Rigetto
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01010/2026REG.PROV.COLL.
N. 01605/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2023, proposto dal
Colonnello -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Mordini 14;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. Cecilia TA e udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente appello il Colonnello dell’Esercito -OMISSIS- - collocato a riposo nel 2017 per raggiunti limiti di età - ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. -OMISSIS- del 2022, che ha dichiarato irricevibile il ricorso, notificato il 18 dicembre 2013, proposto per il risarcimento del danno derivante dal mancato trasferimento quale vice comandante dell’Istituto geografico militare di Firenze nel giugno 2012 (trasferimento successivamente disposto con provvedimento del 10 ottobre 2014 con incarico di Capo Reparto e Direttore della 1^ Direzione di produzione dello stesso Istituto).
Con il ricorso aveva esposto di essere stato designato per l’incarico di vice comandante presso l’Istituto Geografico Militare (IGM) di Firenze nella “ Pianificazione d’impiego dei Colonnelli. Triennio 2012-2014”, emanata con atto dello Stato Maggiore Esercito – Dipartimento impiego personale- Impiego ufficiali, comunicata con nota dell’11 giugno 2012; che successivamente, con provvedimento del 17 agosto 2012, era stato trasferito d’autorità quale Capo Ufficio coordinamento uffici tecnici territoriali e programmi internazionali della Direzione degli armamenti terrestri, Ufficio Omologazione, presso il Segretariato generale della Difesa di Roma; che con nota dell’11 settembre 2012 la Direzione per l’impiego del personale militare aveva dato atto di non potere accogliere le osservazioni presentate - nelle quali aveva insistito per l’assegnazione alla sede di Firenze sia per motivi professionali, legati alla pregressa esperienza presso l’IGM, nonché per motivi familiari - in quanto “ l’Ufficiale in parola è stato designato per una carica di livello dirigenziale che si renderà presto vacante nella stessa sede di servizio ”; “ le motivazioni di carattere personale evidenziate, peraltro comuni a molti Ufficiali della F.A., non rivestono un carattere di eccezionalità tali da richiedere un riesame delle decisioni assunte”.
Ha esposto, altresì, che, successivamente, aveva presentato istanza di accesso agli atti del fascicolo personale, in data 10 giugno 2013, accolta con nota dello Stato Maggiore del Comando logistico dell’Esercito del 25 giugno 2013, con accesso effettivamente esercitato il 5 luglio 2013, a seguito del quale aveva avuto conoscenza della nota dello Stato Maggiore del Comando logistico del 6 giugno 2011, che si esprimeva per la conferma della sede di Roma con incarico di Capo Ufficio reclutamento e formazione del Dipartimento tecnico, e all’Appunto dell’ufficio personale dello Stato maggiore del Comando logistico, che richiamava la nota pervenuta dal Comandante dell’Istituto geografico militare, che faceva riferimento al comportamento inadeguato tenuto dal Colonnello-OMISSIS- Con successiva istanza di accesso del 15 luglio 2013, il 25 settembre 2013 aveva avuto effettiva conoscenza anche della nota del Comandante dell’IGM.
Tale nota faceva riferimento oltre al comportamento inadeguato del Colonnello, che aveva già contattato alcuni dipendenti presentandosi come prossimo vice comandante, e a profili di incompatibilità ambientale con gli altri militari dell’Istituto geografico, anche a profili organizzativi relativi alla presenza presso l’IGM di altri colonnelli con esperienza specifica nonché alla necessità di nomina di un militare con il grado di generale).
Nel ricorso aveva dedotto di avere avuto conoscenza dell’ingiustizia del comportamento dell’Amministrazione solo a seguito dell’ostensione dei documenti.
Aveva lamentato l’illiceità del comportamento dell’Amministrazione che, pur non essendo tenuta a motivare gli ordini di trasferimento, nel caso di specie aveva celato i presupposti della modifica della destinazione, mentre avrebbe dovuto portare a conoscenza del Colonnello le reali motivazione indicate dal comandante dell’IGM, che configuravano ipotesi di incompatibilità ambientale. Sarebbero stati, pertanto, integrati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità dell’Amministrazione. Infatti, con riguardo al nesso di causalità, la modifica della destinazione era stata determinata dalle richieste pervenute dal Comando logistico, come risultava nelle note dello “ Specchio totale consolidamento colonnelli 2012 ”, in cui era riportato: “ in relazione alla proposta di variante pervenuta dal Comando Logistico dell’Esercito (c/pag. e c/pag. ind. 1), e tenuto conto di quanto rappresentato dal Comandante Logistico dell’Esercito in merito al previsto impiego del Col. -OMISSIS- nella carica di Vice Comandante dell’IGM (c/pag. ind. 2), propone di accogliere l’ipotesi di soluzione avanzata da COMLOG e pertanto candidare nel 2012 a: - SEGREDIFESA, il Col. -OMISSIS- quale Ca. Ufficio Omolog., Coord. U.T.T. e prog. Internaz presso la DAT ”. Sussisteva la colpa dell’Amministrazione, che avrebbe agito in violazione del “ vademecum per la trattazione dei casi di incompatibilità ambientale” , che prescriveva il confronto con l’interessato qualora emergessero casi di incompatibilità. Il danno derivava dal pendolarismo con Firenze dove risiedevano i figli e dalla lesione del proprio interesse professionale. Aveva, quindi, quantificato il danno patrimoniale in 40,000 euro, riservandosi la quantificazione dei danni biologici e morali.
Nel giudizio di primo grado l’Amministrazione si era costituita con atto di forma.
Nella memoria per l’udienza pubblica la difesa ricorrente aveva sviluppato le argomentazioni relative alla tempestività dell’azione proposta, deducendo che il termine di centoventi giorni doveva decorrere dalla conoscenza degli atti posti a base del mutamento della destinazione; aveva ribadito l’illiceità del comportamento dell’Amministrazione, che aveva occultato le reali motivazioni della individuazione della sede di trasferimento, nonché la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità, quantificando il danno complessivamente subito a titolo patrimoniale e non patrimoniale nella somma di 50.000 euro.
Con la sentenza di primo grado il ricorso è stato dichiarato irricevibile sulla base della previsione dell’art. 30 comma 3 c.p.a., per cui “ la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta nel termine di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo” .
Il giudice di primo grado ha escluso espressamente di dovere procedere a formulare l’avviso ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., avendo il ricorrente fatto espresso riferimento nella memoria alla possibile tardività del ricorso - escludendola in relazione alla avvenuta conoscenza degli atti solo a seguito della presentazione della domanda di accesso - mentre comunque l’accesso era stato esercitato dieci mesi dopo il trasferimento.
Con l’appello è stata contestata la sentenza, deducendo che la domanda di risarcimento formulata non dipenderebbe in via diretta dal provvedimento di trasferimento ma dal comportamento illecito dell’Amministrazione, che avrebbe occultato le reali ragioni dell’individuazione della sede di destinazione.
E’stato formulato un primo motivo di error in procedendo per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione, degli articoli 1, 2 e 73, comma 3 cod. proc. amm, con cui si è sostenuto che il giudice di primo grado ha deciso sulla base di una questione rilevabile d’ufficio e, quindi, avrebbe dovuto comunque dare l’avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a., essendo irrilevante la presa di posizione sul punto della difesa ricorrente.
Con il secondo motivo di error in iudicando , violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 52, comma 2, e 97, della Costituzione, degli articoli 1, 2 e 30, cod. proc. amm., dell’art. 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, è stata contestata la configurazione dell’azione risarcitoria operata dal giudice di primo grado, deducendo che il risarcimento dei danni sarebbe stato chiesto non per la lesione di interessi legittimi, ma per il comportamento, tenuto dall’Amministrazione militare nel corso del procedimento, lesivo di una situazione giuridica soggettiva di diritto soggettivo.
Con il terzo motivo di error in iudicando , violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 52, comma 2, e 97, della Costituzione, degli articoli 1, 2 e 30, cod. proc. amm., dell’art. 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti nonché per carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione si è sostenuta la tempestività dell’azione, avendo avuto conoscenza dei fatti solo a seguito dell’accesso agli atti, il 5 luglio 2013.
Con il quarto motivo di error in iudicando , violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 52 e 97, della Costituzione, degli articoli 1, 2 e 30, cod. proc. amm., dell’art. 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti è stato contestato il riferimento, contenuto nella sentenza, alla tardività della istanza di accesso agli atti, evidenziando che il militare, al momento del trasferimento, non aveva alcun motivo di dubitare della correttezza e della imparzialità del comportamento tenuto nei suoi confronti dall’Amministrazione di appartenenza, per cui non aveva motivo di verificare le reali ragioni del trasferimento.
Sono state, quindi, riproposte le argomentazioni del ricorso introduttivo del giudizio non esaminate per la declaratoria di irricevibilità.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza dell’appello. Ha depositato altresì documentazione, oltre il termine previsto dall’art. 73 c.p.a.
La difesa appellante ha presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.
In via preliminare la documentazione presentata dall’Amministrazione militare è tardiva, essendo stato superato il termine per il deposito di documenti di cui all’art. 73 c.p.a..
Con il primo motivo di appello si contesta che il giudice di primo grado abbia ritenuto di non dovere procedere all’avviso ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., avendo rilevato d’ufficio la irricevibilità del ricorso, per l’esame della questione nella memoria della parte ricorrente.
Il motivo è infondato.
Infatti, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., “ Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie ”.
La ratio di tale norma è costituita dalla esigenza di evitare pronunce a sorpresa per le parti su questioni che non siano precedentemente entrate nel giudizio. La previsione non tutela infatti un diritto delle parti ad esser previamente informate su come il giudice qualificherà giuridicamente i fatti portati alla sua attenzione, ma costituisce un mezzo di garanzia del contraddittorio, diretto ad evitare pronunce su profili aventi un'influenza decisiva sul giudizio al fine di evitare decisioni cd. a sorpresa, in ossequio al fondamentale principio del contraddittorio enunciato anche dall'art. 2, comma 1, c.p.a. (Cons. Stato, Sez. IV, 5 marzo 2025, n. 1881). Infatti, il principio del contraddittorio impone che le parti del processo debbano essere poste nella condizione di poter interloquire, sino al momento finale della decisione, su ogni questione di fatto e di diritto rilevante ai fini della decisione della causa, ivi comprese quelle rilevate d'ufficio, precludendo l'assunzione di decisioni c.d. "a sorpresa", ovvero basate su ragioni delle quali le parti non hanno avuto preventiva conoscenza, con conseguente impossibilità di esercitare al riguardo le proprie difese ( C.G.A. 15 gennaio 2025, n. 27).
Lo stretto collegamento tra l’avviso, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a e la violazione del contraddittorio, è confermata altresì dal radicale effetto sul piano processuale del mancato avviso, che, per la consolidata giurisprudenza, comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 14 del 5 settembre 2018; Sez. II, 25 gennaio 2023, n. 888; Sez. III, 26 aprile 2022, n. 3124).
E’ evidente dunque che l’avviso deve essere dato se e in quanto la mancata trattazione della questione, ad opera delle parti, integri effettivamente una violazione del contradditorio, mentre non sussiste alcuna violazione del contraddittorio se la questione sia stata comunque già trattata ed esaminata nel giudizio o sia stata anche solo esaminabile, come nel caso in cui sia stata formulata una eccezione dalla controparte, anche se non vi sia stata un’apposita difesa sul punto. Inoltre non è stato ritenuto necessario l’avviso o la successiva ordinanza, qualora la questione sia emersa comunque nel corso dell’udienza a cui il difensore non era presente (Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319).
Nel caso di specie, alcun avviso doveva essere dato, in quanto la questione della tardività del ricorso era stata esaminata dalla parte ricorrente, anche se piuttosto genericamente, già nel ricorso, riconducendo la tardività alla avvenuta conoscenza dei motivi del trasferimento solo a seguito dell’accesso agli atti; in maniera più articolata è stata esaminata nella memoria presentata per l’udienza pubblica, in cui è stata anche richiamata la giurisprudenza proprio sull’applicazione del termine di 120 giorni di cui all’art. 30 comma 3 c.p.a..
Ne deriva la correttezza della decisione di primo grado, che ha escluso di dovere procedere all’avviso ai sensi dell’art. 30 comma 3 c.p.a. in presenza di una presa di posizione del ricorrente sulla tardività.
Sono infondati anche gli ulteriori tre motivi di appello.
La sentenza ha, infatti, correttamente dichiarato il ricorso irricevibile per la tardività, in quanto il provvedimento impugnato non è mai stato impugnato (circostanza che avrebbe comportato l’applicazione dell’art. 30 comma 5 c.p.a., per cui “ nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza ”), mentre il ricorso di primo grado è stato notificato il 18 dicembre 2013, oltre un anno dopo il trasferimento del Colonnello -OMISSIS- a Roma, con l’incarico presso il Segretario generale della Difesa, disposto con provvedimento del 17 agosto 2012.
Pertanto, anche tenuto conto del periodo di sospensione feriale allora vigente fino al 15 settembre, nonché dell’ulteriore comunicazione dell’11 settembre 2012, con cui non sono state accolte le osservazioni dell’interessato, il ricorso è stato notificato quasi un anno dopo la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 30 comma 3 del codice del processo amministrativo.
Ai sensi di tale disposizione, infatti, “ La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo ”., Non può essere condivisa la ricostruzione difensiva per cui la domanda, formulata nel presente giudizio, non riguarderebbe la lesione di diritti soggettivi, ma la posizione di diritto soggettivo del ricorrente, che sarebbe riconducibile ad una condotta improntata alla correttezza da parte della Amministrazione.
In primo luogo, la parte appellante ha fatto riferimento al danno che gli è derivato dal trasferimento a Roma e dal diniego del trasferimento a Firenze. Inoltre, nella memoria depositata in primo grado, la difesa ricorrente, esaminando la questione della tardività, la aveva giustificata richiamando la giurisprudenza relativa all’avvenuto superamento del termine di 120 giorni.
In ogni caso, la domanda non può essere configurata come relativa alla lesione di autonoma posizione di diritto soggettivo, in quanto il rapporto di servizio del militare è un rapporto di pubblico impiego non privatizzato, nel quale coesistono posizioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo e, nel caso di specie, l’intera vicenda è polarizzata sul mancato trasferimento presso la sede di Firenze e sulle sottostanti ragioni che lo hanno determinato.
Per la consolidata giurisprudenza, più volte richiamata anche dalla difesa appellante, i trasferimenti dei militari costituiscono provvedimenti autoritativi, qualificabili come “ordini”, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto. In quanto provvedimenti strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione, in relazione alle specifiche caratteristiche del rapporto di servizio del relativo personale, sono, quindi, sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità di quanto testualmente dispone l'art. 1349, comma 3, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per cui “ agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”, con la conseguenza che i provvedimenti di trasferimento non richiedono una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del militare (cfr. Cons. Stato Sez. II, 17 ottobre 2022, n. 8797; Sez. II, 26 maggio 2021, n. 4071; Sez. II, 8 marzo 2021, n. 1910; Sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2267). Inoltre, le esigenze organizzative dell’Amministrazione militare sono connotate da ampia discrezionalità (Consiglio di Stato, Sez. II 19 gennaio 2024 n. 642; Sez. II, 3 marzo 2021, n. 1796).
Dalla natura di ordine, emanato in funzione delle prevalenti esigenze dell’Amministrazione, valutate discrezionalmente, deriva che, rispetto al trasferimento, non può che sussistere una posizione di interesse legittimo, peraltro anche “depotenziata”, in relazione alla mancanza di un onere di motivazione nonché dell’obbligo di partecipazione al procedimento.
La natura di ordini dei provvedimenti di trasferimento di autorità dei militari, rientranti in una ampia discrezionalità dell’Amministrazione, esclude la fondatezza della ricostruzione dell’appellante, rispetto alla sussistenza di un diritto soggettivo, anche sotto altro profilo.
Infatti, la stessa nota del Comandante dell’IGM aveva indicato una serie di profili di criticità, tra cui oltre a quelli di carattere “ ambientale”, anche alcuni profili strettamente organizzativi, quali quelli relativi alla necessità che il ruolo di vice comandante fosse attribuito ad un ufficiale con il grado di generale, così come poi effettivamente è stato, mentre nel 2014 lo stesso appellante ha ottenuto il trasferimento alla sede di Firenze ma con l’incarico di Capo Reparto e Direttore della 1^ Direzione di produzione dello stesso Istituto.
Ne deriva che comunque la individuazione della destinazione di Roma è derivata da un concorso di circostanze, valutate discrezionalmente dall’Amministrazione, tra cui l’aspetto organizzativo dell’assegnazione dell’incarico di vice comandante ad un generale, che, secondo quanto confermato dalle successive determinazioni dell’Amministrazione, è risultata un presupposto rilevante.
In ogni caso l’ampiezza dei presupposti valutati dall’Amministrazione, nell’esercizio del potere discrezionale, conferma che, rispetto al provvedimento di trasferimento di autorità, poteva sussistere solo un interesse legittimo del militare, con la conseguenza che l’azione risarcitoria era proponibile solo nel termine di cui all’art. 30 comma 3 c.p.a..
Del resto, la ratio della previsione dell’art. 30 comma 3 è stata individuata proprio nel limitare le domande risarcitorie entro termini ristretti, al fine di rendere stabili per l’Amministrazione anche gli effetti dell’eventuale illecito derivante dal provvedimento amministrativo, per non lasciare esposta l'amministrazione ad una pretesa risarcitoria esercitabile dal danneggiato per un quinquennio, il che le impedirebbe una corretta programmazione degli impegni finanziari ed amministrativi (Cons. Stato, Sez. II, dicembre 2024, n. 9650; VII; 24 marzo 2023, n. 3082).
La Corte costituzionale nella sentenza n. 94 del 2017 ha, infatti, ritenuto legittimi i termini di decadenza previsti ai commi 3 e 5 dell’art. 30, in quanto la previsione del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione risarcitoria “ costituisce l'espressione di un coerente bilanciamento dell'interesse del danneggiato di vedersi riconosciuta la possibilità di agire anche a prescindere dalla domanda di annullamento (con eliminazione della regola della pregiudizialità), con l'obiettivo, di rilevante interesse pubblico, di pervenire in tempi brevi alla certezza del rapporto giuridico amministrativo, anche nella sua declinazione risarcitoria, secondo una logica di stabilità degli effetti giuridici ben conosciuta in rilevanti settori del diritto privato ove le aspirazioni risarcitorie si colleghino al non corretto esercizio del potere, specie nell'ambito di organizzazioni complesse e di esigenze di stabilità degli assetti economici (art. 2377, sesto comma, del codice civile). La non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa appare ancora più chiara laddove si rifletta che il bilanciamento operato risponde anche all'interesse, di rango costituzionale, di consolidare i bilanci delle pubbliche amministrazioni (artt. 81, 97 e 119 Cost.) e di non esporli, a distanza rilevante di tempo, a continue modificazioni incidenti sulla coerenza e sull'efficacia dell'azione amministrativa ”.
Sulla base di tale ratio , è evidente che il termine decadenziale non può essere superato, enucleando una azione autonoma da una lesione derivante, comunque, da un provvedimento amministrativo. Peraltro, le asserite “scorrettezze” commesse dall’Amministrazione nel corso del procedimento e/o con l’adozione del provvedimento integrerebbero proprio vizi tipici del provvedimento amministrativo, quali l’eccesso di potere per sviamento o per travisamento dei fatti o la violazione di norme procedimentali di partecipazione dell’interessato. E’dunque proprio dal provvedimento amministrativo viziato, che si sarebbe generato l’asserito danno, di cui si chiede il risarcimento.
Anche il secondo motivo di appello è dunque infondato.
Con riguardo al terzo e quarto motivo di appello, che - riguardando entrambi l’esercizio del diritto di accesso - possono essere trattati congiuntamente, si deve osservare, che l’avvenuto superamento del termine di decadenza non può essere giustificato dal ritardo nella conoscenza degli atti, dovuta al tardivo esercizio del diritto di accesso.
Infatti, il trasferimento disposto in una sede non gradita appariva immediatamente già lesivo per il destinatario e avrebbe dovuto conseguentemente comportare l’esercizio del diritto di accesso, al fine della conoscenza completa dei presupposti del trasferimento.
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, a cui il Collegio ritiene di aderire, si è già pronunciata nel senso che anche alla decorrenza del termine decadenziale di cui all’art. 30 comma 3 c.p.a. - norma che peraltro richiede la “conoscenza” dell’atto e non la piena conoscenza richiesta dall’art.41 c.p.a. per le azioni di annullamento - si applichino i principi elaborati con riferimento alle azioni di annullamento, con la conseguenza che per la decorrenza del termine è sufficiente la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da riconoscere l'attualità dell'interesse ad agire. Inoltre, anche ai fini del rispetto del termine decadenziale per la domanda risarcitoria, rileva la tempestività dell’esercizio del diritto di accesso, che costituisce un punto di equilibrio tra la conoscenza degli atti e il principio di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che, diversamente, il rapporto pubblicistico controverso resterebbe esposto sine die ad iniziative giudiziarie in grado di mutare l'assetto degli interessi, con conseguente onere della immediata presentazione di un'istanza di accesso, in modo che la tutela giurisdizionale della posizione individuale sia attivata senza indugio e non irragionevolmente differita nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali (cfr. Consiglio di Stato, VI, 13 maggio 2024, n. 4273).
Infatti i tempi dell'instaurazione del giudizio non possono essere rimessi alla scelta dell'interessato del momento in cui chiedere l'accesso agli atti del procedimento, poiché tale opzione interpretativa comprometterebbe l'affidamento che il sistema deve garantire nella stabilità degli atti amministrativi e dei loro effetti (cfr. rispetto ad azioni impugnatorie Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2023, n. 7355; Sez. V 10 maggio 2021, n. 3629). Le medesime esigenze sono alla base anche della previsione del termine di decadenza, di cui all’art. 30 comma 3 c.p.a..
Sono quindi infondati anche il terzo e quarto motivo di appello.
In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.
In considerazione della particolarità della controversia le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO OR, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia TA, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia TA | IO OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.