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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/05/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, nella perso- na dei magistrati:
• dott. Luigi Bobbio - Presidente relatore
• dott.ssa Gisella Ciniglio - Giudice
• dott. Stefano Riccio - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2449/2020 R.G., promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Gianluigi Oranges ed elettivamente domiciliata come in atti;
OPPONENTE contro
Avv. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmen Ti- CP_1
ziana De Angelis e Francesco De Benedetti e domiciliato come da atti;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 377/2020;
All'udienza di precisazione delle conclusioni, trattenuta la causa in deci- sione, il Collegio così provvede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
1 ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giuri- sprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel mo- tivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed anali- ticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli li- mitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessaria- mente ri-tenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto prova- to dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione notificato in data 12 dicembre 2020, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 377/2020, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 8.754,72, oltre in- teressi e spese, in favore dell'Avv. , a titolo di compenso CP_1
professionale per attività legale svolta nel giudizio civile promosso in- nanzi al Tribunale di Vicenza. Tale giudizio vedeva come parti convenute la stessa e la società ad essa collegata, Parte_1 Controparte_2
, in relazione a una controversia derivante da un contratto prelimina-
[...]
re di compravendita immobiliare.
2 Nell'atto di opposizione, parte attrice contestava, da un lato, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta società con- trollata, sostenendo l'assenza di un vincolo di solidarietà tra le due, e, dall'altro, la non debenza, ovvero l'eccessività del credito vantato, assu- mendo una pretesa carenza di diligenza nell'esecuzione dell'incarico da parte dell'Avv. . Veniva inoltre censurata la proposizione da parte CP_1
del professionista di più azioni monitorie nei confronti del medesimo soggetto, ritenuta contraria al principio di economia processuale.
Le censure formulate da parte opponente non appaiono fondate.
Quanto alla doglianza circa l'integrazione del contraddittorio, occorre ri- levare che l'incarico professionale fu conferito congiuntamente da
[...]
e dalla sua controllata . Tuttavia, è docu- Pt_1 Controparte_2
mentalmente emerso che fu la stessa a porsi come soggetto Parte_1
interlocutore del professionista, curando le fasi organizzative dell'attività difensiva e, in particolare, corrispondendo direttamente il primo acconto previsto dal contratto di incarico. Né risulta provato che tra le due società obbligate vi fosse una clausola di parziarietà, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1294 c.c., deve presumersi la solidarietà dell'obbligazione.
In forza di tale principio, era del tutto legittimo per l'Avv. agire nei CP_1
confronti di una sola delle coobbligate, la quale potrà eventualmente esercitare un'azione di regresso nei confronti della cofirmataria dell'incarico.
In riferimento alla prova del credito, essa risulta ampiamente assolta.
L'Avv. ha documentato sia il conferimento dell'incarico sia CP_1
l'effettiva esecuzione dell'attività oggetto del compenso azionato, alle- gando: copia del contratto, la comparsa di costituzione nel giudizio di Vi- cenza, la corrispondenza intercorsa con la fattura n. 35 del 2 Parte_1
3 ottobre 2019, nonché le ricevute di posta elettronica relative ai solleciti di pagamento.
In particolare, rileva il fatto che, a fronte dell'emissione della predetta fat- tura, la società opponente abbia dapprima predisposto un bonifico per l'importo dovuto, salvo poi revocarlo senza fornire motivazione. È altresì significativo che la stessa CMS abbia successivamente versato la Pt_1
ritenuta d'acconto sulla medesima fattura, comportamento che integra a tutti gli effetti un riconoscimento, quantomeno implicito, del debito.
Quanto alla mancata diligenza dell'avv. nell'assolvimento del suo CP_1
incarico professionale e della sua attività difensiva, va richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attività dell'avvocato costituisce una obbligazione di mezzi e non di ri- sultato. Ne deriva che il diritto al compenso sorge a fronte dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, indipendentemente dall'esito fa- vorevole o sfavorevole della lite, salvo che non venga dimostrata una condotta colposa da parte del professionista.
Nel caso di specie, l'opponente non ha fornito alcuna prova concreta in ordine a presunti profili di imperizia, negligenza o violazione del manda- to, limitandosi a deduzioni generiche e riferite a comportamenti anteriori al conferimento dell'incarico. La mera affermazione di un esito sfavore- vole del giudizio nel quale il legale ha prestato attività non è sufficiente a fondare una responsabilità professionale, né a giustificare il mancato pa- gamento del compenso pattuito. (cfr. Cass. civ. sez. II, 25 ottobre 2006, n.
22894: "L'obbligazione assunta dall'avvocato è di mezzi e non di risulta- to, spettando il compenso anche in caso di insuccesso della lite, salvo prova di colpa professionale"; Cass. civ. sez. III, 15 aprile 2011, n. 8672:
"Il cliente che intenda sottrarsi al pagamento del compenso deve provare
l'inadempimento colpevole del legale").
4 Con riguardo, infine, alla censura relativa alla proposizione di più proce- dimenti monitori, la stessa si rivela infondata. Le due procedure attivate dall'Avv. riguardavano crediti distinti, derivanti da incarichi auto- CP_1
nomi (uno giudiziale e uno stragiudiziale), con contenuti e oggetti diversi.
Nessuna norma o principio impone al creditore di cumulare in un unico giudizio pretese fondate su rapporti giuridici distinti, ben potendo questi essere azionati separatamente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata.
Non resta che disciplinare le spese di lite che, secondo il principio di soc- combenza, vanno poste interamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nella cau- sa civile iscritta al n. 2449/2020 R.G., così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 377/2020 e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell'Avv. , che liquida in euro 2.500,00 per compen- CP_1
so, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014,
IVA e CPA come per legge.IVA e CPA come per legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23.05.2025
Il Presidente relatore
Dr. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, nella perso- na dei magistrati:
• dott. Luigi Bobbio - Presidente relatore
• dott.ssa Gisella Ciniglio - Giudice
• dott. Stefano Riccio - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2449/2020 R.G., promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Gianluigi Oranges ed elettivamente domiciliata come in atti;
OPPONENTE contro
Avv. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmen Ti- CP_1
ziana De Angelis e Francesco De Benedetti e domiciliato come da atti;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 377/2020;
All'udienza di precisazione delle conclusioni, trattenuta la causa in deci- sione, il Collegio così provvede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
1 ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giuri- sprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel mo- tivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed anali- ticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli li- mitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessaria- mente ri-tenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto prova- to dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione notificato in data 12 dicembre 2020, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 377/2020, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 8.754,72, oltre in- teressi e spese, in favore dell'Avv. , a titolo di compenso CP_1
professionale per attività legale svolta nel giudizio civile promosso in- nanzi al Tribunale di Vicenza. Tale giudizio vedeva come parti convenute la stessa e la società ad essa collegata, Parte_1 Controparte_2
, in relazione a una controversia derivante da un contratto prelimina-
[...]
re di compravendita immobiliare.
2 Nell'atto di opposizione, parte attrice contestava, da un lato, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta società con- trollata, sostenendo l'assenza di un vincolo di solidarietà tra le due, e, dall'altro, la non debenza, ovvero l'eccessività del credito vantato, assu- mendo una pretesa carenza di diligenza nell'esecuzione dell'incarico da parte dell'Avv. . Veniva inoltre censurata la proposizione da parte CP_1
del professionista di più azioni monitorie nei confronti del medesimo soggetto, ritenuta contraria al principio di economia processuale.
Le censure formulate da parte opponente non appaiono fondate.
Quanto alla doglianza circa l'integrazione del contraddittorio, occorre ri- levare che l'incarico professionale fu conferito congiuntamente da
[...]
e dalla sua controllata . Tuttavia, è docu- Pt_1 Controparte_2
mentalmente emerso che fu la stessa a porsi come soggetto Parte_1
interlocutore del professionista, curando le fasi organizzative dell'attività difensiva e, in particolare, corrispondendo direttamente il primo acconto previsto dal contratto di incarico. Né risulta provato che tra le due società obbligate vi fosse una clausola di parziarietà, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1294 c.c., deve presumersi la solidarietà dell'obbligazione.
In forza di tale principio, era del tutto legittimo per l'Avv. agire nei CP_1
confronti di una sola delle coobbligate, la quale potrà eventualmente esercitare un'azione di regresso nei confronti della cofirmataria dell'incarico.
In riferimento alla prova del credito, essa risulta ampiamente assolta.
L'Avv. ha documentato sia il conferimento dell'incarico sia CP_1
l'effettiva esecuzione dell'attività oggetto del compenso azionato, alle- gando: copia del contratto, la comparsa di costituzione nel giudizio di Vi- cenza, la corrispondenza intercorsa con la fattura n. 35 del 2 Parte_1
3 ottobre 2019, nonché le ricevute di posta elettronica relative ai solleciti di pagamento.
In particolare, rileva il fatto che, a fronte dell'emissione della predetta fat- tura, la società opponente abbia dapprima predisposto un bonifico per l'importo dovuto, salvo poi revocarlo senza fornire motivazione. È altresì significativo che la stessa CMS abbia successivamente versato la Pt_1
ritenuta d'acconto sulla medesima fattura, comportamento che integra a tutti gli effetti un riconoscimento, quantomeno implicito, del debito.
Quanto alla mancata diligenza dell'avv. nell'assolvimento del suo CP_1
incarico professionale e della sua attività difensiva, va richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attività dell'avvocato costituisce una obbligazione di mezzi e non di ri- sultato. Ne deriva che il diritto al compenso sorge a fronte dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, indipendentemente dall'esito fa- vorevole o sfavorevole della lite, salvo che non venga dimostrata una condotta colposa da parte del professionista.
Nel caso di specie, l'opponente non ha fornito alcuna prova concreta in ordine a presunti profili di imperizia, negligenza o violazione del manda- to, limitandosi a deduzioni generiche e riferite a comportamenti anteriori al conferimento dell'incarico. La mera affermazione di un esito sfavore- vole del giudizio nel quale il legale ha prestato attività non è sufficiente a fondare una responsabilità professionale, né a giustificare il mancato pa- gamento del compenso pattuito. (cfr. Cass. civ. sez. II, 25 ottobre 2006, n.
22894: "L'obbligazione assunta dall'avvocato è di mezzi e non di risulta- to, spettando il compenso anche in caso di insuccesso della lite, salvo prova di colpa professionale"; Cass. civ. sez. III, 15 aprile 2011, n. 8672:
"Il cliente che intenda sottrarsi al pagamento del compenso deve provare
l'inadempimento colpevole del legale").
4 Con riguardo, infine, alla censura relativa alla proposizione di più proce- dimenti monitori, la stessa si rivela infondata. Le due procedure attivate dall'Avv. riguardavano crediti distinti, derivanti da incarichi auto- CP_1
nomi (uno giudiziale e uno stragiudiziale), con contenuti e oggetti diversi.
Nessuna norma o principio impone al creditore di cumulare in un unico giudizio pretese fondate su rapporti giuridici distinti, ben potendo questi essere azionati separatamente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata.
Non resta che disciplinare le spese di lite che, secondo il principio di soc- combenza, vanno poste interamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nella cau- sa civile iscritta al n. 2449/2020 R.G., così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 377/2020 e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell'Avv. , che liquida in euro 2.500,00 per compen- CP_1
so, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014,
IVA e CPA come per legge.IVA e CPA come per legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23.05.2025
Il Presidente relatore
Dr. Luigi Bobbio
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