Versione
22 giugno 1975
22 giugno 1975
Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione complessiva di lire 100 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1974 e lire 50 miliardi per l'anno 1975, ad integrazione dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 31, punto 2), lettera a), della legge 30 marzo 1971, n. 118 , per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili.
E' autorizzata l'assegnazione complessiva di lire 100 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1974 e lire 50 miliardi per l'anno 1975, ad integrazione dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 31, punto 2), lettera a), della legge 30 marzo 1971, n. 118 , per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 35670 del 19https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. lav., 19/11/2021, (ud. 17/06/2021, dep. 19/11/2021), n.35670 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 12821/2018 proposto da: RETITALIA INTERNAZIONALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PARAGALLO, che la rappresenta e difende; – ricorrente – …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/01/2019, n. 327Provvedimento: Pubblicato il 14/01/2019 N. 00327/2019REG.PROV.COLL. N. 04509/2016 REG.RIC. N. 04424/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4509 del 2016, proposto da CO OS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Flavio Maria Bonazza, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Migliaccio in Roma, via Cosseria 5; contro Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …Leggi di più...
- responsabilità del datore di lavoro·
- violazione art. 3 Legge n. 241/1990·
- sospensione dell'attività lavorativa·
- non imputabilità della sospensione·
- requisiti per l'integrazione salariale·
- spese di lite·
- integrazione salariale ordinaria·
- art. 1 Legge n. 427/1975·
- riunione dei ricorsi·
- eccesso di potere·
- rigetto del ricorso amministrativo·
- transitorietà della sospensione·
- art. 1 Legge n. 77/1963