Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 4 novembre 2022
Ordinanza collegiale 11 aprile 2023
Ordinanza collegiale 29 marzo 2024
Ordinanza collegiale 2 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 30 giugno 2025
Ordinanza collegiale 11 luglio 2025
Sentenza 7 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 07/05/2026, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02916/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2022, proposto da
NO RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Macerata Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Savastano, con domicilio eletto presso il suo studio in Frattamaggiore, via Genonino n.49;
nei confronti
ET CA, IO TR, NU TR, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianpiero Pasquariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione:
dell’Ordinanza di Demolizione n. 55 del 03.11.2021 emessa dal Comune di Macerata Campania (CE), nonchè di tutti gli altri atti presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Macerata Campania e ET CA, IO TR e di NU TR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa RI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Con ricorso notificato il 03.01.2022 e depositato il 01.02.2022, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 55, del 03.11.2021 con cui il Comune di Macerata Campania, presupposto lo stato dei luoghi descritto nel verbale prot. n. 7149, del 02.09.2021, ha ingiunto la demolizione delle opere abusive site in via Limite n. 17, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi in conformità ai grafici allegati alla Concessione Edilizia n. 71/93.
La ricorrente sostiene che la sua diretta dante causa, in seguito all’acquisto dell’immobile da terzo, chiese ed ottenne dal Comune di Macerata Campania la Concessione Edilizia n. 71, del 07.12.1993, per procedere all’esecuzione di lavori di ristrutturazione straordinaria del fabbricato sito in via Limite n. 17, consistenti nella demolizione e ricostruzione di tutti i vecchi solai dell’edificio ed in particolare, per quel che qui interessa, anche nella “ristrutturazione dell’esistente tettoria in lamiera sul terrazzo a primo piano prospettante su via Limite”.
Le predette opere, quindi, sarebbero state regolarmente eseguite, ed il fabbricato non sarebbe stato mai successivamente modificato.
Il Tribunale, con ordinanza n. 324/22, del 23.02.2022, accoglieva l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato e disponeva una verificazione al fine di appurare se vi sia corrispondenza tra le opere sanzionate con l’impugnata ordinanza di ripristino ed il titolo edilizio di cui alla Concessione Edilizia n. 71/1993, quale sia l’attuale stato dei luoghi, con descrizione analitica delle opere presenti a copertura del fabbricato in questione (anche mediante utilizzo di grafici e fotografie) e indicazione della presumibile data della loro realizzazione e destinazione e se, effettivamente, con la predetta Concessione siano state autorizzate tutte le opere reperite nello stato di fatto, quale risultante a seguito del sopralluogo del 02.09.2021.
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso della ricorrente, il processo è stato dichiarato interrotto con ordinanza n. 2215/2023, dell’11.042023; in data 03/07/2023, il Sig. NO NC, in qualità di erede universale della Sig.ra NO RO, nonché legatario ex art. 661 c.c. del bene oggetto dell’ordinanza impugnata si costituiva e depositava, ai sensi dell’art. 80 c.p.a,. istanza di fissazione udienza per la prosecuzione del giudizio.
Si costituiva in resistenza il Comune di Macerata Campania.
SI costituivano in giudizio anche i sig. ri CA ET, TR IO e TR AN, in qualità di controinteressati, chiedendo il rigetto del ricorso.
Depositata la verificazione, la causa è stata è stata decisa alla udienza pubblica del 9 aprile 2026.
Viene all’esame del Collegio l’ordinanza n. 55, del 3.11.2021, con la quale il Comune di Macerata Campana ha contestato la difformità dell’immobile, sito alla via Limite n. 17, rispetto alla Concessione edilizia n. 71/93. In particolare, il Comune ha accertato l’esistenza, sul predetto manufatto, di una abusiva copertura a doppia falda, con struttura portante in legno, posta in sostituzione della parziale copertura preesistente, di modifiche prospettiche e della fusione della unità immobiliare posta al primo piano del mappale 5063 del foglio 9 con l’unità immobiliare adiacente, sita sul mappale 5064 del medesimo foglio 9.
A sostegno del gravame, la ricorrente deduce la conformità della copertura a doppia falda al titolo edilizio, ovvero alla Concessione edilizia n. 71 del 07.12.1993, rilasciata dal Comune alla dante causa dell’istante Sig. NO AR. Deduce, in merito, che, nella relazione di accompagnamento al suindicato titolo edilizio, si farebbe espresso riferimento al “rifacimento della ristrutturazione dell’esistente tettoia in lamiera su terrazzo al I° piano prospettante su Via Limite”. La struttura, quindi, non solo non sarebbe di nuova realizzazione, ma preesisterebbe all’intervento edilizio del 1993, in occasione del quale ne era stato espressamente assentito il rifacimento; tale circostanza risulterebbe anche dal grafico dello stato di fatto, allegato alla richiesta di concessione.
In ogni caso, si tratterebbe di manufatto realizzato in sostituzione di quello preesistente, senza aumento di volume, stante l'assenza di tamponature verticale e di superficie coperta; non si sarebbe creato, quindi, un organismo edilizio nuovo, né alterato il prospetto o la sagoma dell'edificio, tanto meno la destinazione d'uso degli spazi esterni.
Quanto alla fusione delle due unità immobiliari, pure contestata dal Comune, si tratterebbe, poi, di un rilievo privo di fondamento. Entrambe le unità, infatti, hanno destinazione ad uso abitativo e quindi l’intervento meramente interno non avrebbe comportato né aumento di volume, né variazione di sagoma, né variazione di destinazione d’uso e/o di densità urbanistica.
Ancora, il collegamento tra le due unità già esisteva di fatto e la dante causa dell’istante aveva reso più sicuro il passaggio esistente nel muro di sua proprietà esclusiva, mediante il rifacimento di una piattabanda (come si ricava anche dal certificato di collaudo del 19 luglio 1994). Alcuni anni dopo, l’altro dante causa della ricorrente, il fratello NO ON, aveva realizzato la fusione delle unità già comunicanti anche da un punto di vista catastale.
In conclusione, tutte le opere contestate con l’ordinanza gravata sarebbero state regolarmente eseguite dalla Sig.ra NO AR, dante causa della Sig. ra NO RO, in virtù della concessione edilizia n. 71 del 1993 e regolarmente comunicate al genio civile come risulta dal certificato di collaudo del 19 luglio 1994.
Così descritti i fatti di causa, il Collegio osserva quanto segue.
La Concessione Edilizia n. 71/93, rilasciata alla dante causa della ricorrente, prevedeva “intervento di manutenzione straordinaria relativo al fabbricato adibito a civile abitazione sito in Macerata Campania alla via Limite n.17”, oltre al recupero igienico funzionale dell'unità abitativa a piano primo di proprietà della Sig.na NO AR.
In merito, il Verificatore incaricato da questo Tribunale, ha accertato che il prospetto dell’edificio, posto su via Limite, non ha subito modifiche rispetto al progetto presentato in sede di rilascio di concessione edilizia, ma, rispetto al progetto originario, è cambiata la pianta delle coperture; la copertura, infatti, non si presentava più a singola falda inclinata, ma a doppia falda e risultava posta a copertura dell’intero fabbricato. Si era proceduto, inoltre, alla apertura di due vani al piano primo, tra cucina e soggiorno, con creazione di scale in legno di accesso, avendo le due stanze quote diverse.
Il Verificatore ha, quindi, appurato una corrispondenza solo parziale tra lo stato di fatto attuale e lo stato di progetto, assentito con concessione edilizia, essendo la copertura difforme dal titolo abilitativo ed essendosi proceduto alla apertura di un varco tra le due particelle catastali, al primo piano, su uno dei muri portanti.
Ciò premesso, e passando alla disamina del gravame, il Collegio ritiene infondata la pretesa di parte ricorrente di qualificare l’intervento di apertura del varco sul muro portante alla stregua di un’opera meramente interna, ovvero di un mero collegamento tra due stanze poste a quote diverse, trattandosi, al contrario, della apertura di un varco che incide su un elemento strutturale dell’edificio.
La natura del muro, con funzione portante della struttura edilizia, infatti, è stata acclarata dal Verificatore e non contestata in ricorso.
Nel caso di specie, quindi, l’intervento in questione rappresenta un intervento quanto meno assoggettato a richiesta di autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 93, 94 e 94-bis del d.P.R. n. 380/2001, al più potendosi questionare se l’intervento in questione sia soggetto solo all’obbligo di preavviso scritto previsto dall’art. 93, oppure al previo rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 94 e seguenti, d.P.R. cit. e, ancora, se lo stesso possa ritenersi, o meno, un intervento di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità (T.A.R. Lazio, Roma n. 11183/2025).
Ma di certo non può trattarsi di una difformità non rilevante rispetto alla concessione edilizia, trattandosi, nella specie, di un intervento privo delle prescritte autorizzazioni.
In merito, quindi, il ricorso va respinto.
Quanto alla doppia falda, invece, il Collegio è dell’avviso che le censure proposte colgano nel segno. È vero che, nella specie, la copertura del fabbricato non si presenta più a singola falda inclinata, ma a doppia falda, coprendo essa l’intero terrazzo, ma è anche vero che il Verificatore ha accertato che il prospetto su via Limite non è cambiato, rispetto al progetto originario. Dalle foto allegate alla Relazione peritale emerge, inoltre, che la doppia falda non ha creato nuovi volumi, lasciando aperto il terrazzo.
In tema, si è ritenuto che configura un abuso maggiore, richiedente il permesso di costruire, la sostituzione di una preesistente copertura a solaio, quindi piatta, con una a tetto a due falde, dunque in elevazione, allorquando ciò generi una nuova volumetria (T.A.R. Lazio, Roma n. 10300/24).
Nel caso di specie, la tettoia coperta non ha determinato un aumento di superficie utile e di volumetria; la realizzazione di una falda doppia, in luogo di una falda singola, non ha nemmeno determinato una modifica della sagoma del fabbricato da ritenersi significativa. Essa, dunque, non costituisce abuso maggiore.
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato. Ragioni legate all’esito del giudizio, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le pari costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
RI CE, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| RI CE | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO