TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/04/2026, n. 766
TAR
Sentenza breve 22 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere - Carenza assoluta di istruttoria e motivazione - violazione e falsa applicazione d.lgs159/2011 e smi sviamento - errore nei presupposti di fatto e di diritto - Illogicità e/o ingiustizia manifeste

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, basandosi sul fatto che l'interdittiva antimafia alla società cedente ha determinato la sospensione e inibizione dell'esercizio dell'attività, rendendo l'istanza di subingresso inammissibile. Inoltre, il contratto preliminare non trasferiva la titolarità dell'attività.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 67, 91, 92 del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i., - violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 cost.). eccesso di potere per sviamento

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, basandosi sul fatto che l'interdittiva antimafia alla società cedente ha determinato la sospensione e inibizione dell'esercizio dell'attività, rendendo l'istanza di subingresso inammissibile. Inoltre, il contratto preliminare non trasferiva la titolarità dell'attività.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione- difetto di istruttoria-illogicità manifesta - violazione d.lgs. 159/2011 sulla inefficacia degli atti

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, basandosi sul fatto che l'interdittiva antimafia alla società cedente ha determinato la sospensione e inibizione dell'esercizio dell'attività, rendendo l'istanza di subingresso inammissibile. Inoltre, il contratto preliminare non trasferiva la titolarità dell'attività.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 67, 91, 92 del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i., - violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 cost.). eccesso di potere per sviamento

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, basandosi sul fatto che l'interdittiva antimafia alla società cedente ha determinato la sospensione e inibizione dell'esercizio dell'attività, rendendo l'istanza di subingresso inammissibile. Inoltre, il contratto preliminare non trasferiva la titolarità dell'attività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/04/2026, n. 766
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 766
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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