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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4093 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 1651/2025, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli al Viale Parte_1
Gramsci n.18, presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Taglialatela che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 11241/2024 pubblicata il 3.09.2024
e redatta in data 30.09.2021, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 5029/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 11241/2024 del Giudice di pace di Napoli nord pubblicata il
3.09.2024 e redatta in data 30.09.2021, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
5029/2021.
Emerge dagli atti di causa che l'odierna appellata a seguito di estratto di ruolo, apprese Controparte_1 della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820140020184136000, connessa al mancato pagamento della tassa automobilistica. adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta Controparte_1 prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Il Giudice di pace rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, accoglieva la domanda e condannava la sola al pagamento delle spese di giudizio. CP_3
L'appellante ha evidenziato: a) il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia tributaria;
b) la regolare notifica della cartella e che pertanto alcuna prescrizione era maturata;
c) che la domanda andava dichiarata inammissibile e che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 2022.
Seppur ritualmente citate, la e non si sono costituiti. Controparte_2 Controparte_1
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza per il 6.11.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado. La dichiarazione di inammissibilità consente di superare l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis,
d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale
n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
In applicazione della citata norma, dunque, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione del fatto che il chiarimento delle SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 1651/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 11241/2024 del Giudice di pace di Napoli nord pubblicata il 0
3.09.2024 redatta in data 30.09.2021, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
5029/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, 22 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 1651/2025, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli al Viale Parte_1
Gramsci n.18, presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Taglialatela che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 11241/2024 pubblicata il 3.09.2024
e redatta in data 30.09.2021, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 5029/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 11241/2024 del Giudice di pace di Napoli nord pubblicata il
3.09.2024 e redatta in data 30.09.2021, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
5029/2021.
Emerge dagli atti di causa che l'odierna appellata a seguito di estratto di ruolo, apprese Controparte_1 della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820140020184136000, connessa al mancato pagamento della tassa automobilistica. adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta Controparte_1 prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Il Giudice di pace rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, accoglieva la domanda e condannava la sola al pagamento delle spese di giudizio. CP_3
L'appellante ha evidenziato: a) il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia tributaria;
b) la regolare notifica della cartella e che pertanto alcuna prescrizione era maturata;
c) che la domanda andava dichiarata inammissibile e che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 2022.
Seppur ritualmente citate, la e non si sono costituiti. Controparte_2 Controparte_1
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza per il 6.11.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado. La dichiarazione di inammissibilità consente di superare l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis,
d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale
n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
In applicazione della citata norma, dunque, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione del fatto che il chiarimento delle SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 1651/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 11241/2024 del Giudice di pace di Napoli nord pubblicata il 0
3.09.2024 redatta in data 30.09.2021, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
5029/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, 22 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione