Decreto presidenziale 11 novembre 2022
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00049/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01328/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione, non costituito in giudizio;
USR - Ufficio scolastico regionale per il Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Maria Stoppani e Giulio Pascali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, via Brenta, 2a;
per l'annullamento
- del bando di concorso di cui al D.D. n. 499/2020 avente per oggetto “ concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado ”;
- del D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022 avente per oggetto “ Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499 - Concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado ”.
- della graduatoria di merito pubblicata per la classe di concorso -OMISSIS- pubblicata dalla Regione Veneto l’11 luglio 2022 poi ripubblicata il 26 luglio 2022, relativamente al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella parte, in cui in relazione al punteggio dei titoli, risultano assegnati punti 11,25 piuttosto che punti 20 come previsto dalla tabella di cui all'Allegato B del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021;
- del decreto emesso l’11 luglio 2022 e del decreto emesso il 26 luglio 2022 a firma del Direttore generale dell'USR Veneto con cui è stata disposta la pubblicazione della graduatoria generale di merito per la classe di concorso -OMISSIS- nella parte in cui in relazione al punteggio dei titoli risultano assegnati punti 11,25 piuttosto che punto 20 come previsto dalla tabella di cui all'Allegato B del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021;
- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice nominata per la classe di concorso -OMISSIS- nonché di tutti i verbali di correzione relativi all'assegnazione dei punteggi per i titoli del ricorrente;
- di tutti gli atti della procedura e, in particolare, di tutti i verbali delle successive riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente ed assegnati i voti;
- del bando di concorso nonché della relativa tabella di cui all'Allegato B, nella parte in cui risulta lesiva degli interessi del ricorrente;
- di ogni atto preordinato, consequenziale o connesso;
nonché per la condanna
al risarcimento per equivalente o in forma specifica mediante la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all’assegnazione del punteggio così come sopra indicato con conseguente rettifica della graduatoria in relazione alle classi di concorso -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell’USR - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. LA CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio – originariamente introdotto innanzi al Tar Lazio e successivamente riassunto in prosecuzione dinanzi a questo Tribunale, quale giudice territorialmente competente, a seguito dell’ordinanza n.-OMISSIS- del 26 ottobre 2022– il ricorrente ha impugnato il bando e tutti gli atti relativi al “ concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado ”, e, in particolare, la graduatoria di merito pubblicata, all’esito, dalla Regione Veneto, per la classe di concorso -OMISSIS-, nella parte in cui, in relazione al punteggio relativo ai titoli, gli sono stati assegnati punti 11,25 anziché 20.
2. A sostegno della domanda di annullamento, ha proposto i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione e falsa applicazione della tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno di cui al DM 326 del 09.11.2021. Violazione della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni ”;
2.2. “ Violazione, erronea e falsa applicazione degli artt.1, 2, 3 L. 241)1990 e successive modifiche e integrazioni ”;
2.3. “ Violazione del principio del legittimo affidamento ”.
3. Il ricorrente ha contestualmente proposto domanda risarcitoria per equivalente o in forma specifica “ mediante la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all’assegnazione del punteggio così come sopra indicato con conseguente rettifica della graduatoria in relazione alle classi di concorso A029 ed A030 ”.
4. Il Ministero dell’istruzione, ritualmente intimato, non si è costituito.
Si è invece costituito l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto (USR), sostenendo la infondatezza delle domande proposte.
Si è inoltre costituita la controinteressata, instando per il rigetto del ricorso.
5.Con decreto presidenziale n.-OMISSIS- dell’11 novembre 2022, è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, cui il ricorrente ha provveduto.
6. All’udienza di merito straordinaria del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. La domanda di annullamento, dal cui esame è opportuno prendere le mosse, è infondata.
7.1. Come si è visto, a sostegno della stessa, il ricorrente ha dedotto tre motivi, i quali, per la loro connessione logico-giuridica, possono trattarsi congiuntamente.
In particolare, si sono sostenuti:
- il difetto di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la Commissione ad attribuire il contestato punteggio in ordine ai titoli posseduti dal ricorrente;
- la violazione del legittimo affidamento sulle prescrizioni contenute nel bando di concorso e nell’allegata tabella di valutazione dei titoli;
- l’errore nell’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli.
7.2. Muovendo dal terzo profilo di censura, il ricorrente riferisce di aver dichiarato nella domanda di partecipazione:
- “ il proprio titolo di studio: diploma accademico di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ”;
- il conseguimento di “ 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, e di possedere, almeno 6 crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia, metodologie e tecnologie didattiche ”;
- “ i propri titoli di servizio presti nelle scuole statali ” (così nel ricorso, p.5);
- “ il terzo premio conseguito il 12.12.1992 presso il centro culturale italo-inglese “Premio” -OMISSIS-; il terzo premio conseguito il 03.09.1990 presso la 12 Rassegna nazionale Violoncellisti -OMISSIS-; il primo premio conseguito il 03.09.1990 presso la 12 Rassegna nazionale Violoncellisti -OMISSIS-; il terzo premio conseguito il 20.09.1993 presso il Concorso Nazionale di Violoncello Scuola Musicale di -OMISSIS- ”.
Sostiene, quindi, che, per tali titoli, avrebbe dovuto ottenere 20 punti, in luogo degli 11,25 assegnatigli dalla Commissione; segnatamente:
- in relazione al titolo di studio, sulla base della regola dettata dall’Allegato B sezione A.1.1. della gara, secondo cui “ le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50 ”, rileva che “ avendo [egli] conseguito il punteggio di 9,50 (base votazione 10, votazione in centesimi 95) con riferimento al titolo di studio dichiarato nella domanda, la Commissione avrebbe dovuto arrotondare tale punteggio a 10 e, applicando la formula indicata, il punteggio avrebbe dovuto essere 12,5 e non 11,25 ”;
- rispetto ai premi conseguiti nella partecipazione a concorsi nazionali e internazionali, lamenta, per i “ tre terzi premi ” dichiarati, la mancata attribuzione del punteggio di 1,25, nonché, per il primo premio pure conseguito, la mancata attribuzione di ulteriori 3,75 punti, per un totale di punti non riconosciuti pari a 7,50.
- in relazione ai 24 crediti formativi accademici, lamenta la mancata attribuzione di 5 punti.
7.3. La censura è infondata.
7.3.1. Quanto al titolo di studio, come chiarito nella nota istruttoria depositata dall’USR il 21 ottobre 2025, il punteggio è stato attribuito automaticamente dalla piattaforma telematica, sulla base dei dati inseriti da ciascun candidato, senza intervento della Commissione.
Nel caso del ricorrente, questi ha indicato una votazione di 9,50/10, con un rapporto 95/100. Ciò in conformità di quanto previsto dalla lex specialis, ove è previsto che “ I titoli di accesso il cui voto non espresso in centesimi sono riportati a 100 ”, con la precisazione che “ Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o inferiori a 0,50 ”.
Come condivisibilmente chiarito nella riferita nota, la piattaforma informatica ha operato conformemente alle prescrizioni del decreto di indizione del concorso e, quindi, dapprima, convertendo il voto in centesimi, di poi, applicando l’eventuale arrotondamento per i numeri frazionali.
Nel caso di specie, il punteggio di 9,5/10 è stato convertito in centesimi, e quindi in 95/100, sicché, correttamente, non è stato applicato alcun arrotondamento, in quanto non risultante una frazione da arrotondare ma un numero pieno (95).
La tesi del ricorrente, secondo cui avrebbe dovuto operarsi l’arrotondamento del punteggio iniziale, pari a 9,5, consegue, quindi, ad una errata interpretazione della regola concorsuale.
7.3.2. Quanto al reclamato punteggio per i premi conseguiti, l’amministrazione resistente, nella nota istruttoria già richiamata, ha chiarito che la Commissione non rappresentato le ragioni del proprio operato, evidenziando che – effettuata, per tutti i concorrenti, una verifica sui premi dichiarati – rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente nella domanda di partecipazione, ha accertato che:
- per il terzo premio conseguito il 12.12.1992, non è stato individuato alcun concorso e quindi attribuito alcun punteggio;
- per il terzo premio conseguito il 3 settembre 1990, è stato correttamente attribuito al ricorrente il punteggio di 1,25;
- il primo premio conseguito il 3 settembre 1190, non gli è stato riconosciuto giacché “ottenuto in formazione (duo) e non come solista;
- per il terzo premio conseguito il 20 settembre 1993, non è stato individuato alcun concorso e quindi attribuito alcun punteggio.
Va evidenziato che, alla produzione della nota istruttoria da parte dell’amministrazione resistente, non è seguito il deposito di memoria difensiva del ricorrente, il quale, pertanto, nulla ha controdedotto, nemmeno rispetto ai concorsi che l’amministrazione ha riferito essere inesistenti.
Anche tale censura si rileva, pertanto, infondata, risultando la corretta applicazione delle regole del bando di concorso.
7.3.2. Del pari infondata la deduzione in ordine al punteggio che illegittimamente non sarebbe stato attribuito in relazione ai 24 crediti formativi universitari.
Come infatti rilevato dalla resistente, tali crediti non sono compresi fra i titoli valutabili dalle regole disciplinanti il concorso, costituendo essi, di contro, requisito necessario di partecipazione.
7.4. Sono, da ultimo, infondate le censure di difetto di motivazione e violazione del principio di affidamento.
Quanto al primo profilo, deve, infatti, ritenersi che con l’attribuzione di un punteggio numerico per la valutazione dei titoli, il dovere motivazionale sia adeguatamente assolto, ove i criteri di attribuzione del punteggio siano, come nel caso di specie, espressamente previsti dalla lex specialis .
Quanto al secondo profilo, deve ritenersi che alcun affidamento può ritenersi leso, giacché, come si è sin qui verificato, l’amministrazione ha fatto corretta applicazione delle regole concorsuali.
8. Alla infondatezza della domanda di annullamento consegue il rigetto di quella risarcitoria, non sussistendo le illegittimità dedotte dal ricorrente nell’azione amministrativa.
9. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
10. Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti, in ragione della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco DI, Presidente
LE RB, Primo Referendario
LA CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CI | Marco DI |
IL SEGRETARIO