TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 4440/2024 R.G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4440/2024 R.G. promossa da
( ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Caldes (TN) - Via Sant'Apollonia n. 40, cittadina italiana,
e
( ), nato a [...] il [...], residente in Deggiano Pt_2 C.F._2 di Commezzadura (TN) - Vicolo delle Fogon n. 2, cittadino italiano, entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Flavia Torresani ( ), C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cles (TN) - Piazza Navarrino n. 13, giusta procura alle liti conferita con atto separato e allegato al ricorso e con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: modifica consensuale delle condizioni di separazione.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 08 ottobre 2024, premettevano che la separazione dei coniugi era stata omologata con decreto del Tribunale di Trento dd.
8.04.2021, depositato in data 4.05.2021, alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato;
2) la casa familiare, sita in
Deggiano di Commezzadura (TN) - Vicolo delle Fogon n. 2, in comproprietà tra i coniugi, rimane nella disponibilità del marito, ove egli vivrà unitamente al figlio, completa dei mobili che l'arredano; 3) verserà alla moglie la somma mensile complessiva di euro Pt_2
900,00.=, in via anticipata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente bancario di Pt_1
, già noto al marito, somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
[...]
Istat, con prima rivalutazione all'1.01.2022; la predetta somma è comprensiva di contributo nel mantenimento e di ristoro per l'uso dell'immobile in comproprietà da parte di;
Pt_2
4) i ricorrenti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per ragioni o titoli nascenti dal matrimonio, fermo quanto previsto nel presente ricorso;
5)
è stata ammessa al patrocinio a Spese dello Stato, mentre sosterrà Parte_1 Pt_2 la propria quota di competenze e spese legali”; che, successivamente alla separazione dei coniugi, era mutata la situazione lavorativa ed economica di in quanto, dal mese di Pt_2 giugno 2024, egli aveva cessato l'attività lavorativa per pensionamento, con conseguente contrazione della di lui capacità reddituale;
che, invece, era tutt'ora operaia Parte_1 stagionale.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, chiedevano, pertanto, che le condizioni della separazione di cui al decreto di omologa del Tribunale di Trento dd. 8.04.2021, depositato in data 4.05.2021, venissero modificate come di seguito indicato: “1) la casa familiare, sita in
Deggiano di Commezzadura (TN) - Vicolo delle Fogon n. 2, in comproprietà tra i coniugi, rimane nella disponibilità del marito, completa dei mobili che l'arredano; 2) Pt_2 verserà alla moglie la somma mensile complessiva di euro 400,00.=, in via anticipata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente bancario di , a decorrere dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni di separazione, somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
la predetta somma è ritenuta dalle parti congrua con riferimento al contributo nel mantenimento di , tenuto conto Parte_1 dell'utilizzo da parte di dell'immobile in comproprietà; 3) i ricorrenti dichiarano Pt_2 di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per ragioni o titoli nascenti dal matrimonio, fermo quanto previsto nel presente ricorso;
4) le spese e competenze della presente procedura vengono assunte integralmente da ”. Pt_2
Con decreto del 09 ottobre 2024, in conformità al disposto di cui all'articolo 473 bis.51, comma 5, c.p.c., veniva disposta l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero, e veniva fissata l'udienza del 28 novembre 2024 disponendone lo svolgimento ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c. introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022. Per l'udienza del 28 novembre 2024, le parti depositavano note di trattazione scritta con le quali insistevano nella chiesta modifica delle condizioni di separazione alle condizioni dalle stesse indicate in ricorso e nelle stesse note di trattazione scritta. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Orbene, ciò posto, il Tribunale ritiene che la richiesta, avanzata dalle parti, di modifica delle condizioni di cui pronuncia di separazione, sia conforme all'ordine pubblico e al buon costume e che la stessa va, pertanto, accolta.
Nulla si dispone sulle spese di lite tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) DISPONE la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del
Tribunale di Trento dd. 8.04.2021, depositato in data 4.05.2021, secondo le differenti statuizioni previste nel ricorso depositato in data 08.10.2024, come riportate in parte motiva;
2) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi