Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 09/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 29/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
CO TORRI Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere LE LONGO Consigliere relatore Stefania PETRUCCI Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 62142 del registro di segreteria, promosso da:
…Omissis… (C.F. …omissis…), nato a …omissis… il …omissis… ed ivi residente alla via …omissis…, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. Maria Orlando (pec:
maria.orlando@avvocatismcv.it , fax 0823/443404) e dall’avv. Renato Gravante (pec: renato.gravante@avvocatismcv.it) con i quali è elettivamente domicilia in Caserta al viale Lincoln 172.
Appellante Contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Sergio Preden (c.f.
[...]; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),
ID LL (c.f. [...]; pec:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), LA PA (c.f.
[...]; pec:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), e IU AN
(c.f. [...]; pec:
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), con elezione di domicilio presso l’Avvocatura Centrale IN in Roma via Cesare Beccaria n. 29.
Appellato avverso
la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 54/2025, depositata il 17 febbraio 2025.
VISTO l’atto d’appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell’udienza del giorno 15 gennaio 2026, svolta con l’assistenza del segretario dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relazione del relatore Cons. LE LO, l’avvocato Mario Lupis
(per delega dell’avv. Maria Orlando) per l’appellante e l’avv.
IU AN in rappresentanza dell’Inps.
Svolgimento del processo Con ricorso giurisdizionale intentato presso la Sezione giurisdizionale per la Campania, il sig. …Omissis… ha domandato il riconoscimento del beneficio ex art. 13, comma 8, della legge n. 257/92 con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento e con pagamento degli arretrati, incrementati di rivalutazione ed interessi.
A tal fine, il ricorrente ha esposto di avere lavorato alle dipendenze delle RO dello Stato, come aggiustatore meccanico ed operaio, dal 4.6.1973 al 30.12.1993 e, segnatamente, dal 4.6.1973 all’8.9.1975 presso l’Officina Locomotive a vapore di Napoli – AR, dal 9.9.1975 al 30.11.1975 presso il Deposito di Napoli Campi Flegrei, dal 1.12.1975 al 30.12.1993 presso il Deposito di Napoli Locomotive e Smistamento, all’interno dei quali erano presenti ingenti quantità di materiali contenenti amianto.
Avuto riguardo alla prolungata inalazione di polveri di amianto, il ricorrente aveva chiesto in via amministrativa prima a RO dello Stato, con domande del 2.5.1995 e del 7.1.2001, poi all’INAIL, con domanda del 7.12.2015 e con reclamo del 7.4.2016, nonché all’IN con istanza del 24.2.2016, il riconoscimento della descritta esposizione, che tuttavia l’INAIL circoscriveva al solo periodo 1.12.1975 – 31.12.1983.
Con la sentenza gravata, la Corte di prime cure, dopo aver respinto l’eccezione preliminare di carenza di domanda amministrativa ex art.
153 c.g.c., ha respinto la domanda attorea in accoglimento dell’eccezione di prescrizione decennale del diritto autonomo alla rivalutazione contributiva, decorrente dal momento della consapevolezza del lavoratore del rischio di esposizione all’amianto, considerato che detta consapevolezza è maturata al momento della proposizione della domanda amministrativa alle RO (2.5.1995),
che il dies ad quem andrebbe ravvisato alla data di deposito del ricorso giurisdizionale innanzi a questa Corte (6.12.2016) e che l’unico atto interruttivo, utilmente spiegato, sarebbe identificabile nella nuova domanda alle RO avanzata in data 7.1.2001.
Avverso detta sentenza ha dispiegato appello il pensionato, articolando i motivi di gravame di seguito compendiati.
a) Violazione dell’art 156 c.g.c. Decadenza dall’eccezione di prescrizione – Rilevabilità d’ufficio.
Secondo l’appellante, IN si è costituito in giudizio in primo grado solo il 6.4.2022 per l’udienza l’11.4.2022, dunque oltre i termini perentori di cui all’art 156 c.g.c., cosicché il giudice di prime cure (che peraltro con ordinanza n. 16/2023 ha disposto una C.T.U.) avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio la decadenza dell’Ente dalla possibilità di sollevare l’eccezione di prescrizione.
b) Insussistenza della prescrizione. Atti interruttivi. Sospensione della prescrizione ex art 2941 c.c. n. 8.
Premesso il richiamo al disposto dell’art. 2935 c.c. (la prescrizione
"inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"),
l’appellante ha sostenuto che la certificazione INAIL rilasciata in data 14.1.2016, a fronte della domanda ad essa rivolta in data 9.6.2005, costituirebbe il momento in cui il ricorrente ha avuto la piena certezza e consapevolezza dell’esposizione al rischio amianto (dall’1.12.1975 al 31.12.1983) e, dunque, della concreta possibilità di fare valere il proprio diritto, in via amministrativa e giudiziaria, per il maggiore periodo di esposizione non certificato, come da curriculum rilasciato dalle FS.
Solo a questa data l’appellante avrebbe avuto contezza dell’effettiva esposizione all’amianto (sebbene, ingiustamente per soli otto anni) e sarebbe stato posto nella concreta condizione di poter esercitare il proprio diritto, opponendosi in via amministrativa ad INAIL, IN e FS prima con racc. a.r. del 4/6.4.2016 (all.ti 13 - 14) con racc. a.r. al fine di chiedere il riconoscimento all’esposizione anche del maggiore periodo curriculare non certificato e, poi, giudizialmente, innanzi alla Corte dei conti, con il giudizio de quo.
D’altra parte, se il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ovvero dalla consapevolezza dell’esposizione, bisognerebbe anche considerare che il verificarsi del presupposto soggettivo della conoscenza o della conoscibilità dell'esposizione ad amianto è suscettibile di essere dimostrato attraverso il ragionamento presuntivo di cui agli artt. 2727 e 2729 del codice civile; nel caso di specie, FS il 4.7.2008 gli ha inviato il curriculum lavorativo e che soltanto il 14.1.2016, allorquando INAIL gli ha inviato la certificazione attestante l’esposizione al rischio amianto limitatamente all’attività lavorativa svolta presso il Deposito Loc.ve Napoli Smistamento, quale operaio qualificato, dall’1.12.1975 al 31.12.1983, ha avuto contezza e consapevolezza dell’esposizione e della concreta ed effettiva lesione del proprio giusto diritto ai benefici di cui alla l. 257/1992 (visto che gli era stato riconosciuto un minore periodo di esposizione al rischio amianto rispetto a quello effettivamente documentato nel curriculum lavorativo).
Pertanto, secondo l’appellante, soltanto da tale data (14.1.2016)
sarebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione, termine, comunque, sospeso ex art. 2941 n. 8 c.c., stante l’impossibilità soggettiva ed oggettiva di agire per fatti e comportamenti della stessa
P.A.
Nel caso di specie, secondo l’appellante, la carenza del curriculum lavorativo rilasciato da FS e del certificato dell'INAIL costituirebbero certamente un impedimento legale al decorrere della prescrizione ex art. 2935 c.c., sicché il loro rilascio da parte degli enti competenti assumerebbe natura di atto interruttivo della prescrizione, poiché si tratta di indefettibili atti preparatori.
c) Nel merito, l’appellante ha evidenziato che l’UML presso il Ministero della Salute, con elaborato del 4.10.2024, ha concluso affermando che il ricorrente era stato esposto, nella sua attività lavorativa presso RO dello Stato, ad un livello di esposizione ponderata su otto ore giornaliere superiore a 100 ff/litro per più di dieci anni – dall’1.12.1975 al 31.12.1986 – condizioni previste per considerare l’esposizione come “qualificata” e, quindi, con diritto di ricevere i benefici previdenziali previsti dall’art 13 della l. 257/1992 e successive integrazioni.
L’appellante ha quindi concluso chiedendo di riformare la sentenza gravata e, per l’effetto, stante l’accertata e riconosciuta esposizione all’amianto, come da consulenza dell’UML presso il Ministero della Salute, dal 4.6.1973 o dall’1.12.1975 (come nelle conclusioni della perizia, pag. 22) fino al 31.12.1986 quale operaio qualificato di RO dello Stato, di dichiarare il diritto del Sig. ...Omissis… al riconoscimento del beneficio previdenziale ex l. 257/1992, con condanna dell’IN a ricalcolare la relativa posizione contributiva, previdenziale e pensionistica ed al pagamento delle differenze arretrate nonché al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con memoria in atti al 18/12/2025, si è costituito l’IN, rappresentato e difeso come in epigrafe, che ha replicato ai riferiti motivi di appello nei termini di seguito compendiati.
a) sarebbe pacifico in atti che l’appellante ha presentato, in data 2/5/1995, la prima richiesta di ammissione al beneficio in discorso al proprio datore di lavoro, RO dello Stato, mentre la prima istanza presentata al debitore della prestazione, vale a dire all’IN, risale al 24 febbraio 2016, con conseguente prescrizione del diritto azionato;
b) l’individuazione del dies a quo della prescrizione nella data di presentazione della domanda è stata confermata più volte dalla giurisprudenza delle Sezioni di appello della Corte dei conti;
c) l’accertamento del dies della consapevolezza dell’esposizione costituisce quaestio facti, sottratta alla cognizione del giudice di appello in materia di pensioni pubbliche;
d) quanto alla lamentata decadenza dall’eccezione di prescrizione, l’IN ha osservato che, in data 30 marzo 2022, il giudice di primo grado aveva rinviato la prima udienza, già fissata per il giorno 11 aprile 2022, al 13 gennaio 2023 per le seguenti ragioni organizzative interne: «in ragione dell’esigenza di rimodulare il ruolo d’udienza attesa la complessità e la rilevanza numerica dei giudizi assegnati a questo Giudice».
Conseguentemente, la costituzione dell’Ente, depositata - come ammesso da controparte - il 6 aprile 2022, deve ritenersi tempestiva in relazione alla prima udienza di discussione del gennaio 2023.
L’IN ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell’appello con conferma della sentenza gravata e con ogni conseguenza di legge.
All’udienza del 15 gennaio 2026, le parti hanno insistito nelle argomentazioni e conclusioni già rassegnate.
Motivi della decisione
[1] Con il primo motivo di appello, il pensionato ha censurato la sentenza gravata lamentando la violazione dell’art 156 c.g.c.,
sostenendo che l’IN sia incorso, nel giudizio di primo grado, nella decadenza dalla possibilità di eccepire ritualmente la prescrizione, contenuta nella memoria di costituzione tardivamente (in tesi)
depositata agli atti.
In proposito, si osserva, sul piano della disciplina processualistica, che l’articolo 156, commi 1 e 2 del codice di giustizia contabile, innovando rispetto alla disciplina processualistico contabile precedentemente vigente, prevede che:
“1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalita’ di cui all'articolo 28, comma 2.
2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in segreteria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale”.
In applicazione della suddetta disciplina processualistica, la consolidata giurisprudenza contabile ritiene che la costituzione tardiva precluda la proponibilità delle eccezioni in senso stretto o proprio, quale quella di prescrizione.
Tuttavia, con riguardo al caso di specie, l’esame degli atti evidenzia come la convenuta IN non abbia violato i termini per la costituzione in giudizio ai sensi del menzionato art. 156 c.g.c. e che dunque non sia decaduta dal potere processuale di eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto azionato dal ricorrente.
In dettaglio, si osserva che, con decreto di fissazione udienza sottoscritto in data 23/12/2021, il giudice monocratico assegnatario del giudizio aveva fissato la prima udienza per il giorno 11/4/2022, ore di rito, presso la sede della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania.
Tuttavia, con ulteriore decreto datato 30/3/2022 (in atti al fascicolo processuale in data 1/4/2022), il giudice monocratico, “in ragione dell’esigenza di rimodulare il ruolo d’udienza, attesa la complessità e la rilevanza numerica dei giudizi assegnati”, ha disposto il rinvio
(rectius: una nuova prima udienza) della trattazione del giudizio alla data del 13 gennaio 2023, ore 11,00, sempre presso le aule del medesimo plesso giurisdizionale.
Considerato che il nuovo decreto di fissazione della prima udienza è stato disposto in data antecedente rispetto a quella dell’udienza originariamente fissata (11/4/2022) e anche della scadenza del termine ex art. 156 c.g.c., non può che ritenersi, ad ogni effetto di legge, che la prima udienza del giudizio in questione si sia celebrata soltanto in data 13 gennaio 2023, non essendo stata svolta precedentemente alcuna udienza, neppure di mero rinvio, nella data originariamente prevista del giorno 11/4/2022.
Pertanto, ritiene il Collegio che la memoria di costituzione depositata dall’IN in data 4/4/2022 non possa ritenersi intempestiva ai sensi dell’art. 156 c.g.c, e che dunque l’eccezione di prescrizione sia stata ritualmente proposta dall’Ente previdenziale.
Conseguentemente, il primo motivo di appello dispiegato dal pensionato non risulta meritevole di condivisione.
[2] Con il secondo motivo di appello, il pensionato ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la prescrizione del diritto azionato, sostenendo, per come già compendiato, la sussistenza di un impedimento giuridico rimosso soltanto con la certificazione INAIL e la sussistenza di una causa di sospensione della prescrizione ex art 2941 c.c. n. 8.
In proposito, la sentenza gravata ha, tuttavia, condivisibilmente evidenziato che:
a) il termine di prescrizione decennale ordinario, alla scadenza del quale si estingue in via definitiva il diritto alla rivalutazione contributiva, decorre dal momento della consapevolezza del lavoratore del rischio di esposizione all’amianto (Cass. Sez. VI, sent. n.
10885/2016; C.d.c., Sez. giur. Campania, sent. n. 177/2022 e n.
522/2024; nella giurisprudenza contabile di appello, tra le altre, I Sez.
sent. n. 410/2021; I Sez. sent. n. 280/2020).
b) la giurisprudenza ha chiarito che “dal sistema è ricavabile l'onere degli interessati di proporre all'Istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto”;
c) la menzionata consapevolezza in favore del ricorrente è maturata al momento della proposizione della domanda amministrativa a RO dello Stato (2/5/1995), per cui a tale data va ravvisato il dies a quo della prescrizione decennale, mentre il dies ad quem va ravvisato alla data di deposito del ricorso giurisdizionale innanzi a questa Corte
(6/12/2016);
d) l’unico atto interruttivo della prescrizione può individuarsi nella nuova domanda a FS avanzata in data 7.1.2001.
In proposito, si osserva che effettivamente l’esame del testo della domanda amministrativa indirizzata dal pensionato alle RO in data 2/5/1995 manifesta la piena consapevolezza in capo all’odierno appellante di aver prestato servizio nelle condizioni previste dalla legge per ottenere il riconoscimento del beneficio in questione.
Infatti, nella suddetta domanda il pensionato chiedeva l’applicazione della legge n. 257/92, art. 13, considerato che “è stata accertata l’irreversibilità dei danni prodotti dall’inalazione di fibre di amianto al personale dipendente, come rilevato nei numerosi casi di dipendenti in cui sono state riscontrate fibre di amianto nei polmoni, risultanti dagli esami effettuati”, che “buona parte del materiale rotabile, trainante e trainato, conteneva grosse quantità di amianto”,
che “l’utilizzazione dell’amianto come rivestimento termoacustico e materiale di ricambio di pezzi sciolti ha avuto inizio negli anni sessanta, senza nessuna sicurezza per i dipendenti”, “che gli ambienti di lavoro erano irreversibilmente inquinati dalle fibre di amianto tanto da indurre il pretore di Firenze, in data 7 marzo 1989, ad ordinare la bonifica del materiale rotabile e degli impianti”, e che l’esposizione alle fibre di amianto era stata di gran lunga superiore ai 10 anni
(“impianti officina AR dal 4-6-73 al 1-12-75, qualifica operaio qualificato; Impianto OML NA SM.to dal 2-12-75 al 30-12-93”).
Nel caso di specie, dunque, la prova della consapevolezza dell’esposizione può essere ricavata, oltre che ex art. 2729 c.c. dagli atti amministrativi di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro in materia di esposizione all’amianto – provvisti di maggiore efficacia, in termini di conoscibilità del fatto generatore del diritto, della sola normativa primaria in materia -, e dall’aver svolto l'attività lavorativa in ambiente notoriamente contaminato, quotidianamente e continuativamente, da emissioni di amianto”, proprio dalle circostanze esplicitate nella domanda amministrativa (cfr. Cass. Sez.
L. ord. n. 27761/2020) inviata dall’appellante nel 1995, nella quale si fa espresso riferimento a studi medico-legali e ad analoghe vicende di alcuni colleghi di lavoro.
D’altra parte, in proposito, la richiamata giurisprudenza di appello ha avuto modo di affermare che “facendo corretta applicazione dei principi generali in materia ex art. 2935 c.c., il decorso della prescrizione va ancorato al momento in cui l’interessato abbia conseguito (recte: era nelle condizioni obiettive di conseguire) la consapevolezza dell’esposizione all’amianto e quindi deve essere retrodatato alla data…della presentazione dell’istanza, per l’evidente ragione che tale iniziativa presuppone la conoscenza del fatto dell’esposizione all’amianto” (Sez. II appello, sent. n. 280/2020).
Né, d’altra parte, può sostenersi che l'assenza di certificazione INAIL possa costituire un impedimento giuridico alla possibilità di far valere il diritto alla rivalutazione contributiva.
In proposito, infatti, la giurisprudenza di appello di questa Corte ha avuto modo di ritenere che la carenza del certificato dell'INAIL non costituisce «un impedimento legale al decorrere della prescrizione ex art. 2935 c.c., in quanto la domanda di riconoscimento del beneficio può essere presentata all'IN indipendentemente dall'accertamento INAIL» (Sez. III appello, sent. n. 146/2019 e n. 151/2022).
Né, d’altra parte, può fondatamente sostenersi che sia riscontrabile, nel caso di specie e diversamente da quanto argomentato dall’appellante, un’ipotesi di sospensione della prescrizione ex art.
2941 n. 8, c.c., (“tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”),
considerato che non risulta che il datore di lavoro abbia occultato l’esistenza del debito e tenuto conto che comunque vi era consapevolezza, in capo al lavoratore, dell’avvenuta esposizione qualificata a fibre di amianto, quantomeno a decorrere dalla suddetta domanda di riconoscimento del beneficio in questione.
L’appello deve, dunque, essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
[3] Considerato che il giudizio è stato definito sulla base esclusivamente di questioni preliminari, si dispone la compensazione delle spese di difesa.
Nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità del contenzioso in materia di trattamento previdenziale.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto dal sig.
CA LI ed iscritto al n. 62142 del ruolo generale.
Spese di difesa compensate.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to LE LO f.to CO RI Depositata in Segreteria il 09/02/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi