Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1310
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa o illegittima notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto preclusa l'eccezione di omessa notifica dell'atto impositivo divenuto definitivo, in quanto l'intimazione di pagamento non è stata impugnata facendo valere la nullità per mancata notifica degli atti presupposti. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notifica di precedenti atti di riscossione, l'ultimo dei quali non impugnato.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risale a una data recente (aprile 2025) e non risulta essere stato impugnato. Le eccezioni relative alla prescrizione maturata in epoca precedente all'ultimo atto della riscossione non impugnato sono state ritenute inammissibili.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto preclusa l'eccezione di decadenza, in quanto relativa ad atti impositivi divenuti definitivi e non impugnati nei termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1310
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1310
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo