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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 910/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 910 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione l'11.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio, Via Solferino n.
41, presso lo studio dell'Avv. Paolo Santoni che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Pontedera, Piazza Martiri della Libertà n. 37, presso lo studio dell'Avv.
Reana Giorgetti che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opposta
Oggetto: “Vendita di cose mobili”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 25.02.2021, la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 150/2021 Parte_1
dell'11.02.2021 con il quale il Tribunale di Pisa le ha ingiunto il pagamento di € 10.000, oltre interessi e spese della procedura, in favore della società a titolo di pagamento della Controparte_1
fornitura di merce (cuoio) effettuata da quest'ultima. A sostegno dell'opposizione, a dedotto Parte_1
di avere già corrisposto complessivamente € 37.301,54, in adempimento alle obbligazioni nascenti dai rapporti commerciali intercorsi con la società opposta a partire dal 2019, pure a fronte di un minor debito pari a € 34.791,96; ha poi aggiunto che il titolo rimasto impagato, posto alla base del ricorso monitorio, con scadenza al 10.01.2020, era già stato sostituito con altro, valido, metodo di pagamento,
e segnatamente con altri titoli aventi scadenza successiva, puntualmente incassati dalla controparte.
La difesa opponente, in via riconvenzionale, ha dedotto di avere subito un pregiudizio economico a causa dei vizi e dei difetti riscontrati nel cuoio ricevuto, dei quali ha dato tempestivamente notizia alla controparte sin dalla comunicazione a mezzo e-mail del 19.11.2019. In particolare, le suole ricevute avrebbero presentato evidenti venature, macchie e tagli, di talché parte della fornitura sarebbe rimasta inutilizzata e, a fronte delle contestazioni della clientela, sarebbe stato necessario emettere nota di credito per € 4.500,00.
Per tali ragioni, la difesa opponente ha chiesto la revoca del D.I. opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento di € 9.009,58, di cui € 2.509,58 a titolo di rimborso di quanto pagato in eccesso rispetto al valore effettivo della fornitura ed € 6.500 a titolo di risarcimento del danno;
in ogni caso, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 25.05.2021, si è costituita la quale ha chiesto Controparte_1 rigettarsi l'opposizione e, in ogni caso, condannarsi la società opponente al pagamento di € 29.651,29, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art 96 c.p.c.
La società opposta, contestando la ricostruzione ex adverso offerta, ha replicato che: - il diritto di credito maturato nei confronti dell'opponente per le forniture dell'anno 2019 è pari a complessivi €
48.685,31; - i metodi di pagamento utilizzati dalla controparte, quali cessione di crediti e cambiali, non hanno soddisfatto il credito per carenza di fondi, tanto che molti dei titoli sono stati protestati;
- sono state saldate, seppur con ritardo, le fatture nn. 7, 55, 83 e 89 del 2019, residuando un debito di
€ 226,20; - nel periodo da maggio a ottobre dello stesso anno sono stati richieste ed effettuate ulteriori forniture, per complessivi € 36.126,88; - per tale importo, la società opponente ha nuovamente consegnato cambiali che sono state incassate solo in parte, essendo state protestate per il residuo;
- in ragione dell'esposizione debitoria, la società opponente ha emesso due assegni, l'uno per € 11.366,73
e l'altro, posto a base del ricorso monitorio, per € 10.000,00; - il primo dei due titoli è stato restituito alla società opponente dietro richiesta della stessa, che lo ha sostituito con altre cambiali, di talché essa può costituire al più quietanza di comodo, tesa ad evitare il protesto;
- complessivamente, la società a corrisposto € 19.034,02 a fronte Parte_1
di un debito complessivo pari ad € 48.685,31. Quanto ai lamentati vizi del materiale fornito, la società opposta ha replicato deducendo di avere riscontrato la missiva della controparte e precisando che la debitrice non aveva trasmesso materiale fotografico, né relazioni tecniche circa la qualità del materiale, né aveva suggerito di procedere ad una verifica in contraddittorio. In ogni caso, ha eccepito l'intervenuta Controparte_1 decadenza della società opponente ai sensi dell'art. 1495 c.c. e, comunque, la prescrizione del diritto all'azione.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, nonché mediante prova per testi.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 14.11.2024; la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento dell'11.12.2024, con contestuale concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. In limine litis, va precisato che il presente giudizio verte dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. per un diritto di credito nascente, in tesi, dall'omesso pagamento del corrispettivo dovuto per la vendita di merce (cuoio).
2. Non è contestato (art. 115 c.p.c.) il contratto di compravendita intercorso tra le parti risalente all'anno 2019. Del pari, è pacifico che la società opponente ha effettuato taluni pagamenti per le forniture di merce effettuate dalla società opposta. Le parti controvertono circa la corretta esecuzione del rapporto negoziale, addebitandosi reciproche responsabilità da inadempimento. In particolare, la società opponente ha eccepito quale fatto estintivo del credito l'avvenuto pagamento delle forniture di cuoio, lamentando, in via riconvenzionale, la presenza di vizi e difetti nella merce ricevuta. La società opposta, di contro, ha negato la sussistenza dei pretesi vizi ed ha eccepito la decadenza della società opponente dalla garanzia;
quanto alla pretesa creditoria, ha precisato che la controparte ha adempiuto solo parzialmente al proprio debito e che, dunque, residua un diritto di credito per oltre €
20.000,00.
3. Il thema decidendum verte, pertanto, dell'accertamento della corretta esecuzione del regolamento contrattuale da entrambe le parti, dovendosi acclarare l'eventuale adempimento all'obbligazione di pagamento da parte della opponente, nonché il corretto adempimento della società opposta all'obbligazione di consegnare merce della qualità pattuita.
4. Quanto alla domanda introdotta dalla convenuta, si osserva che con l'opposizione a d.i. si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede sommaria, teso all'esame dell'intero rapporto contrattuale intercorso tra le parti (non limitato quindi alla sola verifica dei presupposti per la concessione del d.i.). Ne deriva l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di pagamento introdotta dalla società opposta, attrice in veste sostanziale e solo formalmente convenuta: l'introduzione del procedimento monitorio per una parte del credito, supportato per altro da idoneo titolo ai fini della concessione della provvisoria esecutività ex art. 648
c.p.c., non preclude alla difesa opposta la proposizione della domanda di pagamento anche per la restante parte del credito, non sorretto da analoga prova scritta (art. 634 c.p.c.), né al giudice è precluso l'accertamento sull'intero rapporto (a prescindere dallo specifico profilo di inadempimento inizialmente azionato).
5. Tanto chiarito, si osserva che la società opposta ha fornito prova della pretesa creditoria azionata in via monitoria, nonché del maggior credito per il quale, in questa sede, ha richiesto l'integrale pagamento;
la società debitrice non ha invece fornito prova dell'integrale pagamento del dovuto quale fatto estintivo del credito.
5.1 Nei fatti, i rapporti commerciali tra le parti si sono instaurati sin dall'inizio del 2019. Durante il periodo di riferimento sono state emesse un totale di 13 fatture a carico della società
[...] per un totale di € 48.731,31 (doc. 2 opposta). Dette Parte_1
fatture, per altro, non sono state contestate - né sotto il profilo dell'an, né sotto il profilo del quantum.
E la società opposta ha ammesso di avere ricevuto il pagamento di somme in acconto sul maggior avere.
In particolare, risultano corrisposti € 11.000 mediante cessione del credito (doc. 10 opponente).
L'incasso della somma, per altro, è stato ammesso dal legale rappresentante della società convenuta in sede di interrogatorio formale (verbale udienza del 18.07.2022). Sono stati incassati anche €
3.358,71 in forza del vaglia cambiario con scadenza al 31.08.2020 (doc. 13 opponente). Un'ulteriore somma di € 1.500,00 è stata corrisposta mediante bonifico bancario del 16.12.2020 (doc. 15 opponente). Il tutto per € 15.858,71.
Di contro, il vaglia cambiario con scadenza al 31.01.2020 per € 4.749,50 (doc. 11 opponente) è stato protestato. Analogamente dicasi per il vaglia cambiario con scadenza al 28.02.2020 per € 5.326,63
(doc. 12 opponente).
Quanto all'assegno di € 11.366,73, risulta che lo stesso sia stato oggetto di protesto (doc. 4 opposta) in data 10.12.2019. In seguito, segnatamente il 18.02.2020 (doc. 14 opponente), la società creditrice ha rilasciato quietanza di pagamento. Occorre evidenziare che la quietanza, dato il valore confessorio che assume nell'ordinamento, fa piena prova dell'avvenuto pagamento a meno che il creditore non fornisca prova contraria (limitata ai casi di errore o violenza).
Detta prova, nel caso di specie, non è stata fornita, di talché la volontà del creditore di rilasciare la quietanza si ritiene validamente manifestata. Deve anzitutto evidenziarsi che, per detta somma, la società ha comunque Controparte_1
confermato l'avvenuto pagamento, precisando, tuttavia, che l'assegno è stato sostituito da cambiali per l'importo complessivo di € 11.000,00, riscosse presso i debitori terzi.
Complessivamente, dunque, la società opponente risulta aver corrisposto la somma complessiva di €
27.225,44 a fronte del credito come supra indicato pari ad € 48.731,31.
Ciò detto, non vi è prova di altri e successivi pagamenti, di talché residua un debito in favore della società opposta pari ad € 21.505,87, da maggiorarsi in ragione degli interessi di mora.
Da tali considerazioni si evince che l'opponente non solo è tenuta a corrispondere la somma indicata nel ricorso monitorio, pari ad € 10.000,00, a titolo di compenso, ma anche che la medesima è tenuta a pagare ulteriori 11.505,87 €.
5. E' infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla società Parte_1
5.1 Circa la sussistenza dei vizi lamentati, infatti, la società debitrice ha prodotto la sola missiva del
19.11.2019 ove si legge “il cuoio presenta evidenti venature, macchie e tagli che rendono le produzioni incommerciabili e/o quantomeno di pregio e qualità inferiore rispetto alla media” (doc.
16 opponente). La contestazione, generica nel contenuto (non indica la quantità di materiale viziato, né a quale fornitura specifica sia attribuibile la merce così contestata), è stata trasmessa quasi un mese dopo l'ultima fornitura, effettuata in data 24.10.2019, come da fattura n. 198, entrambe del
31.10.2019. A tale comunicazione, per altro, non sono seguite altre ed ulteriori contestazioni. Ora, è pur vero che ai sensi dell'art. 1495 comma 3 c.c., l'acquirente può far valere la garanzia in via di eccezione ancorché decorso il termine prescrizionale di un anno per la relativa azione;
nondimeno, a tal fine, è necessario che la denunzia dei vizi sia stata tempestivamente effettuata nel termine di 8 giorni;
ciò non è avvenuto nel caso di specie. A fronte dell'ultima consegna alla data del 24.10.2019, come detto, le contestazioni sono state avanzate solo il successivo 19.11.2019; né la società opponente ha allegato con precisione quando avrebbe scoperto i vizi in argomento, con la conseguenza che non vi sono elementi sulla base dei quali posticipare il dies a quo per il calcolo del termine di decadenza.
5.2 Ad abundantiam, deve evidenziarsi che, nonostante la predetta missiva, la società opponente ha riconosciuto il proprio debito senza nient'altro eccepire dinnanzi alle richieste di pagamento avanzate dalla fornitrice. Valga la pena richiamare lo scambio di e-mail prodotto in atti (doc. 6 opposta), dal quale emerge che in data 4.05.2020 la società ha comunicato “vi Parte_1
comunicheremo comunque a seguito degli sviluppi di tale situazione come riusciremo a saldare le fatture non pagate”, senza nulla precisare circa pretese somme non dovute in ragione degli asseriti vizi.
6. Alla luce di quanto sin qui argomentato, l'opposizione va rigettata e il diritto di credito in favore della opposta è rideterminato nella maggior somma di € 21.505,87, ferma la revoca del D.I. opposto. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (in base al decisum), dei parametri medi e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
REVOCA il D.I. n. 150 emesso dal Tribunale di Pisa in data 11.02.2021;
CONDANNA la società opponente al pagamento, in favore della opposta, di € 21.505,87 oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo;
CONDANNA la società opponente alla refusione delle spese di lite in favore della società opposta, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 28/04/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 910 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione l'11.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio, Via Solferino n.
41, presso lo studio dell'Avv. Paolo Santoni che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Pontedera, Piazza Martiri della Libertà n. 37, presso lo studio dell'Avv.
Reana Giorgetti che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opposta
Oggetto: “Vendita di cose mobili”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 25.02.2021, la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 150/2021 Parte_1
dell'11.02.2021 con il quale il Tribunale di Pisa le ha ingiunto il pagamento di € 10.000, oltre interessi e spese della procedura, in favore della società a titolo di pagamento della Controparte_1
fornitura di merce (cuoio) effettuata da quest'ultima. A sostegno dell'opposizione, a dedotto Parte_1
di avere già corrisposto complessivamente € 37.301,54, in adempimento alle obbligazioni nascenti dai rapporti commerciali intercorsi con la società opposta a partire dal 2019, pure a fronte di un minor debito pari a € 34.791,96; ha poi aggiunto che il titolo rimasto impagato, posto alla base del ricorso monitorio, con scadenza al 10.01.2020, era già stato sostituito con altro, valido, metodo di pagamento,
e segnatamente con altri titoli aventi scadenza successiva, puntualmente incassati dalla controparte.
La difesa opponente, in via riconvenzionale, ha dedotto di avere subito un pregiudizio economico a causa dei vizi e dei difetti riscontrati nel cuoio ricevuto, dei quali ha dato tempestivamente notizia alla controparte sin dalla comunicazione a mezzo e-mail del 19.11.2019. In particolare, le suole ricevute avrebbero presentato evidenti venature, macchie e tagli, di talché parte della fornitura sarebbe rimasta inutilizzata e, a fronte delle contestazioni della clientela, sarebbe stato necessario emettere nota di credito per € 4.500,00.
Per tali ragioni, la difesa opponente ha chiesto la revoca del D.I. opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento di € 9.009,58, di cui € 2.509,58 a titolo di rimborso di quanto pagato in eccesso rispetto al valore effettivo della fornitura ed € 6.500 a titolo di risarcimento del danno;
in ogni caso, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 25.05.2021, si è costituita la quale ha chiesto Controparte_1 rigettarsi l'opposizione e, in ogni caso, condannarsi la società opponente al pagamento di € 29.651,29, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art 96 c.p.c.
La società opposta, contestando la ricostruzione ex adverso offerta, ha replicato che: - il diritto di credito maturato nei confronti dell'opponente per le forniture dell'anno 2019 è pari a complessivi €
48.685,31; - i metodi di pagamento utilizzati dalla controparte, quali cessione di crediti e cambiali, non hanno soddisfatto il credito per carenza di fondi, tanto che molti dei titoli sono stati protestati;
- sono state saldate, seppur con ritardo, le fatture nn. 7, 55, 83 e 89 del 2019, residuando un debito di
€ 226,20; - nel periodo da maggio a ottobre dello stesso anno sono stati richieste ed effettuate ulteriori forniture, per complessivi € 36.126,88; - per tale importo, la società opponente ha nuovamente consegnato cambiali che sono state incassate solo in parte, essendo state protestate per il residuo;
- in ragione dell'esposizione debitoria, la società opponente ha emesso due assegni, l'uno per € 11.366,73
e l'altro, posto a base del ricorso monitorio, per € 10.000,00; - il primo dei due titoli è stato restituito alla società opponente dietro richiesta della stessa, che lo ha sostituito con altre cambiali, di talché essa può costituire al più quietanza di comodo, tesa ad evitare il protesto;
- complessivamente, la società a corrisposto € 19.034,02 a fronte Parte_1
di un debito complessivo pari ad € 48.685,31. Quanto ai lamentati vizi del materiale fornito, la società opposta ha replicato deducendo di avere riscontrato la missiva della controparte e precisando che la debitrice non aveva trasmesso materiale fotografico, né relazioni tecniche circa la qualità del materiale, né aveva suggerito di procedere ad una verifica in contraddittorio. In ogni caso, ha eccepito l'intervenuta Controparte_1 decadenza della società opponente ai sensi dell'art. 1495 c.c. e, comunque, la prescrizione del diritto all'azione.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, nonché mediante prova per testi.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 14.11.2024; la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento dell'11.12.2024, con contestuale concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. In limine litis, va precisato che il presente giudizio verte dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. per un diritto di credito nascente, in tesi, dall'omesso pagamento del corrispettivo dovuto per la vendita di merce (cuoio).
2. Non è contestato (art. 115 c.p.c.) il contratto di compravendita intercorso tra le parti risalente all'anno 2019. Del pari, è pacifico che la società opponente ha effettuato taluni pagamenti per le forniture di merce effettuate dalla società opposta. Le parti controvertono circa la corretta esecuzione del rapporto negoziale, addebitandosi reciproche responsabilità da inadempimento. In particolare, la società opponente ha eccepito quale fatto estintivo del credito l'avvenuto pagamento delle forniture di cuoio, lamentando, in via riconvenzionale, la presenza di vizi e difetti nella merce ricevuta. La società opposta, di contro, ha negato la sussistenza dei pretesi vizi ed ha eccepito la decadenza della società opponente dalla garanzia;
quanto alla pretesa creditoria, ha precisato che la controparte ha adempiuto solo parzialmente al proprio debito e che, dunque, residua un diritto di credito per oltre €
20.000,00.
3. Il thema decidendum verte, pertanto, dell'accertamento della corretta esecuzione del regolamento contrattuale da entrambe le parti, dovendosi acclarare l'eventuale adempimento all'obbligazione di pagamento da parte della opponente, nonché il corretto adempimento della società opposta all'obbligazione di consegnare merce della qualità pattuita.
4. Quanto alla domanda introdotta dalla convenuta, si osserva che con l'opposizione a d.i. si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede sommaria, teso all'esame dell'intero rapporto contrattuale intercorso tra le parti (non limitato quindi alla sola verifica dei presupposti per la concessione del d.i.). Ne deriva l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di pagamento introdotta dalla società opposta, attrice in veste sostanziale e solo formalmente convenuta: l'introduzione del procedimento monitorio per una parte del credito, supportato per altro da idoneo titolo ai fini della concessione della provvisoria esecutività ex art. 648
c.p.c., non preclude alla difesa opposta la proposizione della domanda di pagamento anche per la restante parte del credito, non sorretto da analoga prova scritta (art. 634 c.p.c.), né al giudice è precluso l'accertamento sull'intero rapporto (a prescindere dallo specifico profilo di inadempimento inizialmente azionato).
5. Tanto chiarito, si osserva che la società opposta ha fornito prova della pretesa creditoria azionata in via monitoria, nonché del maggior credito per il quale, in questa sede, ha richiesto l'integrale pagamento;
la società debitrice non ha invece fornito prova dell'integrale pagamento del dovuto quale fatto estintivo del credito.
5.1 Nei fatti, i rapporti commerciali tra le parti si sono instaurati sin dall'inizio del 2019. Durante il periodo di riferimento sono state emesse un totale di 13 fatture a carico della società
[...] per un totale di € 48.731,31 (doc. 2 opposta). Dette Parte_1
fatture, per altro, non sono state contestate - né sotto il profilo dell'an, né sotto il profilo del quantum.
E la società opposta ha ammesso di avere ricevuto il pagamento di somme in acconto sul maggior avere.
In particolare, risultano corrisposti € 11.000 mediante cessione del credito (doc. 10 opponente).
L'incasso della somma, per altro, è stato ammesso dal legale rappresentante della società convenuta in sede di interrogatorio formale (verbale udienza del 18.07.2022). Sono stati incassati anche €
3.358,71 in forza del vaglia cambiario con scadenza al 31.08.2020 (doc. 13 opponente). Un'ulteriore somma di € 1.500,00 è stata corrisposta mediante bonifico bancario del 16.12.2020 (doc. 15 opponente). Il tutto per € 15.858,71.
Di contro, il vaglia cambiario con scadenza al 31.01.2020 per € 4.749,50 (doc. 11 opponente) è stato protestato. Analogamente dicasi per il vaglia cambiario con scadenza al 28.02.2020 per € 5.326,63
(doc. 12 opponente).
Quanto all'assegno di € 11.366,73, risulta che lo stesso sia stato oggetto di protesto (doc. 4 opposta) in data 10.12.2019. In seguito, segnatamente il 18.02.2020 (doc. 14 opponente), la società creditrice ha rilasciato quietanza di pagamento. Occorre evidenziare che la quietanza, dato il valore confessorio che assume nell'ordinamento, fa piena prova dell'avvenuto pagamento a meno che il creditore non fornisca prova contraria (limitata ai casi di errore o violenza).
Detta prova, nel caso di specie, non è stata fornita, di talché la volontà del creditore di rilasciare la quietanza si ritiene validamente manifestata. Deve anzitutto evidenziarsi che, per detta somma, la società ha comunque Controparte_1
confermato l'avvenuto pagamento, precisando, tuttavia, che l'assegno è stato sostituito da cambiali per l'importo complessivo di € 11.000,00, riscosse presso i debitori terzi.
Complessivamente, dunque, la società opponente risulta aver corrisposto la somma complessiva di €
27.225,44 a fronte del credito come supra indicato pari ad € 48.731,31.
Ciò detto, non vi è prova di altri e successivi pagamenti, di talché residua un debito in favore della società opposta pari ad € 21.505,87, da maggiorarsi in ragione degli interessi di mora.
Da tali considerazioni si evince che l'opponente non solo è tenuta a corrispondere la somma indicata nel ricorso monitorio, pari ad € 10.000,00, a titolo di compenso, ma anche che la medesima è tenuta a pagare ulteriori 11.505,87 €.
5. E' infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla società Parte_1
5.1 Circa la sussistenza dei vizi lamentati, infatti, la società debitrice ha prodotto la sola missiva del
19.11.2019 ove si legge “il cuoio presenta evidenti venature, macchie e tagli che rendono le produzioni incommerciabili e/o quantomeno di pregio e qualità inferiore rispetto alla media” (doc.
16 opponente). La contestazione, generica nel contenuto (non indica la quantità di materiale viziato, né a quale fornitura specifica sia attribuibile la merce così contestata), è stata trasmessa quasi un mese dopo l'ultima fornitura, effettuata in data 24.10.2019, come da fattura n. 198, entrambe del
31.10.2019. A tale comunicazione, per altro, non sono seguite altre ed ulteriori contestazioni. Ora, è pur vero che ai sensi dell'art. 1495 comma 3 c.c., l'acquirente può far valere la garanzia in via di eccezione ancorché decorso il termine prescrizionale di un anno per la relativa azione;
nondimeno, a tal fine, è necessario che la denunzia dei vizi sia stata tempestivamente effettuata nel termine di 8 giorni;
ciò non è avvenuto nel caso di specie. A fronte dell'ultima consegna alla data del 24.10.2019, come detto, le contestazioni sono state avanzate solo il successivo 19.11.2019; né la società opponente ha allegato con precisione quando avrebbe scoperto i vizi in argomento, con la conseguenza che non vi sono elementi sulla base dei quali posticipare il dies a quo per il calcolo del termine di decadenza.
5.2 Ad abundantiam, deve evidenziarsi che, nonostante la predetta missiva, la società opponente ha riconosciuto il proprio debito senza nient'altro eccepire dinnanzi alle richieste di pagamento avanzate dalla fornitrice. Valga la pena richiamare lo scambio di e-mail prodotto in atti (doc. 6 opposta), dal quale emerge che in data 4.05.2020 la società ha comunicato “vi Parte_1
comunicheremo comunque a seguito degli sviluppi di tale situazione come riusciremo a saldare le fatture non pagate”, senza nulla precisare circa pretese somme non dovute in ragione degli asseriti vizi.
6. Alla luce di quanto sin qui argomentato, l'opposizione va rigettata e il diritto di credito in favore della opposta è rideterminato nella maggior somma di € 21.505,87, ferma la revoca del D.I. opposto. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (in base al decisum), dei parametri medi e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
REVOCA il D.I. n. 150 emesso dal Tribunale di Pisa in data 11.02.2021;
CONDANNA la società opponente al pagamento, in favore della opposta, di € 21.505,87 oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo;
CONDANNA la società opponente alla refusione delle spese di lite in favore della società opposta, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 28/04/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino