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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/09/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1388/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] cod. fisc. e Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Anna ANANIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del nominato difensore sito in Monasterace via Ficarelle n.9;
ATTORE contro
Avv. , C.F. , nella qualità di Curatore dello Controparte_1 C.F._2 scomparso del Sig. , nato a [...] il [...] CF Persona_1
, giusta nomina del Tribunale di Locri emessa nell'ambito del C.F._3 procedimento iscritto al n. 408/2022 di R.G. Vol. Giur - Accoglimento n. cronol.
919/2022 -, che si costituisce personalmente in giudizio nell'interesse dello scomparso ex art 86 c.p.c., anche nella qualità di suo rappresentante legale e difensore, ai sensi dell'art 78 c.p.c., con il quale il Tribunale di Locri conferiva, altresì, la facoltà di costituirsi e resistere in giudizio di usucapione nell'interesse dello scomparso;
e nata a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_2
e ivi residente a[...]; C.F._4 Parte_2
, nata a [...] il [...] cod. fisc. e residente a
[...] C.F._5
Milano alla Via F.lli Zoia, n. 124; nato a [...] il Parte_3
16/8/1965 cod. fisc. e residente a [...]
Margherita, n. 174 int.
1. elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in
Monasterace (RC), alla via Catanzaro, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Carmela Squillacioti che li rappresenta e difende giusto mandato in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice e il curatore del convenuto hanno precisato come da Persona_1 note ex art.127 ter cpc.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 29.9.2022 il sig. proponeva domanda Parte_1 per il riconoscimento del suo diritto di proprietà acquisito per intervenuto usucapione relativamente al terreno e annesso fabbricato rurale siti a Stilo contraddistinti al NCT al fol. 31, p.lla 37 Foglio 31 qualità Classe 2 Superficie m2 7.550 Reddito Pt_4
Dominicale €. 50,69 Agrario €. 25,35 e part.lla 38 Fabbricato Rurale Superficie m2 24, di proprietà degli odierni convenuti. Affermava di esercitare il possesso dal 1990 dei suddetti terreni da oltre vent'anni in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto.
Si costituivano l'avv. nella sua qualità di curatore dello scomparso Controparte_1
nominato dal Tribunale di Locri e Persona_1 Controparte_2 Parte_3
e quali eredi di , anche in rappresentazione sulla
[...] Parte_2 Per_2 quota di già deceduto. Controparte_3
L'avv. si costituiva in opposizione alla domanda di usucapione CP_1 contestando genericamente la domanda soprattutto sul rilievo del mancato accertamento dell'attuale titolarità del diritto di proprietà dei terreni oggetto di domanda, risultando le visure catastali prive di valore probatorio e perché sfornita di prova.
Gli eredi di invece si costituivano in adesione alla domanda. Persona_3
Alla prima udienza il giudice dichiarava la contumacia di e Controparte_4 assegnava i termini ex art.183 VI comma cpc richiesti dall'attore.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies cpc mediante trattazione scritta.
Occorre preliminarmente osservare che la domanda è stata correttamente introdotta nei confronti degli odierni intestatari delle particelle oggetto di causa. Va infatti ribadito che la domanda di usucapione va proposta nei confronti degli attuali intestatari catastali che risultano da visura catastale storica e integrata nei confronti di pag. 2 di 6 chi nell'arco del ventennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale, risulti il proprietario attuale, qualora l'atto traslativo non sia stato regolarmente volturato anche alla competente Agenzia del Territorio. Nel caso di specie, le ricerche catastali e anagrafiche condotte dall'attore sono corrette e le certificazioni ipotecarie prodotte lo confermano. Va altresì osservato che la notifica della domanda anche agli eredi di non andava in tale qualità fatta, in quanto Persona_4 [...] risulta usufruttuaria parziale e che con l'avvenuto decesso, il suo Persona_4 diritto si è estinto. Quanto a e , è stata autorizzata ed Parte_5 Controparte_5 eseguita la notifica per pubblici proclami.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Diversamente dall'assunto del curatore, l'attore nel corso del giudizio, ha dato prova di possedere i terreni oggetto di causa dal 1990, prendendosi cura dei terreni con la ordinaria manutenzione e utilizzandoli per la coltivazione. Entrambi i testi hanno dato prova di conoscere il terreno specificandone la natura agricola. Il terreno è adibito ad uliveto che è curato dall'attore anche con l'aiuto dei testi escussi. In particolare, il teste
, nipote dell'attore sentito all'udienza del 28.3.2024, dichiarava: “Mio Testimone_1 zio utilizza il terreno per cui è causa dall'inizio degli anni '90. E' un terreno collinare adibito ad uliveto. Non è recintato ci sono solo paletti che delimitano gli altri terreni.
Negli anni mio zio ha piantato nuovi ulivi oltre quelli già esistenti. Il terreno si trova a
Stilo e nessuno ha mai contestato a mio zio l'uso del terreno. ADR Al terreno si arriva mediante una strada interpoderale percorribile con trattore cingolato o a piedi. Io stesso mi reco con il trattore a pulire il terreno su incarico di mio zio. ADR Ancora oggi mio zio si reca sul terreno e ne ha cura. ADR Dalle foto che mi vengono mostrate riconosco il mio terreno che è diviso da quello di mio zio da una stradina interpoderale comunale. La parte di terreno di mio zio è quella posta in alto nella prima foto della pag. 2 della relazione tecnica allegata da parte attrice.” Anche il teste Testimone_2 confermava l'ubicazione, la coltivazione ad uliveto e la delimitazione con paletti del terreno.
A questo punto è bene precisare che in tema di possesso, l'animus possidendi – da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis, consiste nell'intento di tenere la cosa come propria indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto pag. 3 di 6 altrui (Cass. 12.5.1999 n.4702). Nell'ordinamento giuridico, infatti il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, distinguendosi dalla detenzione per l'elemento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato dal cd animus rem sibi habendi, ovvero dall'intenzione e dall'atteggiamento di esercitare una signoria sul bene.
Con riferimento all'esercizio del potere di fatto sul bene indicato, ed alla relativa corrispondenza al diritto di proprietà, è appena il caso di rilevare come l'attività espletata continuativamente e stabilmente dall'attore, secondo quanto emerso dalle risultanze dell'attività istruttoria ed in assenza di elementi oggettivi idonei ad escludere che la situazione possessoria sia riconducibile a un diritto diverso dalla proprietà, ovvero a un rapporto obbligatorio, possano fondare un giudizio di corrispondenza alle facoltà di norma spettanti al proprietario.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile “ad usucapionem”, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis (Cass.
n. 14092/10; n. 17339/09; n. 15145/04; n.11286/98).
E' utile richiamare in proposito l'orientamento di recente espresso dalla
Suprema Corte secondo cui: “ “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius
pag. 4 di 6 excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.” (cfr. Cass. Sent. N.1121,
11.1.2024). Nello specifico, l'attore ha anche provveduto a delimitare il terreno come comprovato dalle deposizioni dei testi, dando prova di voler escludere altri dall'utilizzo del fondo.
Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine “a quo” in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso sul bene in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi, va fissato in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Non vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta sulla parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che è proprietario esclusivo Parte_1 dell'immobile indicato in domanda per averlo usucapito.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara Parte_1 proprietario per intervenuto usucapione del seguente bene sito a Stilo:
1) terreno al NCT al fol. 31, p.lla 37 Foglio 31 qualità Classe 2 Pt_4
Superficie mq 7.550 Reddito Dominicale €. 50,69 Agrario €. 25,35 e part.lla 38
Fabbricato Rurale Superficie mq 24;
c) Autorizza la parte interessata alla trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria, con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo e la contestuale voltura catastale presso l'Agenzia del
Territorio con cancellazione degli attuali intestatari;
d) compensa integralmente le spese del giudizio.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato l'08 settembre
2025.
Il Giudice
pag. 5 di 6 Dott.ssa Antonella Lupis
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