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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/08/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1170/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC. ) – elettivamente domiciliata presso il Parte_1 P.IVA_1 difensore in CORSO VITTORIO EMANUELE N. 106 - 80053 CASTELLAMMARE DI
STABIA (NA) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti IOVINO CARMINE e COTICELLI
CIRO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) – elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_2 studio dei difensori in VIA XX SETTEMBRE 29/4 - 16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti VERNETTI CECILIA e SIMONINI ILARIA appellata
(COD. FISC. ) Controparte_2 P.IVA_3 appellata contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare la sentenza n. 686/2023 del
Trib.le di La Spezia resa nella causa recante rg 85/2019 e, per l'effetto: 1) In via principale, accertato l'inadempimento contrattuale della c.f. e Parte_2
1 p.iva in persona del legale rappresentate e la responsabilità aggravata P.IVA_3 della stessa per la perdita delle merci trasportate ai sensi dell'art. 1693 c.c. e 1696 comma
5 c.c., anche in virtù degli artt. 1388,1398,1399 cc, e condannarla in solido con la compagnia assicurativa , c.f. al risarcimento del danno Controparte_1 P.IVA_2 in favore della società in persona dell'Amministratore Unico, da Parte_1 quantificarsi nella misura di euro 44.997,50 in franchigia iva oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo ovvero in euro 48.202,20 comprensivo di iva ( euro 39.510,00 oltre iva al
22%); 2) In via gradata accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c. della
[...]
c.f. e p.iva in persona del legale rappresentate Parte_2 P.IVA_3
e la responsabilità della stessa, per fatto del proprio dipendente sig. per la Parte_3 perdita delle merci trasportate ai sensi dell'art. 1693 c.c. e 1696 comma 5 c.c.
(responsabilità per colpa grave del vettore), e condannarla in solido con la compagnia assicurativa c.f. terza chiamata in causa al risarcimento Controparte_1 P.IVA_2 del danno in favore della società in persona del lrpt, da quantificarsi Parte_1 nella misura di euro 44.997,50 in franchigia iva ovvero in euro 48.202,20 comprensivo di iva ( euro 39.510,00 oltre iva al 22%); 3) In via residuale e gradata, nel caso di accertamento della limitazione della garanzia prestata da alla sola Controparte_1 responsabilità ordinaria per la perdita del carico, si chiede una condanna in solido per la parte relativa al massimale di polizza e per l'esubero nei soli confronti della
[...]
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio” Parte_2
Per l'appellata “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis Controparte_1 reiectis, previe le ritenute declaratorie, previ gli accertamenti più opportuni e respinta ogni contraria istanza, deduzione, anche istruttoria, ed eccezione,
In via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello promosso da per tutte le ragioni indicate in atti, confermando integralmente per l'effetto la Pt_1 sentenza appellata;
- in ogni caso, rigettare l'appello nella parte relativa alla richiesta di condanna in solido di Con
, perché inammissibile, in quanto a tutti gli effetti domanda nuova, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., ed in quanto sussiste un evidente difetto di titolarità di azione di nei confronti Pt_1
Con di , per tutte le ragioni indicate in atti e, in particolare, perché in ambito di assicurazione della responsabilità civile, caso di specie, l'asserito danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore dell'asserito responsabile del danno;
2 - in ogni caso, alla luce della dichiarata contumacia della Parte_4
(“ ”) - altra convenuta nel presente grado di appello, nonché convenuta e attrice in CP_2
Con Con garanzia nei confronti di nel primo grado di giudizio - estromettere dal presente procedimento, posta la mancata riproposizione della domanda da parte della contumace e conseguentemente la rinuncia da parte di questa ultima alla domanda stessa, ai CP_2 sensi dell'art. 346 c.p.c., per tutte le ragioni indicate in atti, in particolare nelle note di udienza del 10.7.2024;
Nel merito:
- in via principale, rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e infondato, in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati in atti, confermando la sentenza impugnata n.
686/2023;
- in ogni caso, si insiste nel rigetto di tutte le domande avversarie, evidenziando che le stesse sarebbero comunque inammissibili e infondate nel merito per le ragioni, già esposte nel giudizio di primo grado, qui reiterate e ribadite dall'esponente ex art. 346
c.p.c.; in estremo subordine, nella denegatissima e non creduta ipotesi venga accolto l'appello di e accertata una responsabilità in capo alla convenuta e venga Pt_1 CP_2 altresì accolta qualsiasi domanda nei confronti della qui esponente, limitare qualsivoglia risarcimento entro il limite di responsabilità civile vettoriale previsto dall'art. 1696 comma 2
c.c., con applicazione degli scoperti e/o franchigie previste in polizza (scoperto 20%), in ogni caso entro il massimale, per tutte le ragioni indicate in atti;
- in ulteriore estremo subordine, in via istruttoria, si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie avanzate in primo grado che sono state riproposte in atti (comparsa di costituzione in appello, par. C, 3-i) e che qui si intendono integralmente ritrascritte e si rileva la decadenza di controparte dalle istanze istruttorie dedotte ex adverso nel primo grado di giudizio in quanto non integralmente riproposte nel giudizio di appello;
Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 686/2023 del 04/10/2023, il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da Parte_1
, committente del trasporto di un blocco di marmo di circa 22 tonnellate, nei confronti
[...] della ditta di trasporto che a sua volta Controparte_2 chiamava in giudizio, a titolo di manleva, la compagnia assicuratrice . CP_1
in particolare, chiedeva al Tribunale di accertare Parte_1
3 l'inadempimento contrattuale da parte della ditta di trasporto e di condannare quest'ultima, in solido con la GN Assicurativa, al risarcimento del danno derivante dalla perdita della merce, causata dal furto del veicolo su cui essa veniva trasportata. Il Tribunale, dopo aver escusso il teste di parte attrice e svolto l'interrogatorio formale del Testimone_1 legale rappresentante di così decideva: « - rigetta la domanda proposta da Pt_1
- condanna in persona del Parte_1 Parte_1 rappresentante legale p.t, alla rifusione in favore della
[...] delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 3000,00 per Controparte_2 onorari -oltre accessori-, nonché alla rifusione in favore
[...]
delle spese di lite, che liquida complessivamente in € Controparte_3
5.000,00 per onorari, oltre accessori di legge».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 21/12/2023.
[...]
Con comparsa si costituiva la quale instava per il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con ordinanza in data 12/07/2024, la Corte dichiarava la contumacia di
[...]
e rinviava all'udienza del 23/04/2025 per rimessione Controparte_2 della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma
1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. All'esito di tale udienza, in data 9/05/2025, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – “ERRATA STATUIZIONE IN ORDINE ALLA PROVA DEL
RAPPORTO CONTRATTUALE. ERRATA VALUTAZIONE DEL MATERIALE
ISTRUTTORIO E VIOLAZIONE DELL'ART. 2735 CC”.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui viene affermato che non è stata fornita la prova del rapporto contrattuale tra e Pt_1
. Parte_2
in particolare, sostiene che la prova dell'esistenza di un contratto di trasporto Pt_1 con si ricava dalla denuncia di sinistro che quest'ultima inviava in data CP_2
19/09/2018 alla propria compagnia assicuratrice (doc. 7): «E' di palmare CP_1 evidenza che con la suddetta richiesta la abbia riconosciuto il rapporto Parte_5 contrattuale con l'odierna appellante, condizione si ne qua non della richiesta di attivazione della polizza». A ciò viene aggiunto che, «laddove (come è nel caso in esame)
4 la dichiarazione sia fatta al terzo, ma comunicata alla controparte, sia pure per conoscenza, la stessa abbia valore di prova legale dovendosi quindi far applicazione del combinato disposto dell'art. 2735 primo comma, prima parte , cc e 2733 cc nella parte in cui afferma che “Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta”, compreso, quindi, la parte che ha ricevuto la confessione, sia pure solo per conoscenza, “sussistendo anche in tal caso l'animus confitendi”» (pag.
6-7 dell'atto d'appello).
Ulteriori elementi probatori non valorizzati dal Tribunale sarebbero: 1) la denuncia-querela sporta dal sig. autista e dipendente di dove viene affermato che la Parte_3 CP_2 proprietà della motrice con cui veniva trasportato il blocco di marmo apparteneva alla stessa (doc. 4); 2) la lettera di vettura recante la dicitura “ , apposta CP_2 Parte_5 dal dipendente;
3) il comportamento stragiudiziale di «che mai, prima Pt_3 CP_2 della causa, ha negato il rapporto contrattuale ed anzi attivava la copertura assicurativa»;
4) la «mancata prova in corso di causa che il avesse agito sua sponte, Pt_3 autonomamente e contro la società appellata»; 5) l'omessa produzione di documenti attestanti il licenziamento di o l'esercizio di qualsivoglia azione nei suoi confronti Pt_3
(pagg.
8-9 dell'atto d'appello).
quindi, sostiene di aver dato prova: « • della titolarità del bene in capo a mezzo Pt_1 di fattura di acquisto del blocco di marmo - n. 20/2018 del 02.07.2018 emessa dalla
[...]
nei confronti della;
• del valore della merce Controparte_4 Controparte_5 consegnata a mezzo di fattura di acquisto, a seguito di eccezione di controparte, di fattura di acquisto a ritroso dai precedenti venditori;
• dell'esecuzione dell'operazione di carico del blocco di marmo in data 11.7.18 a mezzo della prova testimoniale;
• della responsabilità per colpa grave del dipendente della sig. nel non custodire con Parte_5 Parte_3 diligenza i beni ad egli affidati a mezzo di denuncia orale di furto e integrazione della medesima (…); • del riconoscimento, in sede stragiudiziale, della responsabilità per la causazione del sinistro con l'invio della richiesta di manleva della
[...] alla compagnia assicurativa» (pag. 9 dell'atto d'appello). Parte_2
In conclusione, l'appellante insiste perché venga riconosciuta la responsabilità del vettore per colpa grave, consistita nell'aver parcheggiato il veicolo, poi rubato, «a bordo strada, in zona non controllata, non recintata e buia nonostante il veicolo non fosse dotato di alcun tipo di antifurto e/o localizzatore satellitare» (pag. 11 dell'atto d'appello). A sostegno della propria tesi, vengono citati diversi precedenti giurisprudenziali, tra cui la sentenza n.
976/2019 della Corte d'Appello di Torino, secondo la quale «al fine di escludere la responsabilità "ex recepto" del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a
5 causa di un furto, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate».
eccepisce l'inammissibilità della censura sia per violazione dell'art. 345 CP_1
c.p.c., in quanto l'eccezione sulla possibile natura di confessione stragiudiziale della denuncia di sinistro risulta formulata per la prima volta in sede di appello, sia per violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché l'appellante si limita a riallegare elementi di prova già forniti in primo grado senza indicare in modo specifico “le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuti dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” (pagg. 18 e 19 della comparsa di risposta).
LA CORTE OSSERVA.
I) ha proposto un'azione di responsabilità contrattuale nei confronti di Pt_1 CP_2 per inadempimento di un contratto avente ad oggetto il trasporto di un blocco di marmo.
II) La natura contrattuale dell'azione e, in particolare, le relative regole di riparto dell'onere della prova imponevano a quale creditrice-danneggiata, di provare l'esistenza Pt_1 del suo credito: nel caso di specie, quindi, doveva fornire la prova dell'avvenuta Pt_1 conclusione di un contratto in forza del quale si obbligava a trasportare un CP_2 blocco di marmo da Castelnuovo Magra a Novara, mentre ricadeva su quale CP_2 debitrice-danneggiante, la prova di aver correttamente eseguito la prestazione dovuta o di non averla potuta realizzare per causa a lei non imputabile. («il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento» Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533, Rv. 549956 - 01)
III) Nel caso di specie, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi di fatto emersi nel corso dell'istruttoria di primo grado e ben valorizzati dal Tribunale, Pt_1 non è riuscita a provare l'esistenza di un contratto con e, quindi, l'insorgenza in CP_2 capo a quest'ultima dell'obbligazione di trasportare la merce oggetto di causa, venendo così meno il presupposto fondamentale dell'azione di responsabilità da inadempimento esercitata.
6 IV) In particolare, attesa la pacifica mancanza di un contratto avente forma scritta, non è riuscita a provare di aver stipulato con un contratto di trasporto, Pt_1 CP_2 dal momento che l'odierna appellante, in primo grado, non ha fornito elementi da cui poter ricavare la volontà di di assumersi l'obbligo di trasportare il blocco di marmo. CP_2
V) Se è vero che ha invitato la propria GN Assicuratrice a
CP_2 CP_1 manlevarla da qualsiasi pretesa avanzata da a seguito della perdita del blocco di Pt_1 marmo di sua proprietà (doc. 7), è altrettanto vero che nella richiesta sono inseriti solo i dati di fatto relativi agli accadimenti dai quale – ipoteticamente – poteva insorgere una responsabilità di La predetta richiesta di attivazione della polizza assicurativa
CP_2 non contiene alcun espresso riferimento alla conclusione di un contratto con
CP_2 essendo anzi ivi riportata la distinzione tra la proprietà della motrice (appartenente alla stessa , la proprietà del semirimorchio sul quale era alloggiata la merce
CP_2
(appartenete alla ditta Ecology e la proprietà del marmo (appartenente a CP_6
. In altre parole, detta denunzia riveste solo un carattere prudenziale, per non Pt_1 incorrere in eventuali decadenze dalla copertura assicurativa ex art. 1913 c.c..
VI) Tale distinzione emerge anche dalla denuncia di furto sporta in data 12/07/2018 dall'autista il quale nulla riferisce sulla conclusione del contratto (doc. 4), Parte_3 laddove, a smentita della conclusione del contratto, risulta che la lettera di vettura prodotta da è stata firmata soltanto da senza l'apposizione del timbro di Pt_1 Parte_3
(doc. 3) e che non era socio ma dipendente di come da CP_2 Parte_3 CP_2 lui stesso dichiarato in sede di integrazione della denuncia (doc. 10).
VII) L'assenza di rappresentanza legale in capo a emerge anche Parte_3 dall'erroneità/lacunosità di alcune dichiarazioni rese da quest'ultimo con la prima denuncia
(“non sono in grado di riferire se il veicolo sia assicurato per tale tipologia di evento, mentre la merce trasportata è regolarmente assicurata con la soc. assicurativa “ ”, CP_7
Con quando in realtà era assicurata con “ ”) nonché dalla comunicazione inviata alla
GN Assicuratrice (da cui si ricava che il rappresentante legale di era CP_2
). CP_8
VIII) La prova della proprietà del blocco di marmo, senz'altro fornita da non Pt_1 comporta affatto la prova, neppure in via presuntiva, della conclusione del contratto con giacché la prova della proprietà della merce non ha alcuna attinenza con la CP_2 prova del titolo negoziale su cui ha fondato la propria azione di responsabilità da Pt_1 inadempimento nei confronti di CP_2
7 IX) Né rileva che, in sede istruttoria, il teste abbia affermato che “il blocco Testimone_2 veniva caricato (…) sul mezzo della dico questo perché ciò mi era stato detto da CP_2
[legale rappresentante di n.d.r.]” (verbale ud. 12/10/2021), dal momento Per_1 Pt_1 che la deposizione “de relato”, «qualora verta su circostanze apprese dalle parti, (…) ha una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, poiché attiene al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non a quello oggetto dell'accertamento» (così, Cass. Sez. 3,
08/04/2020, n. 7746, Rv. 657617 - 02).
X) Né, da ultimo, rilevano le argomentazioni volte a provare la colpa di per CP_2 omessa vigilanza del carico trasportato, giacché la mancata prova del titolo contrattuale fa venire meno i presupposti sia oggettivi che soggettivi della responsabilità contrattuale.
XI) Appare pertanto corretto quanto ritenuto nella sentenza impugnata (pagg. 7 – 9):
«Sulla parte attrice incombeva l'onere di provare la sussistenza della fonte negoziale dell'obbligazione che affermava essere stata assunta dalla obbligazione la cui CP_2 sussistenza è espressamente contestata dalla convenuta. La prova tuttavia non è stata fornita. … Deve, in proposito precisarsi: - che il teste appare Testimone_1 attendibile, essendo privo di interesse, anche di fatto, a un determinato esito della causa e avendo riferito, con misura e precisione, fatti a lui noti per aver partecipato alla vicenda;
tuttavia, può essere considerato provato solo ciò che egli ha appreso direttamente -e non ciò che gli ha riferito il rappresentante della società attrice-, poiché quest'ultima circostanza -cioè l'affidamento del trasporto alla è un fatto riferito "de relato CP_2 actoris"; il teste, cioè, ha deposto su un fatto del quale è stato informato dal soggetto che ha proposto il giudizio, sicché la rilevanza della dichiarazione è sostanzialmente nulla perché, verte sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
- che dall'interrogatorio del legale rappresentate della parte attrice si trae conferma alla conclusione sopra raggiunta, poiché lo stesso dichiarava di aver avuto rapporti solo con peraltro, appare provato Parte_3 che non era amministratore o socio, ma dipendente della sicché Parte_3 CP_9 egli non poteva stipulare un contratto in nome e per conto della stessa. La testimonianza del sig. , ammessa in favore della parte convenuta, avrebbe potuto essere Parte_3 chiarificatrice, ma la convenuta predetta è stata dichiarata decaduta dal diritto di fare assumere la testimonianza, come peraltro chiesto espressamente dall'attrice».
Il primo motivo di appello, pertanto, risulta infondato e, perciò, deve essere respinto.
8 2) SECONDO MOTIVO – “IN VIA GRADATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1388, 1398 E
1399 CC. ESISTENZA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CONCLUSO CON
RAPPRESENTANTE APPARENTE E/ RATIFICA”.
Parte appellante censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1388, 1398 e
1399 c.c. e, in particolare, per non aver ravvisato nel caso di specie un'ipotesi di rappresentanza apparente.
In particolare, viene dedotto che il Tribunale, dopo aver ritenuto non raggiunta la prova dell'esistenza di un contratto tra e avrebbe comunque dovuto: «1) Pt_1 CP_2 accertare che l'odierna appellante ebbe a stipulare il contratto con il sig. nella Parte_3 dichiarata qualità di socio/rappresentante della stessa, ovvero confidando incolpevolmente di porre in essere un contratto, suo tramite, direttamente con la 2) rilevare e Parte_5 dichiarare, in ogni caso, che la aveva con il proprio comportamento ratificato Parte_5
l'operato del sig. 3) per l'effetto, dichiarare esistente il rapporto contrattuale» Parte_3
(pagg. 11 e 12 dell'atto d'appello).
Il comportamento, dapprima, del sig. e, poi, della stessa avrebbe quindi Pt_3 CP_2 fatto sorgere in un affidamento incolpevole circa l'effettiva stipula di un contratto Pt_1 con la quale ha permesso al sig. di utilizzare un proprio mezzo per il CP_2 Pt_3 trasporto del blocco di marmo senza mai disconoscere l'operato dell'autista. Nello specifico, ai sensi dell'art. 1399 c.c., avrebbe ratificato il contratto materialmente CP_2 stipulato da , mediante: a) la missiva inviata all'Assicurazione con la quale Pt_3 CP_2 chiedeva di essere garantita quale “vettore stradale”; b) il comportamento tenuto dal luglio
2018 (data della raccomandata inviata da e contenente la richiesta di Pt_1 risarcimento dei danni sofferti a seguito della mancata consegna del blocco di marmo) sino alla sua costituzione in giudizio (periodo durante il quale non avrebbe mai CP_2 negato l'esistenza di un rapporto negoziale con . Pt_1
eccepisce l'inammissibilità della censura ex art. 345 c.p.c., dal momento CP_1 che avrebbe proposto per la prima volta nel giudizio di appello la tesi per cui nel Pt_1 caso di specie sussistono i presupposti per richiamare l'istituto della rappresentanza apparente (pag. 20 della comparsa di risposta).
LA CORTE OSSERVA.
Il motivo è inammissibile.
La censura introduce una questione nuova, che richiederebbe anche nuovi accertamenti di fatto, poiché la doglianza verte su un tema, quello della “rappresentanza apparente”, che non ha costituito oggetto del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale.
9 non ha mai invocato, nel proprio atto di citazione, i principi dell'apparenza del Pt_1 diritto e dell'affidamento incolpevole al fine di sentir accertare, da una parte, la propria buona fede e, dall'altra, la presenza di un comportamento colposo in capo a tale CP_2 da ingenerare la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato conferito al rappresentante apparente, vale a dire all'autista Parte_3
invero, non ha mai formulato una domanda volta ad accertare la spendita del Pt_1 nome da parte del “falsus procurator”, né tantomeno l'esistenza di una situazione di rappresentanza apparente, essendosi limitata a chiedere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di e la relativa condanna al risarcimento dei CP_2 danni sofferti a causa della mancata consegna della merce.
La presente doglianza, pertanto, dilata in modo inammissibile il “thema decidendum et probandum” introdotto con l'atto di citazione, implicando la prospettazione di questioni su cui la controparte non ha avuto modo di difendersi né il Tribunale di esprimersi.
Infatti, in primo grado, ha dedotto circostanze che non erano volte a dimostrare Pt_1 né la qualifica di “falsus procurator” in capo a né, tantomeno, la ratifica Parte_3 dell'operato di quest'ultimo da parte di CP_2
Tanto è vero che con l'atto di citazione si deduceva la conclusione del contratto di trasporto con per il tramite di mentre con l'odierno mezzo di CP_2 Parte_3 gravame si prospetta la conclusione del contratto per il tramite di quale “falso” Parte_3 rappresentante di la quale, a sua volta, avrebbe ratificato l'operato del proprio CP_2 dipendente, facendo così sorgere un'ipotesi di rappresentanza apparente.
Ne deriva che la presente censura si pone in contrasto con l'art. 345 c.p.c., perché introduce in appello un nuovo tema d'indagine che altera l'oggetto del giudizio.
Il secondo motivo di appello, pertanto, è inammissibile.
3) TERZO MOTIVO – “IN VIA GRADATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 CPC E 2049
CC. OMESSA PRONUNCIA IN RELAZIONE ALLA DOMANDA SUBORDINATA DI
RESPONSABILITÀ EX ART. 2049 CC.”.
L'appellante si duole dell'omessa pronuncia in relazione alla domanda subordinata di responsabilità ex art. 2049 c.c. rivolta nei confronti di quale società datrice di CP_2 lavoro del sig. . Pt_3 sostiene che sussistono i presupposti per la condanna di ai sensi Pt_1 CP_2 dell'art. 2049 c.c., poiché: 1) «pacifico è la qualifica di dipendente del conducente sig.
»; 2) «pacifico e provato che il conducente sig. agiva paventando la qualifica Pt_3 Pt_3 di socio e si presentasse al momento del carico del blocco di marmo con motrice della
10 società appellata»; 3) «provato che la avesse contezza dell'operato del Parte_5 Pt_3 tanto da richiedere l'attivazione della polizza assicurativa, non disconoscendo l'operato del proprio dipendente»; 4) su gravava l'onere di provare «l'insussistenza del CP_2 rapporto di preposizione o del nesso causale o di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate e la consumazione dell'illecito»; 5) «nel caso di specie, tale prova non
è stata fornita» (pagg. 14-15 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, nell'atto di citazione non viene svolta alcuna autonoma allegazione in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'insorgere della responsabilità extracontrattuale della società convenuta.
Soltanto nelle conclusioni viene inserita la richiesta di “accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c. della in persona del legale Parte_2 rappresentate e la responsabilità della stessa, per fatto del proprio dipendente sig. Pt_3
per la perdita delle merci trasportate ai sensi dell'art. 1693 c.c.”, laddove è del tutto
[...] chiaro che, se la responsabilità viene riferita al disposto dell'art. 1693 c.c., essa viene comunque ricondotta all'esistenza di un contratto di trasporto. Quindi quella che viene dedotta è una responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, inconciliabile con il richiamo alla norma di cui all'art. 2049 c.c..
In forza delle argomentazioni esposte nell'ambito dell'esame del primo motivo, è stato peraltro escluso che sia stata fornita la prova in ordine alla stipula di un siffatto contratto con CP_2
Se poi il contratto di trasporto in questione è stato concluso, in qualche modo, con il Pt_3
è chiaro che ciò esclude l'insorgere di responsabilità, sia contrattuale che, a maggior
[...] ragione, extracontrattuale a carico di come del resto chiaramente indicato nella CP_2 sentenza impugnata: «- la lettera di vettura con la quale parte attrice vorrebbe dimostrare l'esistenza del contratto, di per sé non è sufficiente a comprovare l'assunto attoreo;
tale documento è firmato solo dal sig. , ovvero il soggetto che ha effettuato il Parte_3 trasporto del blocco di marmo, senza l'apposizione del timbro della società convenuta, timbro apposto solo da parte attrice;
la dicitura “PER FUTURA” sopra la firma di Pt_3 vergata in stampatello, non è certamente atta a dirimere il dubbio, posto che non è
[...] dato sapere chi l'abbia apposta;
- la denuncia sporta dal non corrobora al tesi Pt_3 dell'attore, poiché egli nulla riferisce sulla conclusione del contratto di trasporto: al contrario, il fatto che affermi nel corpo della stessa che la motrice era della società Pt_3
11 attrice, mentre il semirimorchio era della New Ecology pare deporre in senso contrario alla ricostruzione dei fatti proposta dalla;
altresì, nella medesima direzione Parte_1 depone la circostanza che, nella denuncia citata, si definisse socio della convenuta, Pt_3 mentre nell'integrazione della denuncia di qualche giorno dopo, negasse di essere socio e precisasse di essere dipendente» (pagg. 7 – 8 sentenza impugnata).
Si tenga altresì conto delle risultanze dell'interrogatorio del legale rappresentante della società attrice e attuale appellante
Non sussiste pertanto il vizio di omessa pronuncia, mentre tutte argomentazioni svolte in questa sede per sostenere l'insorgere di responsabilità extracontrattuale sono inammissibili ex art. 345 comma 1 c.p.c. in quanto articolare per la prima volta solo questa sede.
4) Il rigetto dell'appello – con la conseguente conferma integrale delle statuizioni del
Tribunale di La Spezia che ha respinto tutte le domande esercitate da nei Pt_1 confronti di e di – comporta l'assorbimento dell'eccezione, CP_2 CP_1 proposta da , di inammissibilità delle domande di avanzate nei CP_1 Pt_1 propri confronti per difetto di legittimazione attiva, giacché, in ambito di assicurazione della responsabilità civile, non è consentita l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione, ex art. 1917 c.c. (cfr. pagg. 13 ss. e pagg. 18 e ss. della comparsa conclusionale).
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle aggiornate al 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045
Fase decisionale, valore medio: € 3.470
12 Compenso tabellare, valori medi: € 9.991,00
Non sussistono i presupposti per l'emissione di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza impugnata, Parte_1 pronunciata inter partes in data 04/10/2023 dal Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata;
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 9.991,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata;
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 23/07/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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