Articolo 8 della Legge 9 agosto 1993, n. 328
Articolo 7Articolo 9
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29 agosto 1993
Art. 8. 1. All' articolo 733 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Salvo quanto previsto nell'articolo 735-bis, la sentenza straniera non puo' essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato".
Entrata in vigore il 29 agosto 1993