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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1310/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6384/2025 depositato il 22/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003175828000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22.11.2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, inoltrato telematicamente a questa Corte in pari data, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 094 2025 9003175828000, notificata il 17.11.2025, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420180008237080000, dell'importo complessivo di euro 728,31, avente ad oggetto tassa automobilistica annualità 2013-2014.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa o illegittima notifica dei presupposti avviso di accertamento e cartella di pagamento, l'intervenuta prescrizione del credito, la decadenza ai sensi dell'art.25 del DPR 602/1973 o ai sensi dell'art.1 comma 163 della legge 296 del 27 dicembre 2006, e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che, premessa la richiesta di riunione ad altri ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente avverso altri atti della riscossione presupposti alla medesima intimazione impugnata, controdeduceva la inammissibilità del ricorso stante la definitività della cartella di pagamento in quanto regolarmente notificata, il difetto di legittimazione passiva quanto all'eccezione di difetto di notifica dell'atto impositivo, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e/o decadenza stante la pluralità di atti della riscossione, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì la Regione Calabria che controdeduceva la improponibilità della domanda frazionata, e chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso per abusivo frazionamento con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
A seguito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notificazione Sono state notificate all'odierno ricorrente le intimazioni di pagamento n. 09420159008898948000 in data 14/08/2015, n.
09420169008338810000 in data 03/02/2017, n. 09420199011447173000 in data 28/12/2019, n.
09420229006739092000 in data 21/01/2023, n. 09420229003122511000 in data 08/02/2023, n.
09420249014198365000 in data 03/04/2025, per la cartella della quale se ne contesta la prescrizione.
L'intimazione di pagamento da ultimo menzionata è stata notificata in data 3 aprile 2025, a mezzo servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, il cui referto prodotto in atti documenta che l'atto è stato consegnato al figlio convivente all'indirizzo del destinatario.
La intimazione di pagamento appena citata non risulta essere stata impugnata, così come non risultano impugnati gli ulteriori atti della riscossione menzionati dalla resistente Agenzia delle Entrate Riscossione.
Risultano inammissibili in questa sede le eccezioni di omessa notifica del previo atto impositivo (peraltro infondata) e di intervenuta prescrizione maturata in epoca precedente all'ultimo atto della riscossione non impugnato, mentre è infondata l'eccezione di prescrizione, stante la risalenza dell'ultimo atto interruttivo al
3 aprile 2025.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di
Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria, che si liquidano in favore di ciascuno in euro
143,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la intimazione di pagamento n. 094 2025 9003175828000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420180008237080000.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria, che liquida in € 143,00, oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 24 febbraio 2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6384/2025 depositato il 22/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003175828000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22.11.2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, inoltrato telematicamente a questa Corte in pari data, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 094 2025 9003175828000, notificata il 17.11.2025, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420180008237080000, dell'importo complessivo di euro 728,31, avente ad oggetto tassa automobilistica annualità 2013-2014.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa o illegittima notifica dei presupposti avviso di accertamento e cartella di pagamento, l'intervenuta prescrizione del credito, la decadenza ai sensi dell'art.25 del DPR 602/1973 o ai sensi dell'art.1 comma 163 della legge 296 del 27 dicembre 2006, e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che, premessa la richiesta di riunione ad altri ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente avverso altri atti della riscossione presupposti alla medesima intimazione impugnata, controdeduceva la inammissibilità del ricorso stante la definitività della cartella di pagamento in quanto regolarmente notificata, il difetto di legittimazione passiva quanto all'eccezione di difetto di notifica dell'atto impositivo, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e/o decadenza stante la pluralità di atti della riscossione, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì la Regione Calabria che controdeduceva la improponibilità della domanda frazionata, e chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso per abusivo frazionamento con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
A seguito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notificazione Sono state notificate all'odierno ricorrente le intimazioni di pagamento n. 09420159008898948000 in data 14/08/2015, n.
09420169008338810000 in data 03/02/2017, n. 09420199011447173000 in data 28/12/2019, n.
09420229006739092000 in data 21/01/2023, n. 09420229003122511000 in data 08/02/2023, n.
09420249014198365000 in data 03/04/2025, per la cartella della quale se ne contesta la prescrizione.
L'intimazione di pagamento da ultimo menzionata è stata notificata in data 3 aprile 2025, a mezzo servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, il cui referto prodotto in atti documenta che l'atto è stato consegnato al figlio convivente all'indirizzo del destinatario.
La intimazione di pagamento appena citata non risulta essere stata impugnata, così come non risultano impugnati gli ulteriori atti della riscossione menzionati dalla resistente Agenzia delle Entrate Riscossione.
Risultano inammissibili in questa sede le eccezioni di omessa notifica del previo atto impositivo (peraltro infondata) e di intervenuta prescrizione maturata in epoca precedente all'ultimo atto della riscossione non impugnato, mentre è infondata l'eccezione di prescrizione, stante la risalenza dell'ultimo atto interruttivo al
3 aprile 2025.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di
Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria, che si liquidano in favore di ciascuno in euro
143,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la intimazione di pagamento n. 094 2025 9003175828000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420180008237080000.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria, che liquida in € 143,00, oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 24 febbraio 2026