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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/09/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1591/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI CROSTA MASSIMO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 04/09/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 01/08/2024 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 24/09/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Pontinia
(Lt) in Via Alessandro Manzoni n. 7, limitatamente al P.T e al Primo Piano, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse del figlio minore Parte_1 ivi stabilmente convivente e fin tanto che lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 2. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora materna.
4. Il padre potrà Per_1 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) a settimane alterne dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali potrà vedere e tenere con sé il figlio Per_1 quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici, extra scolastici del figlio e con i propri impegni lavorativi e comunque, concordando direttamente con l'altro coniuge il tempo da trascorrere insieme;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale
e Pasqua, Ponti primaverili, 2 giugno e altre festività nel corso dell'anno ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 400,00 (€ quattrocento/00) Per_1
mensili, che il padre verserà alla madre entro e non Parte_2 Parte_1 oltre il giorno 10 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 7. Determinare in € 200,00 (€ duecento/00) l'importo dell'assegno divorzile che verserà a Parte_2 Parte_1
entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese tramite accredito in c/c e che sarà
[...] aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
8. Confermare che provvederà Parte_2 al pagamento di tutte le utenze domestiche (acqua, luce e gas) relative all'ex dimora coniugale.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 13/07/2014 nel Comune di
PONTINIA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 01/08/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PONTINIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 6, Parte I, dell'anno 2014) dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
compensa le spese di causa.
Latina, 24/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI CROSTA MASSIMO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 04/09/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 01/08/2024 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 24/09/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Pontinia
(Lt) in Via Alessandro Manzoni n. 7, limitatamente al P.T e al Primo Piano, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse del figlio minore Parte_1 ivi stabilmente convivente e fin tanto che lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 2. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora materna.
4. Il padre potrà Per_1 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) a settimane alterne dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali potrà vedere e tenere con sé il figlio Per_1 quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici, extra scolastici del figlio e con i propri impegni lavorativi e comunque, concordando direttamente con l'altro coniuge il tempo da trascorrere insieme;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale
e Pasqua, Ponti primaverili, 2 giugno e altre festività nel corso dell'anno ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 400,00 (€ quattrocento/00) Per_1
mensili, che il padre verserà alla madre entro e non Parte_2 Parte_1 oltre il giorno 10 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 7. Determinare in € 200,00 (€ duecento/00) l'importo dell'assegno divorzile che verserà a Parte_2 Parte_1
entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese tramite accredito in c/c e che sarà
[...] aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
8. Confermare che provvederà Parte_2 al pagamento di tutte le utenze domestiche (acqua, luce e gas) relative all'ex dimora coniugale.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 13/07/2014 nel Comune di
PONTINIA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 01/08/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PONTINIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 6, Parte I, dell'anno 2014) dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
compensa le spese di causa.
Latina, 24/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino