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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/07/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 302/2025 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
PIAZZA FONTANA 9, BARCELLONA POZZO DI GOTTO presso lo studio dell'Avv.
ANTONINO ZARCONE, che la rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. , Controparte_1 C.F._2 resistente contumace, avente per oggetto: divorzio - scioglimento matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 marzo 2025 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e premetteva: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio civile in data 29.08.2016 – atto trascritto presso il Comune di Merì al n. 1, parte I, anno 2016;
- che dalla predetta unione nascevano le figlie il 19.09.2016 Persona_1
e il 18.07.2019; Persona_2
- che con sentenza non definitiva pubblicata il 9 dicembre 2021 veniva dichiarata la separazione dei coniugi;
- che con provvedimento del 25 maggio 2023 veniva pronunciata sentenza definitiva alle condizioni nelle more raggiunte dalle parti;
- che il resistente svolgeva regolare attività lavorativa con retribuzione mensile pari ad euro 1500,00 mentre la ricorrente era priva di attività lavorativa.
Ciò premesso, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. B legge 898/1970 sentenza di Scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato in data 29.08.2016 nel comune di Merì (ME) tra la sig.ra
[...]
e il sig. , regolarmente trascritto nel registro di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Merì, atto n. 1, parte I, anno 2016 e di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) onerare il sig. a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della dei Parte_1 propri figli, (€. 150,00 per ciascun figlio) con onere di contribuire per il 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi;
3) regolamentare il diritto di visita delle minori presso il padre, secondo quanto riportato nel presente atto;
4) Autorizzare la sig.ra a Parte_1 percepire l'assegno unico per i minori, in via esclusiva e nella sua interezza, e del pari qualsivoglia altro assegno anche in sostituzione di esso, nonché a rivolgere, esclusivamente la medesima, all'Inps e/o ad altri enti di assistenza, ogni domanda tesa a beneficiare di qualsivoglia sussidio erogabile nell'interesse dei figli, comprensivamente dunque all'assegno unico in questione, disponendo del conseguente eventuale beneficio in via esclusiva e nell'interezza degli importi erogabili, con esclusione del marito, senza che alcunché possa dunque quest'ultimo pretendere per qualsivoglia titolo e causale al riguardo, egli rimanendo obbligato a fare, ove occorra, formale rinunzia ad ogni quota di propria formale pertinenza sui benefici in questione. 5) non riconoscere alcun assegno divorzile in favore della sig.ra ” Parte_1
Benché ritualmente citato, non si è costituito e, pertanto, ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
All'udienza tenuta in data 15.07.2025, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza del resistente, ritualmente citato e non comparso, il
Giudice, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava il procuratore della parte ricorrente a precisare le conclusioni e rimetteva la causa al Collegio per la decisione
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Attraverso le dichiarazioni della ricorrente e la documentazione prodotta, in uno alla mancata ingiustificata comparizione personale del resistente il cui contegno processuale è valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 473 bis 21 c.p.c., è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione conclusasi con provvedimento del 25 maggio 2023.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e considerato che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta.
Vanno, altresì, confermate le domande relative alle minori.
In punto di affidamento, si osserva che l'unica parte costituita ha dato atto dell'ottimo rapporto che le minori hanno con il padre, che lo stesso è presente nella loro vita affettiva e le supporta economicamente, versando puntualmente l'assegno previsto per il loro mantenimento nonché la parte relativa alle spese straordinarie (cfr. verbale udienza 15.7.2025), sicché anche in mancanza di qualsiasi elemento che induca a rivedere l'assetto esistente, va confermato l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori, con domiciliazione Persona_1 Persona_2 prevalente presso la madre alla quale, pertanto, rimane assegnata la casa familiare.
Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori su libero accordo con la ricorrente – così come è emerso in sede di audizione personale - tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle minori. In caso di disaccordo, potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo le disposizioni già indicate nell'accordo raggiunto nell'ambito del procedimento di separazione. Ed in particolare, potrà incontrare le figlie per due giorni a settimana dalle ore 14,00 alle ore 19,00, date da concordare preventivamente con la madre o in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì, nonché, a settimane alterne – entrambe le minori staranno con il padre dalle ore 14,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze dei minori;
altresì le minori staranno con il padre durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori, oppure, in difetto, dall'1 al
15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo, con diritto per la madre, in tale periodo, di vedere i figli, in più per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i figli, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno, mentre durante le festività pasquali, ad anni alterni, i minori staranno con il padre la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura dei minori. In fine per il compleanno dei minori alternativamente il pranzo o la cena la passeranno con il padre, mentre per il giorno del compleanno del padre dalle ore
16,00 alle ore 22,00 egli avrà con sé le figlie.
Per quanto concerne il mantenimento di e , si osserva che il Persona_1 Persona_2 dovere dei genitori verso la prole non economicamente autosufficiente è articolato, ex art. 147 cod. civ., in quello di mantenere, istruire ed educare la prole, da cui discende l'obbligo di far fronte ad una molteplicità di esigenze certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'ambiente abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, con la predisposizione di una organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di vita ed educazione (Cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 2196 del 14-02-2003). Con riferimento all'importo dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, giova altresì sottolineare che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione e può essere fissato in misura sostenibile sulla base delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria (Cass., n. 24424/2013), tanto che neppure lo stato di disoccupazione incolpevole esonera il genitore dall'obbligo di mantenimento
(Cass. n. 41040/2012) e in tal caso la determinazione della misura dell'assegno si fonda sulla capacità lavorativa generica”. Con riferimento alla determinazione dell'importo dell'assegno il
Collegio, considerata l'età delle figlie (9 e 6 anni) e la domanda formulata sul punto da parte ricorrente, ritiene equo determinare l'importo dell'assegno nella misura di euro 300,00 mensili
(euro 150,00 per ciascuna figlia), da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale verrà interamente percepito dalla ricorrente.
Infine, non essendo stata avanzata alcuna domanda da parte resistente, rimasta contumace, nessun'altra statuizione deve essere assunta.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.08.2016 a Merì con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 1, parte I, anno 2016, tra
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1 - dispone che le figlie minori e vengano affidate Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre cui è assegnata la casa coniugale;
-dispone che il genitore non collocatario eserciti il diritto di visita come meglio indicato in parte motiva;
-obbliga a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1 somma di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
-l'assegno unico universale verrà interamente percepito dalla ricorrente;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Merì di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 21 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.