Articolo 2 della Legge 22 luglio 1975, n. 382
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 settembre 1975
Art. 2.
In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Entrata in vigore il 4 settembre 1975
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