Articolo 1 della Legge 26 maggio 1975, n. 165
Articolo 2
Versione
22 giugno 1975
Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione complessiva di lire 100 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1974 e lire 50 miliardi per l'anno 1975, ad integrazione dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 31, punto 2), lettera a), della legge 30 marzo 1971, n. 118 , per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili.
Entrata in vigore il 22 giugno 1975
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