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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 06/02/2026, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1997/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15889/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TETTETM002672 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TETTETM002672 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TETTETM002672 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2112/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 18 settembre 2025 la parte ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale II di Napoli - Ufficio Territoriale di Napoli 3 in relazione all'avviso di accertamento
TETTETM002672 per Irpef e Addizionali anno 2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Napoli – Ufficio Territoriale di Napoli 3 notificato in data 21/05/2025 relativo ad omessa dichiarazione quali redditi diversi dell'importo di euro 23.092,00 relativamente alla dichiarazione anno 2019 per Irpef pari ad euro 7.873,00 (oltre sanzioni ed interessi) nonché un importo a titolo di Addizionale regionale per un importo pari ad euro 469,00 (oltre sanzioni ed interessi) ed a titolo di Addizionale Comunale per un importo pari ad euro 185,00 (oltre sanzioni ed interessi) chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento in oggetto per palese ed oggettiva carenza di motivazione nonché per l'altrettanto palese carenza di chiarezza e trasparenza del medesimo atto, in totale spregio alle norme riportate nello Statuto del Contribuente, la insussistenza della contestazione effettuata, basata su ipotesi di reddito imponibile per redditi diversi non supportate documentalmente, con conseguente riconoscimento della legittimità dell'operato dell'odierno ricorrente e della correttezza degli importi riportati nella dichiarazione dei redditi Unico 2020 redditi anno 2019.
Con controdeduzioni del 12 novembre 2025 la Direzione Provinciale II di Napoli, si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato, ribadito che l'atto impugnato è scaturito dalla discordanza tra i dati indicati in dichiarazione dal contribuente e quelli in possesso dell'Anagrafe tributaria, da cui, risultano redditi di lavoro autonomo, non derivanti da attività professionale, e redditi diversi, solo in parte indicati in dichiarazione, ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le doglianze relativa al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento sono, prive di fondamento, tenuto conto che il requisito motivazionale dell'accertamento esige, stante il riconosciuto carattere di provocatio ad opponendum (Cass. n. 14566/2001; n. 7991/1996), oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, solo l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa" (Cass. n. 14700/2001; n. 4061/2001; n. 7149/2001.
Il tratto caratterizzante dell'accertamento parziale (art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973) è la circostanza per cui lo stesso può essere emanato esclusivamente in forza di segnalazioni effettuate dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria suscettibili di evidenziare con un elevato margine di attendibilità l'esistenza di materia imponibile non dichiarata.
I dati posti a fondamento dell'accertamento parziale debbono essere pur sempre costituiti da accertamenti specifici che consentano pressoché "ictu oculi" di individuare fattispecie imponibili sottratte alla tassazione
Nel caso di specie l'atto impugnato è scaturito dalla discordanza tra i dati indicati in dichiarazione dal contribuente e quelli in possesso dell'Anagrafe tributaria, da cui, risultano redditi di lavoro autonomo, non derivanti da attività professionale, e redditi diversi, solo in parte indicati in dichiarazione, in particolare è emerso che tutta una serie di sostituti di imposta hanno corrisposto redditi diversi e operato ritenute.
La parte non ha fornito alcun elemento teso a confutare che gli elementi su cui si basa l'accertamento non sono certi né verificabili, né ha prodotto elementi probatori di senso contrario fatture, documenti, movimenti finanziari, giustificativi di spese o entrate.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna del ricorrente, ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse, che quantifica nella misura di euro
500,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00
a favore di Ag. Entrate Direzione Provinciale II Di Napoli, oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15889/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TETTETM002672 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TETTETM002672 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TETTETM002672 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2112/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 18 settembre 2025 la parte ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale II di Napoli - Ufficio Territoriale di Napoli 3 in relazione all'avviso di accertamento
TETTETM002672 per Irpef e Addizionali anno 2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Napoli – Ufficio Territoriale di Napoli 3 notificato in data 21/05/2025 relativo ad omessa dichiarazione quali redditi diversi dell'importo di euro 23.092,00 relativamente alla dichiarazione anno 2019 per Irpef pari ad euro 7.873,00 (oltre sanzioni ed interessi) nonché un importo a titolo di Addizionale regionale per un importo pari ad euro 469,00 (oltre sanzioni ed interessi) ed a titolo di Addizionale Comunale per un importo pari ad euro 185,00 (oltre sanzioni ed interessi) chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento in oggetto per palese ed oggettiva carenza di motivazione nonché per l'altrettanto palese carenza di chiarezza e trasparenza del medesimo atto, in totale spregio alle norme riportate nello Statuto del Contribuente, la insussistenza della contestazione effettuata, basata su ipotesi di reddito imponibile per redditi diversi non supportate documentalmente, con conseguente riconoscimento della legittimità dell'operato dell'odierno ricorrente e della correttezza degli importi riportati nella dichiarazione dei redditi Unico 2020 redditi anno 2019.
Con controdeduzioni del 12 novembre 2025 la Direzione Provinciale II di Napoli, si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato, ribadito che l'atto impugnato è scaturito dalla discordanza tra i dati indicati in dichiarazione dal contribuente e quelli in possesso dell'Anagrafe tributaria, da cui, risultano redditi di lavoro autonomo, non derivanti da attività professionale, e redditi diversi, solo in parte indicati in dichiarazione, ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le doglianze relativa al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento sono, prive di fondamento, tenuto conto che il requisito motivazionale dell'accertamento esige, stante il riconosciuto carattere di provocatio ad opponendum (Cass. n. 14566/2001; n. 7991/1996), oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, solo l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa" (Cass. n. 14700/2001; n. 4061/2001; n. 7149/2001.
Il tratto caratterizzante dell'accertamento parziale (art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973) è la circostanza per cui lo stesso può essere emanato esclusivamente in forza di segnalazioni effettuate dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria suscettibili di evidenziare con un elevato margine di attendibilità l'esistenza di materia imponibile non dichiarata.
I dati posti a fondamento dell'accertamento parziale debbono essere pur sempre costituiti da accertamenti specifici che consentano pressoché "ictu oculi" di individuare fattispecie imponibili sottratte alla tassazione
Nel caso di specie l'atto impugnato è scaturito dalla discordanza tra i dati indicati in dichiarazione dal contribuente e quelli in possesso dell'Anagrafe tributaria, da cui, risultano redditi di lavoro autonomo, non derivanti da attività professionale, e redditi diversi, solo in parte indicati in dichiarazione, in particolare è emerso che tutta una serie di sostituti di imposta hanno corrisposto redditi diversi e operato ritenute.
La parte non ha fornito alcun elemento teso a confutare che gli elementi su cui si basa l'accertamento non sono certi né verificabili, né ha prodotto elementi probatori di senso contrario fatture, documenti, movimenti finanziari, giustificativi di spese o entrate.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna del ricorrente, ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse, che quantifica nella misura di euro
500,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00
a favore di Ag. Entrate Direzione Provinciale II Di Napoli, oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.