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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/10/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1690 /2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to MONTERA Parte_1
OV giusta mandato in atti
Ricorrente
E in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
EL SU giusta procura in atti
Resistente
Nonché
in persona del legale rapp. Controparte_2 te pt rapp. to e difeso dall'avv. to LIPIANI GAETANO giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 14.03.2025 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500001020000 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito nn. 40020180000126485000 -
40020180004361427000- 40020180010082846000 – 40020190004682256000-
40020190009742163000- 40020210003385777000- 40020220003810530000-
40020220004344468000- 40020220008796643000- 40020230005118977000-
40020230005305886000, eccependo: la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto trasmessa da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro, ex artt. 16-ter del D.L. n. 179 del 2012 e 3-bis L. n. 53 del 1994; l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti. Pertanto, adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: “accertarsi e dichiararsi la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 comma 2bis DPR 602/73
(Documento n. 10076202500001020000), essendo insussistente il diritto del
Concessionario all'esecuzione forzata;
accertarsi e dichiararsi la nullità delle cartelle di pagamento poste alla base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art.
77 comma 2bis DPR 602/73 (Documento n. 10076202500001020000), essendo insussistente il diritto del Concessionario all'esecuzione forzata, ovvero di quelle ritenute di
Giustizia; Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da attribuirsi in favore del sottoscrivente procuratore antistatario”. CP_ Si costituiva l , chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l chiedendo parimenti il rigetto della domanda, con vittoria delle spese CP_3 processuali.
Il giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
3.10.2025, decideva la causa come da sentenza.
L'opposizione va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che la Suprema Corte ha affermato che l'impugnazione del preavviso di fermo (principio applicabile anche al preavviso di ipoteca), sia se volta a contestare il diritto di procedere l'iscrizione, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr Cass.
SS.UU.10261/2018, Cass. 7756/2020). A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile dinanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositivo" Cass.
Sez. SS.UU., 07/05/2010, n. 11087).
Tale atto contiene, oltre all'invito al pagamento da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica, la comunicazione ultima che, decorso inutilmente il termine per pagare, si provvederà alla iscrizione del fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico senza ulteriore comunicazione.
Identica finalità è sottesa al preavviso di iscrizione ipotecaria, che contiene l'invito rivolto dall'Amministrazione al contribuente di versare quanto dovuto, specificandosi che in mancanza di pagamento, entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, si procederà ad iscrivere ipoteca.
Ciò premesso, quanto ai vizi formali che vedono l come legittimato passivo, va CP_3 disattesa l'eccezione di nullità della notifica via pec della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per l'assenza di certezza in ordine al mittente perché proveniente da un indirizzo pec dell'Ente di Riscossione non ricompreso nei pubblici registri.
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
Tale disposizione legislativa prevede, dunque, espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Di analogo tenore l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 in relazione agli avvisi di addebito. Lo stesso d.P.R. n. 68/2005, nel fissare le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, 1. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. Ciò in quanto il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. n. r. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, non risultando, dunque, necessario l'utilizzo di un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi.
Sul punto, occorre richiamare l'orientamento della Corte regolatrice (cfr Cass. sez. un.
18.5.2022, n. 15979) la quale ha affermato che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso di specie.
La Suprema Corte ha ribadito che la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, salva la prova contraria di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite.
D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, la Suprema Corte ha altresì affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (cfr Cass. n. 982/2023;
Cassazione civile sez. trib., 03/07/2023, n.18684).
Rileva dunque il criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016
e poi Cass. 2961/2021) e, nel caso che ci occupa, è pacifico che la opponente ha avuto conoscenza del preavviso di ipoteca, tant'è che l'ha impugnato.
La notifica ha, infatti, la funzione di portare a conoscenza del destinatario il relativo atto, e dunque non può esservi alcuna nullità allorquando tale scopo venga comunque raggiunto
(cfr. Cass. 29.4.2015, n. 8674; Cass., 26.1.2015, n. 1301; 14.1.2015, n. 416; 19.12.2014, n.
27089. SSUU 7665/2016).
Pertanto, il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovvero l'indirizzo di PEC indicato dalla parte, determina il raggiungimento dello scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla
Pec.
Parte ricorrente ha poi eccepito la nullità della opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica dei sottesi avvisi di addebito e tale eccezione vede CP_ solo l quale legittimato passivo essendo l'avviso di addebito atto formato e notificato dal detto Ente. CP_ A ben vedere, l , nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha dato prova della notifica via pec degli avvisi di addebito sottostanti all'opposta intimazione.
Gli avvisi di addebito nn. 40020180000126485000 - 40020180004361427000-
40020180010082846000 – 40020190004682256000- 40020190009742163000-
40020210003385777000- 40020220003810530000- 40020220004344468000-
40020220008796643000- 40020230005118977000- 40020230005305886000, sono stati notificati al medesimo indirizzo pec cui risulta la notifica dell'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rispettivamente alle seguenti date: 15.02.2018,
12.07.2018, 17.01.2019, 24.07.2019, 21.12.2019, 7.12.2021, 7.08.2022, 5.10.2022,
25.01.2023, 19.12.2023 e 19.12.2023.
Come già evidenziato l'art. 30 del D.L. n. 78/2020, convertito in L. n. 122/2020 al pari dell'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevedono che la notifica della cartella /avviso può essere eseguita mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC).
Tanto la giurisprudenza di merito, quanto quella di legittimità, hanno pacificamente stabilito che, per provare la validità della notifica via PEC della cartella di pagamento, non è necessaria una relazione di notificazione e neanche la ricevuta di avvenuta accettazione della PEC. È però necessaria l'esibizione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RAC) (cfr Cass. 12/01/2023, n.801).
La Suprema Corte ha chiarito che 'la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario' (cfr Cass. civ. 15035/16; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26705 del 21/10/2019).
Al proposito, è opportuno ricordare che la notifica PEC:
- "si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n.
68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 11 febbraio
2005, n. 68" (art.
3-bis L. n. 53 del 1994);
- il gestore PEC del mittente fornisce a quest'ultimo la ricevuta di accettazione, che contiene
"i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata" (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 68 del 2005);
- il gestore PEC del destinatario fornisce al mittente la ricevuta di avvenuta consegna (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 68 del 2005), che dà prova che il "messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione" (art. 6, comma 3, D.P.R. n. 68 del 2005).
Ebbene, la Cassazione - muovendo da queste norme - ha spiegato che la notifica PEC "non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna".
Ed invero, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335, pertanto, il destinatario, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (cfr. Sez. 3 - , Sentenza
n. 25819 del 31/10/2017; Cass. 4624/2020; Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 15001 del 28/05/2021)
La Suprema Corte, valorizzando le disposizioni dettate dall'art. 1, primo comma, lett. c), f) ed 1-ter), del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ha anche ripetutamente affermato che "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")", ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale" (così, ex plurimis, Cassazione civile sez. trib., 26/02/2025, (ud. 04/02/2025, dep. 26/02/2025), n.5000 che cita Cass. n. 30948/2019, n. 30948; Cass. n. 21328/2020; Cass. n. 14402/2020; conformi, ex multis, Cass. n. 39513/2021, Cass. n. 35541/2023; sulla irrilevanza dell'assenza di attestazione della conformità della copia della cartella notificata, in assenza di un espresso disconoscimento, cfr. altresì, ex plurimis, Cass. n. 981/2023 e Cass. n.
21328/2020).
Si è affermato che, in tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1,
D.Lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (Cass. 19/12/2023, n. 35541); il valore giuridico della trasmissione non viene attribuito dalla parte notificante, ma viene garantito dal rispetto dell'intera procedura fissata dagli artt. 4,6 e 9 del D.P.R. n. 68 del 2005 e dagli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 82 del 2005, i quali configurano un sistema che garantisce la certezza della ricezione, rende manifesta la provenienza e assicura l'integrità e l'autenticità delle ricevute e la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Nella situazione in esame, l' ha depositato il file concernente la consegna della pec al CP_1 destinatario, rilasciato dal suo gestore di posta elettronica utilizzato dal destinatario. Questo dà certezza circa il documento oggetto della notifica, ossia l'avviso di pagamento, allegato al messaggio all'interno della “busta” telematica, visualizzabile come file in formato PDF.
Dunque, alla luce dei principi sopra richiamati, la prova della consegna della PEC all'indirizzo PEC del ricorrente, risultante dalla ricevuta consegna prodotta, fa presumere la conoscenza dell'atto che l' ha allegato alla PEC da parte del ricorrente, il quale, ove CP_1 avesse voluto dedurre che la PEC non conteneva alcun avviso o un atto diverso da quello indicato, avrebbe dovuto fornirne la prova, evenienza questa non verificatasi nella specie in cui non vi è alcuna specifica contestazione, né sono stati dedotti errori di sistema o altri elementi atti a confutare le ricevute di avvenuta consegna , quali dubbi in relazione alla integrità o eventuale modificazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata.
Con orientamento ormai costante la Suprema Corte, infatti, afferma che una volta decorso il termine indicato dall'art. 24, comma 5 d.lgs. 46/1999, il credito dell'Istituto previdenziale diventa incontrovertibile, cioè non più contestabile da parte del creditore che perde la possibilità di far valere sia i vizi formali, che il merito della pretesa (cfr. Cass. 7959/2011;
Cass. 18145/2012), salva la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi successivi alla notifica del titolo.
Il giudicante ritiene di non discostarsi da tale recente pronuncia.
Occorre, dunque, esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli atti presupposti.
A ben vedere, divenuta intangibile la pretesa contributiva per la richiamata mancata opposizione agli avvisi di addebito nn. 40020180000126485000 - 40020180004361427000-
40020180010082846000 – 40020190004682256000- 40020190009742163000-
40020210003385777000- 40020220003810530000- 40020220004344468000-
40020220008796643000- 40020230005118977000- 40020230005305886000 (notificati rispettivamente in data 15.02.2018, 12.07.2018, 17.01.2019, 24.07.2019, 21.12.2019,
7.12.2021, 7.08.2022, 5.10.2022, 25.01.2023, 19.12.2023 e 19.12.2023) quali atti presupposti del preavviso di ipoteca impugnato - la prescrizione quinquennale , al momento della notifica di quest'ultima del 4.03.2025, non era maturata stante la presenza di atti interruttivi della prescrizione, ossia l'istanza di adesione alla definizione agevolata (cd rottamazione quater) del 29.06.2023 avente ad oggetto i primi sei avvisi di addebito menzionati, l'intimazione di pagamento n. 10020249005736710000 notificata in data 03.04.2024 (avente ad oggetto gli avvisi di addebito nn. 40020180000126485000,
40020220003810530000- 40020220004344468000- 40020220008796643000) e l'intimazione di pagamento n. 10020259000289822000 notificata in data 21.01.2025
(avente ad oggetto gli avvisi di addebito nn. 40020180000126485000 -
40020180004361427000- 40020180010082846000 – 40020190004682256000-
40020190009742163000- 40020210003385777000-40020230005118977000-
40020230005305886000).
Quanto all'avviso di addebito n. 40020180000126485000 – notificato in data 15.02.2018 - rilevano anche i due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti: l'uno, dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme introducono una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021
(pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione. Nel caso di specie la prescrizione del diritto di credito è iniziata a decorrere antecedentemente alla data del 23.2.2020, con la conseguenza che, se il periodo neutralizzato non consuma il termine quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, L. 335/1995, ciò vuol dire che alla data di cessazione della causa di sospensione il termine di prescrizione subirà uno slittamento in avanti di un periodo pari a quello di sospensione e potrà ritenersi compiuto quando la somma del periodo antecedente al 23 febbraio 2020 e di quello successivo al 30 giugno 2020 sarà pari complessivamente a cinque anni.
Individuato come dies a quo della prescrizione quello della data di notifica dell'avviso di addebito e aggiungendo il periodo intermedio di sospensione, il termine di prescrizione quinquennale sarebbe maturato il 23.12.2023, dunque validamente interrotto dalla domanda di adesione alla definizione agevolata del 29.06.2023, seguita poi dalla notifica delle richiamate intimazioni di pagamento e poi dall'opposto preavviso di ipoteca.
Giova rammentare che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamenti trimestrali, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata (Sez. L - , Sentenza n. 10327 del 26/04/2017; Cass. 9242/2024) .
La Suprema Corte ha da tempo affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L.,
7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, la Corte Suprema ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato, Cfr. Cass. ord. 18/06/2018, n. 16098; Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (cfr Cass. 19401/2022).
In tale ultima pronuncia, la Corte regolatrice ha altresì evidenziato che, “non si pongono in contrasto con la prima conclusione - anzi, è vero il contrario - Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n.
12735, né Cass., Sez. L, 1.3.2021, n. 5549”: “ 1) non la prima decisione, che in motivazione
(cfr. p. 5) chiarisce che "in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017)" e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che si limita a precisare che "il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari che non presuppongono il riconoscimento del debito o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”.
Ebbene, l'eccezione di prescrizione va disattesa.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso;
3. condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte convenuta, delle spese processuali che liquida in euro 1.686,00 oltre 15% rimborso spese forfettarie
Salerno, 3.10.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino