CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note
23/10/2025) viene emessa la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 219/2024 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Rosa Cilea, Parte_1 giusta procura in atti;
- appellante - CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 dello Stato di Reggio Calabria
- appellato - CONCLUSIONI Come da atti
Motivi della decisione
Con ricorso, depositato in data 11 novembre 2022, in primo grado ex art. 700 cod. proc. civ. contestualmente al merito, premesso di aver svolto Parte_1 funzioni di dirigente scolastico dell' La Cava sin dal 1° settembre Pt_2 Parte_3
2020, ha esposto: che aveva ricevuto in data 27.1.2022 comunicazione da parte della Direzione Generale avente per oggetto informativa che, in base alla circolare 30142, egli sarebbe stato posto in stato di quiescenza a far data dal 1° Settembre 2022; che la citata circolare si poneva in realtà in contrasto con quanto statuito dal Decreto Ministeriale n. l Prof. già dirigente Scolastico dell' Parte_1 Parte_4 di dal 1° settembre 2020, ha adito il Tribunale con ricorso ex art. 700 c.p.c., Pt_3 lamentando l'illegittimo collocamento in quiescenza a far data dal 1° settembre 2022, disposto dall'Amministrazione scolastica in forza di una comunicazione del 27.01.2022 basata sulla circolare n. 30142.
Il ricorrente ha contestato, pertanto, la validità della circolare, ritenuta in contrasto con il D.M. n. 294/2022, il quale prevedeva un termine ordinatorio per la presentazione dell'istanza di trattenimento in servizio, termine dallo stesso rispettato con apposita domanda presentata entro il 28 febbraio 2022; ha eccepito l'illegittimità del diniego di trattenimento in servizio, anche in considerazione del ruolo chiave dallo stesso svolto nella gestione di progetti internazionali e nella pianificazione delle attività scolastiche, la cui prosecuzione –-a suo dire – risulterebbe gravemente compromessa da una riorganizzazione dirigenziale. Ha chiesto, pertanto, in via cautelare: la sospensione dei provvedimenti impugnati e la reintegrazione provvisoria nelle funzioni dirigenziali;
in via ordinaria, la disapplicazione dei provvedimenti assunti in violazione dei principi costituzionali (art. 97 Cost.) e delle norme sul trattenimento in servizio, con contestuale reintegra e riconoscimento del diritto al trattenimento sino al raggiungimento del massimo contributivo;
oltre la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni economici, professionali, morali e da perdita della vita di relazione, in subordine anche a titolo di recesso illegittimo.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo: l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, in quanto il Prof. era stato depennato dalla graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici Pt_1 in seguito alla sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 6576/2022, che ha rigettato il suo appello e confermato l'illegittimità del suo inserimento nella graduatoria;
che l'incarico ricevuto nel 2019 era condizionato espressamente all'esito favorevole del contenzioso, con automatica cessazione degli effetti in caso contrario;
che la domanda di trattenimento era stata valutata discrezionalmente e non accolta anche in coerenza con le decisioni assunte nei confronti degli altri dirigenti scolastici della Regione;
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato il ricorso del rilevando Pt_1
l'insussistenza dei presupposti soggettivi per il trattenimento in servizio oltre i limiti di età. In particolare, il Giudice ha evidenziato che il ricorrente è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età il 31 agosto 2022 e, alla medesima data, non era più in possesso della qualifica di dirigente scolastico, a seguito della revoca della nomina disposta in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi del giudice amministrativo con cui era stato accertata la legittimità del depennamento. Con specifico riferimento alla disciplina sopravvenuta di cui all'art. 5, commi 11-decies e 11-undecies, del D.L. n. 198/2022 (come modificato dalla L. n. 112/2023), il Giudice ha ritenuto: inapplicabile il comma 11-decies, in quanto condizionato espressamente all'attualità del servizio alla data di entrata in vigore della norma (17 agosto 2023), condizione non soddisfatta dal ricorrente, già in quiescenza da circa un anno;
la non applicabilità neppure del comma 11-undecies, pur riconoscendo la sussistenza delle condizioni oggettive previste dalla norma (partecipazione con riserva al concorso 2017, superamento delle prove concorsuali, risoluzione del contratto per effetto di sentenze), poiché anche tale disposizione, pur non menzionando espressamente l'attualità del servizio, presuppone logicamente che il rapporto lavorativo sia in essere, trattandosi di norma finalizzata all'immissione in ruolo e all'assegnazione di funzioni dirigenziali. Il Giudice ha escluso, inoltre, ogni effetto retroattivo della nuova disciplina, in coerenza con l'art. 11 delle preleggi, e ha rilevato che la L. n. 112/2023 non ha inciso sui rapporti giuridici esauriti, né ha previsto effetti ripristinatori o risarcitori in relazione alle revoche o ai depennamenti già disposti. Pertanto, considerata la definitività della cessazione dal servizio e dell'estinzione del rapporto di lavoro, la mancanza di qualifica dirigenziale a seguito del definitivo depennamento la domanda del ricorrente è stata integralmente rigettata, non risultando più sussistente alcun diritto al trattenimento in servizio né alla reintegrazione nel ruolo dirigenziale.
Avverso la sentenza ha proposto appello il ribandendo gli originari motivi di Pt_1 impugnazione e contestando la decisione per avere utilizzato la stessa motivazione resa nella fase cautelare.
Si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'appello rilevando, in estrema CP_1 sintesi, che il non era in possesso del requisito soggettivo ovvero l'incarico di Pt_1 dirigente scolastico avendo il Consiglio di Stato confermato la legittimità dell'esclusione dalla graduatoria di merito del corso-concorso ,per dirigenti scolastici . Ha concluso per il rigetto o per l'inammissibilità dell'appello non avendo il la qualifica dirigenziale CP_3 presupposto per l'applicabilità della normativa invocata ai fini del mantenimento in servizio.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto (23 ottobre 2025).
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24 ottobre 25. Motivi della decisione. L'appello è inammissibile. La domanda del , come sopra riassunto, è stata rigettata per due ordini di CP_3 ragioni: la prima risiede nella circostanza che lo stesso al momento dell'entrata in vigore della normativa richiamata (art. 5, commi 11-decies e 11-undecies, del D.L. n. 198/2022 (come modificato dalla L. n. 112/2023), ovvero 17 agosto 2023 non era più in possesso del titolo di dirigente scolastico perché depennato dalla relativa graduatoria con provvedimento ritenuto, dalla giurisprudenza amministrativa legittimo;
la seconda, perché la normativa invocata era entrata in vigore dopo il suo pensionamento, e non poteva avere effetto retroattivo.
Entrambe le circostanze, di per sé, secondo la motivazione del Tribunale, avrebbero giustificato il diniego di trattenimento in servizio. Ciò posto, con l'appello vengono richiamate , in maniera anche del tutto generica, le decisioni rese, sia nella fase cautelare che in quella di merito, e gli originari motivi di impugnazione senza alcun confronto critico con la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, ovvero la mancanza del requisito soggettivo della qualifica dirigenziale in capo al ricorrente al momento della cessazione dal servizio, dovuta al definitivo depennamento dalla relativa graduatoria.
Non è, dunque, oggetto di alcuna specifica censura la circostanza determinante su cui il giudice di primo grado ha fondato il rigetto del ricorso: ovvero che, alla data del collocamento in quiescenza (31 agosto 2022), il ricorrente non rivestiva più la qualifica di dirigente scolastico, e che, conseguentemente, non poteva rivendicare né il trattenimento in servizio né l'applicazione delle disposizioni normative sopravvenute (art. 5, commi 11-decies e 11-undecies del D.L. 198/2022, conv. in L. 14/2023, come modificato dalla L. 112/2023). Orbene, l'appellante non si è confrontato con le ragioni della decisione, che non ha sottoposto a specifica censura salvo una generale non condivisione della decisione , così cadendo nel vizio di aspecificità dei motivi, per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c, a mente dei quali, << Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Cass., 13535/2018.
Orbene nel caso in esame l'impugnazione non contiene una chiara e specifica individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non avendo l'appellante impugnato il capo della sentenza con cui si accerta l'assenza del titolo dirigenziale necessario per ottenere la proroga in servizio – fatto dirimente e assorbente – né avendo sviluppato censure idonee a porre in discussione l'accertamento centrale della decisione impugnata, salvo una ripetizione degli originari motivi di impugnazione l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. L'appello è inammissibile qualora non censuri la ratio decidendi della sentenza impugnata, atteso che la mancata contestazione del capo decisorio posto a base della statuizione preclude l'interesse all'impugnazione, l'onere di specificazione dei motivi comporta la decadenza da ogni doglianza non compiutamente formulata e l'inammissibilità dell'impugnazione quando non venga attinta la ratio decidendi della sentenza gravata.” Cass. 10916/2017. L'appello va dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro ogni contraria istanza, Parte_1 CP_4 eccezione e deduzione disattesa così provvede: 1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.906,00 oltre accessori di legge in favore dell'appellato.
Dà atto che l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24/10/2025 Il relatore Il Presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. Maria Luisa Crucitti
In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note
23/10/2025) viene emessa la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 219/2024 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Rosa Cilea, Parte_1 giusta procura in atti;
- appellante - CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 dello Stato di Reggio Calabria
- appellato - CONCLUSIONI Come da atti
Motivi della decisione
Con ricorso, depositato in data 11 novembre 2022, in primo grado ex art. 700 cod. proc. civ. contestualmente al merito, premesso di aver svolto Parte_1 funzioni di dirigente scolastico dell' La Cava sin dal 1° settembre Pt_2 Parte_3
2020, ha esposto: che aveva ricevuto in data 27.1.2022 comunicazione da parte della Direzione Generale avente per oggetto informativa che, in base alla circolare 30142, egli sarebbe stato posto in stato di quiescenza a far data dal 1° Settembre 2022; che la citata circolare si poneva in realtà in contrasto con quanto statuito dal Decreto Ministeriale n. l Prof. già dirigente Scolastico dell' Parte_1 Parte_4 di dal 1° settembre 2020, ha adito il Tribunale con ricorso ex art. 700 c.p.c., Pt_3 lamentando l'illegittimo collocamento in quiescenza a far data dal 1° settembre 2022, disposto dall'Amministrazione scolastica in forza di una comunicazione del 27.01.2022 basata sulla circolare n. 30142.
Il ricorrente ha contestato, pertanto, la validità della circolare, ritenuta in contrasto con il D.M. n. 294/2022, il quale prevedeva un termine ordinatorio per la presentazione dell'istanza di trattenimento in servizio, termine dallo stesso rispettato con apposita domanda presentata entro il 28 febbraio 2022; ha eccepito l'illegittimità del diniego di trattenimento in servizio, anche in considerazione del ruolo chiave dallo stesso svolto nella gestione di progetti internazionali e nella pianificazione delle attività scolastiche, la cui prosecuzione –-a suo dire – risulterebbe gravemente compromessa da una riorganizzazione dirigenziale. Ha chiesto, pertanto, in via cautelare: la sospensione dei provvedimenti impugnati e la reintegrazione provvisoria nelle funzioni dirigenziali;
in via ordinaria, la disapplicazione dei provvedimenti assunti in violazione dei principi costituzionali (art. 97 Cost.) e delle norme sul trattenimento in servizio, con contestuale reintegra e riconoscimento del diritto al trattenimento sino al raggiungimento del massimo contributivo;
oltre la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni economici, professionali, morali e da perdita della vita di relazione, in subordine anche a titolo di recesso illegittimo.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo: l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, in quanto il Prof. era stato depennato dalla graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici Pt_1 in seguito alla sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 6576/2022, che ha rigettato il suo appello e confermato l'illegittimità del suo inserimento nella graduatoria;
che l'incarico ricevuto nel 2019 era condizionato espressamente all'esito favorevole del contenzioso, con automatica cessazione degli effetti in caso contrario;
che la domanda di trattenimento era stata valutata discrezionalmente e non accolta anche in coerenza con le decisioni assunte nei confronti degli altri dirigenti scolastici della Regione;
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato il ricorso del rilevando Pt_1
l'insussistenza dei presupposti soggettivi per il trattenimento in servizio oltre i limiti di età. In particolare, il Giudice ha evidenziato che il ricorrente è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età il 31 agosto 2022 e, alla medesima data, non era più in possesso della qualifica di dirigente scolastico, a seguito della revoca della nomina disposta in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi del giudice amministrativo con cui era stato accertata la legittimità del depennamento. Con specifico riferimento alla disciplina sopravvenuta di cui all'art. 5, commi 11-decies e 11-undecies, del D.L. n. 198/2022 (come modificato dalla L. n. 112/2023), il Giudice ha ritenuto: inapplicabile il comma 11-decies, in quanto condizionato espressamente all'attualità del servizio alla data di entrata in vigore della norma (17 agosto 2023), condizione non soddisfatta dal ricorrente, già in quiescenza da circa un anno;
la non applicabilità neppure del comma 11-undecies, pur riconoscendo la sussistenza delle condizioni oggettive previste dalla norma (partecipazione con riserva al concorso 2017, superamento delle prove concorsuali, risoluzione del contratto per effetto di sentenze), poiché anche tale disposizione, pur non menzionando espressamente l'attualità del servizio, presuppone logicamente che il rapporto lavorativo sia in essere, trattandosi di norma finalizzata all'immissione in ruolo e all'assegnazione di funzioni dirigenziali. Il Giudice ha escluso, inoltre, ogni effetto retroattivo della nuova disciplina, in coerenza con l'art. 11 delle preleggi, e ha rilevato che la L. n. 112/2023 non ha inciso sui rapporti giuridici esauriti, né ha previsto effetti ripristinatori o risarcitori in relazione alle revoche o ai depennamenti già disposti. Pertanto, considerata la definitività della cessazione dal servizio e dell'estinzione del rapporto di lavoro, la mancanza di qualifica dirigenziale a seguito del definitivo depennamento la domanda del ricorrente è stata integralmente rigettata, non risultando più sussistente alcun diritto al trattenimento in servizio né alla reintegrazione nel ruolo dirigenziale.
Avverso la sentenza ha proposto appello il ribandendo gli originari motivi di Pt_1 impugnazione e contestando la decisione per avere utilizzato la stessa motivazione resa nella fase cautelare.
Si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'appello rilevando, in estrema CP_1 sintesi, che il non era in possesso del requisito soggettivo ovvero l'incarico di Pt_1 dirigente scolastico avendo il Consiglio di Stato confermato la legittimità dell'esclusione dalla graduatoria di merito del corso-concorso ,per dirigenti scolastici . Ha concluso per il rigetto o per l'inammissibilità dell'appello non avendo il la qualifica dirigenziale CP_3 presupposto per l'applicabilità della normativa invocata ai fini del mantenimento in servizio.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto (23 ottobre 2025).
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24 ottobre 25. Motivi della decisione. L'appello è inammissibile. La domanda del , come sopra riassunto, è stata rigettata per due ordini di CP_3 ragioni: la prima risiede nella circostanza che lo stesso al momento dell'entrata in vigore della normativa richiamata (art. 5, commi 11-decies e 11-undecies, del D.L. n. 198/2022 (come modificato dalla L. n. 112/2023), ovvero 17 agosto 2023 non era più in possesso del titolo di dirigente scolastico perché depennato dalla relativa graduatoria con provvedimento ritenuto, dalla giurisprudenza amministrativa legittimo;
la seconda, perché la normativa invocata era entrata in vigore dopo il suo pensionamento, e non poteva avere effetto retroattivo.
Entrambe le circostanze, di per sé, secondo la motivazione del Tribunale, avrebbero giustificato il diniego di trattenimento in servizio. Ciò posto, con l'appello vengono richiamate , in maniera anche del tutto generica, le decisioni rese, sia nella fase cautelare che in quella di merito, e gli originari motivi di impugnazione senza alcun confronto critico con la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, ovvero la mancanza del requisito soggettivo della qualifica dirigenziale in capo al ricorrente al momento della cessazione dal servizio, dovuta al definitivo depennamento dalla relativa graduatoria.
Non è, dunque, oggetto di alcuna specifica censura la circostanza determinante su cui il giudice di primo grado ha fondato il rigetto del ricorso: ovvero che, alla data del collocamento in quiescenza (31 agosto 2022), il ricorrente non rivestiva più la qualifica di dirigente scolastico, e che, conseguentemente, non poteva rivendicare né il trattenimento in servizio né l'applicazione delle disposizioni normative sopravvenute (art. 5, commi 11-decies e 11-undecies del D.L. 198/2022, conv. in L. 14/2023, come modificato dalla L. 112/2023). Orbene, l'appellante non si è confrontato con le ragioni della decisione, che non ha sottoposto a specifica censura salvo una generale non condivisione della decisione , così cadendo nel vizio di aspecificità dei motivi, per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c, a mente dei quali, << Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Cass., 13535/2018.
Orbene nel caso in esame l'impugnazione non contiene una chiara e specifica individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non avendo l'appellante impugnato il capo della sentenza con cui si accerta l'assenza del titolo dirigenziale necessario per ottenere la proroga in servizio – fatto dirimente e assorbente – né avendo sviluppato censure idonee a porre in discussione l'accertamento centrale della decisione impugnata, salvo una ripetizione degli originari motivi di impugnazione l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. L'appello è inammissibile qualora non censuri la ratio decidendi della sentenza impugnata, atteso che la mancata contestazione del capo decisorio posto a base della statuizione preclude l'interesse all'impugnazione, l'onere di specificazione dei motivi comporta la decadenza da ogni doglianza non compiutamente formulata e l'inammissibilità dell'impugnazione quando non venga attinta la ratio decidendi della sentenza gravata.” Cass. 10916/2017. L'appello va dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro ogni contraria istanza, Parte_1 CP_4 eccezione e deduzione disattesa così provvede: 1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.906,00 oltre accessori di legge in favore dell'appellato.
Dà atto che l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24/10/2025 Il relatore Il Presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. Maria Luisa Crucitti