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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1 del registro generale affari civili dell'anno 2018
TRA
(cf: , in persona legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gallo, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo in via Jacopo Tintoretto n. 4, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
(cf: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Valguarnera, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo in via G. Puglisi Bertolino n. 2, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1184/2017, con il quale il Tribunale di Termini
Imerese l'aveva condannata al pagamento della somma di € 55.104,62, oltre interessi e spese, in favore di quale saldo debitore delle fatture nn. 336 Controparte_1 del 19.10.2015, di € 90.823,85, e 188 del 13.7.2017, di € 3.046,81 – al netto dell'importo di cui alla fattura n. 48 del 25.10.2015 emessa da per € 38.766,04, portata in Parte_1 compensazione –, emesse dall'opposta quale mandataria dell'Ati costituita il 28.2.2011
(atto rep. 68.714 – racc. 18.010) tra le odierne parti, aggiudicatarie della gara indetta dal per l'affidamento della gestione della Casa di Riposo per Controparte_2 anziani “G. Scialabba”, con conferimento da parte di di mandato speciale Parte_1 con rappresentanza, anche processuale, a qualificata Controparte_1 capogruppo;
fatture emesse secondo la ripartizione prevista nel medesimo contratto, ossia nella misura del 49% a carico/a favore dell'opponente e nella misura del 51% a carico/a favore della capogruppo mandataria (l'opposta).
A fondamento dell'opposizione deduceva che il credito azionato era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, non avendo la controparte, nell'emissione della fattura n.
336 del 19.10.2015, tenuto conto dei rilievi mossi da al rendiconto aggiornato Parte_1 al 30.6.2015, trasmesso il 6.8.2015 – peraltro privo di sottoscrizione –, nel corso degli Part incontri svolti tra la mandante e la mandataria dell' e formalizzati nel verbale del
19.2.2016.
Si trattava di rilievi inerenti, tra l'altro: una doppia contabilizzazione per identiche spese di “consulenza legale” per € 9.699,00; le incertezze in ordine alla posizione creditoria Part dell' nei confronti ed a carico del per le prestazioni offerte Controparte_2 in favore dell'ospite (ragione di credito ancora attuale al momento Persona_1 dell'introduzione del giudizio); l'ammontare delle fatture, per € 10.920,00, emesse, per
“consulenza”, dal legale scelto da in quanto “generiche e non Controparte_1 rispondenti al mandato della capogruppo”; la congruità delle prestazioni fatturate per €
6.240,00 dal consulente del lavoro, rag. relative alle pratiche di recupero di Per_2 crediti di imposta;
la contabilizzazione degli interessi passivi bancari ultralegali, non autorizzata, per € 17.549,68; la incongruenza tra le presenze di ospiti privati (non in convenzione con il Comune) ed i ricavi dichiarati per le prestazioni rese in favore degli stessi;
l'esigenza di chiarimenti in ordine al valore dei beni strumentali acquistati da nel corso del mandato, i cui costi andavano, almeno parzialmente, Controparte_1 scomputati considerando che erano rimasti nella disponibilità dell'impresa capogruppo pur essendo stati utilizzati solo per tre anni.
L'opponente lamentava, in sostanza, che nonostante avesse manifestato alla controparte le perplessità sul rendiconto dalla stessa predisposto, non avesse in Controparte_1 alcun modo tenuto conto di tali rilievi nella determinazione dell'importo indicato nella fattura, rilevando la necessità che le voci di spesa, talune delle quali dubbie e incerte, oltre ad essere sorrette da adeguata documentazione giustificativa, fossero riferite all'esecuzione di servizi necessari per lo svolgimento del mandato e, dunque, del servizio di gestione reso in favore del CP_2 Controparte_2
Analoghe contestazioni rivolgeva al credito relativo alla fattura n. 188 del Parte_1
13.7.2017, di € 3.046,81, evidenziando l'esigenza di una verifica complessiva del risultato Part della gestione da parte dell' anche in considerazione dell'errato inserimento, nel conto dare-avere con il di dei nominativi di alcuni ospiti della CP_2 Controparte_2 struttura che sembravano non beneficiare della convenzione comunale, generando, in tal modo, un'incongruenza tra la presenza di ospiti privati (non convenzionati) e ricavi dichiarati per le prestazioni rese in loro favore.
Domandava, dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia ragione di credito della controparte e, in via riconvenzionale, la condanna di a corrisponderle la somma di € Controparte_1
38.766,04, di cui alla nota contabile “ricevuta n. 48 del 26.10.2015”, riferita al TT
, “portata in compensazione” dall'opposta nella quantificazione del presunto CP_3 credito e dunque certa, liquida ed esigibile, per la quale domandava statuizione condannatoria ex art. 186 bis o 183 ter cpc.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.5.2018, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestava le deduzioni
[...] avversarie, affermando che le fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo erano state emesse sulla scorta delle risultanze dei rendiconti semestrali, regolarmente trasmessi all'opponente, nonché sulla base del rendiconto finale del 30.1.2017, relativo alla gestione della Casa di Riposo, affidata in regime di concessione dal Comune di Controparte_2
Deduceva che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, le contestazioni formulate dalla stessa avverso il rendiconto di gestione trasmesso il 6.8.2016 venivano sollevate non già nell'immediatezza bensì solo in seguito all'emissione della fattura n. 336, con l'unico fine di postergare sine die l'approvazione del rendiconto.
Affermava, per altro verso, di aver effettuato le rettifiche richieste dalla controparte provvedendo alla rielaborazione e all'aggiornamento del rendiconto di gestione, dal quale,
a fronte di ricavi per € 948.628.95, emergeva una perdita complessiva di € 191.572,78, ripartita a carico di nella misura del 49% (pari ad € 93.870,66), che, a sua volta, Pt_1 giustificava l'emissione a saldo della fattura n. 188 di € 3.046,81 (a fronte della fattura n.
336 precedentemente emessa di € 90.823,85), per un ammontare totale di € 93.870,66, pari alla quota di perdita risultante dal rendiconto, cui sottrarre la nota di credito di € 38.766,04.
In forza di tali argomentazioni, domandava il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, previa declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1184/2017 ex art. 648 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali;
con ordinanza del 12.6.2020 il
Giudice già assegnatario del fascicolo ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire il rapporto di dare e avere tra le parti.
Con ordinanza dell'8.10.2024 la causa è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
************ Così prospettate le posizioni delle parti, deve, innanzitutto, ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa –
l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte “raggiunta” dal decreto ingiuntivo, sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr.
Cass. n. 77/1969; Cass. n. 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 55.104,62, oltre interessi e spese, trova il suo fondamento nelle fatture nn.
336 del 19.10.2015, di € 90.823,85, e 188 del 13.7.2017, di € 3.046,81 – al netto dell'importo di cui alla fattura n. 48 del 25.10.2015 emessa da per € 38.766,04, portata in Parte_1 compensazione – relative alla gestione della Casa di Riposo per anziani “G. Scialabba”, affidata alle odierne parti in causa dal e in relazione alla quale Controparte_2 Part con atto costitutivo di sottoscritto il 28.2.2011 (rep. 68.714 – racc. 18.010) Parte_1 aveva conferito mandato speciale con rappresentanza, anche processuale, a
[...]
qualificata capogruppo;
in forza di tale rapporto, la ripartizione di Controparte_1 oneri, servizi e compensi tra le parti andava effettuata in base alla percentuale di prestazione del servizio fornito, ossia nella misura del 49 % a carico/a favore dell'opponente e nella misura del 51% a carico/a favore della capogruppo mandataria
(l'opposta).
In forza di siffatto rapporto di mandato, è sorto in capo a Controparte_1
l'obbligo di rendiconto sancito dall'art. 1713 cc, ai sensi del quale, “Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”.
Invero, “La ratio dell'obbligo del rendiconto risiede nel fatto che chiunque svolga attività nell'interesse di altri deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere e, in particolare, quegli atti da cui scaturiscono partite di dare e avere” (Cass., n.
18857/2018).
Esso è sempre fondato sull'esistenza di un rapporto sostanziale da cui sorga l'obbligo di una parte, accertato dal giudice o incontestato, di rendere il conto all'altra; pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio che sia fonte dell'obbligo, l'ordine di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza dell'una o dell'altro (Cass., n. 26222/2022).
Le contestazioni mosse dall'opponente alle fatture azionate in sede monitoria, in assenza di contestazioni in ordine al rapporto sostanziale su cui si fonda l'obbligo di rendiconto dell'opposta nonché di un'espressa domanda di rendimento del conto, si inquadrano nell'ambito applicativo degli artt. 263 e ss cpc – in materia, per l'appunto, di rendimento del conto –, che assurge a passaggio in qualche misura propedeutico all'accertamento del credito azionato.
Tale istituto – oggetto di varie previsioni normative collocate sia nel codice civile (ad esempio artt. 723, 1713…), sia nel codice di procedura civile (artt. 560, 593…), che nella legislazione speciale – è volto essenzialmente a consentire all'avente diritto di controllare le risultanze di una gestione o di un'attività svolte nel suo interesse da altro soggetto.
Secondo l'opinione più accreditata, quello disciplinato dagli artt. 263 e ss cpc è un giudizio di cognizione di merito “speciale”, che può essere introdotto sia in via principale che in via incidentale e che è destinato a concludersi, nel caso di accettazione del conto, con ordinanza non impugnabile del giudice istruttore e, in caso di contestazioni, con sentenza
(vedi Cass., n. 17283/2010; Cass., n. 12463/1999).
Oggetto del giudizio è la presentazione del conto, inteso come il documento contabile rappresentante la compiuta attività gestoria, risultando del tutto eventuale la richiesta di tutela del diritto principale, ossia di condanna al pagamento del saldo attivo ovvero di rimborso del saldo passivo.
Infatti, “Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria;
pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile” (Cass., n. 26222/2022).
Per la soluzione del caso sub iudice è, dunque, necessario accertare la fondatezza dei rilievi mossi da al rendiconto trasmesso da il 6.8.2015, in forza Parte_1 Controparte_1 del quale sono state emesse le fatture sulle quali si fonda il credito in contesa (all. n. 4 al ricorso monitorio).
La gestione della contabilità della casa di riposo G. Scialabba, in seguito all'esame del predetto documento contabile, è stata oggetto di esame nel contraddittorio delle parti nel corso di una serie di incontri svoltisi in data 19.1.2016, 21.1.2016, 2.2.2016, nei quali essenzialmente i delegati dell'opponente hanno ritirato la documentazione giustificativa offerta dalla controparte – a titolo esemplificativo mastrini di vendita, riepilogo costi e ricavi, copia presenza utente, copia parcelle avvocati e consulente contabile, elenco stipendi del personale – (all. n. 5 alla produzione monitoria).
In seguito, alla seduta del 19.2.2016, ha formulato taluni rilievi al rendiconto Parte_1 in questione e, segnatamente: una doppia contabilizzazione per identiche spese di
“consulenza legale” per € 9.699,00 (1); le incertezze in ordine alla posizione creditoria Part dell' nei confronti ed a carico del per le prestazioni offerte Controparte_2 in favore dell'ospite (ragione di credito ancora attuale al momento Persona_1 dell'introduzione del giudizio) (2); l'ammontare delle fatture, per € 10.920,00, emesse, per
“consulenza”, dal legale scelto da in quanto “generiche e non Controparte_1 rispondenti al mandato della capogruppo”(3); la congruità delle prestazioni fatturate per €
6.240,00 dal consulente del lavoro, rag. relative alle pratiche di recupero di Per_2 credito di imposta (4); la contabilizzazione degli interessi passivi bancari ultralegali, non autorizzati, per € 17.549,68 (5); la necessità di valutare i beni strumentali acquistati nel corso del mandato venissero valutati al fine dell'assegnazione, di cui formulava richiesta con ristorno della percentuale di compartecipazione (6).
All'esito del predetto incontro, “sui punti 1, 2 e 6 le parti concorda(va)no con quanto rilevato”; mentre sui punti 3, 4 e 5 “contesta(va) le osservazioni della controparte, Controparte_1 ribadendo la correttezza della contabilità, riservandosi di dedurre in ordine ai singoli punti”.
Prima di soffermarsi sulle specifiche contestazioni mosse da , è necessario Parte_1 dare conto che va disattesa la dedotta invalidità del rendiconto per la mancanza della sottoscrizione, atteso che lo stesso è di certo riferibile a come risulta Controparte_1 dalla nota di accompagnamento con la quale è stato trasmesso, senza considerare che nel corso degli incontri avvenuti nel contradditorio delle parti l'opponente non ha mai lamentato simile profilo che, a questo punto, si tradurrebbe in una condotta processuale improntata al “venire contra factum proprium”.
Al fine di sciogliere il nodo sulla regolarità della gestione contabile da parte dell'opposta e sull'idoneità della documentazione giustificativa prodotta a supporto della stessa, è necessario richiamare la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del ctu, dott.
, nominato dal Giudice già assegnatario del fascicolo al fine di rispondere Persona_3 al seguente quesito: “analizzate le fatture n. 336 del 19.10.2015 e n. 188 del 13.7.2017, emesse in relazione al contratto di mandato costitutivo di ATI del 28.02.2011 in Notar analizzato il Per_4 rendiconto del 06.8.2015 e le rettifiche allo stesso apportate giusto verbale del 19.02.2016, analizzata la documentazione prodotta dall'opposta (estratto autentico del registro IVA della
[...]
nonché estratto del libro giornale e estratto del partitario), descriva il C.T.U. le Controparte_1 voci di costo/spesa poste dalla creditrice a fondamento della sua pretesa monitoria;
- accerti il C.T.U. che tutte le voci di spesa anzidette siano supportate da idonea documentazione”.
All'udienza del 5.11.2020, su domanda di , il quesito è stato esteso Parte_1 all'accertamento inerente la “congruenza dei ricavi rispetto alla presenza effettiva degli ospiti nella casa di riposo”.
L'ausiliario nella sua relazione – frutto di un percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici e sorretto dagli adeguati rilievi di competenza specifica –, dopo aver esaminato la documentazione prodotta, ha ricostruito la contabilità della gestione della casa di riposo, verificando la presenza di “scostamenti” rispetto al rendiconto trasmesso dalla mandataria ed effettuando delle rettifiche sia in relazione ai costi che ai ricavi (cfr. pagg. 7
e ss della relazione depositata il 3.5.2021).
Il ctu si è poi soffermato sui rilievi mossi dall'opponente al rendiconto;
a tale riguardo ha dato conto che nel rendiconto finale al 31.1.2017 (e dunque nella determinazione del credito complessivo azionato, atteso che la seconda delle fatture di cui si domanda il pagamento risale al 2017), ha accolto le richieste formulate ai punti 1, Controparte_1
2, 4 e 5 del verbale del 19.2.2016, affermando che la fattura n. 188 del 13.7.2017, a saldo, per
€ 3.046,81, “emessa a consuntivo, sulla base del rendiconto finale (periodo fino al 31/01/2017), risulta comprensiva delle attività svoltesi fino al 31/01/2017, e tiene conto delle osservazioni poste ai soli punti 1/2/4/5 del verbale del 19/02/2016” (pag. 15 della relazione depositata il 3.5.2021).
L'ausiliario ha infine quantificato in € 173.360,74 il mancato introito derivante dall'applicazione di una retta giornaliera inferiore a quella normativamente prevista agli ospiti non in convenzione (pagg. 21 e ss).
Il ctu, sulla base degli accertamenti svolti ha dunque quantificato in € 54.410,36 il credito vantato dall'opposta (situazione n. 1). Poi, tenendo conto dei rilievi mossi da Parte_1 in ordine alle attrezzature, ha provveduto a rettificare il rendiconto prospettando due soluzioni alternative (pagg. 18 e ss): € 54.419,48 (situazione n. 2, considerando la cessione delle attrezzature, dal valore di € 2.000,00 ad ed € 53.399,98 (situazione n. 3, Pt_1 ripartizione delle attrezzature, dal valore di € 2.000,00, pro quota), che tenendo conto delle osservazioni delle parti ammonterebbero rispettivamente ad € 53.399,98 (situazione n. 1),
€ € 43.957,9 (soluzioni nn. 2 e 3, cfr. pagg. 34 e ss).
Con ordinanza del 12.12.2022, in seguito alle contestazioni mosse da alle Parte_1 udienze del 13.4.2022 e del 2.12.2022, si è onerato l'ausiliario di tenere “in considerazione solo le spese effettivamente riferibili all'ati, risultanti da documenti prodotti tempestivamente in sede monitoria ovvero entro i termini di cui all'art. 183, co. 6, cpc (ad es. il cd rom depositato il
30.11.2018), senza tenere conto di quelle risultanti dai documenti prodotti in seguito, ove non evincibili da documenti già in atti”.
Dunque, nella successiva relazione depositata in data 2.3.2023 il dott. ha Per_3 confermato le risultanze rassegnate, affermando che le stesse sono basate “unicamente su documentazione ritualmente e tempestivamente acquisita, compresa all'interno del CD Rom depositato il giorno 30 novembre 2018, ovvero tenendo in debita considerazione le osservazioni alla bozza di relazione trasmesse dalle parti, in ogni caso spese effettivamente riferibili all'ATI, sia pure nei limiti della già fatta rilevare carenza documentale”.
Nessun motivo vi è per dubitare della correttezza dell'operato dell'ausiliario, unico soggetto in grado di accertare il deposito tempestivo della documentazione offerta dalle parti.
Le conclusioni contenute nella precedente relazione sono state, d'altra parte, riviste in considerazione della sentenza con la quale il Tribunale di Termini Imerese ha condannato il a corrispondere all'opposta la somme di € 44.851,00, oltre Controparte_2 interessi legali e spese, per l'assistenza resa in favore dell'ospite (profilo in Per_1 ordine al quale, come si è visto, aveva formulato rilievi al rendiconto); Parte_1 credito che, tenuto conto delle quote di rispettiva compartecipazione all'Ati, è pari ad €
Euro 29.500,40 avuto riguardo alla posizione dell'opponente.
Il ctu ha dunque rideterminato il credito, prospettando ancora una volta tre soluzioni alternative: € 15.467.87 (situazione n. 1, in assenza di accordo delle parti sulle attrezzature, pagg. 8 e ss relazione depositata il 2.3.2023), e 15.477,40 (situazione n. 2, considerando la cessione delle attrezzature, dal valore di € 2.000,00 ad , € 15.457,50 (situazione n. 3, Pt_1 ripartizione delle attrezzature, dal valore di € 2.000,00, pro quota).
Ora, le tre soluzioni sono quasi equivalenti, discostandosi solo per minimi importi.
Sebbene nulla è previsto nel contratto costitutivo dell'Ati con specifico riguardo alle attrezzature, può applicarsi, ad avviso di chi giudica, la proporzione prevista per la ripartizione di oneri, servizi, assunzione di personale e compensi, dovendosi seguire la terza delle soluzioni prospettate dall'ausiliario (pag. 19 della prima relazione e pag. 11 della seconda), ripartendo dunque il valore di € 2.000,00 pro quota.
Il credito vantato da nei confronti dell'opponente, pertanto, è pari ad Controparte_1
€ 15.457,50, importo che tiene conto della nota di credito di cui alla fattura n. 48 del
25.10.2015 di € 38.766,04 emessa da e dunque della compensazione operata Parte_1 dall'opposta.
A differenti conclusioni, invero, non può pervenirsi in considerazione dei rilievi critici reiterati dall'opponente, per i quali devono ritenersi esaustive e condivisibili le risposte fornite dal ctu, cui può farsi rinvio. Infatti “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr., ex multis, Cass. n. 282/2009; Cass., nn. 8355/2007 e 12080/2000).
È opportuno adesso soffermarsi sul profilo del mancato introito derivante dall'applicazione di una retta giornaliera inferiore a quella normativamente prevista agli ospiti non in convenzione, quantificato dall'ausiliario in € 173.360,74. Part Dalla lettura dell'atto di costituzione dell' si evince come il potere di rappresentanza conferito dall'opponente a ricomprendeva, tra l'altro, l'accettazione di Controparte_1 nuovi prezzi e di eventuali revisioni di prezzi e “ogni e qualsiasi altro atto derivante dall'esecuzione del servizio”, espressione dalla portata estesa, entro la quale non possono che ricomprendersi le rette relative agli ospiti non in convenzione, senza considerare che, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc ha affermato che “gli utenti privati Controparte_1 , Parte_3 Parte_4 Pt_5 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 CP_4
e erano già ricoverati nella struttura al momento dell'insediamento Per_10 CP_5 CP_6 CP_7 Parte dell' Tale circostanza era ben nota alla che mai nulla ha contestato”. L'opposta nel Pt_1 medesimo atto difensivo ha, poi, precisato che “il corrispettivo degli utenti privati veniva determinato in relazione al grado di autosufficienza degli stessi ed alle corrispondenti necessità di assistenza (l'assistenza ad un ospite autosufficiente ha un costo inferiore di quella necessaria per un ospite che non è in grado di compiere gli atti necessari alla propria sopravvivenza)”.
Tale dato, a fronte delle generiche contestazioni mosse sul punto dall'opponente e, a monte, il potere di rappresentanza generalizzato conferito da alla Parte_1 mandataria non consentono di tenere conto delle somme in questione, che peraltro non sono neanche state oggetto di specifici rilievi in sede di accertamento della contabilità in contraddittorio, non cogliendo dunque nel segno le deduzioni svolte dall'opponente a tale riguardo.
In forza delle argomentazioni che precedono, il decreto ingiuntivo va revocato, condannando l'opponente a corrispondere all'opposta la somma di € 15.457,50, oltre interessi in misura legale dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo avuto riguardo all'ammontare del credito rideterminato.
Del pari a carico dell'opponente vanno poste le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore: Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 1184/2017; condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere a in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, la somma di € 15.457,50, oltre interessi in misura legale dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone a carico dell'opponente le spese per l'occorsa ctu.
Termini Imerese, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1 del registro generale affari civili dell'anno 2018
TRA
(cf: , in persona legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gallo, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo in via Jacopo Tintoretto n. 4, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
(cf: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Valguarnera, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo in via G. Puglisi Bertolino n. 2, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1184/2017, con il quale il Tribunale di Termini
Imerese l'aveva condannata al pagamento della somma di € 55.104,62, oltre interessi e spese, in favore di quale saldo debitore delle fatture nn. 336 Controparte_1 del 19.10.2015, di € 90.823,85, e 188 del 13.7.2017, di € 3.046,81 – al netto dell'importo di cui alla fattura n. 48 del 25.10.2015 emessa da per € 38.766,04, portata in Parte_1 compensazione –, emesse dall'opposta quale mandataria dell'Ati costituita il 28.2.2011
(atto rep. 68.714 – racc. 18.010) tra le odierne parti, aggiudicatarie della gara indetta dal per l'affidamento della gestione della Casa di Riposo per Controparte_2 anziani “G. Scialabba”, con conferimento da parte di di mandato speciale Parte_1 con rappresentanza, anche processuale, a qualificata Controparte_1 capogruppo;
fatture emesse secondo la ripartizione prevista nel medesimo contratto, ossia nella misura del 49% a carico/a favore dell'opponente e nella misura del 51% a carico/a favore della capogruppo mandataria (l'opposta).
A fondamento dell'opposizione deduceva che il credito azionato era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, non avendo la controparte, nell'emissione della fattura n.
336 del 19.10.2015, tenuto conto dei rilievi mossi da al rendiconto aggiornato Parte_1 al 30.6.2015, trasmesso il 6.8.2015 – peraltro privo di sottoscrizione –, nel corso degli Part incontri svolti tra la mandante e la mandataria dell' e formalizzati nel verbale del
19.2.2016.
Si trattava di rilievi inerenti, tra l'altro: una doppia contabilizzazione per identiche spese di “consulenza legale” per € 9.699,00; le incertezze in ordine alla posizione creditoria Part dell' nei confronti ed a carico del per le prestazioni offerte Controparte_2 in favore dell'ospite (ragione di credito ancora attuale al momento Persona_1 dell'introduzione del giudizio); l'ammontare delle fatture, per € 10.920,00, emesse, per
“consulenza”, dal legale scelto da in quanto “generiche e non Controparte_1 rispondenti al mandato della capogruppo”; la congruità delle prestazioni fatturate per €
6.240,00 dal consulente del lavoro, rag. relative alle pratiche di recupero di Per_2 crediti di imposta;
la contabilizzazione degli interessi passivi bancari ultralegali, non autorizzata, per € 17.549,68; la incongruenza tra le presenze di ospiti privati (non in convenzione con il Comune) ed i ricavi dichiarati per le prestazioni rese in favore degli stessi;
l'esigenza di chiarimenti in ordine al valore dei beni strumentali acquistati da nel corso del mandato, i cui costi andavano, almeno parzialmente, Controparte_1 scomputati considerando che erano rimasti nella disponibilità dell'impresa capogruppo pur essendo stati utilizzati solo per tre anni.
L'opponente lamentava, in sostanza, che nonostante avesse manifestato alla controparte le perplessità sul rendiconto dalla stessa predisposto, non avesse in Controparte_1 alcun modo tenuto conto di tali rilievi nella determinazione dell'importo indicato nella fattura, rilevando la necessità che le voci di spesa, talune delle quali dubbie e incerte, oltre ad essere sorrette da adeguata documentazione giustificativa, fossero riferite all'esecuzione di servizi necessari per lo svolgimento del mandato e, dunque, del servizio di gestione reso in favore del CP_2 Controparte_2
Analoghe contestazioni rivolgeva al credito relativo alla fattura n. 188 del Parte_1
13.7.2017, di € 3.046,81, evidenziando l'esigenza di una verifica complessiva del risultato Part della gestione da parte dell' anche in considerazione dell'errato inserimento, nel conto dare-avere con il di dei nominativi di alcuni ospiti della CP_2 Controparte_2 struttura che sembravano non beneficiare della convenzione comunale, generando, in tal modo, un'incongruenza tra la presenza di ospiti privati (non convenzionati) e ricavi dichiarati per le prestazioni rese in loro favore.
Domandava, dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia ragione di credito della controparte e, in via riconvenzionale, la condanna di a corrisponderle la somma di € Controparte_1
38.766,04, di cui alla nota contabile “ricevuta n. 48 del 26.10.2015”, riferita al TT
, “portata in compensazione” dall'opposta nella quantificazione del presunto CP_3 credito e dunque certa, liquida ed esigibile, per la quale domandava statuizione condannatoria ex art. 186 bis o 183 ter cpc.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.5.2018, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestava le deduzioni
[...] avversarie, affermando che le fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo erano state emesse sulla scorta delle risultanze dei rendiconti semestrali, regolarmente trasmessi all'opponente, nonché sulla base del rendiconto finale del 30.1.2017, relativo alla gestione della Casa di Riposo, affidata in regime di concessione dal Comune di Controparte_2
Deduceva che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, le contestazioni formulate dalla stessa avverso il rendiconto di gestione trasmesso il 6.8.2016 venivano sollevate non già nell'immediatezza bensì solo in seguito all'emissione della fattura n. 336, con l'unico fine di postergare sine die l'approvazione del rendiconto.
Affermava, per altro verso, di aver effettuato le rettifiche richieste dalla controparte provvedendo alla rielaborazione e all'aggiornamento del rendiconto di gestione, dal quale,
a fronte di ricavi per € 948.628.95, emergeva una perdita complessiva di € 191.572,78, ripartita a carico di nella misura del 49% (pari ad € 93.870,66), che, a sua volta, Pt_1 giustificava l'emissione a saldo della fattura n. 188 di € 3.046,81 (a fronte della fattura n.
336 precedentemente emessa di € 90.823,85), per un ammontare totale di € 93.870,66, pari alla quota di perdita risultante dal rendiconto, cui sottrarre la nota di credito di € 38.766,04.
In forza di tali argomentazioni, domandava il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, previa declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1184/2017 ex art. 648 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali;
con ordinanza del 12.6.2020 il
Giudice già assegnatario del fascicolo ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire il rapporto di dare e avere tra le parti.
Con ordinanza dell'8.10.2024 la causa è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
************ Così prospettate le posizioni delle parti, deve, innanzitutto, ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa –
l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte “raggiunta” dal decreto ingiuntivo, sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr.
Cass. n. 77/1969; Cass. n. 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 55.104,62, oltre interessi e spese, trova il suo fondamento nelle fatture nn.
336 del 19.10.2015, di € 90.823,85, e 188 del 13.7.2017, di € 3.046,81 – al netto dell'importo di cui alla fattura n. 48 del 25.10.2015 emessa da per € 38.766,04, portata in Parte_1 compensazione – relative alla gestione della Casa di Riposo per anziani “G. Scialabba”, affidata alle odierne parti in causa dal e in relazione alla quale Controparte_2 Part con atto costitutivo di sottoscritto il 28.2.2011 (rep. 68.714 – racc. 18.010) Parte_1 aveva conferito mandato speciale con rappresentanza, anche processuale, a
[...]
qualificata capogruppo;
in forza di tale rapporto, la ripartizione di Controparte_1 oneri, servizi e compensi tra le parti andava effettuata in base alla percentuale di prestazione del servizio fornito, ossia nella misura del 49 % a carico/a favore dell'opponente e nella misura del 51% a carico/a favore della capogruppo mandataria
(l'opposta).
In forza di siffatto rapporto di mandato, è sorto in capo a Controparte_1
l'obbligo di rendiconto sancito dall'art. 1713 cc, ai sensi del quale, “Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”.
Invero, “La ratio dell'obbligo del rendiconto risiede nel fatto che chiunque svolga attività nell'interesse di altri deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere e, in particolare, quegli atti da cui scaturiscono partite di dare e avere” (Cass., n.
18857/2018).
Esso è sempre fondato sull'esistenza di un rapporto sostanziale da cui sorga l'obbligo di una parte, accertato dal giudice o incontestato, di rendere il conto all'altra; pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio che sia fonte dell'obbligo, l'ordine di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza dell'una o dell'altro (Cass., n. 26222/2022).
Le contestazioni mosse dall'opponente alle fatture azionate in sede monitoria, in assenza di contestazioni in ordine al rapporto sostanziale su cui si fonda l'obbligo di rendiconto dell'opposta nonché di un'espressa domanda di rendimento del conto, si inquadrano nell'ambito applicativo degli artt. 263 e ss cpc – in materia, per l'appunto, di rendimento del conto –, che assurge a passaggio in qualche misura propedeutico all'accertamento del credito azionato.
Tale istituto – oggetto di varie previsioni normative collocate sia nel codice civile (ad esempio artt. 723, 1713…), sia nel codice di procedura civile (artt. 560, 593…), che nella legislazione speciale – è volto essenzialmente a consentire all'avente diritto di controllare le risultanze di una gestione o di un'attività svolte nel suo interesse da altro soggetto.
Secondo l'opinione più accreditata, quello disciplinato dagli artt. 263 e ss cpc è un giudizio di cognizione di merito “speciale”, che può essere introdotto sia in via principale che in via incidentale e che è destinato a concludersi, nel caso di accettazione del conto, con ordinanza non impugnabile del giudice istruttore e, in caso di contestazioni, con sentenza
(vedi Cass., n. 17283/2010; Cass., n. 12463/1999).
Oggetto del giudizio è la presentazione del conto, inteso come il documento contabile rappresentante la compiuta attività gestoria, risultando del tutto eventuale la richiesta di tutela del diritto principale, ossia di condanna al pagamento del saldo attivo ovvero di rimborso del saldo passivo.
Infatti, “Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria;
pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile” (Cass., n. 26222/2022).
Per la soluzione del caso sub iudice è, dunque, necessario accertare la fondatezza dei rilievi mossi da al rendiconto trasmesso da il 6.8.2015, in forza Parte_1 Controparte_1 del quale sono state emesse le fatture sulle quali si fonda il credito in contesa (all. n. 4 al ricorso monitorio).
La gestione della contabilità della casa di riposo G. Scialabba, in seguito all'esame del predetto documento contabile, è stata oggetto di esame nel contraddittorio delle parti nel corso di una serie di incontri svoltisi in data 19.1.2016, 21.1.2016, 2.2.2016, nei quali essenzialmente i delegati dell'opponente hanno ritirato la documentazione giustificativa offerta dalla controparte – a titolo esemplificativo mastrini di vendita, riepilogo costi e ricavi, copia presenza utente, copia parcelle avvocati e consulente contabile, elenco stipendi del personale – (all. n. 5 alla produzione monitoria).
In seguito, alla seduta del 19.2.2016, ha formulato taluni rilievi al rendiconto Parte_1 in questione e, segnatamente: una doppia contabilizzazione per identiche spese di
“consulenza legale” per € 9.699,00 (1); le incertezze in ordine alla posizione creditoria Part dell' nei confronti ed a carico del per le prestazioni offerte Controparte_2 in favore dell'ospite (ragione di credito ancora attuale al momento Persona_1 dell'introduzione del giudizio) (2); l'ammontare delle fatture, per € 10.920,00, emesse, per
“consulenza”, dal legale scelto da in quanto “generiche e non Controparte_1 rispondenti al mandato della capogruppo”(3); la congruità delle prestazioni fatturate per €
6.240,00 dal consulente del lavoro, rag. relative alle pratiche di recupero di Per_2 credito di imposta (4); la contabilizzazione degli interessi passivi bancari ultralegali, non autorizzati, per € 17.549,68 (5); la necessità di valutare i beni strumentali acquistati nel corso del mandato venissero valutati al fine dell'assegnazione, di cui formulava richiesta con ristorno della percentuale di compartecipazione (6).
All'esito del predetto incontro, “sui punti 1, 2 e 6 le parti concorda(va)no con quanto rilevato”; mentre sui punti 3, 4 e 5 “contesta(va) le osservazioni della controparte, Controparte_1 ribadendo la correttezza della contabilità, riservandosi di dedurre in ordine ai singoli punti”.
Prima di soffermarsi sulle specifiche contestazioni mosse da , è necessario Parte_1 dare conto che va disattesa la dedotta invalidità del rendiconto per la mancanza della sottoscrizione, atteso che lo stesso è di certo riferibile a come risulta Controparte_1 dalla nota di accompagnamento con la quale è stato trasmesso, senza considerare che nel corso degli incontri avvenuti nel contradditorio delle parti l'opponente non ha mai lamentato simile profilo che, a questo punto, si tradurrebbe in una condotta processuale improntata al “venire contra factum proprium”.
Al fine di sciogliere il nodo sulla regolarità della gestione contabile da parte dell'opposta e sull'idoneità della documentazione giustificativa prodotta a supporto della stessa, è necessario richiamare la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del ctu, dott.
, nominato dal Giudice già assegnatario del fascicolo al fine di rispondere Persona_3 al seguente quesito: “analizzate le fatture n. 336 del 19.10.2015 e n. 188 del 13.7.2017, emesse in relazione al contratto di mandato costitutivo di ATI del 28.02.2011 in Notar analizzato il Per_4 rendiconto del 06.8.2015 e le rettifiche allo stesso apportate giusto verbale del 19.02.2016, analizzata la documentazione prodotta dall'opposta (estratto autentico del registro IVA della
[...]
nonché estratto del libro giornale e estratto del partitario), descriva il C.T.U. le Controparte_1 voci di costo/spesa poste dalla creditrice a fondamento della sua pretesa monitoria;
- accerti il C.T.U. che tutte le voci di spesa anzidette siano supportate da idonea documentazione”.
All'udienza del 5.11.2020, su domanda di , il quesito è stato esteso Parte_1 all'accertamento inerente la “congruenza dei ricavi rispetto alla presenza effettiva degli ospiti nella casa di riposo”.
L'ausiliario nella sua relazione – frutto di un percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici e sorretto dagli adeguati rilievi di competenza specifica –, dopo aver esaminato la documentazione prodotta, ha ricostruito la contabilità della gestione della casa di riposo, verificando la presenza di “scostamenti” rispetto al rendiconto trasmesso dalla mandataria ed effettuando delle rettifiche sia in relazione ai costi che ai ricavi (cfr. pagg. 7
e ss della relazione depositata il 3.5.2021).
Il ctu si è poi soffermato sui rilievi mossi dall'opponente al rendiconto;
a tale riguardo ha dato conto che nel rendiconto finale al 31.1.2017 (e dunque nella determinazione del credito complessivo azionato, atteso che la seconda delle fatture di cui si domanda il pagamento risale al 2017), ha accolto le richieste formulate ai punti 1, Controparte_1
2, 4 e 5 del verbale del 19.2.2016, affermando che la fattura n. 188 del 13.7.2017, a saldo, per
€ 3.046,81, “emessa a consuntivo, sulla base del rendiconto finale (periodo fino al 31/01/2017), risulta comprensiva delle attività svoltesi fino al 31/01/2017, e tiene conto delle osservazioni poste ai soli punti 1/2/4/5 del verbale del 19/02/2016” (pag. 15 della relazione depositata il 3.5.2021).
L'ausiliario ha infine quantificato in € 173.360,74 il mancato introito derivante dall'applicazione di una retta giornaliera inferiore a quella normativamente prevista agli ospiti non in convenzione (pagg. 21 e ss).
Il ctu, sulla base degli accertamenti svolti ha dunque quantificato in € 54.410,36 il credito vantato dall'opposta (situazione n. 1). Poi, tenendo conto dei rilievi mossi da Parte_1 in ordine alle attrezzature, ha provveduto a rettificare il rendiconto prospettando due soluzioni alternative (pagg. 18 e ss): € 54.419,48 (situazione n. 2, considerando la cessione delle attrezzature, dal valore di € 2.000,00 ad ed € 53.399,98 (situazione n. 3, Pt_1 ripartizione delle attrezzature, dal valore di € 2.000,00, pro quota), che tenendo conto delle osservazioni delle parti ammonterebbero rispettivamente ad € 53.399,98 (situazione n. 1),
€ € 43.957,9 (soluzioni nn. 2 e 3, cfr. pagg. 34 e ss).
Con ordinanza del 12.12.2022, in seguito alle contestazioni mosse da alle Parte_1 udienze del 13.4.2022 e del 2.12.2022, si è onerato l'ausiliario di tenere “in considerazione solo le spese effettivamente riferibili all'ati, risultanti da documenti prodotti tempestivamente in sede monitoria ovvero entro i termini di cui all'art. 183, co. 6, cpc (ad es. il cd rom depositato il
30.11.2018), senza tenere conto di quelle risultanti dai documenti prodotti in seguito, ove non evincibili da documenti già in atti”.
Dunque, nella successiva relazione depositata in data 2.3.2023 il dott. ha Per_3 confermato le risultanze rassegnate, affermando che le stesse sono basate “unicamente su documentazione ritualmente e tempestivamente acquisita, compresa all'interno del CD Rom depositato il giorno 30 novembre 2018, ovvero tenendo in debita considerazione le osservazioni alla bozza di relazione trasmesse dalle parti, in ogni caso spese effettivamente riferibili all'ATI, sia pure nei limiti della già fatta rilevare carenza documentale”.
Nessun motivo vi è per dubitare della correttezza dell'operato dell'ausiliario, unico soggetto in grado di accertare il deposito tempestivo della documentazione offerta dalle parti.
Le conclusioni contenute nella precedente relazione sono state, d'altra parte, riviste in considerazione della sentenza con la quale il Tribunale di Termini Imerese ha condannato il a corrispondere all'opposta la somme di € 44.851,00, oltre Controparte_2 interessi legali e spese, per l'assistenza resa in favore dell'ospite (profilo in Per_1 ordine al quale, come si è visto, aveva formulato rilievi al rendiconto); Parte_1 credito che, tenuto conto delle quote di rispettiva compartecipazione all'Ati, è pari ad €
Euro 29.500,40 avuto riguardo alla posizione dell'opponente.
Il ctu ha dunque rideterminato il credito, prospettando ancora una volta tre soluzioni alternative: € 15.467.87 (situazione n. 1, in assenza di accordo delle parti sulle attrezzature, pagg. 8 e ss relazione depositata il 2.3.2023), e 15.477,40 (situazione n. 2, considerando la cessione delle attrezzature, dal valore di € 2.000,00 ad , € 15.457,50 (situazione n. 3, Pt_1 ripartizione delle attrezzature, dal valore di € 2.000,00, pro quota).
Ora, le tre soluzioni sono quasi equivalenti, discostandosi solo per minimi importi.
Sebbene nulla è previsto nel contratto costitutivo dell'Ati con specifico riguardo alle attrezzature, può applicarsi, ad avviso di chi giudica, la proporzione prevista per la ripartizione di oneri, servizi, assunzione di personale e compensi, dovendosi seguire la terza delle soluzioni prospettate dall'ausiliario (pag. 19 della prima relazione e pag. 11 della seconda), ripartendo dunque il valore di € 2.000,00 pro quota.
Il credito vantato da nei confronti dell'opponente, pertanto, è pari ad Controparte_1
€ 15.457,50, importo che tiene conto della nota di credito di cui alla fattura n. 48 del
25.10.2015 di € 38.766,04 emessa da e dunque della compensazione operata Parte_1 dall'opposta.
A differenti conclusioni, invero, non può pervenirsi in considerazione dei rilievi critici reiterati dall'opponente, per i quali devono ritenersi esaustive e condivisibili le risposte fornite dal ctu, cui può farsi rinvio. Infatti “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr., ex multis, Cass. n. 282/2009; Cass., nn. 8355/2007 e 12080/2000).
È opportuno adesso soffermarsi sul profilo del mancato introito derivante dall'applicazione di una retta giornaliera inferiore a quella normativamente prevista agli ospiti non in convenzione, quantificato dall'ausiliario in € 173.360,74. Part Dalla lettura dell'atto di costituzione dell' si evince come il potere di rappresentanza conferito dall'opponente a ricomprendeva, tra l'altro, l'accettazione di Controparte_1 nuovi prezzi e di eventuali revisioni di prezzi e “ogni e qualsiasi altro atto derivante dall'esecuzione del servizio”, espressione dalla portata estesa, entro la quale non possono che ricomprendersi le rette relative agli ospiti non in convenzione, senza considerare che, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc ha affermato che “gli utenti privati Controparte_1 , Parte_3 Parte_4 Pt_5 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 CP_4
e erano già ricoverati nella struttura al momento dell'insediamento Per_10 CP_5 CP_6 CP_7 Parte dell' Tale circostanza era ben nota alla che mai nulla ha contestato”. L'opposta nel Pt_1 medesimo atto difensivo ha, poi, precisato che “il corrispettivo degli utenti privati veniva determinato in relazione al grado di autosufficienza degli stessi ed alle corrispondenti necessità di assistenza (l'assistenza ad un ospite autosufficiente ha un costo inferiore di quella necessaria per un ospite che non è in grado di compiere gli atti necessari alla propria sopravvivenza)”.
Tale dato, a fronte delle generiche contestazioni mosse sul punto dall'opponente e, a monte, il potere di rappresentanza generalizzato conferito da alla Parte_1 mandataria non consentono di tenere conto delle somme in questione, che peraltro non sono neanche state oggetto di specifici rilievi in sede di accertamento della contabilità in contraddittorio, non cogliendo dunque nel segno le deduzioni svolte dall'opponente a tale riguardo.
In forza delle argomentazioni che precedono, il decreto ingiuntivo va revocato, condannando l'opponente a corrispondere all'opposta la somma di € 15.457,50, oltre interessi in misura legale dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo avuto riguardo all'ammontare del credito rideterminato.
Del pari a carico dell'opponente vanno poste le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore: Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 1184/2017; condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere a in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, la somma di € 15.457,50, oltre interessi in misura legale dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone a carico dell'opponente le spese per l'occorsa ctu.
Termini Imerese, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.