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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5103 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12092 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], C. F. Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ARMETTA ANTO- C.F._1
NI RI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], C. F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. EMANUELE C.F._2
GRAZIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, av- venuta il 28/06/2022. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricosti- tuiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale in data
1/07-3/08/2022.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Stante la comune richiesta formulata dalle parti in merito e non sussistendo ragioni osta- tive, va senz'altro confermata, nel caso di specie, l'Ordinanza ordinanza resa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. in data 6/03/2024 nella parte in cui prevede un regime di affi- Per_ damento condiviso delle figlie minori nata a [...], il [...], e nata a Per_2
Palermo, il 03/12/2013, con statuizione del domicilio prevalente presso l'abitazione mater- na.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Controparte_1
Altofonte, via Sandro Pertini n. 25, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di ga- rantire la preservazione in favore delle predette minori dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
4. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mante- nimento delle figlie della coppia.
4.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento delle figlie è a dirsi che, con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Palermo in data 8/09/2008 con la Sig.ra , il Sig Controparte_1 Parte_1
ha richiesto la conferma delle statuizioni di cui al decreto di omologa delle con-
[...] dizioni della separazione consensuale ove era previsto un assegno mensile di mantenimento di € 400,00 per le figlie.
Tale importo è successivamente stato confermato dall'Ordinanza resa in seno al presente giudizio in data 6/03/2024, di cui la resistente invece aveva chiesto l'aumento a € 800,00 totali, adducendo sopravvenute esigenze delle figlie.
Al riguardo in via generale, si deve osservare brevemente che, anche a seguito di vicende separative tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possi- bile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'a- spetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizza- zione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma an- che dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n.
3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
4.2. ASSEGNO DIVORZILE
Sempre in via generale, per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, preliminarmente rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018,
(UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguen- te principio di diritto: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attri- buirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente dirit- to».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Tutto ciò premesso e scendendo ad esaminare il caso di specie, esaminando la documen- tazione in atti è emerso che il ricorrente svolge la medesima attività lavorativa rispetto all'epoca della separazione, con stipendio medio mensile di € 2.000,00, come attestato dai cedolini versati in atti.
Quanto, invece, all'attività lavorativa della resistente, la stessa svolgerebbe sin dal 2022 attività di collaborazione con la società We Can consulting s.p.a., poi Cloud Care s.p.a. (co- me risulta anche dagli accrediti nel conto corrente) per essere dall'ottobre 2025 in disoccu- pazione. Sebbene la parte non abbia adeguatamente e tempestivamente documentato, sin dall'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. tale circostanza invero era emersa, ovvero che la stessa avesse percepito negli anni una media di € 500,00 mensili ma senza regolarità e con con- tratti a termine, rinnovati di volta in volta. La stessa, inoltre, avrebbe percepito un'indennità di occupazione per l'immobile in Altofonte via Gradinata di via Giardino Di Carlo n. 4 per €
250,00 mensili, giusta occupazione di fatto da parte della teste sin dal Testimone_1
2016-2017, apparentemente rilasciato sempre nell'ottobre 2025, giusta dichiarazione in atti.
Valorizzando tutti questi elementi e considerato che l'accordo di separazione è stato si- glato nel 2022, deve condividersi quanto già affermato in seno al provvedimento del
6/03/2024 ovvero che non sussistono significativi elementi di novità rispetto alla separa- zione omologata sotto il profilo economico, con le precisazioni che seguono.
Richiamando anche la duplice funzione dell'assegno divorzile come sopra enunciata, ri- chiesto in questa sede dalla appare acquisita la prova che durante il matrimonio CP_1 la stessa si sia occupata della famiglia, come pure confermato dalla teste escussa, , Tes_2 che ha dichiarato: “ver mi ha riferito personalmente che non c'era bisogno di an- Pt_1 dare a lavorare perché con uno stipendio si poteva vivere. Preciso che i mi ha ri- Parte_1 ferito di (non) essere d'accordo a che la moglie non andasse a lavorare atteso che il suo sti- pendio era già sufficiente per sostenere la famiglia”, anche in considerazione delle trasferte lavorative del ricorrente e dell'esigenza che fosse la ad occuparsi delle figlie. CP_1
Da qui, tenuto conto dell'evidente rinuncia della stessa a concrete aspettative reddituali sacrificate per la vita familiare, da un lato, e della professionalità comunque acquisita negli anni, sebbene con andamento irregolare, come attestato dall'attuale stato di disoccupazione e della disparità reddituale con le entrate certe del ricorrente, la domanda proposta da
[...]
e diretta ad ottenere in suo favore un assegno divorzile, può es- Parte_2 sere accolta, ricorrendo i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte (che nuovamente si sintetizzano: redditi del ricorrente e stabilità lavorativa, con incremento negli anni delle entrate, instabilità reddi- tuale della resistente a fronte di una professionalità astratta comunque acquisita, proprietà immobiliare della resistente e redditività astratta della stessa) appare equo fissare il contri- buto da porre a carico di in complessivi € 700,00 mensili di cui € Parte_1
500,00 per il mantenimento della prole minorenne (€ 250,00 per ciascuna figlia), e €
200,00 a titolo di assegno divorzile, da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di cia- scun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019. Stante il regime di affido condiviso, l'assegno unico per le figlie spetta al 50% ciascuno.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AL-
TOFONTE, in data 08/09/2008, da , nato a [...], in Parte_1 data 26/06/1978, e da , nata a ON (PA), in [...] Controparte_1
17/09/1972, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 17, parte
II serie A, Vol. Uff. dell'anno 2008; affida le figlie minori della coppia, nata a [...] il [...], e nata a Per_1 Per_2
Palermo il 03/12/2013, ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà delle minori e salvo, quindi, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, se- condo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
un assegno mensile di euro 700,00 di cui euro 200,00 a titolo di as- Parte_3 segno divorzile, ed euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019 ; dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Altofonte, via Sandro Pertini n. 25 in favore di;
Controparte_1 compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 15/12/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12092 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], C. F. Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ARMETTA ANTO- C.F._1
NI RI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], C. F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. EMANUELE C.F._2
GRAZIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, av- venuta il 28/06/2022. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricosti- tuiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale in data
1/07-3/08/2022.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Stante la comune richiesta formulata dalle parti in merito e non sussistendo ragioni osta- tive, va senz'altro confermata, nel caso di specie, l'Ordinanza ordinanza resa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. in data 6/03/2024 nella parte in cui prevede un regime di affi- Per_ damento condiviso delle figlie minori nata a [...], il [...], e nata a Per_2
Palermo, il 03/12/2013, con statuizione del domicilio prevalente presso l'abitazione mater- na.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Controparte_1
Altofonte, via Sandro Pertini n. 25, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di ga- rantire la preservazione in favore delle predette minori dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
4. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mante- nimento delle figlie della coppia.
4.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento delle figlie è a dirsi che, con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Palermo in data 8/09/2008 con la Sig.ra , il Sig Controparte_1 Parte_1
ha richiesto la conferma delle statuizioni di cui al decreto di omologa delle con-
[...] dizioni della separazione consensuale ove era previsto un assegno mensile di mantenimento di € 400,00 per le figlie.
Tale importo è successivamente stato confermato dall'Ordinanza resa in seno al presente giudizio in data 6/03/2024, di cui la resistente invece aveva chiesto l'aumento a € 800,00 totali, adducendo sopravvenute esigenze delle figlie.
Al riguardo in via generale, si deve osservare brevemente che, anche a seguito di vicende separative tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possi- bile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'a- spetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizza- zione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma an- che dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n.
3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
4.2. ASSEGNO DIVORZILE
Sempre in via generale, per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, preliminarmente rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018,
(UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguen- te principio di diritto: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attri- buirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente dirit- to».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Tutto ciò premesso e scendendo ad esaminare il caso di specie, esaminando la documen- tazione in atti è emerso che il ricorrente svolge la medesima attività lavorativa rispetto all'epoca della separazione, con stipendio medio mensile di € 2.000,00, come attestato dai cedolini versati in atti.
Quanto, invece, all'attività lavorativa della resistente, la stessa svolgerebbe sin dal 2022 attività di collaborazione con la società We Can consulting s.p.a., poi Cloud Care s.p.a. (co- me risulta anche dagli accrediti nel conto corrente) per essere dall'ottobre 2025 in disoccu- pazione. Sebbene la parte non abbia adeguatamente e tempestivamente documentato, sin dall'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. tale circostanza invero era emersa, ovvero che la stessa avesse percepito negli anni una media di € 500,00 mensili ma senza regolarità e con con- tratti a termine, rinnovati di volta in volta. La stessa, inoltre, avrebbe percepito un'indennità di occupazione per l'immobile in Altofonte via Gradinata di via Giardino Di Carlo n. 4 per €
250,00 mensili, giusta occupazione di fatto da parte della teste sin dal Testimone_1
2016-2017, apparentemente rilasciato sempre nell'ottobre 2025, giusta dichiarazione in atti.
Valorizzando tutti questi elementi e considerato che l'accordo di separazione è stato si- glato nel 2022, deve condividersi quanto già affermato in seno al provvedimento del
6/03/2024 ovvero che non sussistono significativi elementi di novità rispetto alla separa- zione omologata sotto il profilo economico, con le precisazioni che seguono.
Richiamando anche la duplice funzione dell'assegno divorzile come sopra enunciata, ri- chiesto in questa sede dalla appare acquisita la prova che durante il matrimonio CP_1 la stessa si sia occupata della famiglia, come pure confermato dalla teste escussa, , Tes_2 che ha dichiarato: “ver mi ha riferito personalmente che non c'era bisogno di an- Pt_1 dare a lavorare perché con uno stipendio si poteva vivere. Preciso che i mi ha ri- Parte_1 ferito di (non) essere d'accordo a che la moglie non andasse a lavorare atteso che il suo sti- pendio era già sufficiente per sostenere la famiglia”, anche in considerazione delle trasferte lavorative del ricorrente e dell'esigenza che fosse la ad occuparsi delle figlie. CP_1
Da qui, tenuto conto dell'evidente rinuncia della stessa a concrete aspettative reddituali sacrificate per la vita familiare, da un lato, e della professionalità comunque acquisita negli anni, sebbene con andamento irregolare, come attestato dall'attuale stato di disoccupazione e della disparità reddituale con le entrate certe del ricorrente, la domanda proposta da
[...]
e diretta ad ottenere in suo favore un assegno divorzile, può es- Parte_2 sere accolta, ricorrendo i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte (che nuovamente si sintetizzano: redditi del ricorrente e stabilità lavorativa, con incremento negli anni delle entrate, instabilità reddi- tuale della resistente a fronte di una professionalità astratta comunque acquisita, proprietà immobiliare della resistente e redditività astratta della stessa) appare equo fissare il contri- buto da porre a carico di in complessivi € 700,00 mensili di cui € Parte_1
500,00 per il mantenimento della prole minorenne (€ 250,00 per ciascuna figlia), e €
200,00 a titolo di assegno divorzile, da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di cia- scun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019. Stante il regime di affido condiviso, l'assegno unico per le figlie spetta al 50% ciascuno.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AL-
TOFONTE, in data 08/09/2008, da , nato a [...], in Parte_1 data 26/06/1978, e da , nata a ON (PA), in [...] Controparte_1
17/09/1972, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 17, parte
II serie A, Vol. Uff. dell'anno 2008; affida le figlie minori della coppia, nata a [...] il [...], e nata a Per_1 Per_2
Palermo il 03/12/2013, ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà delle minori e salvo, quindi, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, se- condo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
un assegno mensile di euro 700,00 di cui euro 200,00 a titolo di as- Parte_3 segno divorzile, ed euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019 ; dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Altofonte, via Sandro Pertini n. 25 in favore di;
Controparte_1 compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 15/12/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.