TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/10/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.1137/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella, all'esito dell'udienza di giorno
29/09/2025 ha emesso ai seni dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1137/2017 R.G.
promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, via della Vittoria, 9, C.F._2
presso lo studio dell'avv. Maria Antonia Chiera, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Attori
contro
residente in [...] Controparte_1
Convenuto contumace
*****
All'udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c. del 29/09/202, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la parte costituita ha concluso come da note conclusive in atti.
IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in rinnovazione e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che i sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno il diritto di proprietà, ognuno per la sua quota, sull'immobile “appartamento censito
[...]
al catasto del Comune di Vibo Valentia al foglio n. 30, particella 315, sub 3 sito in Vibo Valentia alla
via Maricca n. 18”; Accertare e dichiarare che non esistono diritti concorrenti di terzi sul predetto
immobile, né altri diritti reali di godimento;
Accertare e dichiarare che il convenuto Controparte_1
non ha alcun diritto sulla quota di proprietà della sig.ra e Parte_1 Parte_2
relativa all'appartamento censito al Catasto del Comune di Vibo Valentia al foglio n. 30,
[...]
particella 315, sub 3 sito in Vibo Valentia alla via Maricca n. 18; Ordinare, ai sensi dell'art. 948
cod. civ., al convenuto di lasciare libero l'accesso e il godimento sull'immobile con piena
disponibilità della loro quota ai sig.ri e sull'immobile Parte_1 Parte_2
“appartamento censito al catasto del Comune di Vibo Valentia al foglio n. 30, particella 315, sub 3
sito in Vibo Valentia alla via Maricca n. 18”; Autorizzare i sig.ri e Parte_1 [...]
, in difetto di adempimento spontaneo da parte del convenuto al Parte_2 Controparte_1
dispositivo della suddetta richiesta, ad eseguire a proprie spese, e salvo rivalsa, il ripristino dello
stato quo ante con cambio della serratura per il libero godimento dell'immobile, avvalendosi di
maestranze di propria fiducia e con il ministero dell'Ufficiale Giudiziario presso l'Unep competente,
nonché l'ausilio, ove necessario, della Forza Pubblica;
Condannare il convenuto a Controparte_1
risarcire gli attori il danno cagionato dall'occupazione abusiva dell'altrui quota di proprietà, nella
misura che risulterà in corso di causa e/o in quella ritenuta, anche equitativamente, di giustizia;
Condannare il convenuto alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Gli attori, a sostegno della domanda, hanno preliminarmente esposto di essere comproprietari,
unitamente al convenuto, dell'immobile censito al catasto del Comune di Vibo Valentia al foglio n.
30, particella 315, sub 3, sito in Vibo Valentia alla via Maricca n. 18 – di cui acquisivano la piena proprietà per effetto delle disposizioni contenute nell'atto di compravendita a rogito del notaio
(allegato all'atto introduttivo) a seguito della morte di (avvenuta Persona_1 Persona_2
in data 8.06.2011), che era usufruttuario dell'immobile (insieme ad , già deceduta in Persona_3
data 9.11.1988). Hanno quindi, dedotto, che il convenuto, comproprietario dell'immobile, dalla morte del padre ha iniziato ad occupare l'immobile abusivamente, provvedendo a Persona_2
cambiare la serratura della porta d'ingresso senza consegnare copia delle chiavi agli altri comproprietari, che quindi non potevano accedervi liberamente.
Nonostante la regolarità della notifica in rinnovazione, non si costituiva in giudizio CP_1
e all'udienza del 11/05/2018 ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
Istruita la causa documentalmente, a seguito della revoca dell'ordinanza di ammissione della prova orale per testimoni articolata da parte attrice, all'udienza del 17.09.2019, il giudice precedente titolare ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per la precisazione delle conclusioni, l'odierno procedimento in data 25/01/2024 veniva assegnato alla sottoscritta, che all'udienza di giorno
29/09/2025, fissata per la discussione della causa, e sostituita con il deposito di note scritte ex art 127
ter c.p.c., lette le note conclusive depositate da parte attrice (ove la parte insisteva nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e chiedeva la decisione della causa), tratteneva la causa in decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Nel merito, la domanda non è fondata e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, qualificata la domanda come un'azione di rivendicazione, va evidenziata, la sussistenza della legittimazione attiva degli attori, considerato che le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune – tra cui l'azione di rivendica – possono essere promosse anche soltanto da uno o taluno dei comproprietari, senza che si renda necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/11/2021,
n.31237).
Infatti, l'azione di rivendicazione non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali terzi che vantino o possano avere interesse a vantare diritti sulla cosa contrastanti con il diritto di proprietà fatto valere in giudizio dall'attore, poiché, in tal caso, l'unica conseguenza sarà che la sentenza, facendo stato solo tra le parti del giudizio, non sarà opponibile ai terzi interessati rimasti estranei al giudizio stesso, non può essere considerata "inutiliter data" (Cass.
n. 27295/2013, Cass. 685/11 e Cass. II, n. 10739/2001).
In particolare, parte attrice ha proposto un'azione di rivendicazione della comproprietà di immobili, adducendo l'inibizione di attività vietate al comunista perché lesive delle pari facoltà dei comproprietari;
avendo invocato la comunione (e non la proprietà esclusiva) della cosa, ha agito,
quindi, per il recupero dell'utilizzazione non necessariamente attraverso la consegna del bene ma con un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso del bene che il comportamento del comproprietario gli ha evidentemente impedito.
Ebbene, secondo la Corte di cassazione, chi invocando la qualità di comproprietario - e non di proprietario esclusivo del bene - agisca per ottenere il recupero della utilizzazione della cosa, di cui lamenti di essere stato privato, attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune (impedito dal comportamento del comproprietario),
soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà
dall'art. 948 cod. civ. (Cass. 3648/04).
Infatti, in tema di azioni a tutela della proprietà, con l'azione di rivendicazione, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà (Tribunale Bergamo sez. IV, 20/02/2020, n.414). In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter-partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes,
del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
L'attore in rivendica deve provare, infatti, la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (Cass. civ. sent. n. 2334/95; Cass. civ. Sez. II, 04-12-
2014, n. 25643; Cass., ord. 14 dicembre 2018, n. 32386). Se, cioè, l'acquisto della proprietà non è a titolo originario, il titolare deve dimostrare il proprio titolo d'acquisto (derivativo) ed il titolo dei suoi danti causa sino a giungere ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica), e ciò poiché
l'acquisto a titolo derivativo rivela esclusivamente che è avvenuto un atto di trasferimento del diritto di cui era titolare il dante causa, sicché, posto il principio nemo plus iuris ad alium transferre potest
quam ipse habet, la produzione del titolo derivativo da parte del rivendicante non dimostra l'effettiva titolarità del diritto di proprietà, bensì esclusivamente la legittimazione a possedere, vantata anche dal suo predecessore.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, quindi, la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009).
Va precisato, inoltre, che l'onere probatorio dell'azione reale di rivendicazione è
particolarmente gravoso quando il convenuto sia rimasto contumace, come nella fattispecie, in quanto
è preclusa l'applicazione di tutti quei temperamenti, che la giurisprudenza ha riconosciuto, fondati proprio sulle difese del convenuto. Nella fattispecie parte attrice ha prodotto titolo di acquisto della nuda proprietà dell'immobile con usufrutto a favore di e , a rogito del notaio Persona_2 Persona_3 Persona_1
del 27.01.1977, ed i certificati di morte di e;
l'atto di compravendita Persona_3 Persona_2
di pari data, a rogito del notaio con cui il dante causa acquistava per persona da Persona_1
nominare dalla società costruttrice dell'immobile e l'atto di trascrizione, con la dichiarazione di nomina in proprio favore.
Dette produzioni, tuttavia, non sono sufficienti a ritenere soddisfatto l'onere probatorio,
giacché la società venditrice-costruttrice ha a sua volta acquistato a titolo derivativo il terreno su cui
è sorto l'immobile oggetto di causa – mediante atto di compravendita del 31.10.1968, citato nel contratto di compravendita del 1977 allegato all'atto introduttivo;
manca, quindi, la prova dell'acquisto a titolo originario del terreno da parte del dante causa della società costruttrice-
venditrice, atteso che il fabbricato, a norma del generale principio sancito dall'art. 934 c.c., accede alla proprietà del suolo e, pertanto, della prova dell'avvenuto acquisto a titolo originario di quest'ultimo parte attrice avrebbe dovuto piuttosto farsi carico.
Al contempo non vi è allegazione, ancor prima che prova o richiesta di prova, né in merito alla compiuta usucapione (al contrario parte attrice ha proposto una domanda risarcitoria che presuppone il possesso in capo alla controparte) né in merito alla sussistenza di altre ipotesi idonee ad attenuare l'onere della prova.
Si aggiunge che non avrebbe potuto portare a diversa conclusione l'espletamento della prova per testi articolata da parte attrice, ininfluente ai fini della decisione, considerato anche che l'interrogatorio formale richiesto si è concluso con la mancata comparizione della parte all'udienza.
Infatti, alla luce degli indicati insegnamenti giurisprudenziali, va evidenziato che la prova richiesta risulta, già in sede di formulazione dei quesiti, inadeguata, non essendo articolata sulla proprietà degli attori e non essendo stato dedotto alcunché in ordine alla esistenza di un possesso ultraventennale. In definitiva, parte attrice non ha fornito la rigorosa prova richiesta dall'art. 948 cod. civ. e comunque quella offerta non è affatto idonea in relazione al tipo di domanda intentata.
Per tali ragioni la domanda di rivendica va, dunque, rigettata, così come la domanda risarcitoria, presupponendo la prova della proprietà del bene, ed ogni restante questione resta assorbita.
Stante l'inattività difensiva del convenuto, rimasto contumace, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1137/2017
R.G.:
- rigetta le domande attoree;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Vibo Valentia, il 8 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Eugenia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella, all'esito dell'udienza di giorno
29/09/2025 ha emesso ai seni dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1137/2017 R.G.
promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, via della Vittoria, 9, C.F._2
presso lo studio dell'avv. Maria Antonia Chiera, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Attori
contro
residente in [...] Controparte_1
Convenuto contumace
*****
All'udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c. del 29/09/202, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la parte costituita ha concluso come da note conclusive in atti.
IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in rinnovazione e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che i sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno il diritto di proprietà, ognuno per la sua quota, sull'immobile “appartamento censito
[...]
al catasto del Comune di Vibo Valentia al foglio n. 30, particella 315, sub 3 sito in Vibo Valentia alla
via Maricca n. 18”; Accertare e dichiarare che non esistono diritti concorrenti di terzi sul predetto
immobile, né altri diritti reali di godimento;
Accertare e dichiarare che il convenuto Controparte_1
non ha alcun diritto sulla quota di proprietà della sig.ra e Parte_1 Parte_2
relativa all'appartamento censito al Catasto del Comune di Vibo Valentia al foglio n. 30,
[...]
particella 315, sub 3 sito in Vibo Valentia alla via Maricca n. 18; Ordinare, ai sensi dell'art. 948
cod. civ., al convenuto di lasciare libero l'accesso e il godimento sull'immobile con piena
disponibilità della loro quota ai sig.ri e sull'immobile Parte_1 Parte_2
“appartamento censito al catasto del Comune di Vibo Valentia al foglio n. 30, particella 315, sub 3
sito in Vibo Valentia alla via Maricca n. 18”; Autorizzare i sig.ri e Parte_1 [...]
, in difetto di adempimento spontaneo da parte del convenuto al Parte_2 Controparte_1
dispositivo della suddetta richiesta, ad eseguire a proprie spese, e salvo rivalsa, il ripristino dello
stato quo ante con cambio della serratura per il libero godimento dell'immobile, avvalendosi di
maestranze di propria fiducia e con il ministero dell'Ufficiale Giudiziario presso l'Unep competente,
nonché l'ausilio, ove necessario, della Forza Pubblica;
Condannare il convenuto a Controparte_1
risarcire gli attori il danno cagionato dall'occupazione abusiva dell'altrui quota di proprietà, nella
misura che risulterà in corso di causa e/o in quella ritenuta, anche equitativamente, di giustizia;
Condannare il convenuto alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Gli attori, a sostegno della domanda, hanno preliminarmente esposto di essere comproprietari,
unitamente al convenuto, dell'immobile censito al catasto del Comune di Vibo Valentia al foglio n.
30, particella 315, sub 3, sito in Vibo Valentia alla via Maricca n. 18 – di cui acquisivano la piena proprietà per effetto delle disposizioni contenute nell'atto di compravendita a rogito del notaio
(allegato all'atto introduttivo) a seguito della morte di (avvenuta Persona_1 Persona_2
in data 8.06.2011), che era usufruttuario dell'immobile (insieme ad , già deceduta in Persona_3
data 9.11.1988). Hanno quindi, dedotto, che il convenuto, comproprietario dell'immobile, dalla morte del padre ha iniziato ad occupare l'immobile abusivamente, provvedendo a Persona_2
cambiare la serratura della porta d'ingresso senza consegnare copia delle chiavi agli altri comproprietari, che quindi non potevano accedervi liberamente.
Nonostante la regolarità della notifica in rinnovazione, non si costituiva in giudizio CP_1
e all'udienza del 11/05/2018 ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
Istruita la causa documentalmente, a seguito della revoca dell'ordinanza di ammissione della prova orale per testimoni articolata da parte attrice, all'udienza del 17.09.2019, il giudice precedente titolare ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per la precisazione delle conclusioni, l'odierno procedimento in data 25/01/2024 veniva assegnato alla sottoscritta, che all'udienza di giorno
29/09/2025, fissata per la discussione della causa, e sostituita con il deposito di note scritte ex art 127
ter c.p.c., lette le note conclusive depositate da parte attrice (ove la parte insisteva nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e chiedeva la decisione della causa), tratteneva la causa in decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Nel merito, la domanda non è fondata e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, qualificata la domanda come un'azione di rivendicazione, va evidenziata, la sussistenza della legittimazione attiva degli attori, considerato che le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune – tra cui l'azione di rivendica – possono essere promosse anche soltanto da uno o taluno dei comproprietari, senza che si renda necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/11/2021,
n.31237).
Infatti, l'azione di rivendicazione non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali terzi che vantino o possano avere interesse a vantare diritti sulla cosa contrastanti con il diritto di proprietà fatto valere in giudizio dall'attore, poiché, in tal caso, l'unica conseguenza sarà che la sentenza, facendo stato solo tra le parti del giudizio, non sarà opponibile ai terzi interessati rimasti estranei al giudizio stesso, non può essere considerata "inutiliter data" (Cass.
n. 27295/2013, Cass. 685/11 e Cass. II, n. 10739/2001).
In particolare, parte attrice ha proposto un'azione di rivendicazione della comproprietà di immobili, adducendo l'inibizione di attività vietate al comunista perché lesive delle pari facoltà dei comproprietari;
avendo invocato la comunione (e non la proprietà esclusiva) della cosa, ha agito,
quindi, per il recupero dell'utilizzazione non necessariamente attraverso la consegna del bene ma con un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso del bene che il comportamento del comproprietario gli ha evidentemente impedito.
Ebbene, secondo la Corte di cassazione, chi invocando la qualità di comproprietario - e non di proprietario esclusivo del bene - agisca per ottenere il recupero della utilizzazione della cosa, di cui lamenti di essere stato privato, attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune (impedito dal comportamento del comproprietario),
soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà
dall'art. 948 cod. civ. (Cass. 3648/04).
Infatti, in tema di azioni a tutela della proprietà, con l'azione di rivendicazione, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà (Tribunale Bergamo sez. IV, 20/02/2020, n.414). In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter-partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes,
del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
L'attore in rivendica deve provare, infatti, la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (Cass. civ. sent. n. 2334/95; Cass. civ. Sez. II, 04-12-
2014, n. 25643; Cass., ord. 14 dicembre 2018, n. 32386). Se, cioè, l'acquisto della proprietà non è a titolo originario, il titolare deve dimostrare il proprio titolo d'acquisto (derivativo) ed il titolo dei suoi danti causa sino a giungere ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica), e ciò poiché
l'acquisto a titolo derivativo rivela esclusivamente che è avvenuto un atto di trasferimento del diritto di cui era titolare il dante causa, sicché, posto il principio nemo plus iuris ad alium transferre potest
quam ipse habet, la produzione del titolo derivativo da parte del rivendicante non dimostra l'effettiva titolarità del diritto di proprietà, bensì esclusivamente la legittimazione a possedere, vantata anche dal suo predecessore.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, quindi, la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009).
Va precisato, inoltre, che l'onere probatorio dell'azione reale di rivendicazione è
particolarmente gravoso quando il convenuto sia rimasto contumace, come nella fattispecie, in quanto
è preclusa l'applicazione di tutti quei temperamenti, che la giurisprudenza ha riconosciuto, fondati proprio sulle difese del convenuto. Nella fattispecie parte attrice ha prodotto titolo di acquisto della nuda proprietà dell'immobile con usufrutto a favore di e , a rogito del notaio Persona_2 Persona_3 Persona_1
del 27.01.1977, ed i certificati di morte di e;
l'atto di compravendita Persona_3 Persona_2
di pari data, a rogito del notaio con cui il dante causa acquistava per persona da Persona_1
nominare dalla società costruttrice dell'immobile e l'atto di trascrizione, con la dichiarazione di nomina in proprio favore.
Dette produzioni, tuttavia, non sono sufficienti a ritenere soddisfatto l'onere probatorio,
giacché la società venditrice-costruttrice ha a sua volta acquistato a titolo derivativo il terreno su cui
è sorto l'immobile oggetto di causa – mediante atto di compravendita del 31.10.1968, citato nel contratto di compravendita del 1977 allegato all'atto introduttivo;
manca, quindi, la prova dell'acquisto a titolo originario del terreno da parte del dante causa della società costruttrice-
venditrice, atteso che il fabbricato, a norma del generale principio sancito dall'art. 934 c.c., accede alla proprietà del suolo e, pertanto, della prova dell'avvenuto acquisto a titolo originario di quest'ultimo parte attrice avrebbe dovuto piuttosto farsi carico.
Al contempo non vi è allegazione, ancor prima che prova o richiesta di prova, né in merito alla compiuta usucapione (al contrario parte attrice ha proposto una domanda risarcitoria che presuppone il possesso in capo alla controparte) né in merito alla sussistenza di altre ipotesi idonee ad attenuare l'onere della prova.
Si aggiunge che non avrebbe potuto portare a diversa conclusione l'espletamento della prova per testi articolata da parte attrice, ininfluente ai fini della decisione, considerato anche che l'interrogatorio formale richiesto si è concluso con la mancata comparizione della parte all'udienza.
Infatti, alla luce degli indicati insegnamenti giurisprudenziali, va evidenziato che la prova richiesta risulta, già in sede di formulazione dei quesiti, inadeguata, non essendo articolata sulla proprietà degli attori e non essendo stato dedotto alcunché in ordine alla esistenza di un possesso ultraventennale. In definitiva, parte attrice non ha fornito la rigorosa prova richiesta dall'art. 948 cod. civ. e comunque quella offerta non è affatto idonea in relazione al tipo di domanda intentata.
Per tali ragioni la domanda di rivendica va, dunque, rigettata, così come la domanda risarcitoria, presupponendo la prova della proprietà del bene, ed ogni restante questione resta assorbita.
Stante l'inattività difensiva del convenuto, rimasto contumace, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1137/2017
R.G.:
- rigetta le domande attoree;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Vibo Valentia, il 8 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Eugenia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011