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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/05/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5035/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5035/2022
All'udienza del 22 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- e , l'avv. Di Prospero Alberto ha depositato le Controparte_1 Controparte_2
note sostitutive di udienza in data 09.05.2025;
- Per l'avv. Sebastiano Angelo Scarpa ha depositato le note sostitutive Controparte_3
di udienza in data 21.05.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5035/2022 promossa da:
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Di Prospero Alberto ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in San Felice Circeo, Via G. Leopardi n.32, giusta procura in atti;
ATTORI
Contro
c.f. , e per essa, n.q. di mandataria, la Controparte_4 P.IVA_1 CP_5
rappresentata e difesa dall'avv. Ranchino Tommaso e dall'avv. Ranchino
[...]
Michele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cristoforo Colombo n.
177, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Nonché
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Scarpa Sebastiano Controparte_3 P.IVA_2
Angelo e dall'avv. Castellan Renata ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova,
Via G. Belzoni, n. 65, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Controparte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio la e per essa n.q. di mandataria, la Controparte_4 [...]
proponendo opposizione avverso il precetto con cui gli era stato intimato il Controparte_5 pagamento della somma di € 27.991,19 in forza del decreto ingiuntivo n. 1324/2017 del 26.6.17.
A sostegno dell'opposizione, esponevano: 1) la nullità insanabile del precetto per difetto di ius postulandi in quanto non risultava allegata la procura speciale atto Notar del 2.8.1019 Per_1
n. 27585/11657 di repertorio, con il quale il legale rapp.te pro tempore Dr. Persona_2
delegava a rappresentare la e per essa n.q. di mandataria, la Controparte_4 [...]
né in calce al precetto né al D.I. a suo tempo emesso, essendovi soltanto una Controparte_5
generica indicazione del notaio rogante e le incorporazioni da questi certificate;
2) che dal riepilogo delle vicende antecedenti l'attuale fattispecie giudiziale, nonché in base alle successive considerazioni in punto di diritto, appariva evidente la nullità e l'inefficacia del decreto monitorio azionato;
3) che a seguito della consultazione dei documenti prodotti dalla banca ricorrente nel proprio fascicolo della fase monitoria, vi era esclusivamente una copia fotostatica dei finanziamenti chirografari uno per €.30.000,00 e l'altro per €. 15.000,00, asseritamente notificati al fideiussore (e, comunque, non notificate al debitore principale Controparte_2 [...]
), nonché delle richieste di pagamento, con conseguente nullità del decreto CP_1
ingiuntivo per inesistenza della prova scritta, “ex” art. 633 c.p.c.; 4) che, relativamente alla documentazione in atti ed al calcolo degli interessi prodotti, i documenti ex adverso prodotti, sebbene riconosciuti come prova idonea ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, non risultavano idonei a comprovare l'esistenza dell'asserito diritto di credito, nella eventuale e successiva fase di ordinaria cognizione;
5) che non potevano assumere valenza probatoria le condizioni generali dei contratti di fideiussione, secondo cui facevano piena prova le risultanze delle scritture contabili della banca, poiché tale previsione normativa si palesava vessatoria e ricadeva sotto il dettato di inefficacia di cui all'art. 1469 “quinquies” cod. civ., in relazione alla censura fissata dai parametri di cui ai nn. 2, 16 e 18 della lista, dall'art. 1469 bis cod. civ..; 6) che altrettanto irrilevante appariva la certificazione depositata in atti indicata come estratto certificato ex art. 50 TUB che risultava essere un vero e proprio “saldaconto” assolutamente inidoneo all'emissione di un decreto monitorio;
7) che, in merito all'ammontare richiesto a titolo di capitale e di interessi, dalla semplice lettura del dato contrattuale emergeva un contrasto tra il contenuto di quest'ultimo e quanto inderogabilmente fissato dalla disciplina legale e così, nel pagina 3 di 10 caso in esame, sulla scorta della legge n. 108/96; 8) che nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuto applicabile l'art. 1815, 2 comma cod. civ., così come novellato dalla l. n. 108/96, il tasso di interesse compensativo da applicarsi doveva essere, comunque, ridotto al saggio legale in vigore al fine di operare l'esatta contabilizzazione dell'effettivo debito;
9) che la aveva CP_6
previsto la corresponsione di interessi su interessi in violazione del divieto di anatocismo secondo la disciplina codicistica, “ex” art. 1283 cod. civ;
10) che la fideiussione rilasciata da
[...]
doveva reputarsi nulla;
11) che nella fattispecie giudiziale in esame doveva trovare CP_2
applicazione l'art. 1954 cod. civ. riguardo il diritto di regresso nei confronti del debitore posto che l'intera procedura aveva visto come attore inconsapevole la alla quale, Controparte_2
peraltro, non erano state notificate la revoca dei rapporti e delle facilitazioni creditizie;
12) che era interesse degli attori ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, stante la presenza di oggettivi motivi di opportunità nonché l'inadeguatezza del titolo posto a fondamento del precetto per le motivazioni espresse in merito alla inefficacia, nullità ed inammissibilità del decreto monitorio emesso attesa l'ingente somma precettata.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, “contrariis rejectis”, previo accertamento degli atti esposti in narrativa;
In via preliminare e/o pregiudiziale sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto ricorrendone gravi motivi;
Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la nullità del precetto per difetto di “ius postulandi” “ex” art. 156 comma 2 c.p.c.. In via principale: dichiarare l'inefficacia del precetto perché fondato su decreto ingiuntivo palesemente nullo in fatto ed in diritto;
In subordine condannare gli attori al pagamento della diversa somma, minore, eventualmente dovuta alla società convenuta e che verrà accertata nel corso dell'istruttoria a seguito di CTU tecnico-contabile che sin da ora si invoca. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto Procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_4 CP_5
esponendo che: 1) con contratto del 19 luglio 2019, la
[...] Controparte_4
aveva sottoscritto con un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli CP_7
effetti degli articoli 1,4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione;
2) in virtù del suddetto
Contratto di Cessione la aveva acquistato pro soluto dalla Banca cedente un Controparte_4
portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari, vantati nei pagina 4 di 10 confronti di debitori classificati a sofferenza e meglio specificati nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Parte seconda n. 91 del 03 agosto 2019; 3) tra i crediti oggetto di cessione era ricompreso quello originariamente vantato da nei confronti CP_7
della Impresa Individuale e dei garanti e Controparte_1 Parte_1 [...]
; 4) con atto del Notaio Dott. del 02.08.2019, n. 27585/11657 di CP_2 Persona_3
repertorio, la aveva conferito mandato alla Controparte_4 Controparte_5
di gestione del suindicato credito.
In merito ai motivi di opposizione, replicava che la documentazione depositata rendeva evidente che la aveva conferito mandato alla di Controparte_4 Controparte_5
gestione del proprio credito vantato e che questa aveva agito processualmente, in persona del proprio legale rappresentante Dott. ; assumeva, inoltre, che con la opposizione Persona_2
alla esecuzione era possibile dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e non già quei fatti che potevano e dovevano essere fatti valere nel procedimento di formazione del titolo esecutivo stesso, non essendo consentito che il procedimento ex art. 615 c.p.c. degradi ad ulteriore giudizio di cognizione su domande giudiziali ed eccezioni non proposte con gli idonei strumenti processuali accordati dall'ordinamento. Nel caso di specie, gli odierni opponenti non avevano svolto alcuna opposizione al decreto ingiuntivo D.I. n. 324/2017 con cui il Presidente del Tribunale di Latina aveva ingiunto loro il pagamento in favore della banca di € 20.646,86 per sorte ed € 5.406,74 per interessi, oltre spese legali, e, pertanto, lo stesso era ormai passato in giudicato e la relativa pretesa creditoria, oggi legittimamente precettata, non poteva essere contestata, per i motivi di doglianza quali quelli ex adverso sollevati, di tal che la avversa opposizione a precetto finalizzata si appalesava prima che infondata, inammissibile. Quindi, concludeva chiedendo: “Piaccia all'ECC.MO TRIBUNALE adito, contrariis reiectis -in via preliminare cautelare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo;
-in via principale, dichiarare inammissibile e, comunque, infondata l'avversa opposizione per i motivi esposti con integrale rigetto delle avverse domande. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 22.05.2025.
pagina 5 di 10 Nelle more, in data 29.04.2025, depositava comparsa di intervento, ex art. 111 c.p.c., la
[...]
deducendo che: 1) in data 12.12.2024, cedeva a CP_3 Controparte_4 Controparte_3
un portafoglio di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB nel quale era ricompreso il credito oggetto di causa;
2) della suddetta cessione veniva dato pubblico avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte II, n. 153 del 31-12-2024; 3) tra i crediti ceduti era compreso il credito oggetto di causa vantato nei confronti degli odierni opponenti e identificato dal NDG 66663438 riportato nella lista dei crediti ceduti, oltre che nell'allegato al contratto di cessione autenticato e depositato presso il Notaio
di Padova (Rep. 51952 e Racc. 23234), come indicato nell'avviso di cessione stesso. In tali Persona_4
premesse, dichiarava di intervenire e costituirsi nel presente giudizio, quale successore a titolo particolare di nella medesima posizione processuale e sostanziale relativa al Controparte_4
credito oggetto di causa, richiamando integralmente e facendo proprie tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla cedente, ribadendo e facendo proprie tutte le già adottate conclusioni, istanze e richieste comunque avanzate dai precedenti titolari del credito.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione spiegata – da ascriversi certamente all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I, c.p.c., avendo il debitore contestato il diritto del creditore di agire in executivis per l'importo contenuto nell'atto di precetto – non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, l'eccezione concernente il presunto difetto di ius postulandi dell'odierna opposta risulta ampiamente sconfessata alla luce della documentazione versata in atti.
Ed invero, parte opposta ha tempestivamente e ritualmente depositato, a fronte delle contestazioni sollevate dagli opponenti, la procura speciale per atto del Notaio Dott. del Persona_3
02.08.2019 n. 27585/11657 di repertorio, registrato a Milano DP I il 6 agosto 2019 al n. 20458
s.1T, in forza della quale la costituiva quale procuratore speciale la Controparte_4
affinché “possa (..) compiere tutto quanto necessario e/o utile Controparte_5
e/o opportuno al fine _(i) di riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre i crediti oggetto di cessione pro soluto ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data 19 luglio 2019 tra in qualità di cedente e la Società in qualità di cessionaria, dei quali la Controparte_7
Società è divenuta titolare in data 24 luglio 2019 e di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 91 del 03
Agosto 2019 e deposito nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, nonché dei crediti dei quali la Società diverrà titolare (i “Crediti”) nonché (ii) di gestire e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate o
pagina 6 di 10 che dovessero essere instaurate successivamente alla data del presente atto, con riferimento ai
Crediti nei confronti dei debitori ceduti e/o dei garanti e/o degli aventi causa di detti debitori ceduti e garanti”.
Risulta altresì depositata la procura conferita dalla al dott. Controparte_5
con atto del 25.09.2020 in autentica Rep. 22298 - Racc. 10843 Dott. Persona_2 [...]
Notaio in Roma, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 30.09.2020 n. 24480 Per_5
serie IT, nonché la procura alle liti conferita dalla stessa , in persona del dott. ai CP_5 Per_2
difensori costituiti nel presente giudizio.
Parimenti risulta versato in atti l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Parte seconda n.
91 del 03 agosto 2019, con cui la comunicava di aver acquistato un portafoglio di CP_4
credito da giusta contratto di cessione concluso in data 19 luglio 2019. Controparte_7
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della “procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (cfr. Cass. N. 29244/2021): ne consegue che, a fronte del difetto di legittimazione attiva eccepito dall'opponente già nel proprio atto introduttivo, la controparte ha tempestivamente depositato la documentazione comprovante la titolarità del potere rappresentativo all'atto della sua costituzione in giudizio.
Quanto, invece, alla titolarità del credito originariamente vantato dalla e ceduto alla CP_7
e da quest'ultima alla nessuna contestazione è stata Controparte_4 Controparte_3
specificamente sollevate dagli odierni opponenti. Nel caso di specie, peraltro, né l'esistenza della cessione né la riconducibilità ad essa del credito oggetto di causa sono stati efficacemente contestati dalla società correntista e dal fideiussore (salvo talune generiche contestazioni svolte solo in sede di comparsa conclusionale). Va quindi rammentato che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata pagina 7 di 10 notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. Civ., Sez. III, 22.6.2023, n. 17944). Sicché, in assenza di alcuna contestazione, la documentazione prodotta in giudizio dalle cessionare deve reputarsi senz'altro idonea a dimostrare la titolarità del credito in parola dapprima in capo alla CP_4
e successivamente alla
[...] Controparte_3
Ciò chiarito, in merito agli ulteriori motivi di opposizione spiegati, va rammentato che il precetto in questa sede opposto è stato intimato in forza del decreto ingiuntivo n. 1324/2017, emesso in data 26.6.2017, con cui il Tribunale ingiungeva agli odierni opponenti, in solido tra loro, il pagamento dell'importo di € 26.055,66; il suddetto decreto ingiuntivo, secondo quanto riportato nell'atto di precetto e in alcun modo contestato dagli opponenti, risulta essere stato ritualmente notificato nei confronti sia del che della , e dichiarato esecutivo ex art. 647 CP_1 CP_2
c.p.c., stante la mancata opposizione, in data 5.4.2018.
Sul punto, giova evidenziare che gli odierni opponenti non hanno mai avanzato contestazioni in merito alla ritualità della notifica del decreto ingiuntivo, così come risulta pacifica la mancata instaurazione del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
Ed allora, posto che il precetto opposto trova il suo fondamento su di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, va richiamata la regola generale per cui con l'opposizione alla esecuzione non si possono far valere contro il diritto nascente dal titolo ragioni che avrebbero potuto costituire oggetto di difesa od eccezione nel giudizio in cui lo stesso è stato formato. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne avessero determinato l'inesistenza giuridica, “in quanto gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione potevano essere fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando alla cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.2.2015, n. 3277) oppure su sopravvenuti (ovvero successivi alla formazione del titolo esecutivo) fatti impeditivi od estintivi del diritto alla esecuzione ma non su fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti.
Pertanto, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un precetto fondato su un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni pagina 8 di 10 che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
L'opposizione all'esecuzione è, pertanto, inammissibile quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito. Nel caso di specie, dunque, i motivi di opposizione proposti, in quanto attinenti a presunte circostanze impeditive dell'avverso credito, che si assumono antecedenti al provvedimento monitorio, avrebbero dovuto essere fatto valere non già mediante opposizione a precetto, bensì in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il decreto ingiuntivo che non sia stato contestato nei termini concessi per la proposizione del giudizio di opposizione costituisce, per un verso, sul piano formale, titolo idoneo per intraprendere l'esecuzione forzata e, per altro verso, sul piano sostanziale, accertamento definitivo del diritto con efficacia di cosa giudicata. In altre parole, per quel che interessa in questa sede, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo impedisce alle parti del rapporto processuale ormai definito di sollevare in altri giudizi le stesse questioni oggetto di giudicato nonché quelle che ne rappresentino il necessario presupposto, atteso che l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico.
Orbene, facendo applicazione dei suesposti principi, è di tutta evidenza come i motivi di opposizione proposti nel caso in esame – inesistenza della prova scritta ex art. 633 c.p.c.; insufficienza della documentazione prodotta in sede monitoria a fornire prova certa del credito;
applicazione di interessi usurari e anatocistici – vertano su circostanze antecedenti la formazione del titolo esecutivo, concernenti la fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla controparte e la correttezza dell'importo di cui al decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto.
Le doglianze avanzate si appalesano oltremodo generiche anche con riferimento alla dedotta nullità della garanzia fideiussoria. Peraltro, deve ritenersi che, in conseguenza della mancata opposizione a decreto ingiuntivo, si sia formato il giudicato anche in relazione al rapporto di garanzia assunto dalla in qualità di fideiussore, la cui esistenza e validità costituisce una CP_2
premessa logico-giuridica necessaria all'affermazione dell'esistenza del diritto di credito.
Alla stregua di quanto esposto e considerato, si impone in definitiva il rigetto dell'opposizione.
pagina 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi alla luce della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate e delle attività espletate. Inoltre, stante l'intervento della in data 29.4.2025, si ritiene Controparte_3
che gli opponenti debbano essere condannati al pagamento delle spese di lite con riferimento alla fase studio/introduttiva e di istruttoria/trattazione in favore della e delle spese di lite CP_4
relative alla fase decisionale, oltre che alla fase di studio comunque insita nella costituzione in giudizio, in favore della Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente giudizio nei confronti della e per Controparte_4 essa della mandataria che liquida in € 2.356,00, oltre spese Controparte_5
generali, IVA e CPA come per legge;
- Condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente giudizio nei confronti della che liquida Controparte_3 in € 2.304,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 22 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5035/2022
All'udienza del 22 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- e , l'avv. Di Prospero Alberto ha depositato le Controparte_1 Controparte_2
note sostitutive di udienza in data 09.05.2025;
- Per l'avv. Sebastiano Angelo Scarpa ha depositato le note sostitutive Controparte_3
di udienza in data 21.05.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5035/2022 promossa da:
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Di Prospero Alberto ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in San Felice Circeo, Via G. Leopardi n.32, giusta procura in atti;
ATTORI
Contro
c.f. , e per essa, n.q. di mandataria, la Controparte_4 P.IVA_1 CP_5
rappresentata e difesa dall'avv. Ranchino Tommaso e dall'avv. Ranchino
[...]
Michele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cristoforo Colombo n.
177, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Nonché
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Scarpa Sebastiano Controparte_3 P.IVA_2
Angelo e dall'avv. Castellan Renata ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova,
Via G. Belzoni, n. 65, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Controparte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio la e per essa n.q. di mandataria, la Controparte_4 [...]
proponendo opposizione avverso il precetto con cui gli era stato intimato il Controparte_5 pagamento della somma di € 27.991,19 in forza del decreto ingiuntivo n. 1324/2017 del 26.6.17.
A sostegno dell'opposizione, esponevano: 1) la nullità insanabile del precetto per difetto di ius postulandi in quanto non risultava allegata la procura speciale atto Notar del 2.8.1019 Per_1
n. 27585/11657 di repertorio, con il quale il legale rapp.te pro tempore Dr. Persona_2
delegava a rappresentare la e per essa n.q. di mandataria, la Controparte_4 [...]
né in calce al precetto né al D.I. a suo tempo emesso, essendovi soltanto una Controparte_5
generica indicazione del notaio rogante e le incorporazioni da questi certificate;
2) che dal riepilogo delle vicende antecedenti l'attuale fattispecie giudiziale, nonché in base alle successive considerazioni in punto di diritto, appariva evidente la nullità e l'inefficacia del decreto monitorio azionato;
3) che a seguito della consultazione dei documenti prodotti dalla banca ricorrente nel proprio fascicolo della fase monitoria, vi era esclusivamente una copia fotostatica dei finanziamenti chirografari uno per €.30.000,00 e l'altro per €. 15.000,00, asseritamente notificati al fideiussore (e, comunque, non notificate al debitore principale Controparte_2 [...]
), nonché delle richieste di pagamento, con conseguente nullità del decreto CP_1
ingiuntivo per inesistenza della prova scritta, “ex” art. 633 c.p.c.; 4) che, relativamente alla documentazione in atti ed al calcolo degli interessi prodotti, i documenti ex adverso prodotti, sebbene riconosciuti come prova idonea ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, non risultavano idonei a comprovare l'esistenza dell'asserito diritto di credito, nella eventuale e successiva fase di ordinaria cognizione;
5) che non potevano assumere valenza probatoria le condizioni generali dei contratti di fideiussione, secondo cui facevano piena prova le risultanze delle scritture contabili della banca, poiché tale previsione normativa si palesava vessatoria e ricadeva sotto il dettato di inefficacia di cui all'art. 1469 “quinquies” cod. civ., in relazione alla censura fissata dai parametri di cui ai nn. 2, 16 e 18 della lista, dall'art. 1469 bis cod. civ..; 6) che altrettanto irrilevante appariva la certificazione depositata in atti indicata come estratto certificato ex art. 50 TUB che risultava essere un vero e proprio “saldaconto” assolutamente inidoneo all'emissione di un decreto monitorio;
7) che, in merito all'ammontare richiesto a titolo di capitale e di interessi, dalla semplice lettura del dato contrattuale emergeva un contrasto tra il contenuto di quest'ultimo e quanto inderogabilmente fissato dalla disciplina legale e così, nel pagina 3 di 10 caso in esame, sulla scorta della legge n. 108/96; 8) che nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuto applicabile l'art. 1815, 2 comma cod. civ., così come novellato dalla l. n. 108/96, il tasso di interesse compensativo da applicarsi doveva essere, comunque, ridotto al saggio legale in vigore al fine di operare l'esatta contabilizzazione dell'effettivo debito;
9) che la aveva CP_6
previsto la corresponsione di interessi su interessi in violazione del divieto di anatocismo secondo la disciplina codicistica, “ex” art. 1283 cod. civ;
10) che la fideiussione rilasciata da
[...]
doveva reputarsi nulla;
11) che nella fattispecie giudiziale in esame doveva trovare CP_2
applicazione l'art. 1954 cod. civ. riguardo il diritto di regresso nei confronti del debitore posto che l'intera procedura aveva visto come attore inconsapevole la alla quale, Controparte_2
peraltro, non erano state notificate la revoca dei rapporti e delle facilitazioni creditizie;
12) che era interesse degli attori ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, stante la presenza di oggettivi motivi di opportunità nonché l'inadeguatezza del titolo posto a fondamento del precetto per le motivazioni espresse in merito alla inefficacia, nullità ed inammissibilità del decreto monitorio emesso attesa l'ingente somma precettata.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, “contrariis rejectis”, previo accertamento degli atti esposti in narrativa;
In via preliminare e/o pregiudiziale sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto ricorrendone gravi motivi;
Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la nullità del precetto per difetto di “ius postulandi” “ex” art. 156 comma 2 c.p.c.. In via principale: dichiarare l'inefficacia del precetto perché fondato su decreto ingiuntivo palesemente nullo in fatto ed in diritto;
In subordine condannare gli attori al pagamento della diversa somma, minore, eventualmente dovuta alla società convenuta e che verrà accertata nel corso dell'istruttoria a seguito di CTU tecnico-contabile che sin da ora si invoca. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto Procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_4 CP_5
esponendo che: 1) con contratto del 19 luglio 2019, la
[...] Controparte_4
aveva sottoscritto con un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli CP_7
effetti degli articoli 1,4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione;
2) in virtù del suddetto
Contratto di Cessione la aveva acquistato pro soluto dalla Banca cedente un Controparte_4
portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari, vantati nei pagina 4 di 10 confronti di debitori classificati a sofferenza e meglio specificati nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Parte seconda n. 91 del 03 agosto 2019; 3) tra i crediti oggetto di cessione era ricompreso quello originariamente vantato da nei confronti CP_7
della Impresa Individuale e dei garanti e Controparte_1 Parte_1 [...]
; 4) con atto del Notaio Dott. del 02.08.2019, n. 27585/11657 di CP_2 Persona_3
repertorio, la aveva conferito mandato alla Controparte_4 Controparte_5
di gestione del suindicato credito.
In merito ai motivi di opposizione, replicava che la documentazione depositata rendeva evidente che la aveva conferito mandato alla di Controparte_4 Controparte_5
gestione del proprio credito vantato e che questa aveva agito processualmente, in persona del proprio legale rappresentante Dott. ; assumeva, inoltre, che con la opposizione Persona_2
alla esecuzione era possibile dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e non già quei fatti che potevano e dovevano essere fatti valere nel procedimento di formazione del titolo esecutivo stesso, non essendo consentito che il procedimento ex art. 615 c.p.c. degradi ad ulteriore giudizio di cognizione su domande giudiziali ed eccezioni non proposte con gli idonei strumenti processuali accordati dall'ordinamento. Nel caso di specie, gli odierni opponenti non avevano svolto alcuna opposizione al decreto ingiuntivo D.I. n. 324/2017 con cui il Presidente del Tribunale di Latina aveva ingiunto loro il pagamento in favore della banca di € 20.646,86 per sorte ed € 5.406,74 per interessi, oltre spese legali, e, pertanto, lo stesso era ormai passato in giudicato e la relativa pretesa creditoria, oggi legittimamente precettata, non poteva essere contestata, per i motivi di doglianza quali quelli ex adverso sollevati, di tal che la avversa opposizione a precetto finalizzata si appalesava prima che infondata, inammissibile. Quindi, concludeva chiedendo: “Piaccia all'ECC.MO TRIBUNALE adito, contrariis reiectis -in via preliminare cautelare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo;
-in via principale, dichiarare inammissibile e, comunque, infondata l'avversa opposizione per i motivi esposti con integrale rigetto delle avverse domande. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 22.05.2025.
pagina 5 di 10 Nelle more, in data 29.04.2025, depositava comparsa di intervento, ex art. 111 c.p.c., la
[...]
deducendo che: 1) in data 12.12.2024, cedeva a CP_3 Controparte_4 Controparte_3
un portafoglio di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB nel quale era ricompreso il credito oggetto di causa;
2) della suddetta cessione veniva dato pubblico avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte II, n. 153 del 31-12-2024; 3) tra i crediti ceduti era compreso il credito oggetto di causa vantato nei confronti degli odierni opponenti e identificato dal NDG 66663438 riportato nella lista dei crediti ceduti, oltre che nell'allegato al contratto di cessione autenticato e depositato presso il Notaio
di Padova (Rep. 51952 e Racc. 23234), come indicato nell'avviso di cessione stesso. In tali Persona_4
premesse, dichiarava di intervenire e costituirsi nel presente giudizio, quale successore a titolo particolare di nella medesima posizione processuale e sostanziale relativa al Controparte_4
credito oggetto di causa, richiamando integralmente e facendo proprie tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla cedente, ribadendo e facendo proprie tutte le già adottate conclusioni, istanze e richieste comunque avanzate dai precedenti titolari del credito.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione spiegata – da ascriversi certamente all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I, c.p.c., avendo il debitore contestato il diritto del creditore di agire in executivis per l'importo contenuto nell'atto di precetto – non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, l'eccezione concernente il presunto difetto di ius postulandi dell'odierna opposta risulta ampiamente sconfessata alla luce della documentazione versata in atti.
Ed invero, parte opposta ha tempestivamente e ritualmente depositato, a fronte delle contestazioni sollevate dagli opponenti, la procura speciale per atto del Notaio Dott. del Persona_3
02.08.2019 n. 27585/11657 di repertorio, registrato a Milano DP I il 6 agosto 2019 al n. 20458
s.1T, in forza della quale la costituiva quale procuratore speciale la Controparte_4
affinché “possa (..) compiere tutto quanto necessario e/o utile Controparte_5
e/o opportuno al fine _(i) di riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre i crediti oggetto di cessione pro soluto ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data 19 luglio 2019 tra in qualità di cedente e la Società in qualità di cessionaria, dei quali la Controparte_7
Società è divenuta titolare in data 24 luglio 2019 e di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 91 del 03
Agosto 2019 e deposito nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, nonché dei crediti dei quali la Società diverrà titolare (i “Crediti”) nonché (ii) di gestire e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate o
pagina 6 di 10 che dovessero essere instaurate successivamente alla data del presente atto, con riferimento ai
Crediti nei confronti dei debitori ceduti e/o dei garanti e/o degli aventi causa di detti debitori ceduti e garanti”.
Risulta altresì depositata la procura conferita dalla al dott. Controparte_5
con atto del 25.09.2020 in autentica Rep. 22298 - Racc. 10843 Dott. Persona_2 [...]
Notaio in Roma, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 30.09.2020 n. 24480 Per_5
serie IT, nonché la procura alle liti conferita dalla stessa , in persona del dott. ai CP_5 Per_2
difensori costituiti nel presente giudizio.
Parimenti risulta versato in atti l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Parte seconda n.
91 del 03 agosto 2019, con cui la comunicava di aver acquistato un portafoglio di CP_4
credito da giusta contratto di cessione concluso in data 19 luglio 2019. Controparte_7
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della “procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (cfr. Cass. N. 29244/2021): ne consegue che, a fronte del difetto di legittimazione attiva eccepito dall'opponente già nel proprio atto introduttivo, la controparte ha tempestivamente depositato la documentazione comprovante la titolarità del potere rappresentativo all'atto della sua costituzione in giudizio.
Quanto, invece, alla titolarità del credito originariamente vantato dalla e ceduto alla CP_7
e da quest'ultima alla nessuna contestazione è stata Controparte_4 Controparte_3
specificamente sollevate dagli odierni opponenti. Nel caso di specie, peraltro, né l'esistenza della cessione né la riconducibilità ad essa del credito oggetto di causa sono stati efficacemente contestati dalla società correntista e dal fideiussore (salvo talune generiche contestazioni svolte solo in sede di comparsa conclusionale). Va quindi rammentato che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata pagina 7 di 10 notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. Civ., Sez. III, 22.6.2023, n. 17944). Sicché, in assenza di alcuna contestazione, la documentazione prodotta in giudizio dalle cessionare deve reputarsi senz'altro idonea a dimostrare la titolarità del credito in parola dapprima in capo alla CP_4
e successivamente alla
[...] Controparte_3
Ciò chiarito, in merito agli ulteriori motivi di opposizione spiegati, va rammentato che il precetto in questa sede opposto è stato intimato in forza del decreto ingiuntivo n. 1324/2017, emesso in data 26.6.2017, con cui il Tribunale ingiungeva agli odierni opponenti, in solido tra loro, il pagamento dell'importo di € 26.055,66; il suddetto decreto ingiuntivo, secondo quanto riportato nell'atto di precetto e in alcun modo contestato dagli opponenti, risulta essere stato ritualmente notificato nei confronti sia del che della , e dichiarato esecutivo ex art. 647 CP_1 CP_2
c.p.c., stante la mancata opposizione, in data 5.4.2018.
Sul punto, giova evidenziare che gli odierni opponenti non hanno mai avanzato contestazioni in merito alla ritualità della notifica del decreto ingiuntivo, così come risulta pacifica la mancata instaurazione del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
Ed allora, posto che il precetto opposto trova il suo fondamento su di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, va richiamata la regola generale per cui con l'opposizione alla esecuzione non si possono far valere contro il diritto nascente dal titolo ragioni che avrebbero potuto costituire oggetto di difesa od eccezione nel giudizio in cui lo stesso è stato formato. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne avessero determinato l'inesistenza giuridica, “in quanto gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione potevano essere fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando alla cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.2.2015, n. 3277) oppure su sopravvenuti (ovvero successivi alla formazione del titolo esecutivo) fatti impeditivi od estintivi del diritto alla esecuzione ma non su fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti.
Pertanto, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un precetto fondato su un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni pagina 8 di 10 che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
L'opposizione all'esecuzione è, pertanto, inammissibile quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito. Nel caso di specie, dunque, i motivi di opposizione proposti, in quanto attinenti a presunte circostanze impeditive dell'avverso credito, che si assumono antecedenti al provvedimento monitorio, avrebbero dovuto essere fatto valere non già mediante opposizione a precetto, bensì in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il decreto ingiuntivo che non sia stato contestato nei termini concessi per la proposizione del giudizio di opposizione costituisce, per un verso, sul piano formale, titolo idoneo per intraprendere l'esecuzione forzata e, per altro verso, sul piano sostanziale, accertamento definitivo del diritto con efficacia di cosa giudicata. In altre parole, per quel che interessa in questa sede, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo impedisce alle parti del rapporto processuale ormai definito di sollevare in altri giudizi le stesse questioni oggetto di giudicato nonché quelle che ne rappresentino il necessario presupposto, atteso che l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico.
Orbene, facendo applicazione dei suesposti principi, è di tutta evidenza come i motivi di opposizione proposti nel caso in esame – inesistenza della prova scritta ex art. 633 c.p.c.; insufficienza della documentazione prodotta in sede monitoria a fornire prova certa del credito;
applicazione di interessi usurari e anatocistici – vertano su circostanze antecedenti la formazione del titolo esecutivo, concernenti la fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla controparte e la correttezza dell'importo di cui al decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto.
Le doglianze avanzate si appalesano oltremodo generiche anche con riferimento alla dedotta nullità della garanzia fideiussoria. Peraltro, deve ritenersi che, in conseguenza della mancata opposizione a decreto ingiuntivo, si sia formato il giudicato anche in relazione al rapporto di garanzia assunto dalla in qualità di fideiussore, la cui esistenza e validità costituisce una CP_2
premessa logico-giuridica necessaria all'affermazione dell'esistenza del diritto di credito.
Alla stregua di quanto esposto e considerato, si impone in definitiva il rigetto dell'opposizione.
pagina 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi alla luce della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate e delle attività espletate. Inoltre, stante l'intervento della in data 29.4.2025, si ritiene Controparte_3
che gli opponenti debbano essere condannati al pagamento delle spese di lite con riferimento alla fase studio/introduttiva e di istruttoria/trattazione in favore della e delle spese di lite CP_4
relative alla fase decisionale, oltre che alla fase di studio comunque insita nella costituzione in giudizio, in favore della Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente giudizio nei confronti della e per Controparte_4 essa della mandataria che liquida in € 2.356,00, oltre spese Controparte_5
generali, IVA e CPA come per legge;
- Condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente giudizio nei confronti della che liquida Controparte_3 in € 2.304,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 22 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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