenza di un presupposto impositivo inesistente in capo alla società di leasing (cfr., da ultimo, Cass., sez. trib., n. 28490/2025).
Merita accoglimento, per converso, l'appello incidentale: ancora nell'anno 2019, infatti, la Corte di cassazione aveva espresso orientamenti non univoci sulla questione della sussistenza in capo alla società di leasing dell'obbligo di corrispondere l'IMU nell'ipotesi di illegittima occupazione del bene da parte dell'utilizzatore dopo la risoluzione del contratto (v., nel senso dell'insussistenza di detto obbligo, Cass., sez. trib., n.
19166/2019). A fortiori, dunque, nell'anno di imposta 2016, sussisteva un'obiettiva incertezza sulla portata, in relazione a tale aspetto, dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, implicante la disapplicazione, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, delle sanzioni amministrative tributarie.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale;
condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado, liquidate in 5.500,00 €, oltre accessori di legge.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Rosaria Giordano dott. Silverio Tafuro