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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 948/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, CE
RG NG, CE
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2692/2020 depositato il 18/04/2020
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. in Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4842/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA e pubblicata il 13/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 228578 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso contro la società ATO ME1 SPA per l'annullamento della fattura TIA n. 228578/16 del 30.05.2016 con la società resistente ha richiesto il pagamento della somma di euro 517,08 relativa alla TIA anni, 2008-2009 . Al riguardo eccepiva la nullità per intervenuta prescrizione nonché la nullità per violazione dell'art. 1, comma 162 della L. 296/2006 (difetto di motivazione), dell'art. 7, comma 3 del D.
Lgs. 22/97 la violazione del regolamento comunale n. 51 del 31.05.2005 nonché l'illegittimità dell'IVA applicata sulla TIA. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva la società ATO ME1 SPA che contestava i motivi di ricorso in quanto privi di fondatezza. Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 4842/19
e depositata in data 14.09.2019 la CTP di Messina ha accolto il ricorso sul presupposto dell'avvenuta prescrizione per il decorso del termine quinquennale. La società ATO ME1 SPA ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: nullità per errore in judicando sotto il profilo dell'errata valutazione della prova offerta. Ha concluso per la riforma della sentenza. Parte appellata non si
è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dall'appellante, la Corte osserva.
La sentenza impugnata è ben motivata in quanto contiene le ragioni di fatto e di diritto della decisione, indicando chiaramente i punti discussi, le norme applicate, le richieste delle parti, nonché la spiegazione dei fatti specifici, collegando le argomentazioni alle prove e ai principi di diritto. La TIA è un tributo locale che si struttura come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento dello stesso in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi.
Alla base del detto tributo, quindi, vi sono obbligazioni periodiche o di durata le quali sono sottoposte alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 codice civile : < generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi >>. Nel caso in esame, parte appellante non ha fornito idonea prova documentale della notifica di atti interruttivi della prescrizione.
La sola produzione dell'avviso di notifica non indicante nemmeno per sintesi l'atto a cui si riferisce è da ritenersi nullo o inesistente ai fini della prova. Parte appellante nemmeno in appello ha prodotto copia del relativo atto con l'allegato avviso di ricevimento datato 11.01.2014. Pertanto, l'appello va rigettato. La non costituzione di parte appellata comporta nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi statuisce: rigetta l'appello con conferma della sentenza di primo grado. Nulla sulle spese.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente est.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, CE
RG NG, CE
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2692/2020 depositato il 18/04/2020
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. in Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4842/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA e pubblicata il 13/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 228578 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso contro la società ATO ME1 SPA per l'annullamento della fattura TIA n. 228578/16 del 30.05.2016 con la società resistente ha richiesto il pagamento della somma di euro 517,08 relativa alla TIA anni, 2008-2009 . Al riguardo eccepiva la nullità per intervenuta prescrizione nonché la nullità per violazione dell'art. 1, comma 162 della L. 296/2006 (difetto di motivazione), dell'art. 7, comma 3 del D.
Lgs. 22/97 la violazione del regolamento comunale n. 51 del 31.05.2005 nonché l'illegittimità dell'IVA applicata sulla TIA. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva la società ATO ME1 SPA che contestava i motivi di ricorso in quanto privi di fondatezza. Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 4842/19
e depositata in data 14.09.2019 la CTP di Messina ha accolto il ricorso sul presupposto dell'avvenuta prescrizione per il decorso del termine quinquennale. La società ATO ME1 SPA ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: nullità per errore in judicando sotto il profilo dell'errata valutazione della prova offerta. Ha concluso per la riforma della sentenza. Parte appellata non si
è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dall'appellante, la Corte osserva.
La sentenza impugnata è ben motivata in quanto contiene le ragioni di fatto e di diritto della decisione, indicando chiaramente i punti discussi, le norme applicate, le richieste delle parti, nonché la spiegazione dei fatti specifici, collegando le argomentazioni alle prove e ai principi di diritto. La TIA è un tributo locale che si struttura come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento dello stesso in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi.
Alla base del detto tributo, quindi, vi sono obbligazioni periodiche o di durata le quali sono sottoposte alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 codice civile : < generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi >>. Nel caso in esame, parte appellante non ha fornito idonea prova documentale della notifica di atti interruttivi della prescrizione.
La sola produzione dell'avviso di notifica non indicante nemmeno per sintesi l'atto a cui si riferisce è da ritenersi nullo o inesistente ai fini della prova. Parte appellante nemmeno in appello ha prodotto copia del relativo atto con l'allegato avviso di ricevimento datato 11.01.2014. Pertanto, l'appello va rigettato. La non costituzione di parte appellata comporta nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi statuisce: rigetta l'appello con conferma della sentenza di primo grado. Nulla sulle spese.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente est.