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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2024, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3514/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. MARINO Parte_1
MANUELA);
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(Avv. MARINO MANUELA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 8.11.2024 - celebrata con modalità cartolare.
Conclusioni del P.M.: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza dell'8.11.2024.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 19.01.2021;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 22 – 27 gennaio 2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affido condiviso, fissando come residenza prevalente quella della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e l'ispirazione dello stesso.
3) Il padre terrà con sé il figlio liberamente, secondo gli accordi tra i coniugi
e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: due giorni alla settimana (il martedì e il giovedì, salvo diverso accordo tra i coniugi) dalle ore 16.00 alle ore
20.00; il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica con pernottamento presso la residenza paterna;
nelle festività civili e religiose dalle ore 10,00 alle ore 20,00, a turno con l'altro genitore;
quattro giorni, comprensivi, ad anni alterni, della festività del Natale
o di quella di Capodanno con pernottamento presso la residenza paterna;
tre giorni, comprensivi, ad anni alterni, della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo con pernottamento presso la residenza paterna;
15 giorni,
- 2 - frazionabili in due distinti periodi, per le vacanze estive con pernottamento presso la residenza paterna, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Il signor corrisponderà alla SI , entro il giorno CP_1 Parte_1 cinque di ogni mese, per il mantenimento del coniuge e dei figli l'importo complessivo mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, così distinto:
- € 100,00 per il mantenimento del coniuge;
- € 150,00 per il mantenimento del figlio Per_2
- € 150,00 per il mantenimento del figlio . Per_1
Le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive
e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal protocollo del 02 luglio 2019 in uso presso il Tribunale di Palermo.
5) I coniugi con il presente regolamento si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio e si concedono sin d'ora nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 03/10/1992, da , nata Parte_1
a PALERMO il 24/07/1969 e da , nato a [...] Controparte_1
EL (PA) il 24/03/1959, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 157, parte II, serie A, dell'anno 1992, alle condizioni riportate in parte motiva.
- 3 - 2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3514/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. MARINO Parte_1
MANUELA);
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(Avv. MARINO MANUELA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 8.11.2024 - celebrata con modalità cartolare.
Conclusioni del P.M.: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza dell'8.11.2024.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 19.01.2021;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 22 – 27 gennaio 2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affido condiviso, fissando come residenza prevalente quella della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e l'ispirazione dello stesso.
3) Il padre terrà con sé il figlio liberamente, secondo gli accordi tra i coniugi
e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: due giorni alla settimana (il martedì e il giovedì, salvo diverso accordo tra i coniugi) dalle ore 16.00 alle ore
20.00; il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica con pernottamento presso la residenza paterna;
nelle festività civili e religiose dalle ore 10,00 alle ore 20,00, a turno con l'altro genitore;
quattro giorni, comprensivi, ad anni alterni, della festività del Natale
o di quella di Capodanno con pernottamento presso la residenza paterna;
tre giorni, comprensivi, ad anni alterni, della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo con pernottamento presso la residenza paterna;
15 giorni,
- 2 - frazionabili in due distinti periodi, per le vacanze estive con pernottamento presso la residenza paterna, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Il signor corrisponderà alla SI , entro il giorno CP_1 Parte_1 cinque di ogni mese, per il mantenimento del coniuge e dei figli l'importo complessivo mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, così distinto:
- € 100,00 per il mantenimento del coniuge;
- € 150,00 per il mantenimento del figlio Per_2
- € 150,00 per il mantenimento del figlio . Per_1
Le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive
e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal protocollo del 02 luglio 2019 in uso presso il Tribunale di Palermo.
5) I coniugi con il presente regolamento si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio e si concedono sin d'ora nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 03/10/1992, da , nata Parte_1
a PALERMO il 24/07/1969 e da , nato a [...] Controparte_1
EL (PA) il 24/03/1959, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 157, parte II, serie A, dell'anno 1992, alle condizioni riportate in parte motiva.
- 3 - 2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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