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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
N. R.g.a.c.: 9985/2020
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott.ssa Concetta Menale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9985/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili avente ad oggetto: cessione credito
TRA
C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume (C.F.:
- , Giovanni Gomez C.F._1 Email_1
Paloma (C.F.: - e Giuseppe C.F._2 Email_2
Cardona (C.F.: - C.F._3
), ed elettivamente domiciliata presso Email_3
lo studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84 giusta procura con atto separato all'atto di citazione.
ATTRICE
E
“DIREZIONE DIDATTICA - ORTA DI ATELLA (CF. ), in P.IVA_2
persona del Dirigente Scolastico pro tempore, con sede a ORTA DI ATELLA (CE),
Via Petrarca, 8, ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
1 di Napoli, domiciliata per legge presso i cui uffici in Via Armando Diaz n.11, come da procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore costituito.
Il convenuto, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
Parte
in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito conveniva in
[...]
giudizio , per sentir accertare e dichiarare il suo Controparte_1
diritto ad ottenere il pagamento della somma di € 36.118,86 per sorte capitale, per le fatture di servizi emesse dalla TA s.c.p.a alla convenuta, in virtù degli atti di cessione prodotti. Il tutto oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo;
nonché gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica del presente atto ai sensi dell'art. 1283 c.c., per € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale. Chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 3.706,32 a titolo di interessi di mora correlati al tardivo pagamento di crediti diversi da quello per sorta capitale azionato nel presente giudizio.
In via subordinata, chiedeva la condanna della Direzione Controparte_1
Parte al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per sorte capitale, interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, interessi anatocistici ed importo
2 dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs.
n. 192/12, in relazione alla sorte capitale.
In via ulteriormente subordinata chiedeva la condanna della convenuta al pagamento Parte in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio che eccepiva: la nullità Controparte_1
dell'atto di citazione stante la genericità dello stesso;
l'infondatezza della pretesa attrice avendo la convenuta pagato la sorta capitale di € 36.118,86; l'infondatezza delle altre pretese accessorie sia nell'an che nel quantum richieste da parte attrice;
l'insussistenza della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. per mancanza dei presupposti.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., sottoposta alle parti la questione, rilevata d'ufficio, concernente la nullità dei contratti posti a base della pretesa creditoria dell'attrice, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è infondata e non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte Occorre premettere che si qualifica come cessionaria pro-soluto dei crediti vantati da parte della TA a titolo di corrispettivo di forniture erogate in favore dell'ente agendo in giudizio per ottenere il pagamento di quanto dedotto da parte attrice con riferimento alla fattura n. 105471/2017. Parte convenuta precisa di aver provveduto a pagare l'importo di sorte capitale € 36.118,86 depositando il mandato di pagamento n. 70 del 2020.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della domanda formulata dalla convenuta.
L'eccezione è infondata è va rigettata. La nullità della citazione per vizi di editio actionis, infatti, sussiste nei soli casi di assoluta mancanza di esposizione dei fatti e
3 delle ragioni della domanda e non anche nella diversa ipotesi - come quella di specie
- di generica descrizione degli stessi. A norma dell'art. 164, comma 4°, c.p.c., la citazione è nulla "se è omesso o risulta assolutamente incerto" il requisito stabilito nell'art. 163, comma 3°, numero 3) - il petitum, ossia "la determinazione della cosa oggetto della domanda - ovvero se "manca" l'esposizione dei fatti di cui al numero
4) del medesimo articolo. Il legislatore, quindi, nell'ambito della stessa disposizione, ha diversificato in modo netto le ipotesi di nullità per vizio di editio actionis fra quelle relative alla causa petendi e quelle relative al petitum, ciò significa che nel primo caso l'invalidità formale della citazione sussista solo ove sia del tutto mancante la suindicata esposizione dei fatti e delle ragioni della domanda.
Dalla lettura dei documenti in atti risulta che nel caso in esame, le lacune eccepite nella documentazione prodotta a supporto della domanda non incidono sul piano della validità dell'atto– tenuto conto che non determinano alcuna carenza nei termini suindicati – rilevando piuttosto del merito della pretesa avanzata, pertanto,
l'eccezione va rigettata.
Nel merito la pretesa creditoria della attrice va rigettata perché non provata.
Parte attrice, infatti, non ha depositato in atti il contratto che intercorreva tra la
TA e il convenuto , oggetto di cessione, né ha depositato il presunto CP_2
Parte contratto di cessione tra la TA e la inerente la fattura n. 10547 del 2017 oggetto del presente giudizio. Dall'esame dei documenti di parte attrice risulta depositato solo il contratto di cessione n. 36904 del 2019 che non fa alcun riferimento alla fattura contestata. Invero come si legge nella descrizione dei crediti ceduti “La cessione ha ad oggetto: i crediti esistenti sotto identificati mediante indicazione degli estremi delle relative fatture;
i crediti che sorgeranno per l'esecuzione di contratti/ordini già perfezionati;
i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente, il tutto come di seguito indicato”.
Ora dall'esame degli atti non compare “nell'elenco dei crediti esistenti identificati” la fattura oggetto del presente giudizio. Ancora, parte attrice, a seguito della
4 contestazione di parte convenuta assume di aver depositato con le memorie del 183,
2 termine, c.p.c. il contratto di cessione relativo alla fattura n. 10547 del 2017 ma gli allegati depositati, in particolare i doc. 17 e 18 - che a suo dire riguarderebbero il contratto relativo alla contestata fattura - sono file vuoti, pertanto, la mancanza della documentazione probante l'esistenza della cessione della fattura determina il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione delle tariffe
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.147/2022 ai minimi, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisonale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1
confronti della così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda proposta da erché non Parte_1
provata;
2) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida ex DM 147/2022 in € 2.540,00 oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Napoli, 15.02.2025
Il GOP (dott.ssa Concetta Menale)
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