Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 661 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da e con il patrocinio dell'Avv.to MELITA SALVATORE Parte_1 Parte_2
RICORRENTE
Contro
- codice fiscale Controparte_1
– in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. CITRIGNO P.IVA_1
GAETANO
RESISTENTE
OGGETTO: carta del docente
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nella misura che di seguito si espone.
La Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Posto quanto sopra, in concreto risulta che parte ricorrente abbia svolto attività comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato essendo stata assunta per supplenze annuali con orario completo (cfr. stato matricolare in atti).
Risulta altresì integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”, atteso che insegna presso I.C. “Manzoni” di Samarate con stipula di contratto a tempo determinato dal Parte_1
19.09.2024 al 31.08.2025 e insegna presso l'ISIS “Andrea Ponti” di Gallarate con contratto Parte_2 dal 15/10/2024 al 31/08/2025 per 18 ore settimanali.
Conseguentemente l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Non può infatti disporsi una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in complessivi euro 600,00 oltre spese generali, spese vive per euro 49,00 oltre accessori di legge, con la distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando,
- accerta e dichiara il diritto di all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e di , per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e Parte_2
2024/2025, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno;
- per l'effetto, condanna la resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in complessivi euro
600,00 oltre spese generali, spese vive pe euro 49,00 e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 22.4.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Franca Molinari