Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/05/2025, n. 10574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10574 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10574/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03106/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3106 del 2025, proposto da
AN Di IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariaconcetta Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Ostuni, via A. Diaz n. 77/A;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'ottemperanza della sentenza n. 5041/24 pubblicata il 12.03.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato atto che è stata rilevata d’ufficio una questione di inammissibilità del ricorso comunicata a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
Premesso che:
- la ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 5041/24, passata in giudicato, resa su ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo estero per l’insegnamento sul sostegno, lamentando l’intervenuta scadenza del doppio termine assegnato all’amministrazione e al commissario ad acta per provvedere;
- si sono costituiti in giudizio con atto formale i Ministeri dell’Istruzione e del Merito e dell'Università e della Ricerca;
- alla camera di consiglio del 20 maggio 2025, ed è stato dato avviso a verbale alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di una possibile inammissibilità del ricorso rilevata d’ufficio, in quanto proposto, in via autonoma, nelle forme del rito ex artt. 114 e ss. c.p.a., anziché nell’ambito del medesimo giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto proposto in via autonoma a norma dell’art. 114 c.p.a. piuttosto che nelle forme previste dal Codice;
Considerato:
- infatti che risulta pienamente condivisibile l’orientamento in forza del quale “Non è consentito dall'ordinamento processuale il ricorso al giudizio di ottemperanza per dare esecuzione a una sentenza amministrativa in tema di silenzio, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., in quanto detto rito speciale già contiene la possibilità, per lo stesso giudice che ha adottato la sentenza di accoglimento (e che ha statuito l'obbligo di provvedere della P.A) di decidere in materia di esecuzione anche a mezzo della nomina (nella stessa sentenza o a seguito di successiva istanza dell'interessato) di un commissario ad acta che dia compiuta attuazione, in sostituzione della Amministrazione inadempiente, al decisum contenuto in sentenza. La disciplina processuale del silenzio rifiuto configura, infatti, la fase esecutiva come momento interno dell'unitario giudizio sul ricorso avverso il silenzio, in un'ottica di massimo snellimento della procedura, tale da collocare detta fase su un piano di novità e specialità rispetto all'ordinario rito dell'ottemperanza, non essendo richiesto altro presupposto all'infuori della persistenza dello stato di inadempimento della pubblica amministrazione” (T.a.r. Puglia, Bari, sez. II, 12 luglio 2022, n. 1024);
- che coerentemente le questioni relative all’esecuzione della sentenza e all’attività dell’ausiliario sono attratte alla competenza del giudice della fase di cognizione per espressa previsione del Codice (cfr. Cons. St., sez. III, 26 aprile 2021, n. 3376; T.a.r. Campania, Napoli, sez. VII, 11 ottobre 2022, n. 6246);
- che non si tratta di una questione meramente formalistica, poiché l’art. 117, comma 4, c.p.a. configura un vero e proprio “incidente di esecuzione”, da instaurare nel procedimento principale definito dal giudice del silenzio;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto della costituzione formale dell’Amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO