Articolo 3 della Legge 24 giugno 1952, n. 663
Articolo 2
Versione
13 luglio 1952
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 13 luglio 1952