Art. 1. Articolo unico
A decorrere dal 1° gennaio 1970, il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 , e' modificato come appresso: "I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili".
A decorrere dal 1° gennaio 1970, il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 , e' modificato come appresso: "I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili".