Sentenza breve 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/04/2026, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00766/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00551/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2026, proposto dalla società -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Innocenzo Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grottaminarda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione:
-della nota prot. n. -OMISSIS-emessa dal Responsabile settore III “ -OMISSIS- ” del Comune di Grottaminarda avente ad oggetto la comunicazione di irricevibilità dell’istanza presentata dalla stessa -OMISSIS--OMISSIS- (pratica n. -OMISSIS--OMISSIS-), riguardante il trasferimento di un impianto di distribuzione di carburanti alla C.da-OMISSIS- in Grottaminarda;
- della nota prot. REP-PROV-AV/AV-SUPRO/000-OMISSIS- di conferma dell’irricevibilità della stessa istanza;
- della nota -REP-PROV-AV/AV-SUPRO/000-OMISSIS- emessa dal -OMISSIS- del Comune di Grottaminarda, finalizzata all’annullamento della disposta inammissibilità;
- di ogni altro atto ad essi connesso, preordinato e conseguente, nessuno escluso, compresa l’ordinanza n. -OMISSIS- richiamata nell’atto prot. -OMISSIS- e non direttamente notificata alla società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottaminarda;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. TO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con scrittura privata dell’-OMISSIS- la Società odierna ricorrente e la “-OMISSIS-” concludevano un contratto preliminare di cessione d’azienda. In esso, tra l’altro, era compresa la cessione dell’attività di distribuzione di carburanti oggetto di odierna controversia, sita nel Comune di Grottaminarda, alla Contrada -OMISSIS-.
1.1 Il contratto veniva da subito depositato presso l’Agenzia delle Entrate in data -OMISSIS- ma non registrato presso il Registro delle Imprese. Ciò che invece avveniva solo successivamente: difatti, in data -OMISSIS- le stesse parti concludevano il contratto definitivo della medesima cessione, mediante scrittura privata autenticata dal notaio, subito dopo registrata e depositata presso il Registro delle Imprese.
Nel frattempo, in data -OMISSIS-, la società cedente era stata attinta da un’interdittiva antimafia; subito dopo, con scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate in data -OMISSIS-e quindi successiva all’emissione dell’interdittiva, la stessa -OMISSIS- cedeva la medesima attività oggetto di causa a una terza società, denominata -OMISSIS- ( -OMISSIS- ). Quest’ultima, da quanto riferito e documentato dalla difesa del Comune, avrebbe allora avuto come rappresentante legale la moglie del -OMISSIS-, il quale, a sua volta, è stato già rappresentante legale e, comunque, maggior quotista della società -OMISSIS-.
3. Questi gli antefatti. Venendo alle più prossime vicende di causa, allorquando, con istanza prot. -OMISSIS-dell’-OMISSIS- la Società -OMISSIS-ha chiesto il subingresso nell’esercizio dell’attività di distribuzione di carburanti già svolta dalla cedente società -OMISSIS-, si è vista rispondere con l’atto di diniego impugnato prot. n. -OMISSIS-che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 Ln. 241/90, ha dichiarato immediatamente irricevibile l’istanza fornendo la motivazione che segue: “ la ditta -OMISSIS- snc di -OMISSIS-e C. risulta titolare dell'impianto di distribuzione carburanti ubicato in Grottaminarda (AV) via -OMISSIS-, -OMISSIS-; con provvedimento prefettizio del -OMISSIS- è stata adottata nei confronti della ditta -OMISSIS- informazione antimafia interdittiva, con conseguente provvedimento comunale di chiusura immediata dell'esercizio, giusta Ordinanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; Preso atto che in conseguenza della misura interdittiva, e dell'Ordinanza comunale sopra richiamata, emessa nei confronti della ditta -OMISSIS- la licenza risulta al momento sospesa in attesa del pronunciamento delle Autorità competenti. In funzione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 2 c.1 della L.241/1990, si ritiene che la comunicazione in oggetto sia da ritenersi IRRICEVIBILE e, pertanto inidonea a produrre effetti giuridici” .
3.1 La Società ha allora presentato un’istanza di annullamento in autotutela rispetto alla quale il Comune ha emesso il provvedimento confermativo prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, sostanzialmente riproducendo le medesime argomentazioni dell’originaria nota di diniego, ma adducendo, in aggiunta, le ulteriori motivazioni esplicative che seguono: “nonostante tra le due aziende ci sia stato un preliminare di compravendita sottoscritto in data -OMISSIS- e registrato subito dopo, l'atto è stato autenticato e sottoscritto dal notaio in data -OMISSIS- dopo l'emissione del provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia del-OMISSIS- pertanto, visto il D.lgs. 159/2011 (codice antimafia) e la consolidata giurisprudenza che afferma l'inefficacia degli atti compiuti dal soggetto interdetto o dall'impresa sottoposta a misure, anche se preceduti da scrittura privata e registrazione, specie se successivi all'avvio del procedimento o alla notifica del provvedimento, data la finalità pubblicistica della normativa antimafia, quindi, si ritiene di dover annullare la presente pratica, nell'attesa di un eventuale pronunciamento, favorevole all'interdetto, da parte dell'Autorità competente e nel qual caso potrete presentare una nuova comunicazione” .
4. I provvedimenti sono stati impugnati mediante il ricorso introduttivo del giudizio odierno, munito di istanza cautelare e affidato ai mezzi di censura così rubricati: “ I. Eccesso di potere - Carenza assoluta di istruttoria e motivazione - violazione e falsa applicazione d.lgs159/2011 e smi sviamento - errore nei presupposti di fatto e di diritto - Illogicità e/o ingiustizia manifeste; II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 67, 91, 92 del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i., - violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 cost.). eccesso di potere per sviamento; III. Difetto di motivazione- difetto di istruttoria-illogicità manifesta - violazione d.lgs. 159/2011 sulla inefficacia degli atti; IV. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 e dell’art. 41 Cost. eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento; V. Violazione art 7 l- 241/90 e smi - violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90; violazione del principio del giusto procedimento e del buon andamento, di economicità e di efficienza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 97 cost e 2 e 6 della legge 241/90; VI. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21-quinquies, legge 241/1990 e ss.mm.ii. - violazione e falsa applicazione art. 21 l. 241/90 co 9 -sulla decadenza -presupposti erronei- manifesta infondatezza; VII. Difetto di motivazione -violazione art 3 l 241/90 e s.m.i. - mancata comparazione degli interessi”.
4.1 Il Comune si è costituito in giudizio per difendere la legittimità dell’atto impugnato: nel merito ha rilevato l’insussistenza dei presupposti per ottenere il denegato subingresso ed ha altresì depositato una cospicua documentazione a dimostrazione della fondatezza delle proprie argomentazioni difensive.
5. All’odierna udienza cautelare la causa è stata posta in decisione, sentite le parti come da verbale in atti, le quali sono state altresì avvisate dal collegio della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
6. A conferma di quanto anticipato in udienza è possibile decidere la causa ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm. poichè il ricorso è manifestamente infondato.
6.1 Osserva preliminarmente il Collegio che, in disparte la disamina sulla decorrenza precisa dell’atto di cessione, ai fini che qui occupano, ciò che preliminarmente rileva è invece stabilire se, al momento dell’istanza di subingresso trasmessa al Comune con la SCIA dell’-OMISSIS- la cedente avesse ancora la disponibilità dell’esercizio dell’attività ceduta.
6.2 Su questo decisivo argomento reputa il Collegio che dalla piana lettura delle date nelle quali si sono succeduti i fatti di causa, la risposta non possa che essere negativa: difatti risulta in atti che detta istanza sia intervenuta allorquando l’interdittiva nei confronti della cedente era stata già disposta perché già intervenuta in data -OMISSIS-.
6.3 Da quest’ultima data, ai sensi dell’art. 67 del Dlgs n. 159/2011, erano iniziati a decorrere gli ineludibili effetti sospensivi e inibitori dell’esercizio dell’attività, come poi rilevato dal Comune fin dal provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività, datato -OMISSIS-, atto che oltretutto non risulta impugnato dall’interessata società -OMISSIS- che ne era invece la destinataria e che dunque è divenuto inoppugnabile.
6.4 La norma appena citata stabilisce in particolare che “1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; ….f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati…2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonchè il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti. ….6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione” .
In linea di principio, a fronte di un’interdittiva, così come avvenuto anche con riguardo alla fattispecie odierna, si “ determina una particolare forma di incapacità giuridica, non potendo il destinatario della stessa essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive, diritti soggettivi, interessi legittimi, che determinino rapporti giuridici con la pubblica amministrazione; conseguentemente al soggetto, persona fisica o giuridica, è precluso avere con l'Amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 d.lg. n. 159/2011 ” ( ex multiis T.A.R. Firenze Toscana sez. IV, 4/07/2023, n. 679).
6.5 L’avviso che qui esprime il Tribunale trova riscontro nella interpretazione letterale della norma seguita costantemente dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’adozione di un’interdittiva antimafia comporta la revoca delle autorizzazioni abilitanti l’esercizio dell'attività imprenditoriale. Segnatamente, proprio con riguardo ad attività che in linea di principio possono essere svolte o trasferite in regime di SCIA o autorizzatorio, previo il mero controllo della sussistenza dei requisiti di legge “ Le conseguenze in termini di decadenza sulle autorizzazioni dei provvedimenti interdittivi antimafia discendono dall'esigenza di tutelare i soggetti che operano nell'economia legale dall’aggressione e dalle interferenze provenienti dalle organizzazioni criminali. Ciò tramite la sottoposizione a controllo non solo dei rapporti amministrativi che danno accesso a risorse pubbliche, ma anche di quelli che consentono l’esercizio di attività economiche, subordinate al controllo preventivo della pubblica amministrazione. Anche in ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione o che possono essere svolte per effetto di una SCIA, l'esistenza di infiltrazioni mafiose inquina pur sempre il circuito dell'economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblici. Pertanto, l’art. 89-bis, d.lgs n. 159 del 2011 - inserito nel corpo del codice antimafia dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 153 del 2014 - s’interpreta nel senso che l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione. Per questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni, benché abilitanti l'esercizio dell'attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all'art. 67, d.lgs. n. 159 del 2011, dall'adozione dell'informazione interdittiva antimafia ed è legata al carattere perdurante di quest’ultima, non trovando applicazione quindi il meccanismo della riabilitazione propriamente ricollegabile alle misure di prevenzione aventi natura personale, laddove quella in questione è di chiaro carattere patrimoniale perché incide sopra una realtà imprenditoriale” (T.A.R. Campania, Napoli n. 3509/2025).
7. A proposito del rilievo dell’interdittiva sul rapporto tra la ricorrente e la cedente -OMISSIS- giova peraltro osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la cessione dell’attività non era affatto stata definita con la scrittura privata dell’-OMISSIS-.
7.1 Il Comune ha difatti depositato il documento specifico (cfr. doc.n.1 alla prod. del Comune del -OMISSIS-), dal quale emerge che detta scrittura costituisse, al più, un contratto preliminare di cessione recante, di conseguenza, soltanto effetti obbligatori inter partes. Sul punto il contenuto dell’articolato risulta inequivocabile: nella premessa si affermava che “ la cedente promette di vendere... ”; all’art.1, a proposito della determinazione del prezzo di vendita le parti concordavano che “..la Cessionaria corrisponde a titolo di caparra confirmatoria, a dimostrazione della serietà e concretezza degli impegni assunti…”; nel successivo art. 2, inoltre, riguardante “ I Cespiti ” si precisava, con l’utilizzo del tempo verbale futuro - evidente indice della non definitività dell’impegno - che “… gli impianti verranno ceduti…”; a chiarire expressis verbis e definitivamente la portata solo preliminare dell’accordo, era da ultimo l’art. 3 “ I Contratti ” nel quale veniva precisato che “ Ad ogni singolo contratto definitivo di cessione la cessionaria subentrerà …”.
7.2 Di conseguenza, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, l’atto notarile del -OMISSIS- non costituiva affatto una “ riproduzione ” in forma di autentica notarile del contratto già concluso, bensì l’atto definitivo di cessione pervenuto al termine di una progressiva formazione del consenso avviata con il contratto preliminare dell’-OMISSIS-.
Per non dire che, peraltro, come rilevato dalla difesa civica, già alla data dell’-OMISSIS- le quote del rappresentante legale della cedente risultavano sottoposte a un sequestro disposto in sede penale e delle stesse, di conseguenza, già per questo si poteva liberamente disporre.
8. Va dunque condivisa la valutazione d’inammissibilità dell’istanza formulata dal Comune nel definire “ in forma semplificata ” il procedimento di subingresso, ai sensi dell’art. 2 comma 1 L. 241/1990 mediante il diniego. La norma, difatti, consente l’immediata definizione del procedimento avviato a istanza di parte, allorquando l’Amministrazione ravvisi la “ manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda …”, concludendo il procedimento mediante “ provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. ”.
8.1 Ebbene il Comune ha correttamente rilevato che la ditta cedente, al momento dell’istanza di sub-ingresso, non potesse disporre dell’attività, ribadendo poi, nella nota di diniego di autotutela, che con la scrittura privata dell’-OMISSIS- l’attività non risultava affatto ceduta alla ricorrente -OMISSIS-SA. Quanto appena osservato evidenzia l’infondatezza del denunciato vizio di eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria oltre che di motivazione contestati dalla ricorrente.
9. La ragioni di rigetto fin qui esposte consentono di non occuparsi delle ulteriori doglianze riferite alla carenza di istruttoria relativa ai requisiti di svolgimento dell’attività in capo alla ricorrente cessionaria. In primo luogo, una volta affermato l’effetto inibitorio determinato dall’intervenuta interdittiva scolorano tutte le questioni afferenti i requisiti legittimanti la ricorrente ad esercitare l’attività e la sua condotta che, invero, non viene in alcun modo in rilievo per le motivazioni di diniego oggetto di causa.
9.1 In ogni caso il provvedimento impugnato risulta plurimotivato, con la conseguenza che in linea di principio già la legittimità delle ragioni fin qui scrutinate ne impedisce la demolizione nel giudizio odierno. Difatti “in caso di provvedimento plurimotivato e sorretto da ragioni autonome, è sufficiente che anche una sola di esse risulti in grado di sorreggere per intero l'atto ai fini della conferma del diniego opposto ” (Consiglio di Stato, sez. III n.4752/2023).
9.2 Infine costituisce condivisa regula iuris quella per cui a fronte di una sentenza resa in forma semplificata l’assorbimento dei motivi costituisce un’ipotesi legalmente tipizzata. Sul punto è univoca la giurisprudenza nell’affermare che “ La definizione della controversia mediante l'adozione di una sentenza in forma semplificata (artt. 117, comma 2 e 74 c.p.a.) rappresenta una di quelle ipotesi previste dalla legge che consente di derogare al generale divieto di assorbimento dei motivi” (Consiglio di Stato, Sez. IV n. 3995/2024).
10. Conclusivamente il ricorso è infondato e va respinto.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Salerno (Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune resistente, liquidandole in € 1.800 (milleottocento) oltre agli accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le altre società coinvolte nel procedimento e citate in sentenza, anche mediante l’indicazione degli specifici luoghi di causa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI RA, Presidente
Laura Zoppo, Primo Referendario
TO RA, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| TO RA | NI RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.