Decreto cautelare 5 gennaio 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 7119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7119 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07119/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2026, proposto da -OMISSIS- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Parlanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Minsitro rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del Provvedimento Prot. n. -OMISSIS- del 27.11.2025 del Consolato Generale d'Italia in -OMISSIS- con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004;
2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa IA GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte ricorrente ha impugnato il diniego di visto di ingresso indicato in epigrafe, adottato alla luce della disciplina di tutela applicabile ai minori stranieri che intendono far ingresso in Italia per motivi di studio;
Rilevato che, nelle more del giudizio, l’interessato (nato il [...]) ha raggiunto la maggiore età e ciò comporta l’improcedibilità del ricorso, come da avviso di cui all’udienza del 15.4.2026, atteso che, a fronte di un’istanza di visto formulata nell’interesse di un soggetto minore, la disamina del relativo provvedimento di diniego (nonché il riesame della originaria istanza) non potrebbe ormai apportare l’utilità anelata alla parte istante che abbia medio tempore raggiunto la maggiore età, dovendosi, per contro, riproporre la domanda sulla base della disciplina applicabile ai candidati di età adulta;
Preso atto che la difesa del ricorrente alla udienza del 15.4.2026 ha rappresentato comunque la sussistenza di un interesse quanto meno “morale” all’accertamento della presunta illegittimità del provvedimento;
Evidenziato che il diniego impugnato risulta adeguatamente motivato sulla base dell’assenza del requisito della “adeguata tutela” del minore, come da disciplina in materia, considerato che era stata indicata quale affidataria del ricorrente, ai fini della custodia temporanea fino al raggiungimento della maggiore età, una persona già affidataria temporanea di un numero significativo di altri studenti minori, e che tale circostanza, confermata nello stesso ricorso, risulta essere, come affermato dalla Amministrazione, in contrasto con i criteri operativi volti ad assicurare l’effettiva e costante custodia e protezione del minore durante il soggiorno richiesto;
Ritenuto di compensare le spese di lite per la peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e respinto.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER AN, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
IA GL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA GL | ER AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.