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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 06/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1866/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1866/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSICCO ANGELO, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARZANI MICHELA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTA OPPOSTA
Opposizione a decreto ingiuntivo – accoglimento parziale
Subappalto – Ecobonus - Risoluzione
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ........................................... 1
2. L'esistenza dei presupposti della risoluzione per inadempimento. ...................................................... 8
3. Le asserite irregolarità amministrative............................................................................................... 12
4. I lavori di coibentazione del tetto ....................................................................................................... 13
5. Statuizioni conclusive e spese di lite ................................................................................................... 14
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
1 La ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 530/2023 del 27/06/2023, con cui è Controparte_1
stato ingiunto alla di pagare “la somma di € 53805,17; 2. gli interessi al tasso ex art. 5 Parte_1
D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2242,00 per compenso professionale, in € 406,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a., rimborso spese generali e successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione”.
A fondamento della propria pretesa, deduce di aver stipulato – in veste di Controparte_1
impresa subappaltatrice – un contratto di subappalto con la subappaltante, in Parte_1
relazione al quale afferma di essere creditrice della somma complessiva di euro 53.805,17, relativamente alle fatture n. 71 del 28.02.2023 dell'importo di euro 21.257,74, fattura n. 98 del
31.03.2023 dell'importo di euro 27.911,43 e fattura n. 99 del 31.03.2023 dell'importo di euro
4.636,00, prodotte ai docc. da 3 a 5 del fascicolo monitorio.
La società ha opposto il predetto decreto ingiuntivo, formulando le seguenti Parte_1
conclusioni:
La presente controversia riguarda i lavori commissionati alla dal Parte_1 Controparte_2
a EM, aventi ad oggetto la ristrutturazione del palazzo condominiale, quali
[...]
isolamento con cappotto termico del palazzo condominiale, rifacimento del tetto con pannelli solari e altri cospicui lavori di ristrutturazione e efficientamento energetico, avvalendosi di
Sisma Bonus ed Eco Super Bonus.
Non è contestato che la P.F.F. s.r.l. abbia affidato, con contratto del 3 febbraio 2022, mediante subappalto, i lavori di ristrutturazione per isolamento termico ed efficientamento energetico;
il contratto prevedeva il completamento nel termine massimo di 130 giorni dalla stipulazione del contratto di subappalto ed un corrispettivo, a corpo, di euro 201.732,93 (con applicazione di uno sconto del 20% rispetto al valore totale del CME calcolato sulla base del prezziario DEI).
La assume di aver ricevuto fatture e pagato la per un importo pari Parte_1 Controparte_1
118.588,74 euro, quanto a lavori contrattali e ad euro 95.552,00 per lavori extracontratto.
Nel proporre opposizione la sostiene di non aver ultimato il pagamento degli importi Parte_1
in quanto erano state fatte pervenire alla una serie di contestazione sia Controparte_1
2 dall'appaltatore che dal Condominio committente, per il tramite della responsabile Parte_1
sicurezza del cantiere Arch. CP_3
In particolare vi sarebbero: i) opere incompiute nonostante il decorso del termine contrattualmente previsto;
ii) assenza del DURC di congruità della manodopera, documento indispensabile per la chiusura dei SAL, in quanto la nonostante i solleciti, non CP_1 CP_1
avrebbe caricato le ore di manodopera nel portale Edilconnect e non avrebbe saldato i contributi con la;
iii) violazioni della normativa sulla sicurezza;
iv) una serie di Parte_2
difformità contestate dal . CP_2
Conseguentemente, la avrebbe contestato le fatture poste a fondamento del decreto Parte_1
ingiuntivo, sia mediante missive del legale rappresentante che, poi, del difensore, il quale, con la missiva del 22/5/2023 aveva comunicato a la risoluzione del contratto per Controparte_1
inadempimento.
La missiva di risoluzione seguiva ad un sopralluogo e ad una riunione del condominio in data
11/4/2023 – alla quale la pur sollecitata non aveva partecipato – a seguito Controparte_1
dei quali l'amministratore del Condominio aveva inviato una mail ad entrambe le società, contenente le contestazioni.
In particolare, era risultata la mancata esecuzione della copertura e efficientamento energetico del tetto del palazzo e la arbitraria e non autorizzata rimozione di ponteggi atti a svolgere tali lavorazioni, poi mai effettivamente eseguite dalla L'opponente rileva che Controparte_1
sussiste peraltro la totale impossibilità di acquisizione di regolare DURC di congruità della manodopera, non essendo caricate le ore né pagati i contributi.
Deduce la parte opponente che il mancato completamento dei lavori al 31/10/2023 ha precluso al l'accesso ai bonus e svolge domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni CP_2
che quantifica in euro 150.000,00.
La ha così precisato le proprie conclusioni: Piaccia all' Ill.mo signor Giudice adito , Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa, revocare e porre nel nulla nonchè dichiarare privo di ogni effetto giuridico e sostanziale il decreto ingiuntivo n 530/2023 del 27 giugno 2023, emesso dal Tribunale di Ferrara e iscritto a ruolo con l' RG 1496/2023 ( su fatture contestate) per tutti i motivi esposti in narrativa e quelli emersi a seguito delle produzioni
3 documentali, della CTU e dei chiarimenti del CTU resi alla udienza del 2 Luglio 2024 e comunque per le stesse ragioni. In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare all' esito della istruttoria e della CTU che i lavori affidati dalla Pff alla non sono stati eseguiti a regola d' arte, CP_1
che non sono stati ultimati nei termini previsti nel contratto di subappalto, che lo sforamento dei tempi contrattuali implica la applicazione della penale contrattuale e comunque espone la Pff a nominare nuova Impresa ( con i maggiori costi in atti ) per terminare i lavori richiesti dal
a EM ( Committente ) e al fine di usufruire dei benefici del Controparte_2
richiesto , non usufruibili allo stato dalla PFF, in quanto la opposta Parte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante, nonostante i numerosi solleciti alla epoca CP_1
della opposizione a decreto ingiuntivo, non aveva caricato alcuna ora, e ad oggi non ha caricato
( o offerto da caricare alla Pff) un numero di ore congrue di manodopera, ovvero, in “ ripiego “, di fatture legalmente pertinenti al cantiere e ammissibili legalmente sul portale “ Edilconnect “ codice univoco CNCEC5012743202 su indicazione della , e conseguentemente Parte_2
accertare e dichiarare che - allo stato - l' invio telematico “ rebus sic stantibus “ per responsabilità della , condurrebbe al mancato rilascio ( a tutt' oggi inesistente ) del CP_1
così detto Durc di congruità della manodopera, con gravi danni in capo alla esposti in Pt_1
narrativa, tant' è che non è possibile effettuare i SAL, chiudere il Cantiere, ottenere un Durc di congruità regolare, cedere i crediti e ottenere i benefici del “ de quo agitur “, a causa Parte_3
dei gravi vizi e irregolarità anche Amministrative, poste in essere dalla E per l' CP_1
effetto degli accertamenti e delle declaratorie tutti di cui sopra, 2 condannare in via riconvenzionale la opposta in persona del suo legale rappresentante, a risarcire a CP_1
titolo cumulativo e/o differenziale per responsabilità contrattuale e extracontrattuale ( imperizia, imprudenza, negligenza ) e responsabilità comunque riconducibile alla CP_1
la stessa a risarcire alla odierna opponente, in persona del suo legale rappresentante, per Pt_1
i danni tutti patiti e patiendi, anche da “ perdita di chances “ la somma di Euro 150.000,00 o la maggiore o minor somma che il Giudice riterrà di Giustizia, anche in misura differenziale nella non creduta ipotesi che l' Ill. mo signor Giudice adito revochi solo in parte l' opposto decreto ingiuntivo: dichiarare infine la non pertinenza e inutilizzabilità della fattura della ditta Diamante sul portale Ediconnect in quanto tale ditta non ha mai lavorato nel Cantiere di CP_2
4 EM. in via istruttoria e preliminarmente ex artt 153 e 294 cpc Si chiede supplemento ( non rinnovazione ) di CTU con il medesimo o con altro Consulente affinchè risponda compiutamente ai quesiti posti dal Giudice a verbale il 2 Luglio 2024, autorizzando il nuovo Consulente ad accedere, su Ordine del Giudice, agli atti della e del Portale Edilconnect e compiendo Parte_2
tutte le indagini necessarie ai fini di fornire risposte certe al Giudice ai fini del decidere. Si chiede altresì, poichè detto documento è di produzione largamente successiva allo spirare dei concessi termini istruttori e anche alla udienza del 2 luglio 2024, di ammettere,in rimessione in termini, la produzione, essenziale ai fine del decidere della dichiarazione autografa della Responsabile della
Sicurezza del Cantiere, Architetto che esclude che la ditta Diamante abbia mai CP_3
lavorato nel Cantiere di come del resto risulta assente dalle note preliminari di Controparte_2
Cantiere, prodotte in atti e inviate a suo tempo alla Regione Lombardia: con la conseguenza già Per_ chiarita il 2 luglio 2024 dal CTU ing dell' che senza tale produzione certamente il Durc di congruità non è ottenibile, con i danni richiesti e conseguenti. 3 Escutere i testi indicati nominativamente della nostra memoria istruttoria e di replica, sui capitoli di prova da ritenersi qui integralmente ritrascritti. Respingersi ogni già rigettata istanza istruttoria avversaria, perché infondata in fatto e in diritto. Non si accetta il contraddittorio sulle nuove domande proposte da controparte. Con vittoria di spese, diritti e onorari dei due procedimenti 1866/2023 e 1866/2023 subcautelare pienamente accolto”.
Nel costituirsi, la ha segnalato che le contestazioni a cui è riferito l'atto di Controparte_1
citazione furono già risolte nel marzo 2023, a seguito di uno scambio di missive con l'Arch.
, project manager di (docc.
3-5 allegate alla comparsa di costituzione). CP_4 Parte_1
Al contrario, evidenzia come in data 22/5/2023, il Direttore dei Lavori, ing. , aveva CP_5
inviato una pec in cui aveva comunicato che non esistevano motivazioni valide per sospendere i lavori nel cantiere de quo poiché i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte sia sulla facciata che sulle pavimentazioni dei balconi e, all'esito di un sopralluogo, in data 24/05/2023, aveva confermato il corretto completamento delle opere al 90%, segnalando solo alcune imperfezioni.
Deduce che quindi i lavori erano stati completati dalla prima della missiva di Controparte_1
risoluzione contrattuale inviata dal difensore della il 22/05/2023 e riscontrata il Parte_1
24/05/2023, dando atto dell'integrale esecuzione dei lavori.
5 Alla comparsa di costituzione, la ha allegato il DURC di congruità della Controparte_1
manodopera, affermando di aver sempre versato i contributi previdenziali ed evidenziando che nessuna sospensione per gravi inadempienze sulla sicurezza era stata mai disposta dalla responsabile Arch. CP_3
Quanto alla rimozione dei ponteggi, la deduce che essa era stata concordata Controparte_1
con il direttore dei lavori ing. , il geometra dell'impresa e il direttore del cantiere e di CP_5
essa era stato informato l'arch. , essendo peraltro un'attività necessaria a seguito CP_4
della tinteggiatura della facciata. Peraltro, dopo lo smontaggio, era stata comunque installata una piattaforma onde consentire la prosecuzione dei lavori.
La ha poi contestato anche l'inadempimento connesso al mancato Controparte_1
rifacimento della copertura (tetto). Deduce infatti che la stessa si sarebbe dovuta eseguire con l'utilizzo di parapetti fissati alla grondaia e di una piattaforma (autogru), come da accordi verbali presi direttamente con il sig. socio della con l'ing. , quale CP_6 Parte_1 CP_5
Direttore dei Lavori ed il sig. , per la confermati dalla mail del Persona_2 Controparte_1
13/03/2023 dell'arch. . CP_4
Sostiene l'opposta che la mancata esecuzione di tale lavorazione non le era addebitabile, in ragione del fatto che la aveva comunicato la decisione di voler cambiare la tipologia Parte_1
di copertura inizialmente prevista nel contratto, comunicando in data 4/03/2023 la tipologia del materiale da utilizzarsi per il rifacimento della copertura. A seguito di tale indicazione, la
[...]
aveva richiesto un acconto per fronteggiare i costi vivi che avrebbe dovuto sostenere CP_1
per l'acquisto del materiale e la aveva deciso di rivolgersi ad un'altra società, Parte_1
comunicando verbalmente alla che tali lavori non dovevano più essere Controparte_1
eseguiti.
La ha contestato anche che vi sia stato un ritardo nelle tempistiche esecutive Controparte_1
dei lavori addebitabile alla subappaltatrice, essendo il protrarsi delle tempistiche conseguente alle varianti decise in corso d'opera da parte della Parte_1
Infine, la ha contestato in quanto generico il risarcimento dei danni per euro Controparte_1
150.000,00.
6 L'opposta ha così concluso: “in via preliminare: confermare e dichiarare la validità del decreto ingiuntivo n. 530/2023 del 27 giugno 2023 R.G. 1496/2023 Tribunale di Ferrara perché fondato su fatture regolarmente emesse mediante la fatturazione elettronica e, per effetto, confermare il decreto ingiuntivo de quo, per le ragioni esposte in narrativa, e condannare parte attrice al pagamento del decreto ingiuntivo n. 530/2023; In via principale: - rigettare la richiesta di revoca, nullità del decreto ingiuntivo n. 530/2023 del 27 giugno 2023 R.G. 1496/2023 Tribunale di
Ferrara, in quanto inammissibile perché fondato su fatture elettroniche regolarmente emesse in forza di contratto di subappalto riferite a lavori effettivamente eseguiti dalla Controparte_1
- rigettarsi in toto l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto confermandosi, per effetto, il decreto ingiuntivo opposto e, comunque condannare la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a Roma in Circonvallazione Clodia n.
163/167, P.IVA e C.F.: , a pagare la Somma di € 53.805,17, oltre agli interessi al P.IVA_1
tasso ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo ed alle spese legali, liquidate in € 2.242,00 per compenso professionale, in € 406,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, iva e cpa rimborso spese generali e successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione. - rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danno della somma di € 150.000,00, avanzata dalla P.F.F. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in quanto non provata, così come esposto in narrativa. In via istruttoria: - Come richiesto da parte attrice nel proprio scritto difensivo, disporsi
CTU tecnica, al fine di verificare nel concreto se i lavori eseguiti dalla resso il Controparte_1
a EM via Settembrini n. 1, siano stati eseguiti a regola d'arte Controparte_2
secondo le indicazioni fornite e concordate direttamente tra le parti. - ammettersi prove per interpello e testi su tutto quanto esposto in narrativa, premesso il suffisso «vero che», ed epurati da eventuali elementi valutativi dettati da esigenze espositive;
oltre alla prova testimoniale contraria a quella formulata dalla parte avversa, nei limiti in cui essa verrà ammessa. Si indicano come testi: Ing. ; geometra . in ogni caso: spese della Testimone_1 Testimone_2
presente costituzione poste a carico di parte attrice”.
La ha richiesto un accertamento tecnico preventivo in corso di causa, sulla base del Parte_1
quale è stato istruito il giudizio, unitamente ai documenti depositati dalle parti ed è possibile
7 concludere per la parziale fondatezza dell'opposizione, sotto il profilo del quantum dovuto alla
Controparte_1
Deve ribadirsi la valutazione – già espressa in corso di causa – di irrilevanza dei mezzi istruttori ulteriori richiesti dalle parti (l'istruttoria tecnica è stata svolta e ha reso superflue le prove orali)
e il rigetto della domanda di di chiamata in causa del , in quanto nella Parte_1 CP_2
comparsa di costituzione, la società opposta si è limitata al titolo della pretesa già azionato in sede monitoria.
2. L'esistenza dei presupposti della risoluzione per inadempimento.
L'opposizione spiegata da si fonda essenzialmente sul fatto che il compenso non Parte_1
sarebbe dovuto in quanto il contratto si sarebbe risolto per inadempimento di CP_1
come da missiva inviata il 23/05/2023.
[...]
Va preliminarmente notato che detta missiva non è preceduta da una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., per cui la domanda di si traduce essenzialmente in una richiesta di Parte_1
dichiarare la risoluzione giudizialmente.
Vale la pena richiamare il principio per cui la domanda di risoluzione per inadempimento del rapporto giuridico in relazione al quale è stata fatta, richiede in ogni caso l'accertamento del requisito imprescindibile della sua gravità, da compiersi avendo riguardo alla natura della causa, all'interesse delle parti, alla loro condotta e alla corretta applicazione degli artt. 1453, 1455 e
1375 c.c. (da ultimo Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 12842 del 10/05/2024).
Come si evince dalla lettura del contratto e chiarito dal c.t.u., i lavori subappaltati a
[...]
avevano ad oggetto la realizzazione cappotto termico alle pareti e la coibentazione CP_1
tetto, compresi i presìdi, gli apprestamenti e le opere complementari necessari alla realizzazione a norma di legge di tutte le opere (ponteggio, baracca e wc di cantiere, presìdi “anti covid”, opere di sicurezza, rifacimento pavimenti dei balconi, preparazione superfici di posa ecc).
Il c.t.u. ing. ha chiarito che i lavori oggetto del subappalto erano compresi nell'ambito Per_3
di un progetto di riqualificazione globale del condominio che riguardano la sostituzione della caldaia condominiale, la sostituzione di parte degli infissi degli appartamenti, interventi ai generatori autonomi di acqua calda sanitaria, il miglioramento sismico globale del fabbricato.
L'intervento è stato segnalato al comune di EM in data 06/12/2021 con CILAS prot 58138
8 (per la parte energetica) e con altra CILAS (in variante alla precedente) prot 40518 del
10/08/2022 per la parte strutturale.
Risulta dalle fatture – e non è contestato trattandosi di fatture pagate da - Controparte_1
che oltre alle opere del contratto “energetico”, a sono state effettuate anche Controparte_1
alcune opere di miglioramento sismico.
Con riguardo al rispetto delle tempistiche, il c.t.u. non ha confermato l'esistenza di una prova dell'inadempimento da parte di Controparte_1
Il contratto è datato 25/11/2021 e prevedeva la fine lavori al 15/04/2022 (ossia 140 giorni): tali termini non possono considerarsi “essenziali” né concretamente applicabili, essendo poi il contratto stato firmato il 3/02/2022 ed essendo la dell'agosto 2022, ossia successiva Pt_4
all'ipotetica fine lavori, relativa ad un rinforzo strutturale da eseguirsi necessariamente prima della posa del cappotto termico. Peraltro, dalla documentazione prodotta da entrambe le parti risulta incontestata sia l'esecuzione di lavori extracontratto (in sé già idonei a dilatare le tempistiche esecutive).
Il c.t.u., che nell'elaborato ha escluso la prova di ritardi contrattuali addebitabili a CP_1
sentito a chiarimenti ha spiegato che “vi è prova che fino a fine ottobre erano ancora in
[...]
corso i lavori sismabonus, ma non sono in grado di dire quando sono iniziati i lavori Ecobonus”.
Posto che era onere di – che ha allegato quale fatto impeditivo l'esistenza di un Parte_1
ritardo addebitabile a – fornire prova del ritardo stesso, ipotizzando l'inizio Controparte_1
dei lavori al 15/11/2022, la chiusura a fine maggio 2023, conduce ad individuarne la durata in
190 giorni, da ritenersi congrua rispetto a quella preventivata, se si tiene conto delle opere extracontratto. Deve infatti considerarsi che la rilevanza dei ritardi dell'appaltatore ai fini della risoluzione del contratto, dipende dal riscontro dei presupposti della gravità ed imputabilità, la cui valutazione deve essere operata non solo alla stregua di un criterio oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (nella specie di scarso rilievo traducendosi in una cinquantina di giorni), ma anche di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alla particolarità del caso concreto, incidere sul giudizio di gravità:
9 nella specie, va valorizzato il dato della posticipazione dei lavori richiesto da per la Parte_1
presenza di altre imprese e la richiesta di varianti.
Quanto ai vizi lamentati dal Condominio committente, connessi soprattutto ai disagi organizzativi connessi all'organizzazione del cantiere e di cui alla lettera inviata dall'amministratore in data 11/04/2023 (doc. 10 fascicolo di parte , il c.t.u. ha CP_7 Parte_1
constato che “nei mesi di marzo aprile e maggio 2023 sono state realizzate o sistemate tutte le Contr opere affidate a come da mail sia dell'arch. supervisore (project manager) CP_4
Par Contr delle opere per conto di che del DL ing. (doc 5 e 6 parte ”. CP_5
Venendo alle contestazioni di cui alla missiva con cui la P.F.F. s.r.l. in data 23/05/2023 ha comunicato la risoluzione del contratto, occorre partire dal “cappotto di copertura eseguito con interruzioni e spazi vuoti e comunque non a regola d'arte” e alla non esecuzione a regola d'arte dei “lavori di isolamento e gli altri sopra indicati”; nella missiva di si fa inoltre Parte_1
riferimento alle “gravi infiltrazioni nelle abitazioni a causa delle lavorazioni delle pavimentazioni dei balconi non eseguite con le pendenze corrette dalla IT OS e gli altri gravi difetti o Par omissioni nella lavorazione volta a volta a voi segnalati dai referenti della dal Condominio e dall' Arch. ”, il c.t.u. ha riscontrato che le infiltrazioni dal tetto non attengono Controparte_8
ai lavori eseguiti da Controparte_1
L'unico elemento su cui il c.t.u. ha effettuato dei rilievi attiene al fatto che “non sono stati curati alcuni ponti termici”. Posto questo dato, ha anche però dato atto del fatto che “in nessuno dei 4 appartamenti visitati ho rilevato problemi quali la presenza di muffe o ristagni di umidità tipici dei ponti termici non corretti”. Dalla risposta del c.t.u. relativa alla circostanza che il vizio può ritenersi sussistente solo se “la trasmittanza termica della parete comprensiva dei ponti termici
è inferiore al limite di legge di 0,23 W/mq°K” e che tale dato non è documentato né accertabile se non con accertamenti costosi ed invasivi, si trae l'esclusione della prova dell'esistenza di un inadempimento imputabile a sotto questo profilo. Ciò, in primo luogo, Controparte_1
perché trattasi di valutazioni spettanti al progettista (da compiere in corso d'opera) e, in secondo luogo, perché non c'è alcuna prova che l'eventuale imperfezione del cappotto abbia provocato delle condizioni di inefficienza dell'opera. Il c.t.u., sentito a chiarimenti, ha spiegato:
10 “si tratta comunque di problematiche addebitabili a progettista e DL, per cui era da produrre una variante ed una nuova relazione legge 10”.
Poste le conclusioni del c.t.u. e la mail del direttore dei lavori, in data 22 maggio 2023, priva di contestazioni sui lavori eseguiti, deve escludersi, tanto sotto il profilo dei ritardi, quanto sotto quello dell'esistenza dei vizi un inadempimento di idoneo ad alterare il Controparte_1
sinallagma contrattuale e idoneo a fondare, pertanto, la domanda di risoluzione.
Con riferimento allo smontaggio dei ponteggi, che avrebbe privato “gli operai delle doverose cautele antinfortunistiche, fatto per il quale la Pff si riserva ogni ulteriore opportuna iniziativa, in ogni sede competente” e alla – prospettata dalla difesa di – ripresa dei lavori non in Parte_1
sicurezza, il c.t.u. ha escluso che vi siano inadempienze addebitabili a Infatti, Controparte_1
dalla documentazione in atti risulta che la rimozione del ponteggio era stata discussa ed accettata anche da nella mail del 13/03/2023, l'Arch. , project manager di Parte_1 CP_4
scrive di aver sentito il titolare della sig. “che mi ha Parte_1 Controparte_1 Per_2
comunicato che, entro la prossima settimana, le facciate saranno ultimate e successivamente smontato il ponteggio. Nel corso dell'incontro abbiamo concordato che le opere relative alia copertura saranno eseguite con idonei parapetti fissati alla gronda, e autogru per la discesa e la salita del materiali”. Il referente di precisa di ritenere “idonea la soluzione in quanto Parte_1
la presenza del cavi elettrici e la presenza del ponteggio non consentirebbero una agevole manovra di sollevamento del nuovo materiate di copertura”.
Alla mail non seguono rilievi né del direttore dei lavori né del coordinatore alla sicurezza (arch.
, entrambi fra i destinatari;
vi è solo una successiva mail dello stesso del CP_3 CP_4
20/03/2023 (doc. 11 fasc. opponente), che non va interpretata come una contestazione in ordine allo smontaggio del ponteggio in sé, ma piuttosto al fatto che “doveva essere autorizzato dal Coordinatore della sicurezza in base al progetto di sicurezza relativo alle operazioni da eseguire in cantiere per i restanti lavori”: l'architetto chiede infatti alla coordinatrice per la sicurezza “di venire domani mattina presso il cantiere per prendere atto di quanto necessario e dare le indicazioni conseguenti”. Ed in effetti, in data 24/03/2023 l'arch. coordinatore CP_3
per la sicurezza, risulta aver provveduto ad indicare le prescrizioni di sicurezza per l'esecuzione delle opere rimaste da realizzare senza l'utilizzo del ponteggio, modificando il piano in base alle
11 decisioni prese, senza formulare alcun rilievo critico, sotto il profilo della sicurezza, sull'avvenuto smontaggio del ponteggio (si veda il doc. 6 fasc. . Parte_1
Ne deriva che non sussiste alcun inadempimento da parte di neanche Controparte_1
nell'ottica dell'aggravio di costi per l'attività di copertura da commissionare ad altra impresa, essendo stato lo smontaggio espressamente concordato e poi i lavori senza ponteggio organizzati in sicurezza dalla coordinatrice Arch. CP_3
3. Le asserite irregolarità amministrative
L'altro profilo che, nella prospettazione di integrerebbe l'inadempimento di Parte_1 [...]
attiene al DURC di congruità. CP_1
Come chiarito dal c.t.u., trattasi di un indicatore che attesta il quantitativo corretto di manodopera edile presente in un cantiere e che deve essere pari al 22% del totale delle opere edili. Il c.t.u. chiarisce che “una volta che tutto il cantiere è terminato la cassa edile territoriale emette il DURC di congruità”.
Già sotto questo profilo si comprende che al 23/05/2023 nessun profilo di inadempimento poteva addebitarsi a posto che i lavori non erano ancora conclusi e la Controparte_1
subappaltatrice era in termini per procedervi, come effettivamente avvenuto – sebbene con notevole ritardo rispetto alla chiusura lavori ma comunque in termini rispetto alla scadenza generale – in corso di causa, nel mese di maggio 2024.
Calcolato il 22% in euro 59.000,00, il c.t.u. ha ricostruito l'anomalia relativa al fatto che la
[...]
Contr
, invece di prendere le ore da – cui è iscritta – ha Parte_5 Parte_6
richiesto di caricarle sul portale Edilconnect. Verificato il caricamento di maggio 2024 e sentito a chiarimenti il c.t.u. ha spiegato che in base ad esso “si avrebbe il DURC di congruità”.
Si è limitato a rilevare che due delle fatture indicate non erano ricostruibili dalla documentazione in atti e che escludendole non si sarebbe ottenuto il DURC di congruità per circa 15.000,00, rilievo in relazione al quale ha evidenziato che si tratta di Controparte_1
impresa (la Diamante) non iscritta a e per questo le ore erano state caricate dalla Parte_2
subappaltatrice.
In data 23/10/2024, la ha prodotto dichiarazioni della responsabile sicurezza Arch. Parte_1
he escluderebbe che detta impresa abbia lavorato in cantiere. CP_3
12 La documentazione è tardiva, in quanto datata 5/7/2024 e non tempestivamente depositata corredata da motivata istanza di rimessione in termini: posto il caricamento delle ore nel maggio 2024, la avrebbe potuto tempestivamente respingere il caricamento delle Parte_1
due fatture o comunque formulare tempestivamente l'istanza relativa alla prova dell'assenza dell'impresa Diamante in cantiere, consentendo alla controparte di mettersi in prova sul punto, come avvenuto a seguito del deposito della documentazione attinente il caricamento delle ore, esaminata in contraddittorio unitamente al c.t.u.
Trattasi comunque di documentazione irrilevante. Infatti, neanche negli scritti conclusivi, Pt_1
ha documentato di avere ottenuto un DURC di congruità negativo (unico dato idoneo a
[...]
cagionare dei danni): in assenza di tale prova, i calcoli del c.t.u. sono meramente prognostici, in quanto si fondano su dati non certi (totale lavori di circa 570.000 euro di cui 269.000 per opere edili, relativamente alle quali il c.t.u. non può tener conto dei costi della copertura subappaltati ad altri).
Negli scritti conclusivi, la nulla ha allegato circa conteggi specifici inerenti la non Parte_1
congruità del DURC escludendo quelle fatture.
Sostanzialmente, il dato fornito dal c.t.u. per cui il DURC di congruità non si avrebbe sottraendo le fatture della Diamante è meramente ipotetico e, dunque, totalmente inidoneo fornire la prova del fatto costitutivo del danno che allega di aver subito e che consisterebbe Parte_1
nella impossibilità di cedere i crediti e ottenere i benefici del in alcun modo Parte_3
documentati da Parte_1
4. I lavori di coibentazione del tetto
Occorre ora esaminare l'ultimo profilo al quale collega la risoluzione del contratto di Parte_1
subappalto, ossia la mancata esecuzione dei lavori di coibentazione del tetto.
La missiva del 23/05/2023 è sul punto piuttosto generica (si limita a riferire della “mancata rimozione della copertura sui tetto del palazzo ·e mancato rifacimento della stessa”).
Incontestato che essa fosse oggetto del contratto e che non l'abbia Controparte_1
realizzata, occorre verificare se tale mancata esecuzione integri un inadempimento contrattuale.
13 Anzitutto, l'indicazione dei materiali e della tipologia di copertura risulta effettuata da Pt_1
solo in data 4/04/2023 (doc. 7 fasc. , con la conseguenza che la contestazione
[...] Parte_1
della mancata esecuzione in data 23/05/2023 appare del tutto irragionevole, considerati i tempi necessari per l'ordine dei materiali e l'organizzazione del lavoro. Contr Par Lo spesso c.t.u. rileva che “nell'aprile 2023 era in fase di discussione fra e in merito alla Par tipologia di coibentazione ed ai tempi di realizzazione (doc 7 parte ”, ma poi il 23/05/2023 era stata notificata la risoluzione, con la conseguenza che si è vista costretta Controparte_1
ad abbandonare il cantiere.
Dunque, a prescindere dalla prova della circostanza, allegata da secondo cui Controparte_1
la non esecuzione della coibentazione del tetto da parte dell'opposta fu concordata, ciò che rileva è l'impossibilità di attribuire ad un inadempimento della subappaltatrice la mancata esecuzione di una copertura espressamente diversa da quella prevista nel contratto e in un tempo di poco più di un mese.
Ciò non toglie che il prezzo di tale copertura vada decurtato da quello dovuto alla società opposta.
I calcoli del c.t.u. appaiono condivisibili.
Difatti ha emesso fatture per un totale di euro 187.000. Controparte_1
Le opere eseguite dalla subappaltatrice ammontano, quanto alle opere contrattuali, ad euro
154.048,35 (dovendosi detrarre la somma di euro 47.648,58 per la mancata realizzazione del coperto) ed ad euro 20.158,00 per le opere extracontratto. Il totale è quindi di euro 174.206,35 di cui pagati 134.110,75 euro da parte di (circostanza incontestata). Parte_1
Il credito di va quindi quantificato in euro 40.095,60. Controparte_1
5. Statuizioni conclusive e spese di lite
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e la va condannata a pagare la minor somma Parte_1
di euro 40.095,60, oltre interessi sulle transazioni commerciali dalla domanda (decreto ingiuntivo notificato il 23/10/2023) al saldo.
Le spese vanno integralmente compensate, stante la revoca del decreto ingiuntivo e tenuto conto del fatto che il caricamento delle ore sul portale da parte di – dato che Controparte_1
14 ha determinato il venir meno del presupposto della domanda risarcitoria – è avvenuto in corso di causa.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico delle parti in solido e in pari quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 530/2023 del 27/06/2023, promossa da nei confronti di ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara tenuta e condanna la P.F.F. s.r.l. in persona del legale rappresentante al pagamento in favore della della somma di euro 40.095,60, oltre Controparte_1
interessi sulle transazioni commerciali dalla domanda (decreto ingiuntivo notificato il
23/10/2023) al saldo;
3) rigetta nel resto;
4) compensa le spese di lite;
5) pone le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido e in pari quota.
Ferrara, 04/04/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1866/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSICCO ANGELO, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARZANI MICHELA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTA OPPOSTA
Opposizione a decreto ingiuntivo – accoglimento parziale
Subappalto – Ecobonus - Risoluzione
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ........................................... 1
2. L'esistenza dei presupposti della risoluzione per inadempimento. ...................................................... 8
3. Le asserite irregolarità amministrative............................................................................................... 12
4. I lavori di coibentazione del tetto ....................................................................................................... 13
5. Statuizioni conclusive e spese di lite ................................................................................................... 14
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
1 La ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 530/2023 del 27/06/2023, con cui è Controparte_1
stato ingiunto alla di pagare “la somma di € 53805,17; 2. gli interessi al tasso ex art. 5 Parte_1
D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2242,00 per compenso professionale, in € 406,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a., rimborso spese generali e successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione”.
A fondamento della propria pretesa, deduce di aver stipulato – in veste di Controparte_1
impresa subappaltatrice – un contratto di subappalto con la subappaltante, in Parte_1
relazione al quale afferma di essere creditrice della somma complessiva di euro 53.805,17, relativamente alle fatture n. 71 del 28.02.2023 dell'importo di euro 21.257,74, fattura n. 98 del
31.03.2023 dell'importo di euro 27.911,43 e fattura n. 99 del 31.03.2023 dell'importo di euro
4.636,00, prodotte ai docc. da 3 a 5 del fascicolo monitorio.
La società ha opposto il predetto decreto ingiuntivo, formulando le seguenti Parte_1
conclusioni:
La presente controversia riguarda i lavori commissionati alla dal Parte_1 Controparte_2
a EM, aventi ad oggetto la ristrutturazione del palazzo condominiale, quali
[...]
isolamento con cappotto termico del palazzo condominiale, rifacimento del tetto con pannelli solari e altri cospicui lavori di ristrutturazione e efficientamento energetico, avvalendosi di
Sisma Bonus ed Eco Super Bonus.
Non è contestato che la P.F.F. s.r.l. abbia affidato, con contratto del 3 febbraio 2022, mediante subappalto, i lavori di ristrutturazione per isolamento termico ed efficientamento energetico;
il contratto prevedeva il completamento nel termine massimo di 130 giorni dalla stipulazione del contratto di subappalto ed un corrispettivo, a corpo, di euro 201.732,93 (con applicazione di uno sconto del 20% rispetto al valore totale del CME calcolato sulla base del prezziario DEI).
La assume di aver ricevuto fatture e pagato la per un importo pari Parte_1 Controparte_1
118.588,74 euro, quanto a lavori contrattali e ad euro 95.552,00 per lavori extracontratto.
Nel proporre opposizione la sostiene di non aver ultimato il pagamento degli importi Parte_1
in quanto erano state fatte pervenire alla una serie di contestazione sia Controparte_1
2 dall'appaltatore che dal Condominio committente, per il tramite della responsabile Parte_1
sicurezza del cantiere Arch. CP_3
In particolare vi sarebbero: i) opere incompiute nonostante il decorso del termine contrattualmente previsto;
ii) assenza del DURC di congruità della manodopera, documento indispensabile per la chiusura dei SAL, in quanto la nonostante i solleciti, non CP_1 CP_1
avrebbe caricato le ore di manodopera nel portale Edilconnect e non avrebbe saldato i contributi con la;
iii) violazioni della normativa sulla sicurezza;
iv) una serie di Parte_2
difformità contestate dal . CP_2
Conseguentemente, la avrebbe contestato le fatture poste a fondamento del decreto Parte_1
ingiuntivo, sia mediante missive del legale rappresentante che, poi, del difensore, il quale, con la missiva del 22/5/2023 aveva comunicato a la risoluzione del contratto per Controparte_1
inadempimento.
La missiva di risoluzione seguiva ad un sopralluogo e ad una riunione del condominio in data
11/4/2023 – alla quale la pur sollecitata non aveva partecipato – a seguito Controparte_1
dei quali l'amministratore del Condominio aveva inviato una mail ad entrambe le società, contenente le contestazioni.
In particolare, era risultata la mancata esecuzione della copertura e efficientamento energetico del tetto del palazzo e la arbitraria e non autorizzata rimozione di ponteggi atti a svolgere tali lavorazioni, poi mai effettivamente eseguite dalla L'opponente rileva che Controparte_1
sussiste peraltro la totale impossibilità di acquisizione di regolare DURC di congruità della manodopera, non essendo caricate le ore né pagati i contributi.
Deduce la parte opponente che il mancato completamento dei lavori al 31/10/2023 ha precluso al l'accesso ai bonus e svolge domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni CP_2
che quantifica in euro 150.000,00.
La ha così precisato le proprie conclusioni: Piaccia all' Ill.mo signor Giudice adito , Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa, revocare e porre nel nulla nonchè dichiarare privo di ogni effetto giuridico e sostanziale il decreto ingiuntivo n 530/2023 del 27 giugno 2023, emesso dal Tribunale di Ferrara e iscritto a ruolo con l' RG 1496/2023 ( su fatture contestate) per tutti i motivi esposti in narrativa e quelli emersi a seguito delle produzioni
3 documentali, della CTU e dei chiarimenti del CTU resi alla udienza del 2 Luglio 2024 e comunque per le stesse ragioni. In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare all' esito della istruttoria e della CTU che i lavori affidati dalla Pff alla non sono stati eseguiti a regola d' arte, CP_1
che non sono stati ultimati nei termini previsti nel contratto di subappalto, che lo sforamento dei tempi contrattuali implica la applicazione della penale contrattuale e comunque espone la Pff a nominare nuova Impresa ( con i maggiori costi in atti ) per terminare i lavori richiesti dal
a EM ( Committente ) e al fine di usufruire dei benefici del Controparte_2
richiesto , non usufruibili allo stato dalla PFF, in quanto la opposta Parte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante, nonostante i numerosi solleciti alla epoca CP_1
della opposizione a decreto ingiuntivo, non aveva caricato alcuna ora, e ad oggi non ha caricato
( o offerto da caricare alla Pff) un numero di ore congrue di manodopera, ovvero, in “ ripiego “, di fatture legalmente pertinenti al cantiere e ammissibili legalmente sul portale “ Edilconnect “ codice univoco CNCEC5012743202 su indicazione della , e conseguentemente Parte_2
accertare e dichiarare che - allo stato - l' invio telematico “ rebus sic stantibus “ per responsabilità della , condurrebbe al mancato rilascio ( a tutt' oggi inesistente ) del CP_1
così detto Durc di congruità della manodopera, con gravi danni in capo alla esposti in Pt_1
narrativa, tant' è che non è possibile effettuare i SAL, chiudere il Cantiere, ottenere un Durc di congruità regolare, cedere i crediti e ottenere i benefici del “ de quo agitur “, a causa Parte_3
dei gravi vizi e irregolarità anche Amministrative, poste in essere dalla E per l' CP_1
effetto degli accertamenti e delle declaratorie tutti di cui sopra, 2 condannare in via riconvenzionale la opposta in persona del suo legale rappresentante, a risarcire a CP_1
titolo cumulativo e/o differenziale per responsabilità contrattuale e extracontrattuale ( imperizia, imprudenza, negligenza ) e responsabilità comunque riconducibile alla CP_1
la stessa a risarcire alla odierna opponente, in persona del suo legale rappresentante, per Pt_1
i danni tutti patiti e patiendi, anche da “ perdita di chances “ la somma di Euro 150.000,00 o la maggiore o minor somma che il Giudice riterrà di Giustizia, anche in misura differenziale nella non creduta ipotesi che l' Ill. mo signor Giudice adito revochi solo in parte l' opposto decreto ingiuntivo: dichiarare infine la non pertinenza e inutilizzabilità della fattura della ditta Diamante sul portale Ediconnect in quanto tale ditta non ha mai lavorato nel Cantiere di CP_2
4 EM. in via istruttoria e preliminarmente ex artt 153 e 294 cpc Si chiede supplemento ( non rinnovazione ) di CTU con il medesimo o con altro Consulente affinchè risponda compiutamente ai quesiti posti dal Giudice a verbale il 2 Luglio 2024, autorizzando il nuovo Consulente ad accedere, su Ordine del Giudice, agli atti della e del Portale Edilconnect e compiendo Parte_2
tutte le indagini necessarie ai fini di fornire risposte certe al Giudice ai fini del decidere. Si chiede altresì, poichè detto documento è di produzione largamente successiva allo spirare dei concessi termini istruttori e anche alla udienza del 2 luglio 2024, di ammettere,in rimessione in termini, la produzione, essenziale ai fine del decidere della dichiarazione autografa della Responsabile della
Sicurezza del Cantiere, Architetto che esclude che la ditta Diamante abbia mai CP_3
lavorato nel Cantiere di come del resto risulta assente dalle note preliminari di Controparte_2
Cantiere, prodotte in atti e inviate a suo tempo alla Regione Lombardia: con la conseguenza già Per_ chiarita il 2 luglio 2024 dal CTU ing dell' che senza tale produzione certamente il Durc di congruità non è ottenibile, con i danni richiesti e conseguenti. 3 Escutere i testi indicati nominativamente della nostra memoria istruttoria e di replica, sui capitoli di prova da ritenersi qui integralmente ritrascritti. Respingersi ogni già rigettata istanza istruttoria avversaria, perché infondata in fatto e in diritto. Non si accetta il contraddittorio sulle nuove domande proposte da controparte. Con vittoria di spese, diritti e onorari dei due procedimenti 1866/2023 e 1866/2023 subcautelare pienamente accolto”.
Nel costituirsi, la ha segnalato che le contestazioni a cui è riferito l'atto di Controparte_1
citazione furono già risolte nel marzo 2023, a seguito di uno scambio di missive con l'Arch.
, project manager di (docc.
3-5 allegate alla comparsa di costituzione). CP_4 Parte_1
Al contrario, evidenzia come in data 22/5/2023, il Direttore dei Lavori, ing. , aveva CP_5
inviato una pec in cui aveva comunicato che non esistevano motivazioni valide per sospendere i lavori nel cantiere de quo poiché i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte sia sulla facciata che sulle pavimentazioni dei balconi e, all'esito di un sopralluogo, in data 24/05/2023, aveva confermato il corretto completamento delle opere al 90%, segnalando solo alcune imperfezioni.
Deduce che quindi i lavori erano stati completati dalla prima della missiva di Controparte_1
risoluzione contrattuale inviata dal difensore della il 22/05/2023 e riscontrata il Parte_1
24/05/2023, dando atto dell'integrale esecuzione dei lavori.
5 Alla comparsa di costituzione, la ha allegato il DURC di congruità della Controparte_1
manodopera, affermando di aver sempre versato i contributi previdenziali ed evidenziando che nessuna sospensione per gravi inadempienze sulla sicurezza era stata mai disposta dalla responsabile Arch. CP_3
Quanto alla rimozione dei ponteggi, la deduce che essa era stata concordata Controparte_1
con il direttore dei lavori ing. , il geometra dell'impresa e il direttore del cantiere e di CP_5
essa era stato informato l'arch. , essendo peraltro un'attività necessaria a seguito CP_4
della tinteggiatura della facciata. Peraltro, dopo lo smontaggio, era stata comunque installata una piattaforma onde consentire la prosecuzione dei lavori.
La ha poi contestato anche l'inadempimento connesso al mancato Controparte_1
rifacimento della copertura (tetto). Deduce infatti che la stessa si sarebbe dovuta eseguire con l'utilizzo di parapetti fissati alla grondaia e di una piattaforma (autogru), come da accordi verbali presi direttamente con il sig. socio della con l'ing. , quale CP_6 Parte_1 CP_5
Direttore dei Lavori ed il sig. , per la confermati dalla mail del Persona_2 Controparte_1
13/03/2023 dell'arch. . CP_4
Sostiene l'opposta che la mancata esecuzione di tale lavorazione non le era addebitabile, in ragione del fatto che la aveva comunicato la decisione di voler cambiare la tipologia Parte_1
di copertura inizialmente prevista nel contratto, comunicando in data 4/03/2023 la tipologia del materiale da utilizzarsi per il rifacimento della copertura. A seguito di tale indicazione, la
[...]
aveva richiesto un acconto per fronteggiare i costi vivi che avrebbe dovuto sostenere CP_1
per l'acquisto del materiale e la aveva deciso di rivolgersi ad un'altra società, Parte_1
comunicando verbalmente alla che tali lavori non dovevano più essere Controparte_1
eseguiti.
La ha contestato anche che vi sia stato un ritardo nelle tempistiche esecutive Controparte_1
dei lavori addebitabile alla subappaltatrice, essendo il protrarsi delle tempistiche conseguente alle varianti decise in corso d'opera da parte della Parte_1
Infine, la ha contestato in quanto generico il risarcimento dei danni per euro Controparte_1
150.000,00.
6 L'opposta ha così concluso: “in via preliminare: confermare e dichiarare la validità del decreto ingiuntivo n. 530/2023 del 27 giugno 2023 R.G. 1496/2023 Tribunale di Ferrara perché fondato su fatture regolarmente emesse mediante la fatturazione elettronica e, per effetto, confermare il decreto ingiuntivo de quo, per le ragioni esposte in narrativa, e condannare parte attrice al pagamento del decreto ingiuntivo n. 530/2023; In via principale: - rigettare la richiesta di revoca, nullità del decreto ingiuntivo n. 530/2023 del 27 giugno 2023 R.G. 1496/2023 Tribunale di
Ferrara, in quanto inammissibile perché fondato su fatture elettroniche regolarmente emesse in forza di contratto di subappalto riferite a lavori effettivamente eseguiti dalla Controparte_1
- rigettarsi in toto l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto confermandosi, per effetto, il decreto ingiuntivo opposto e, comunque condannare la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a Roma in Circonvallazione Clodia n.
163/167, P.IVA e C.F.: , a pagare la Somma di € 53.805,17, oltre agli interessi al P.IVA_1
tasso ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo ed alle spese legali, liquidate in € 2.242,00 per compenso professionale, in € 406,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, iva e cpa rimborso spese generali e successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione. - rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danno della somma di € 150.000,00, avanzata dalla P.F.F. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in quanto non provata, così come esposto in narrativa. In via istruttoria: - Come richiesto da parte attrice nel proprio scritto difensivo, disporsi
CTU tecnica, al fine di verificare nel concreto se i lavori eseguiti dalla resso il Controparte_1
a EM via Settembrini n. 1, siano stati eseguiti a regola d'arte Controparte_2
secondo le indicazioni fornite e concordate direttamente tra le parti. - ammettersi prove per interpello e testi su tutto quanto esposto in narrativa, premesso il suffisso «vero che», ed epurati da eventuali elementi valutativi dettati da esigenze espositive;
oltre alla prova testimoniale contraria a quella formulata dalla parte avversa, nei limiti in cui essa verrà ammessa. Si indicano come testi: Ing. ; geometra . in ogni caso: spese della Testimone_1 Testimone_2
presente costituzione poste a carico di parte attrice”.
La ha richiesto un accertamento tecnico preventivo in corso di causa, sulla base del Parte_1
quale è stato istruito il giudizio, unitamente ai documenti depositati dalle parti ed è possibile
7 concludere per la parziale fondatezza dell'opposizione, sotto il profilo del quantum dovuto alla
Controparte_1
Deve ribadirsi la valutazione – già espressa in corso di causa – di irrilevanza dei mezzi istruttori ulteriori richiesti dalle parti (l'istruttoria tecnica è stata svolta e ha reso superflue le prove orali)
e il rigetto della domanda di di chiamata in causa del , in quanto nella Parte_1 CP_2
comparsa di costituzione, la società opposta si è limitata al titolo della pretesa già azionato in sede monitoria.
2. L'esistenza dei presupposti della risoluzione per inadempimento.
L'opposizione spiegata da si fonda essenzialmente sul fatto che il compenso non Parte_1
sarebbe dovuto in quanto il contratto si sarebbe risolto per inadempimento di CP_1
come da missiva inviata il 23/05/2023.
[...]
Va preliminarmente notato che detta missiva non è preceduta da una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., per cui la domanda di si traduce essenzialmente in una richiesta di Parte_1
dichiarare la risoluzione giudizialmente.
Vale la pena richiamare il principio per cui la domanda di risoluzione per inadempimento del rapporto giuridico in relazione al quale è stata fatta, richiede in ogni caso l'accertamento del requisito imprescindibile della sua gravità, da compiersi avendo riguardo alla natura della causa, all'interesse delle parti, alla loro condotta e alla corretta applicazione degli artt. 1453, 1455 e
1375 c.c. (da ultimo Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 12842 del 10/05/2024).
Come si evince dalla lettura del contratto e chiarito dal c.t.u., i lavori subappaltati a
[...]
avevano ad oggetto la realizzazione cappotto termico alle pareti e la coibentazione CP_1
tetto, compresi i presìdi, gli apprestamenti e le opere complementari necessari alla realizzazione a norma di legge di tutte le opere (ponteggio, baracca e wc di cantiere, presìdi “anti covid”, opere di sicurezza, rifacimento pavimenti dei balconi, preparazione superfici di posa ecc).
Il c.t.u. ing. ha chiarito che i lavori oggetto del subappalto erano compresi nell'ambito Per_3
di un progetto di riqualificazione globale del condominio che riguardano la sostituzione della caldaia condominiale, la sostituzione di parte degli infissi degli appartamenti, interventi ai generatori autonomi di acqua calda sanitaria, il miglioramento sismico globale del fabbricato.
L'intervento è stato segnalato al comune di EM in data 06/12/2021 con CILAS prot 58138
8 (per la parte energetica) e con altra CILAS (in variante alla precedente) prot 40518 del
10/08/2022 per la parte strutturale.
Risulta dalle fatture – e non è contestato trattandosi di fatture pagate da - Controparte_1
che oltre alle opere del contratto “energetico”, a sono state effettuate anche Controparte_1
alcune opere di miglioramento sismico.
Con riguardo al rispetto delle tempistiche, il c.t.u. non ha confermato l'esistenza di una prova dell'inadempimento da parte di Controparte_1
Il contratto è datato 25/11/2021 e prevedeva la fine lavori al 15/04/2022 (ossia 140 giorni): tali termini non possono considerarsi “essenziali” né concretamente applicabili, essendo poi il contratto stato firmato il 3/02/2022 ed essendo la dell'agosto 2022, ossia successiva Pt_4
all'ipotetica fine lavori, relativa ad un rinforzo strutturale da eseguirsi necessariamente prima della posa del cappotto termico. Peraltro, dalla documentazione prodotta da entrambe le parti risulta incontestata sia l'esecuzione di lavori extracontratto (in sé già idonei a dilatare le tempistiche esecutive).
Il c.t.u., che nell'elaborato ha escluso la prova di ritardi contrattuali addebitabili a CP_1
sentito a chiarimenti ha spiegato che “vi è prova che fino a fine ottobre erano ancora in
[...]
corso i lavori sismabonus, ma non sono in grado di dire quando sono iniziati i lavori Ecobonus”.
Posto che era onere di – che ha allegato quale fatto impeditivo l'esistenza di un Parte_1
ritardo addebitabile a – fornire prova del ritardo stesso, ipotizzando l'inizio Controparte_1
dei lavori al 15/11/2022, la chiusura a fine maggio 2023, conduce ad individuarne la durata in
190 giorni, da ritenersi congrua rispetto a quella preventivata, se si tiene conto delle opere extracontratto. Deve infatti considerarsi che la rilevanza dei ritardi dell'appaltatore ai fini della risoluzione del contratto, dipende dal riscontro dei presupposti della gravità ed imputabilità, la cui valutazione deve essere operata non solo alla stregua di un criterio oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (nella specie di scarso rilievo traducendosi in una cinquantina di giorni), ma anche di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alla particolarità del caso concreto, incidere sul giudizio di gravità:
9 nella specie, va valorizzato il dato della posticipazione dei lavori richiesto da per la Parte_1
presenza di altre imprese e la richiesta di varianti.
Quanto ai vizi lamentati dal Condominio committente, connessi soprattutto ai disagi organizzativi connessi all'organizzazione del cantiere e di cui alla lettera inviata dall'amministratore in data 11/04/2023 (doc. 10 fascicolo di parte , il c.t.u. ha CP_7 Parte_1
constato che “nei mesi di marzo aprile e maggio 2023 sono state realizzate o sistemate tutte le Contr opere affidate a come da mail sia dell'arch. supervisore (project manager) CP_4
Par Contr delle opere per conto di che del DL ing. (doc 5 e 6 parte ”. CP_5
Venendo alle contestazioni di cui alla missiva con cui la P.F.F. s.r.l. in data 23/05/2023 ha comunicato la risoluzione del contratto, occorre partire dal “cappotto di copertura eseguito con interruzioni e spazi vuoti e comunque non a regola d'arte” e alla non esecuzione a regola d'arte dei “lavori di isolamento e gli altri sopra indicati”; nella missiva di si fa inoltre Parte_1
riferimento alle “gravi infiltrazioni nelle abitazioni a causa delle lavorazioni delle pavimentazioni dei balconi non eseguite con le pendenze corrette dalla IT OS e gli altri gravi difetti o Par omissioni nella lavorazione volta a volta a voi segnalati dai referenti della dal Condominio e dall' Arch. ”, il c.t.u. ha riscontrato che le infiltrazioni dal tetto non attengono Controparte_8
ai lavori eseguiti da Controparte_1
L'unico elemento su cui il c.t.u. ha effettuato dei rilievi attiene al fatto che “non sono stati curati alcuni ponti termici”. Posto questo dato, ha anche però dato atto del fatto che “in nessuno dei 4 appartamenti visitati ho rilevato problemi quali la presenza di muffe o ristagni di umidità tipici dei ponti termici non corretti”. Dalla risposta del c.t.u. relativa alla circostanza che il vizio può ritenersi sussistente solo se “la trasmittanza termica della parete comprensiva dei ponti termici
è inferiore al limite di legge di 0,23 W/mq°K” e che tale dato non è documentato né accertabile se non con accertamenti costosi ed invasivi, si trae l'esclusione della prova dell'esistenza di un inadempimento imputabile a sotto questo profilo. Ciò, in primo luogo, Controparte_1
perché trattasi di valutazioni spettanti al progettista (da compiere in corso d'opera) e, in secondo luogo, perché non c'è alcuna prova che l'eventuale imperfezione del cappotto abbia provocato delle condizioni di inefficienza dell'opera. Il c.t.u., sentito a chiarimenti, ha spiegato:
10 “si tratta comunque di problematiche addebitabili a progettista e DL, per cui era da produrre una variante ed una nuova relazione legge 10”.
Poste le conclusioni del c.t.u. e la mail del direttore dei lavori, in data 22 maggio 2023, priva di contestazioni sui lavori eseguiti, deve escludersi, tanto sotto il profilo dei ritardi, quanto sotto quello dell'esistenza dei vizi un inadempimento di idoneo ad alterare il Controparte_1
sinallagma contrattuale e idoneo a fondare, pertanto, la domanda di risoluzione.
Con riferimento allo smontaggio dei ponteggi, che avrebbe privato “gli operai delle doverose cautele antinfortunistiche, fatto per il quale la Pff si riserva ogni ulteriore opportuna iniziativa, in ogni sede competente” e alla – prospettata dalla difesa di – ripresa dei lavori non in Parte_1
sicurezza, il c.t.u. ha escluso che vi siano inadempienze addebitabili a Infatti, Controparte_1
dalla documentazione in atti risulta che la rimozione del ponteggio era stata discussa ed accettata anche da nella mail del 13/03/2023, l'Arch. , project manager di Parte_1 CP_4
scrive di aver sentito il titolare della sig. “che mi ha Parte_1 Controparte_1 Per_2
comunicato che, entro la prossima settimana, le facciate saranno ultimate e successivamente smontato il ponteggio. Nel corso dell'incontro abbiamo concordato che le opere relative alia copertura saranno eseguite con idonei parapetti fissati alla gronda, e autogru per la discesa e la salita del materiali”. Il referente di precisa di ritenere “idonea la soluzione in quanto Parte_1
la presenza del cavi elettrici e la presenza del ponteggio non consentirebbero una agevole manovra di sollevamento del nuovo materiate di copertura”.
Alla mail non seguono rilievi né del direttore dei lavori né del coordinatore alla sicurezza (arch.
, entrambi fra i destinatari;
vi è solo una successiva mail dello stesso del CP_3 CP_4
20/03/2023 (doc. 11 fasc. opponente), che non va interpretata come una contestazione in ordine allo smontaggio del ponteggio in sé, ma piuttosto al fatto che “doveva essere autorizzato dal Coordinatore della sicurezza in base al progetto di sicurezza relativo alle operazioni da eseguire in cantiere per i restanti lavori”: l'architetto chiede infatti alla coordinatrice per la sicurezza “di venire domani mattina presso il cantiere per prendere atto di quanto necessario e dare le indicazioni conseguenti”. Ed in effetti, in data 24/03/2023 l'arch. coordinatore CP_3
per la sicurezza, risulta aver provveduto ad indicare le prescrizioni di sicurezza per l'esecuzione delle opere rimaste da realizzare senza l'utilizzo del ponteggio, modificando il piano in base alle
11 decisioni prese, senza formulare alcun rilievo critico, sotto il profilo della sicurezza, sull'avvenuto smontaggio del ponteggio (si veda il doc. 6 fasc. . Parte_1
Ne deriva che non sussiste alcun inadempimento da parte di neanche Controparte_1
nell'ottica dell'aggravio di costi per l'attività di copertura da commissionare ad altra impresa, essendo stato lo smontaggio espressamente concordato e poi i lavori senza ponteggio organizzati in sicurezza dalla coordinatrice Arch. CP_3
3. Le asserite irregolarità amministrative
L'altro profilo che, nella prospettazione di integrerebbe l'inadempimento di Parte_1 [...]
attiene al DURC di congruità. CP_1
Come chiarito dal c.t.u., trattasi di un indicatore che attesta il quantitativo corretto di manodopera edile presente in un cantiere e che deve essere pari al 22% del totale delle opere edili. Il c.t.u. chiarisce che “una volta che tutto il cantiere è terminato la cassa edile territoriale emette il DURC di congruità”.
Già sotto questo profilo si comprende che al 23/05/2023 nessun profilo di inadempimento poteva addebitarsi a posto che i lavori non erano ancora conclusi e la Controparte_1
subappaltatrice era in termini per procedervi, come effettivamente avvenuto – sebbene con notevole ritardo rispetto alla chiusura lavori ma comunque in termini rispetto alla scadenza generale – in corso di causa, nel mese di maggio 2024.
Calcolato il 22% in euro 59.000,00, il c.t.u. ha ricostruito l'anomalia relativa al fatto che la
[...]
Contr
, invece di prendere le ore da – cui è iscritta – ha Parte_5 Parte_6
richiesto di caricarle sul portale Edilconnect. Verificato il caricamento di maggio 2024 e sentito a chiarimenti il c.t.u. ha spiegato che in base ad esso “si avrebbe il DURC di congruità”.
Si è limitato a rilevare che due delle fatture indicate non erano ricostruibili dalla documentazione in atti e che escludendole non si sarebbe ottenuto il DURC di congruità per circa 15.000,00, rilievo in relazione al quale ha evidenziato che si tratta di Controparte_1
impresa (la Diamante) non iscritta a e per questo le ore erano state caricate dalla Parte_2
subappaltatrice.
In data 23/10/2024, la ha prodotto dichiarazioni della responsabile sicurezza Arch. Parte_1
he escluderebbe che detta impresa abbia lavorato in cantiere. CP_3
12 La documentazione è tardiva, in quanto datata 5/7/2024 e non tempestivamente depositata corredata da motivata istanza di rimessione in termini: posto il caricamento delle ore nel maggio 2024, la avrebbe potuto tempestivamente respingere il caricamento delle Parte_1
due fatture o comunque formulare tempestivamente l'istanza relativa alla prova dell'assenza dell'impresa Diamante in cantiere, consentendo alla controparte di mettersi in prova sul punto, come avvenuto a seguito del deposito della documentazione attinente il caricamento delle ore, esaminata in contraddittorio unitamente al c.t.u.
Trattasi comunque di documentazione irrilevante. Infatti, neanche negli scritti conclusivi, Pt_1
ha documentato di avere ottenuto un DURC di congruità negativo (unico dato idoneo a
[...]
cagionare dei danni): in assenza di tale prova, i calcoli del c.t.u. sono meramente prognostici, in quanto si fondano su dati non certi (totale lavori di circa 570.000 euro di cui 269.000 per opere edili, relativamente alle quali il c.t.u. non può tener conto dei costi della copertura subappaltati ad altri).
Negli scritti conclusivi, la nulla ha allegato circa conteggi specifici inerenti la non Parte_1
congruità del DURC escludendo quelle fatture.
Sostanzialmente, il dato fornito dal c.t.u. per cui il DURC di congruità non si avrebbe sottraendo le fatture della Diamante è meramente ipotetico e, dunque, totalmente inidoneo fornire la prova del fatto costitutivo del danno che allega di aver subito e che consisterebbe Parte_1
nella impossibilità di cedere i crediti e ottenere i benefici del in alcun modo Parte_3
documentati da Parte_1
4. I lavori di coibentazione del tetto
Occorre ora esaminare l'ultimo profilo al quale collega la risoluzione del contratto di Parte_1
subappalto, ossia la mancata esecuzione dei lavori di coibentazione del tetto.
La missiva del 23/05/2023 è sul punto piuttosto generica (si limita a riferire della “mancata rimozione della copertura sui tetto del palazzo ·e mancato rifacimento della stessa”).
Incontestato che essa fosse oggetto del contratto e che non l'abbia Controparte_1
realizzata, occorre verificare se tale mancata esecuzione integri un inadempimento contrattuale.
13 Anzitutto, l'indicazione dei materiali e della tipologia di copertura risulta effettuata da Pt_1
solo in data 4/04/2023 (doc. 7 fasc. , con la conseguenza che la contestazione
[...] Parte_1
della mancata esecuzione in data 23/05/2023 appare del tutto irragionevole, considerati i tempi necessari per l'ordine dei materiali e l'organizzazione del lavoro. Contr Par Lo spesso c.t.u. rileva che “nell'aprile 2023 era in fase di discussione fra e in merito alla Par tipologia di coibentazione ed ai tempi di realizzazione (doc 7 parte ”, ma poi il 23/05/2023 era stata notificata la risoluzione, con la conseguenza che si è vista costretta Controparte_1
ad abbandonare il cantiere.
Dunque, a prescindere dalla prova della circostanza, allegata da secondo cui Controparte_1
la non esecuzione della coibentazione del tetto da parte dell'opposta fu concordata, ciò che rileva è l'impossibilità di attribuire ad un inadempimento della subappaltatrice la mancata esecuzione di una copertura espressamente diversa da quella prevista nel contratto e in un tempo di poco più di un mese.
Ciò non toglie che il prezzo di tale copertura vada decurtato da quello dovuto alla società opposta.
I calcoli del c.t.u. appaiono condivisibili.
Difatti ha emesso fatture per un totale di euro 187.000. Controparte_1
Le opere eseguite dalla subappaltatrice ammontano, quanto alle opere contrattuali, ad euro
154.048,35 (dovendosi detrarre la somma di euro 47.648,58 per la mancata realizzazione del coperto) ed ad euro 20.158,00 per le opere extracontratto. Il totale è quindi di euro 174.206,35 di cui pagati 134.110,75 euro da parte di (circostanza incontestata). Parte_1
Il credito di va quindi quantificato in euro 40.095,60. Controparte_1
5. Statuizioni conclusive e spese di lite
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e la va condannata a pagare la minor somma Parte_1
di euro 40.095,60, oltre interessi sulle transazioni commerciali dalla domanda (decreto ingiuntivo notificato il 23/10/2023) al saldo.
Le spese vanno integralmente compensate, stante la revoca del decreto ingiuntivo e tenuto conto del fatto che il caricamento delle ore sul portale da parte di – dato che Controparte_1
14 ha determinato il venir meno del presupposto della domanda risarcitoria – è avvenuto in corso di causa.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico delle parti in solido e in pari quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 530/2023 del 27/06/2023, promossa da nei confronti di ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara tenuta e condanna la P.F.F. s.r.l. in persona del legale rappresentante al pagamento in favore della della somma di euro 40.095,60, oltre Controparte_1
interessi sulle transazioni commerciali dalla domanda (decreto ingiuntivo notificato il
23/10/2023) al saldo;
3) rigetta nel resto;
4) compensa le spese di lite;
5) pone le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido e in pari quota.
Ferrara, 04/04/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
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