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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18464/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024 al n. 18464, decisa all'udienza del 25.2.2025 e vertente
TRA
rapp.ta e difesa in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
Luca Tilia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Via Caio Manilio
30
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa in virtù di procura in allegato alla memoria di CP_1
costituzione, dall'Avv. Giovanna Valenza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Via Piemonte 39/A pagina 1 di 5 RESISTENTE
Oggetto: rapporto di lavoro domestico;
spettanze retributive;
indennità di mancato preavviso.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui debbono intendersi integralmente richiamati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.5.2024, si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti della convenuta fossero accolte le seguenti domande: “accertare e dichiarare che la IG.ra CP_1
… era datrice di lavoro della ricorrente e che la medesima ha prestato il CP_1
proprio lavoro subordinato alle dipendenze del resistente per il periodo che va dal
17.05.2023 al 19.09.2023; accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della ricorrente di lavoro subordinato alle dipendenze della IG.ra e che a fronte CP_1
del lavoro prestato il medesimo non ha versato le dovute differenze retributive, ferie non godute, compenso per lavoro straordinario e differenze TFR, per complessivi Euro
2.176,08 … come da conteggio allegato al presente ricorso da assumersi quale parte integrante dello stesso , o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
… conseguentemente condannare la IG.ra , a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva CP_1
di Euro 2.176,08, a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti, T.f.r. o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria
e interessi legali sino al soddisfo”.
pagina 2 di 5 Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto, assumendo che “nulla [fosse] dovuto alla ricorrente, che ha percepito integralmente le proprie spettanze”. Ha spiegato poi domanda riconvenzionale, con cui ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, quantificata in euro 340,00 o nella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia.
La causa, istruita su base documentale e in considerazione delle rispettive allegazioni delle parti, è stata decisa all'odierna udienza all'esito della discussione orale delle parti.
*****
La durata del rapporto.
Sostiene la parte ricorrente, al punto 1 della premessa in fatto, che il rapporto di lavoro domestico intrattenuto con la resistente sarebbe durato dal 17.5.2023 al 19.9.2023.
In sede di esposizione delle argomentazioni in diritto, dà però una diversa indicazione sulla data di decorrenza del rapporto, deducendo che esso, al di là della data di stipula del contratto, sarebbe iniziato con decorrenza dal 1°.
4.2023. Nessuna richiesta di prova orale è stata formulata però, al fine di dimostrare tale anticipata instaurazione del rapporto, rispetto a quanto risultante dal contratto di lavoro prodotto. Invero poi nelle conclusioni si indica nuovamente quale data di decorrenza del rapporto il 17.5.2023.
Per quanto riguarda poi la risoluzione del rapporto, se in ricorso è indicata la data del
19.9.2023, nella lettera di diffida prodotta in atti dalla stessa parte ricorrente, risulta indicata la data anteriore dell'8.9.2023; data, quest'ultima, sulla quale sembra concordare la parte resistente.
In conclusione, per quanto osservato, deve ritenersi che il rapporto intercorso tra le parti sia durato dal 17.5.2023 all'8.9.2023.
Le mansioni svolte e l'inquadramento spettante.
Dal contratto di lavoro prodotto in atti, risulta che la ricorrente è stata inquadrata nel livello CS CCNL Lavoro domestico, che è il livello massimo spettante per le mansioni di cura alla persona dedotte in ricorso, posto che l'inquadramento nell'ambito del livello pagina 3 di 5 C super, spetta appunto ai lavoratori che svolgono “mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze di vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Pacifico detto inquadramento, deve rilevarsi che la ricorrente non deduce che la retribuzione oraria corrispostale sia stata inferiore ai minimi tabellari contrattualmente previsti.
L'orario di lavoro.
Al punto 3 della premessa in fatto, la ricorrente deduce che il contratto di lavoro stipulato tra le parti “prevedeva lo svolgimento di n. 54 ore settimanali per 7 giorni alla settimana”. Invero, però, il contratto in questione prevedeva 25 ore settimanali e non già
54. Né in ricorso si chiede di provare lo svolgimento di un numero di ore superiori a quelle contrattualmente previste (in generale, nessuna richiesta di prova orale è stata avanzata).
I conteggi.
Precisato che le premesse di cui sopra sulla durata del rapporto, l'inquadramento riconosciuto e l'orario osservato si imponevano in ragione dell'assoluta genericità del ricorso, passando ad esaminare i conteggi prodotti in atti e non allegati all'atto introduttivo, emerge che la ricorrente ha chiesto “differenze retributive per livello ed orario”, che però per quanto detto in tema di inquadramento e di orario di lavoro non possono essere riconosciute, nonché il TFR e non meglio precisate spettanze di fine rapporto.
Va aggiunto poi che i conteggi sono stati effettuati sul presupposto di un rapporto di lavoro domestico con prestatore di lavoro convivente con la parte datoriale, laddove nel contratto la parte ricorrente è qualificata come “non convivente”, né alcuna richiesta di prova del rapporto di convivenza è stata formulata.
Deve prendersi atto poi del fatto che la resistente, nel costituirsi in giudizio, ha dato prova di aver corrisposto mensilmente l'importo previsto nel contratto, nonché ad agosto un importo di 100,00 euro superiore rispetto a quello pattuito a titolo di compenso pagina 4 di 5 mensile;
importo quest'ultimo che dunque sembrerebbe compensare anche la prima settimana di lavoro di settembre. Dal pari risulta documentato il pagamento del TFR.
A fronte di ciò, avuto riguardo anche agli evidenziati profili di carenza allegatoria e probatoria del ricorso, non sembrano esservi margini per configurare un qualche credito residuo in capo alla parte ricorrente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
In riferimento poi alla richiesta di condanna della parte ricorrente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, formulata dalla parte ricorrente in via riconvenzionale, è appena il caso di rilevare che in memoria non è stato dedotto quando la ricorrente avrebbe comunicato alla datrice di lavoro la volontà di rassegnare le dimissioni e quando avrebbe cessato la propria attività lavorativa, né tantomeno è stata articolata alcuna richiesta di prova sul punto. In siffatto contesto di carenza allegatoria, non appare possibile accogliere la domanda riconvenzionale di parte resistente.
Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 25.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024 al n. 18464, decisa all'udienza del 25.2.2025 e vertente
TRA
rapp.ta e difesa in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
Luca Tilia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Via Caio Manilio
30
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa in virtù di procura in allegato alla memoria di CP_1
costituzione, dall'Avv. Giovanna Valenza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Via Piemonte 39/A pagina 1 di 5 RESISTENTE
Oggetto: rapporto di lavoro domestico;
spettanze retributive;
indennità di mancato preavviso.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui debbono intendersi integralmente richiamati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.5.2024, si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti della convenuta fossero accolte le seguenti domande: “accertare e dichiarare che la IG.ra CP_1
… era datrice di lavoro della ricorrente e che la medesima ha prestato il CP_1
proprio lavoro subordinato alle dipendenze del resistente per il periodo che va dal
17.05.2023 al 19.09.2023; accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della ricorrente di lavoro subordinato alle dipendenze della IG.ra e che a fronte CP_1
del lavoro prestato il medesimo non ha versato le dovute differenze retributive, ferie non godute, compenso per lavoro straordinario e differenze TFR, per complessivi Euro
2.176,08 … come da conteggio allegato al presente ricorso da assumersi quale parte integrante dello stesso , o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
… conseguentemente condannare la IG.ra , a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva CP_1
di Euro 2.176,08, a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti, T.f.r. o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria
e interessi legali sino al soddisfo”.
pagina 2 di 5 Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto, assumendo che “nulla [fosse] dovuto alla ricorrente, che ha percepito integralmente le proprie spettanze”. Ha spiegato poi domanda riconvenzionale, con cui ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, quantificata in euro 340,00 o nella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia.
La causa, istruita su base documentale e in considerazione delle rispettive allegazioni delle parti, è stata decisa all'odierna udienza all'esito della discussione orale delle parti.
*****
La durata del rapporto.
Sostiene la parte ricorrente, al punto 1 della premessa in fatto, che il rapporto di lavoro domestico intrattenuto con la resistente sarebbe durato dal 17.5.2023 al 19.9.2023.
In sede di esposizione delle argomentazioni in diritto, dà però una diversa indicazione sulla data di decorrenza del rapporto, deducendo che esso, al di là della data di stipula del contratto, sarebbe iniziato con decorrenza dal 1°.
4.2023. Nessuna richiesta di prova orale è stata formulata però, al fine di dimostrare tale anticipata instaurazione del rapporto, rispetto a quanto risultante dal contratto di lavoro prodotto. Invero poi nelle conclusioni si indica nuovamente quale data di decorrenza del rapporto il 17.5.2023.
Per quanto riguarda poi la risoluzione del rapporto, se in ricorso è indicata la data del
19.9.2023, nella lettera di diffida prodotta in atti dalla stessa parte ricorrente, risulta indicata la data anteriore dell'8.9.2023; data, quest'ultima, sulla quale sembra concordare la parte resistente.
In conclusione, per quanto osservato, deve ritenersi che il rapporto intercorso tra le parti sia durato dal 17.5.2023 all'8.9.2023.
Le mansioni svolte e l'inquadramento spettante.
Dal contratto di lavoro prodotto in atti, risulta che la ricorrente è stata inquadrata nel livello CS CCNL Lavoro domestico, che è il livello massimo spettante per le mansioni di cura alla persona dedotte in ricorso, posto che l'inquadramento nell'ambito del livello pagina 3 di 5 C super, spetta appunto ai lavoratori che svolgono “mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze di vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Pacifico detto inquadramento, deve rilevarsi che la ricorrente non deduce che la retribuzione oraria corrispostale sia stata inferiore ai minimi tabellari contrattualmente previsti.
L'orario di lavoro.
Al punto 3 della premessa in fatto, la ricorrente deduce che il contratto di lavoro stipulato tra le parti “prevedeva lo svolgimento di n. 54 ore settimanali per 7 giorni alla settimana”. Invero, però, il contratto in questione prevedeva 25 ore settimanali e non già
54. Né in ricorso si chiede di provare lo svolgimento di un numero di ore superiori a quelle contrattualmente previste (in generale, nessuna richiesta di prova orale è stata avanzata).
I conteggi.
Precisato che le premesse di cui sopra sulla durata del rapporto, l'inquadramento riconosciuto e l'orario osservato si imponevano in ragione dell'assoluta genericità del ricorso, passando ad esaminare i conteggi prodotti in atti e non allegati all'atto introduttivo, emerge che la ricorrente ha chiesto “differenze retributive per livello ed orario”, che però per quanto detto in tema di inquadramento e di orario di lavoro non possono essere riconosciute, nonché il TFR e non meglio precisate spettanze di fine rapporto.
Va aggiunto poi che i conteggi sono stati effettuati sul presupposto di un rapporto di lavoro domestico con prestatore di lavoro convivente con la parte datoriale, laddove nel contratto la parte ricorrente è qualificata come “non convivente”, né alcuna richiesta di prova del rapporto di convivenza è stata formulata.
Deve prendersi atto poi del fatto che la resistente, nel costituirsi in giudizio, ha dato prova di aver corrisposto mensilmente l'importo previsto nel contratto, nonché ad agosto un importo di 100,00 euro superiore rispetto a quello pattuito a titolo di compenso pagina 4 di 5 mensile;
importo quest'ultimo che dunque sembrerebbe compensare anche la prima settimana di lavoro di settembre. Dal pari risulta documentato il pagamento del TFR.
A fronte di ciò, avuto riguardo anche agli evidenziati profili di carenza allegatoria e probatoria del ricorso, non sembrano esservi margini per configurare un qualche credito residuo in capo alla parte ricorrente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
In riferimento poi alla richiesta di condanna della parte ricorrente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, formulata dalla parte ricorrente in via riconvenzionale, è appena il caso di rilevare che in memoria non è stato dedotto quando la ricorrente avrebbe comunicato alla datrice di lavoro la volontà di rassegnare le dimissioni e quando avrebbe cessato la propria attività lavorativa, né tantomeno è stata articolata alcuna richiesta di prova sul punto. In siffatto contesto di carenza allegatoria, non appare possibile accogliere la domanda riconvenzionale di parte resistente.
Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 25.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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