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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00992/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01413/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1413 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Enzo Quintieri, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Cosenza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’accertamento,
riguardo al ricorso principale:
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Cosenza sull’istanza alla medesima inoltrata in data -OMISSIS-, con cui ha richiesto il rilascio del nulla osta per il conseguimento ex novo della patente di guida;
nonché per l’annullamento,
riguardo ai motivi aggiunti:
- della nota prot. n. -OMISSIS-, con cui l’amministrazione ha qualificato come improcedibile la richiesta di nulla osta per la patente di guida.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Cosenza e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- il ricorrente con domanda principale ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Cosenza sull’istanza alla medesima inoltrata in data -OMISSIS-, con cui ha richiesto il rilascio del nulla osta per il conseguimento ex novo della patente di guida, in esito all’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno, eseguita dal -OMISSIS-, richiedendo altresì la condanna della medesima Prefettura a determinarsi sull’indicata richiesta;
- per mezzo di motivi aggiunti l’esponente ha impugnato la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui l’amministrazione ha qualificato come improcedibile la richiesta di nulla osta per la patente di guida, poiché non prevista né regolata da alcuna disposizione normativa, essendo il rilascio del titolo abilitativo di competenza esclusiva degli Uffici del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
- di tale provvedimento ne è denunciata l’illegittimità per violazione degli artt. 2, 10- bis L. n. 241/1990;
Premesso altresì che:
- si è costituita l’intimata amministrazione, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio e concluso per il rigetto dei motivi aggiunti;
Rilevato che:
- con ordinanza n.-OMISSIS- è stata disposta la conversione del rito camerale in ordinario;
Ritenuto, con riferimento al ricorso principale, che:
- a seguito dell’adozione ad opera della Prefettura della la nota prot. n. -OMISSIS-, va pronunciata la declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. della domanda avverso il silenzio, atteso il sopravvenire della gravata determinazione sull’istanza avanzata dall’esponente di conseguimento del nulla osta per la patente di guida;
Ritenuto invece, in riferimento ai motivi aggiunti, che:
- la domanda di annullamento risulta infondata, poiché il provvedimento finale del nuovo titolo abilitativo alla guida ex art 120, comma 3, D. Lgs. n. 285/1992, è ascrivibile alla cognizione degli uffici del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Motorizzazione Civile, amministrazione tuttavia non intimata nella fattispecie, cosicché, per un verso ciò giustifica l’omessa attivazione delle garanzie procedimentali ai sensi dell’art. 10- bis L. n. 241/1990 e, per altro verso, la determinazione amministrativa in forma semplificata di improcedibilità è da considerarsi conforme all’art. 2, comma 1, L. n. 241/1990, a mente del quale “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ”.
Ritenuto infine che:
- le spese di lite possono essere compensate;
- nel prendere atto della comunicazione di variazione reddituale e dell’istanza di revoca di parte ricorrente in data 18 dicembre 2024, deve disporsi, con effetto dalla comunicazione, la revoca del beneficio del patrocinio a carico dello Stato, mentre ogni ulteriore e residua pretesa del difensore pro tempore (come da domanda depositata il 2 gennaio 2025) andrà liquidata con separato decreto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- rigetta i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.