Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 7/11/2024 da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/02/2002 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Noto
(SR), Via Filippo Tortora N.6, presso lo studio dell'avv. Giovanni De Felice, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._2
Noto (SR), Via Fratelli Rosselli n.19, elettivamente domiciliata in Noto (SR), Via Filippo Tortora n.
6, presso lo studio dell'avv. Giovanni De Felice, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 7/11/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore PE
nata ad [...], in data [...], riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e
[...]
dovere di mantenerla.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della figlia minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate, così come precisate con note del 29/03/2025:
“ A) assegnazione della casa familiare fissata in Noto (SR), in via Fratelli rosselli, nr 19, piano primo, alla sig.ra e affido della figlia minore ad entrambi i genitori, Parte_2 Persona_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti pagina1 di 4
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il SI. avrà la facoltà di tenere con sé la figlia almeno due giorni Parte_1
alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Il padre potrà, altresì, tenere con se la figlia alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 11:00 alle ore 20:00.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di PE
.
[...]
C) Per quanto concerne le festività natalizie il SI. avrà la facoltà di Parte_1
trascorrere con la figlia il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio dalle ore 11:00 alle ore 21:00.
Relativamente alle vacanze pasquali, il SI. avrà la facoltà di Parte_1
trascorrere con la figlia un intero pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 21:00, in modo che la minore possa trascorrere alternativamente un anno la pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà Parte_1
la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno.
D) Il sig. s'impegna a versare alla sig.ra entro il giorno 5 Parte_1 Parte_2
di ogni mese la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) per il mantenimento della figlia minore e la suddetta somma sarà rivalutata ogni anno, a far tempo dalla data del Persona_2 presente ricorso, secondo gli indici Istat;
nulla, invece, il sig. verserà per l'ex compagna. Pt_1
E) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta Parte_1 Parte_2
per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia PE
, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
[...]
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi pagina2 di 4 i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
F) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
G) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
H) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Con decreto presidenziale del 12/11/2024, il Giudice fissava per la trattazione della causa l'udienza del 20/01/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
All'udienza del 21/01/2025, il Giudice invitava le parti a precisare la domanda rilevando che, per quel che concerne il mantenimento della figlia, l'importo originariamente indicato di € 100,00 appare
“inferiore al cosiddetto minimo vitale di € 150 che per prassi di questo Tribunale viene disposto anche in caso di genitori disoccupati” ed inoltre che “per altro verso appare estranea alla regolamentazione dei rapporti genitoriali della figlia nata dal matrimonio la previsione Per_3 dell'assegno di € 100 per la moglie”. Pertanto, a tal fine rinviava all'udienza cartolare del 31/03/2025.
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note depositate dalle parti - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
6/12/2024).
pagina3 di 4 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla figlia minore condizione di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
15/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina4 di 4