Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione complessiva di lire 100 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1974 e lire 50 miliardi per l'anno 1975, ad integrazione dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 31, punto 2), lettera a), della legge 30 marzo 1971, n. 118 , per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili.
E' autorizzata l'assegnazione complessiva di lire 100 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1974 e lire 50 miliardi per l'anno 1975, ad integrazione dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 31, punto 2), lettera a), della legge 30 marzo 1971, n. 118 , per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili.