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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli Consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere all'udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 392/2023 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
01.07.1987, C.F. entrambi rappresentati e difesi, per C.F._2
procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. (C.F. Parte_1 [...]
, C.F._3
appellanti
contro
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Antonio Bongiorno del Foro di Messina, giusta procura versata in atti appellato Oggetto: appello avverso la ordinanza del Tribunale di Messina 8 febbraio 2023,
n. 191 - Intimazione di sfratto per morosità (Art.658 C.P.C.) uso diverso.
Motivi della decisione
1. Con ordinanza 8 febbraio 2023, n. 191, il giudice monocratico del
Tribunale di Messina, pronunciando sull'intimazione di sfratto per morosità
notificata dal signor il 12 agosto 2022 ai dott. Controparte_1 Parte_1
e , nella contumacia degli stessi, ha convalidato lo sfratto stesso, Parte_2
relativo all'appartamento di proprietà del primo, sito in Messina, Via Garibaldi,
308, concesso in locazione a questi ultimi per uso studio professionale con contratto del 6 febbraio 2012, sul presupposto che persistesse la dedotta morosità sia per i canoni dei mesi di giugno, luglio ed agosto 2022 per € 1.500,00,
sia per oneri condominiali relativi alla I rata 2020, ultima rata 2021 e I, II e III rata del 2022, per € 980,00.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto appello gli intimati,
chiedendone la riforma, per l'asserita insussistenza dei presupposti di legge.
In particolare, i dott. hanno eccepito in fatto Pt_1
a) che lo stesso giorno della notifica dell'intimazione di sfratto (12 agosto 2022)
essi avevano provveduto a pagare, con due distinti bonifici, sia la somma dovuta per canoni impagati, sia quella per spese condominiali, sanando totalmente la morosità;
b) che, avendo contattato il proprietario, avevano ritenuto chiuso il contenzioso,
sicché non si erano più preoccupati del preannunciato giudizio;
c) che tuttavia lo veva inopinatamente iscritto la causa a ruolo;
CP_1
d) che essi non si erano presentati all'udienza del 25 ottobre 2022, per i motivi prima indicati;
e) che la causa era stata più volte rinviata ed il locatore, con note autorizzate del 9 novembre 2022, aveva dato atto del pagamento, successivo alla notifica, degli importi indicati in citazione, ma aveva chiesto al Giudice di
“accogliere le domande attrici, stante che la persistenza di morosità”, relativa agli oneri condominiali di settembre 2022 per € 196,00 e, all'udienza successiva, chiedendo di convalidare lo sfratto intimato, “condannando parte
intimata al pagamento delle somme dovute: canone di novembre 2022,
maturato il precorso giorno 5 c.a., e non pagato, oltre € 196,00”.
Ciò premesso, gli appellanti hanno censurato l'ordinanza impugnata mancando il presupposto dell'attestazione della persistenza della morosità con riferimento ai canoni oggetto dell'intimazione, assumendo anche l'insussistenza della morosità di novembre 2022, posto che la scadenza per i pagamento contrattualmente era prevista per il 10 del mese (e la dichiarazione del legale dell'intimante era del giorno precedente). Pertanto, gli appellanti assumono che il giudice di primo grado, “travisando completamente quanto caoticamente
emerso negli atti e verbali di causa, ha convalidato lo sfratto ritenendo
erroneamente la “persistenza della morosità (indicata in citazione per € 1.500,00
per canoni non pagati ad agosto 2022…)” (v. ordinanza del 08.02.2023, pag. 1),
laddove il procuratore dell'attore, pur omettendo di dichiarare esplicitamente
l'avvenuto pagamento di quanto intimato, si era limitato ad insistere per la
convalida dello sfratto per la mancata corresponsione della mensilità di
novembre, che non era nemmeno scaduta”.
In conclusione, gli appellanti, previa revoca dell'ordinanza di convalida, “e
sempre che l'odierno appellato insista per la risoluzione”, chiedono che la Corte
di appello accerti se il ritardo (l'unico in oltre un decennio di rapporto) dei conduttori sia stato di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto o possa essere valutato di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.).
3. Costituendosi in giudizio, l'appellato ha contestato in maniera generica il gravame avversario, limitandosi a dedurne l'inammissibilità e irritualità “per difetto
dei presupposti e delle condizioni di Norma nonché per invalidità di notificazione
e comunque, senza recesso, destituito del pur minimo fondamento”, dolendosi che gli appellanti continuino “pervicacemente il mancato pagamento per
occupazione sine titulo: con ciò indi senza riconoscimento alcuno e con espressa
richiesta e deduzione di reiezione dell'atto di impugnazione-appello avversario
per inammissibilità e comunque infondatezza dell'appello de quo”.
4. Questa Corte ha accolto l'istanza di inibitoria degli appellanti, sospendendo la provvisoria esecutività del provvedimento del Tribunale.
5. Ciò premesso, ritenuta l'ammissibilità del mezzo di gravame proposto,
trattandosi di ordinanza della quale si deduca il difetto dei presupposti prescritti dalla legge ed essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza, nel merito osserva la Corte che è circostanza incontestata tra le parti, oltrecché documentalmente provata, che i conduttori, incorrendo in una morosità di tre mesi per la somma di € 1.500,00 (mensilità di giugno, luglio ed agosto 2022) hanno provveduto a pagare la predetta somma il 12 agosto 2022
(il giorno stesso della notifica dell'intimazione di sfratto), versando anche quanto dovuto per oneri condominiali.
5.1 – Va al riguardo ricordato in diritto che (Cass. 13 febbraio 1992, n. 1744)
l'ordinanza non impugnabile di convalida di sfratto per morosità può essere pronunciata solo per il mancato pagamento dei canoni scaduti specificamente indicati nell'atto di intimazione, della cui morosità il locatore attesti la persistenza, in tutto o in parte, e non anche per l'inadempimento dell'obbligazione relativa a canoni diversi, in relazione ai quali il conduttore non è stato posto in grado di difendersi anche con riguardo alla facoltà concessagli dall'art. 55 della legge n.
392 del 1978, senza che ne sia consentita la deduzione nella udienza fissata per la convalida (si veda anche Cass. 12 dicembre 2002, n. 17738, secondo cui “in
materia di procedimento sommario per convalida di sfratto, qualora all'udienza di
convalida il locatore dia atto, senza rinunciare alla domanda, che dopo la
notificazione della citazione per convalida il conduttore ha provveduto a pagare il
canone senza però corrispondere gli interessi di mora e le spese, viene meno il
presupposto della persistenza della morosità che legittima l'emissione
dell'ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 663 cod. proc. civ., mentre ben può il
giudice emettere l'ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ., disponendo, ai
sensi dell'art. 667 cod. proc. civ., per la prosecuzione del giudizio nelle forme del
rito speciale - previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ. - in
ordine agli interessi legali e alle spese di giudizio”.
5.2 – Coglie, quindi, nel segno la censura degli appellanti di insussistenza dei presupposti per l'emanazione della contestata ordinanza, posto che all'udienza di convalida (e, per il vero, neanche al momento della iscrizione a ruolo del giudizio) difettava la morosità contestata nell'intimazione di sfratto, venuta immediatamente meno. Sicché il giudice di primo grado effettivamente ha travisato le pur contraddittorie dichiarazioni man mano rese dallo che, CP_1
comunque, aveva datto atto di quel pagamento. E, va aggiunto, non era neanche documentata l'ulteriore dedotta morosità per il mese di novembre 2022,
dichiarata – come detto dal legale del locatore all'udienza del 9 novembre 2022,
quando il termine di adempimento della rata mensile on era ancora scaduto (contrattualmente, il pagamento del canone, infatti, doveva avvenire entro io 10
di ogni mese).
6. Gli appellanti colgono ancora nel segno laddove deducono che il lieve ritardo nel pagamento delle tre mensilità oggetto della contestata intimazione di sfratto non integra in alcun modo quella gravità dell'inadempimento che legittimerebbe la risoluzione del contratto, nel contesto dell'intera dinamica pluriennale del rapporto in questione, tenuto conto sia del comportamento del conduttore anche successivo alla proposizione della domanda (che, nel caso di specie, ha pagato immediatamente le tre mensilità, di cui un appena scaduta, lo stesso giorno della notifica dell'intimazione), sia dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), non essendosi in alcun modo realizzato uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. 22
ottobre 2014, n. 22346; Cass. 29 dicembre 2023, n. 36494).
E ciò a prescindere dal fatto che l'appellato né in primo grado né in questa fase di gravame non ha mai specificamente chiesto la risoluzione, ma ha genericamente insistito nel rigetto delle domande avversarie.
7. Ogni altra questione, dedotta in maniera non lineare dall'appellato, come la disdetta della locazione alla scadenza, incoerente con il giudizio in corso in cui si discute della legittimità di uno sfratto per morosità e non di uno sfratto per finita locazione, o il “mancato pagamento per occupazione sine titulo” è irrilevante e costituisce domanda nuova, come da specifica eccezione degli appellanti.
8. In conclusione, l'appello va integralmente accolto, con conseguente totale riforma dell'ordinanza impugnata, che va revocata.
9. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in €
147,00 per esborsi e, quanto ai compensi, in base al valore della causa, nei parametri medi, in € 2.915,00 (fase di studio € 536,00, fase introduttiva € 536,00,
fase di trattazione € 992,00, fase decisoria € 851,00), oltre spese generali, c.p.a.
ed iva.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 392/2023 R.G., sull'appello proposto da e contro avverso Parte_1 Parte_2 Controparte_2
l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità 8 febbraio 2023, n. 191 emessa dal Tribunale di Messina:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellato a pagare agli appellanti in solido le spese della presente fase processuale, liquidate in € 147,00 per esborsi ed € 2.915,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 27 marzo 2025.
Il consigliere est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli Consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere all'udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 392/2023 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
01.07.1987, C.F. entrambi rappresentati e difesi, per C.F._2
procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. (C.F. Parte_1 [...]
, C.F._3
appellanti
contro
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Antonio Bongiorno del Foro di Messina, giusta procura versata in atti appellato Oggetto: appello avverso la ordinanza del Tribunale di Messina 8 febbraio 2023,
n. 191 - Intimazione di sfratto per morosità (Art.658 C.P.C.) uso diverso.
Motivi della decisione
1. Con ordinanza 8 febbraio 2023, n. 191, il giudice monocratico del
Tribunale di Messina, pronunciando sull'intimazione di sfratto per morosità
notificata dal signor il 12 agosto 2022 ai dott. Controparte_1 Parte_1
e , nella contumacia degli stessi, ha convalidato lo sfratto stesso, Parte_2
relativo all'appartamento di proprietà del primo, sito in Messina, Via Garibaldi,
308, concesso in locazione a questi ultimi per uso studio professionale con contratto del 6 febbraio 2012, sul presupposto che persistesse la dedotta morosità sia per i canoni dei mesi di giugno, luglio ed agosto 2022 per € 1.500,00,
sia per oneri condominiali relativi alla I rata 2020, ultima rata 2021 e I, II e III rata del 2022, per € 980,00.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto appello gli intimati,
chiedendone la riforma, per l'asserita insussistenza dei presupposti di legge.
In particolare, i dott. hanno eccepito in fatto Pt_1
a) che lo stesso giorno della notifica dell'intimazione di sfratto (12 agosto 2022)
essi avevano provveduto a pagare, con due distinti bonifici, sia la somma dovuta per canoni impagati, sia quella per spese condominiali, sanando totalmente la morosità;
b) che, avendo contattato il proprietario, avevano ritenuto chiuso il contenzioso,
sicché non si erano più preoccupati del preannunciato giudizio;
c) che tuttavia lo veva inopinatamente iscritto la causa a ruolo;
CP_1
d) che essi non si erano presentati all'udienza del 25 ottobre 2022, per i motivi prima indicati;
e) che la causa era stata più volte rinviata ed il locatore, con note autorizzate del 9 novembre 2022, aveva dato atto del pagamento, successivo alla notifica, degli importi indicati in citazione, ma aveva chiesto al Giudice di
“accogliere le domande attrici, stante che la persistenza di morosità”, relativa agli oneri condominiali di settembre 2022 per € 196,00 e, all'udienza successiva, chiedendo di convalidare lo sfratto intimato, “condannando parte
intimata al pagamento delle somme dovute: canone di novembre 2022,
maturato il precorso giorno 5 c.a., e non pagato, oltre € 196,00”.
Ciò premesso, gli appellanti hanno censurato l'ordinanza impugnata mancando il presupposto dell'attestazione della persistenza della morosità con riferimento ai canoni oggetto dell'intimazione, assumendo anche l'insussistenza della morosità di novembre 2022, posto che la scadenza per i pagamento contrattualmente era prevista per il 10 del mese (e la dichiarazione del legale dell'intimante era del giorno precedente). Pertanto, gli appellanti assumono che il giudice di primo grado, “travisando completamente quanto caoticamente
emerso negli atti e verbali di causa, ha convalidato lo sfratto ritenendo
erroneamente la “persistenza della morosità (indicata in citazione per € 1.500,00
per canoni non pagati ad agosto 2022…)” (v. ordinanza del 08.02.2023, pag. 1),
laddove il procuratore dell'attore, pur omettendo di dichiarare esplicitamente
l'avvenuto pagamento di quanto intimato, si era limitato ad insistere per la
convalida dello sfratto per la mancata corresponsione della mensilità di
novembre, che non era nemmeno scaduta”.
In conclusione, gli appellanti, previa revoca dell'ordinanza di convalida, “e
sempre che l'odierno appellato insista per la risoluzione”, chiedono che la Corte
di appello accerti se il ritardo (l'unico in oltre un decennio di rapporto) dei conduttori sia stato di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto o possa essere valutato di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.).
3. Costituendosi in giudizio, l'appellato ha contestato in maniera generica il gravame avversario, limitandosi a dedurne l'inammissibilità e irritualità “per difetto
dei presupposti e delle condizioni di Norma nonché per invalidità di notificazione
e comunque, senza recesso, destituito del pur minimo fondamento”, dolendosi che gli appellanti continuino “pervicacemente il mancato pagamento per
occupazione sine titulo: con ciò indi senza riconoscimento alcuno e con espressa
richiesta e deduzione di reiezione dell'atto di impugnazione-appello avversario
per inammissibilità e comunque infondatezza dell'appello de quo”.
4. Questa Corte ha accolto l'istanza di inibitoria degli appellanti, sospendendo la provvisoria esecutività del provvedimento del Tribunale.
5. Ciò premesso, ritenuta l'ammissibilità del mezzo di gravame proposto,
trattandosi di ordinanza della quale si deduca il difetto dei presupposti prescritti dalla legge ed essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza, nel merito osserva la Corte che è circostanza incontestata tra le parti, oltrecché documentalmente provata, che i conduttori, incorrendo in una morosità di tre mesi per la somma di € 1.500,00 (mensilità di giugno, luglio ed agosto 2022) hanno provveduto a pagare la predetta somma il 12 agosto 2022
(il giorno stesso della notifica dell'intimazione di sfratto), versando anche quanto dovuto per oneri condominiali.
5.1 – Va al riguardo ricordato in diritto che (Cass. 13 febbraio 1992, n. 1744)
l'ordinanza non impugnabile di convalida di sfratto per morosità può essere pronunciata solo per il mancato pagamento dei canoni scaduti specificamente indicati nell'atto di intimazione, della cui morosità il locatore attesti la persistenza, in tutto o in parte, e non anche per l'inadempimento dell'obbligazione relativa a canoni diversi, in relazione ai quali il conduttore non è stato posto in grado di difendersi anche con riguardo alla facoltà concessagli dall'art. 55 della legge n.
392 del 1978, senza che ne sia consentita la deduzione nella udienza fissata per la convalida (si veda anche Cass. 12 dicembre 2002, n. 17738, secondo cui “in
materia di procedimento sommario per convalida di sfratto, qualora all'udienza di
convalida il locatore dia atto, senza rinunciare alla domanda, che dopo la
notificazione della citazione per convalida il conduttore ha provveduto a pagare il
canone senza però corrispondere gli interessi di mora e le spese, viene meno il
presupposto della persistenza della morosità che legittima l'emissione
dell'ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 663 cod. proc. civ., mentre ben può il
giudice emettere l'ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ., disponendo, ai
sensi dell'art. 667 cod. proc. civ., per la prosecuzione del giudizio nelle forme del
rito speciale - previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ. - in
ordine agli interessi legali e alle spese di giudizio”.
5.2 – Coglie, quindi, nel segno la censura degli appellanti di insussistenza dei presupposti per l'emanazione della contestata ordinanza, posto che all'udienza di convalida (e, per il vero, neanche al momento della iscrizione a ruolo del giudizio) difettava la morosità contestata nell'intimazione di sfratto, venuta immediatamente meno. Sicché il giudice di primo grado effettivamente ha travisato le pur contraddittorie dichiarazioni man mano rese dallo che, CP_1
comunque, aveva datto atto di quel pagamento. E, va aggiunto, non era neanche documentata l'ulteriore dedotta morosità per il mese di novembre 2022,
dichiarata – come detto dal legale del locatore all'udienza del 9 novembre 2022,
quando il termine di adempimento della rata mensile on era ancora scaduto (contrattualmente, il pagamento del canone, infatti, doveva avvenire entro io 10
di ogni mese).
6. Gli appellanti colgono ancora nel segno laddove deducono che il lieve ritardo nel pagamento delle tre mensilità oggetto della contestata intimazione di sfratto non integra in alcun modo quella gravità dell'inadempimento che legittimerebbe la risoluzione del contratto, nel contesto dell'intera dinamica pluriennale del rapporto in questione, tenuto conto sia del comportamento del conduttore anche successivo alla proposizione della domanda (che, nel caso di specie, ha pagato immediatamente le tre mensilità, di cui un appena scaduta, lo stesso giorno della notifica dell'intimazione), sia dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), non essendosi in alcun modo realizzato uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. 22
ottobre 2014, n. 22346; Cass. 29 dicembre 2023, n. 36494).
E ciò a prescindere dal fatto che l'appellato né in primo grado né in questa fase di gravame non ha mai specificamente chiesto la risoluzione, ma ha genericamente insistito nel rigetto delle domande avversarie.
7. Ogni altra questione, dedotta in maniera non lineare dall'appellato, come la disdetta della locazione alla scadenza, incoerente con il giudizio in corso in cui si discute della legittimità di uno sfratto per morosità e non di uno sfratto per finita locazione, o il “mancato pagamento per occupazione sine titulo” è irrilevante e costituisce domanda nuova, come da specifica eccezione degli appellanti.
8. In conclusione, l'appello va integralmente accolto, con conseguente totale riforma dell'ordinanza impugnata, che va revocata.
9. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in €
147,00 per esborsi e, quanto ai compensi, in base al valore della causa, nei parametri medi, in € 2.915,00 (fase di studio € 536,00, fase introduttiva € 536,00,
fase di trattazione € 992,00, fase decisoria € 851,00), oltre spese generali, c.p.a.
ed iva.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 392/2023 R.G., sull'appello proposto da e contro avverso Parte_1 Parte_2 Controparte_2
l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità 8 febbraio 2023, n. 191 emessa dal Tribunale di Messina:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellato a pagare agli appellanti in solido le spese della presente fase processuale, liquidate in € 147,00 per esborsi ed € 2.915,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 27 marzo 2025.
Il consigliere est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)