Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1010
CS
Rigetto
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Irricevibilità del ricorso per tardività

    La Corte ha ritenuto che il termine di 120 giorni per la domanda risarcitoria decorra dalla conoscenza del provvedimento lesivo, e che il ritardo nell'accesso agli atti non possa giustificare il mancato rispetto di tale termine, in quanto il trasferimento stesso era immediatamente percepito come lesivo. Inoltre, i trasferimenti di militari sono ordini che non richiedono motivazione specifica e generano un interesse legittimo, soggetto al termine decadenziale di 120 giorni.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a. per omessa comunicazione di questione rilevata d'ufficio

    Il motivo è infondato in quanto la questione della tardività del ricorso era già stata esaminata dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo e nella memoria difensiva, pertanto non sussisteva una violazione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1010
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1010
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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