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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/11/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
105/24 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 25.11.25, avanti al Giudice dott.ssa SI GL, è presente l'avv. Serena Piro in sostituzione dell'avv. Domenico Naso per parte ricorrente e la dott.ssa Monica Zuddas in Cont sostituzione della dott.ssa Silvia Tacus per .
L'avv. Serena Piro si richiama agli atti ed alle conclusioni ivi riportate.
La dott.ssa Monica Zuddas si riporta alla memoria difensiva ed alle relative conclusioni.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa SI GL
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SI
GL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 105/2024
Promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.to Domenico Naso
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste
-resistente-
oggetto: riconoscimento del beneficio economico annuo previsto dall'art.50 CCNL del Comparto
Scuola 2006/09
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito: - 1- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il beneficio economico annuo previsto in riferimento alla prima posizione economica ATA acquisita ai sensi dell'art.50
CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con decorrenza 01.09.2011 E per l'effetto 2- Condannare
l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente del beneficio economico annuo previsto in riferimento alla prima posizione economica A.T.A. acquisita ai sensi dell'art.50 CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 con decorrenza 01.09.2011, pari a complessivi EURO 14.400,00, o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino alla data di effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del CU versato.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito: dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'avversaria domanda. Spese rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.02.24 deduceva di essere dipendente del Parte_1 [...]
in qualità di assistente tecnico e di aver acquisito, a seguito del Controparte_2 superamento con esito favorevole di appositi corsi di formazione diretti al personale utilmente collocato in graduatoria, la prima posizione economica prevista per il personale ATA ai sensi dell'art. 50 del CCNL 2006/2009 relativo al personale del Comparto Scuola con decorrenza 01.09.11.
Parte ricorrente allegava, altresì, che, a causa del contenimento delle spese disposto dal D.L.
n.78/2010 – Legge Tremonti, l'erogazione del suddetto beneficio economico era stata sospesa dall'01.09.11 fino a dicembre 2014, quando era stato disposto il pagamento di un emolumento una tantum ai sensi degli artt. 1 bis del D.L. n. 3/2014 e 2 del CCNL Comparto Scuola del 7.08.14.
La difesa attorea esponeva, poi, che il convenuto aveva sbloccato in favore del personale CP_2
ATA il pagamento del beneficio economico in commento attraverso la pubblicazione di apposite graduatorie, ma soltanto con decorrenza dall'01.01.15.
In ogni caso, parte ricorrente evidenziava di non aver ricevuto alcunché in relazione alla posizione economica acquisita, risultando conseguentemente creditrice nei confronti dell'Amministrazione della somma di € 3.600,00 a titolo di emolumento una tantum per le annualità dal 2011/12 al 2013/14, nonché di € 10.800,00 a titolo di beneficio economico annuo di € 1.200,00 per le annualità dal
2014/15 al 2022/23.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente la Controparte_2 prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale, dalla notifica del presente ricorso, non avendo parte ricorrente nemmeno allegato di aver compiuto in precedenza atti interruttivi.
Il insisteva, poi, per il rigetto del ricorso nel merito, evidenziando anche la carenza dei CP_2 requisiti soggettivi posto che nel momento in cui era stata data indicazione di riprendere lo scorrimento per surroga delle graduatorie, con nota prot. AOODRFVG n. 1607 del 12.02.2021, la ricorrente risultava trasferita ad altro Ambito Territoriale e che, in ogni caso, l'attestato del corso di formazione presente in atti era datato 3.05.13.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 25.11.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi e nei limiti che di seguito si espongono.
Giova, innanzitutto, ricostruire l'evoluzione normativa che ha interessato la progressione economica rivendicata da parte ricorrente.
L'art. 50 del CCNL Scuola 2006/2009, per quanto qui di interesse, ha previsto che:
“
1. Il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.
3. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48
e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA”.
Su tali progressioni economiche aveva inizialmente influito il blocco disposto con il D.L. n. 78/10, e in particolare l'art. 9 c. 21 secondo cui: “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
L'art.
1-bis del D.L. n. 3/14, inserito in sede di conversione dalla legge n. 41/14, ha poi introdotto un emolumento una tantum, da quantificarsi in una specifica sessione negoziale, a beneficio del personale ATA “già destinatario” delle posizioni economiche di cui all'art. 50 sopra citato negli anni scolastici dal 2011/2012 al 2013/2014.
Infine, l'art. 2 del CCNL sottoscritto il 7/8/14 - in base a quanto stabilito dal citato art.1 bis - così recita:
“
1. In relazione alla specificità delle funzioni svolte nell'ambito della scuola, al personale ATA già destinatario, ai soli effetti giuridici, negli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 è riconosciuto - con finanziamento a carico delle risorse di cui all'art. l-bis D.L. 23 gennaio 2014 n. 3 convertito nella legge 19 marzo 2014, n. 41 - un emolumento una-tantum avente carattere stipendiale, temporalmente limitato al periodo 1° settembre 2011-31 agosto 2014.
2. L'emolumento una tantum di cui al presente articolo è corrisposto per il periodo in cui la posizione economica è riconosciuta ai soli fini giuridici - in ragione delle mensilità stipendiali percepite o da percepire dall'attribuzione giuridica della posizione economica fino al 31 agosto 2014 e comunque non oltre la cessazione dal servizio – nei medesimi importi, tempi e cadenze ordinariamente previsti per l'erogazione delle posizioni economiche di cui al comma 1. I valori dell'emolumento, tenuto conto delle anzidette modalità di erogazione, sono indicati nell'allegata tabella 1.
3. Per gli importi soggetti a recupero, in relazione all'erogazione delle posizioni economiche di cui al comma 1 in vigenza dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, l'emolumento di cui al presente articolo è riconosciuto con finalità di compensazione”.
Ciò premesso, si evidenzia che parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della posizione economica di cui all'art. 50 del CCNL di settore ed il conseguente mancato pagamento sia dell'emolumento una tantum per gli anni 2011/12-2013/14 sia del beneficio economico di € 1.200,00 annui per il periodo 2014/2015-2022/2023.
La doglianza di parte ricorrente deve ritenersi fondata nei limiti di seguito indicati.
Innanzitutto, l'attribuzione della posizione economica qui rivendicata da parte ricorrente avviene dopo l'esito favorevole della frequenza di un apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto la graduatoria dell'Ufficio Scolastico Provinciale di
Udine per l'anno scolastico 2011/2012, dove risulta collocata all'ottava posizione (v. doc. 1 allegato al ricorso) e l'attestato dell'avvenuto corso di formazione dd. 03.05.13 relativo all'anno 2012/13 (v. doc. 2 fascicolo attoreo). Il ha, poi, dimesso la nota prot. AOODRFR/6930 dd. 26.07.13 e CP_2
l'allegato elenco nominativo del personale che ha concluso e superato la formazione per la prima posizione economica nell'anno scolastico 2012/2013 della Provincia di Udine, tra cui risulta anche il nominativo della ricorrente (v. doc.ti 2 e 3 allegati alla memoria difensiva).
È, pertanto, dimostrato il presupposto su cui si fonda la pretesa azionata con il presente ricorso, anche se con decorrenza dall'anno successivo a quello rivendicato dalla ricorrente.
Infatti, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente ha conseguito la prima posizione economica con decorrenza 01.09.12 e non a partire dall'01.09.11 come vantato dalla difesa attorea in ricorso. A nulla, peraltro, rileva che la ricorrente per l'anno scolastico 2021/2022 sia stata trasferita presso un
Istituto Scolastico della Provincia di Treviso.
Il convenuto ha, in particolare, contestato che il suddetto trasferimento è avvenuto quando, CP_2 con nota del 12.02.21 (v. doc. 2 allegato alla memoria difensiva), l'Amministrazione aveva ripreso lo scorrimento per surroga delle graduatorie.
Il Ministero non ha, tuttavia, allegato e dimostrato che da gennaio 2015, con lo sblocco del pagamento del beneficio economico di cui si discute, non c'era alcun posto disponibile per consentire lo scorrimento per surroga.
D'altro canto, proprio l'Accordo nazionale tra “il Controparte_3
e le Organizzazioni sindacali concernente l'attuazione dell'articolo 2, commi 2 e 3,
[...] della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008”, depositato dallo stesso sub doc. 6 (peraltro solo alla prima udienza), all'art. 10, comma 3 regola l'ipotesi CP_2 del trasferimento, statuendo che:
“Gli aspiranti utilmente inseriti negli elenchi per le attività formative, che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, mantengono, in prima applicazione, il diritto all'attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione.
La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dall'Ufficio provinciale del Ministero dell'economia della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite complessivo del contingente delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le posizioni economiche attribuite al personale trasferito in altra provincia non possono essere reintegrate nelle rispettive province di provenienza. Di conseguenza, sulle posizioni economiche del personale trasferito in altra provincia non è ammesso alcun scorrimento di graduatoria”.
Il trasferimento della ricorrente per l'anno scolastico 2021/2022 non ha, quindi, comportato la perdita della posizione economica qui rivendicata, essendo previsto un meccanismo volto a consentire il rispetto del limite complessivo del contingente, dovendo, perciò, essere accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento della prima posizione economica rivendicata.
Deve essere ora esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, il quale ha CP_2 evidenziato come debbano ritenersi prescritte ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. le somme maturate antecedentemente al quinquennio che precede la notifica del ricorso introduttivo.
La suddetta eccezione è fondata, in quanto parte ricorrente non ha nemmeno allegato di aver compiuto atti interruttivi antecedenti alla notifica del presente ricorso, perfezionatasi a mezzo pec il 16.09.24, dovendosi, di conseguenza, ritenere prescritte le somme maturate anteriormente al 16.09.19. Dunque, in definitiva, la pretesa attorea deve ritenersi fondata e, tenuto conto dell'eccezione preliminare di prescrizione per quanto riguarda i crediti azionati anteriori al 16.09.19 e considerato che la somma annua per l'indennità di prima posizione è pari ad € 1.200,00, il convenuto CP_2 deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €
4.800,00 (= € 1.200,00 per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei al saldo, stante il divieto di cumulo fra tali accessori stabilito dal combinato disposto dell'art. 16 co. VI L. 412/1991
e dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994.
Da ultimo, atteso l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, le spese di lite possono trovare compensazione per metà, con conseguente condanna del convenuto del pagamento in CP_2 favore della ricorrente, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, di metà delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
SI GL, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto di a percepire il beneficio economico annuo Parte_1 previsto in riferimento alla prima posizione economica ATA nei limiti della prescrizione quinquennale e per l'effetto
2. Condanna il ad erogare in favore della parte ricorrente, Controparte_2
l'importo complessivo di € 4.800,00, oltre accessori come per legge;
3. Condanna il resistente a rifondere a la metà delle spese di lite, CP_2 Parte_1 che liquida per intero in € 118,50 per contributo unificato ed in € 1.030,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Udine, 25.11.25
Il Giudice dott.ssa SI GL
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 25.11.25, avanti al Giudice dott.ssa SI GL, è presente l'avv. Serena Piro in sostituzione dell'avv. Domenico Naso per parte ricorrente e la dott.ssa Monica Zuddas in Cont sostituzione della dott.ssa Silvia Tacus per .
L'avv. Serena Piro si richiama agli atti ed alle conclusioni ivi riportate.
La dott.ssa Monica Zuddas si riporta alla memoria difensiva ed alle relative conclusioni.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa SI GL
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SI
GL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 105/2024
Promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.to Domenico Naso
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste
-resistente-
oggetto: riconoscimento del beneficio economico annuo previsto dall'art.50 CCNL del Comparto
Scuola 2006/09
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito: - 1- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il beneficio economico annuo previsto in riferimento alla prima posizione economica ATA acquisita ai sensi dell'art.50
CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con decorrenza 01.09.2011 E per l'effetto 2- Condannare
l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente del beneficio economico annuo previsto in riferimento alla prima posizione economica A.T.A. acquisita ai sensi dell'art.50 CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 con decorrenza 01.09.2011, pari a complessivi EURO 14.400,00, o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino alla data di effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del CU versato.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito: dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'avversaria domanda. Spese rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.02.24 deduceva di essere dipendente del Parte_1 [...]
in qualità di assistente tecnico e di aver acquisito, a seguito del Controparte_2 superamento con esito favorevole di appositi corsi di formazione diretti al personale utilmente collocato in graduatoria, la prima posizione economica prevista per il personale ATA ai sensi dell'art. 50 del CCNL 2006/2009 relativo al personale del Comparto Scuola con decorrenza 01.09.11.
Parte ricorrente allegava, altresì, che, a causa del contenimento delle spese disposto dal D.L.
n.78/2010 – Legge Tremonti, l'erogazione del suddetto beneficio economico era stata sospesa dall'01.09.11 fino a dicembre 2014, quando era stato disposto il pagamento di un emolumento una tantum ai sensi degli artt. 1 bis del D.L. n. 3/2014 e 2 del CCNL Comparto Scuola del 7.08.14.
La difesa attorea esponeva, poi, che il convenuto aveva sbloccato in favore del personale CP_2
ATA il pagamento del beneficio economico in commento attraverso la pubblicazione di apposite graduatorie, ma soltanto con decorrenza dall'01.01.15.
In ogni caso, parte ricorrente evidenziava di non aver ricevuto alcunché in relazione alla posizione economica acquisita, risultando conseguentemente creditrice nei confronti dell'Amministrazione della somma di € 3.600,00 a titolo di emolumento una tantum per le annualità dal 2011/12 al 2013/14, nonché di € 10.800,00 a titolo di beneficio economico annuo di € 1.200,00 per le annualità dal
2014/15 al 2022/23.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente la Controparte_2 prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale, dalla notifica del presente ricorso, non avendo parte ricorrente nemmeno allegato di aver compiuto in precedenza atti interruttivi.
Il insisteva, poi, per il rigetto del ricorso nel merito, evidenziando anche la carenza dei CP_2 requisiti soggettivi posto che nel momento in cui era stata data indicazione di riprendere lo scorrimento per surroga delle graduatorie, con nota prot. AOODRFVG n. 1607 del 12.02.2021, la ricorrente risultava trasferita ad altro Ambito Territoriale e che, in ogni caso, l'attestato del corso di formazione presente in atti era datato 3.05.13.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 25.11.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi e nei limiti che di seguito si espongono.
Giova, innanzitutto, ricostruire l'evoluzione normativa che ha interessato la progressione economica rivendicata da parte ricorrente.
L'art. 50 del CCNL Scuola 2006/2009, per quanto qui di interesse, ha previsto che:
“
1. Il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.
3. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48
e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA”.
Su tali progressioni economiche aveva inizialmente influito il blocco disposto con il D.L. n. 78/10, e in particolare l'art. 9 c. 21 secondo cui: “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
L'art.
1-bis del D.L. n. 3/14, inserito in sede di conversione dalla legge n. 41/14, ha poi introdotto un emolumento una tantum, da quantificarsi in una specifica sessione negoziale, a beneficio del personale ATA “già destinatario” delle posizioni economiche di cui all'art. 50 sopra citato negli anni scolastici dal 2011/2012 al 2013/2014.
Infine, l'art. 2 del CCNL sottoscritto il 7/8/14 - in base a quanto stabilito dal citato art.1 bis - così recita:
“
1. In relazione alla specificità delle funzioni svolte nell'ambito della scuola, al personale ATA già destinatario, ai soli effetti giuridici, negli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 è riconosciuto - con finanziamento a carico delle risorse di cui all'art. l-bis D.L. 23 gennaio 2014 n. 3 convertito nella legge 19 marzo 2014, n. 41 - un emolumento una-tantum avente carattere stipendiale, temporalmente limitato al periodo 1° settembre 2011-31 agosto 2014.
2. L'emolumento una tantum di cui al presente articolo è corrisposto per il periodo in cui la posizione economica è riconosciuta ai soli fini giuridici - in ragione delle mensilità stipendiali percepite o da percepire dall'attribuzione giuridica della posizione economica fino al 31 agosto 2014 e comunque non oltre la cessazione dal servizio – nei medesimi importi, tempi e cadenze ordinariamente previsti per l'erogazione delle posizioni economiche di cui al comma 1. I valori dell'emolumento, tenuto conto delle anzidette modalità di erogazione, sono indicati nell'allegata tabella 1.
3. Per gli importi soggetti a recupero, in relazione all'erogazione delle posizioni economiche di cui al comma 1 in vigenza dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, l'emolumento di cui al presente articolo è riconosciuto con finalità di compensazione”.
Ciò premesso, si evidenzia che parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della posizione economica di cui all'art. 50 del CCNL di settore ed il conseguente mancato pagamento sia dell'emolumento una tantum per gli anni 2011/12-2013/14 sia del beneficio economico di € 1.200,00 annui per il periodo 2014/2015-2022/2023.
La doglianza di parte ricorrente deve ritenersi fondata nei limiti di seguito indicati.
Innanzitutto, l'attribuzione della posizione economica qui rivendicata da parte ricorrente avviene dopo l'esito favorevole della frequenza di un apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto la graduatoria dell'Ufficio Scolastico Provinciale di
Udine per l'anno scolastico 2011/2012, dove risulta collocata all'ottava posizione (v. doc. 1 allegato al ricorso) e l'attestato dell'avvenuto corso di formazione dd. 03.05.13 relativo all'anno 2012/13 (v. doc. 2 fascicolo attoreo). Il ha, poi, dimesso la nota prot. AOODRFR/6930 dd. 26.07.13 e CP_2
l'allegato elenco nominativo del personale che ha concluso e superato la formazione per la prima posizione economica nell'anno scolastico 2012/2013 della Provincia di Udine, tra cui risulta anche il nominativo della ricorrente (v. doc.ti 2 e 3 allegati alla memoria difensiva).
È, pertanto, dimostrato il presupposto su cui si fonda la pretesa azionata con il presente ricorso, anche se con decorrenza dall'anno successivo a quello rivendicato dalla ricorrente.
Infatti, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente ha conseguito la prima posizione economica con decorrenza 01.09.12 e non a partire dall'01.09.11 come vantato dalla difesa attorea in ricorso. A nulla, peraltro, rileva che la ricorrente per l'anno scolastico 2021/2022 sia stata trasferita presso un
Istituto Scolastico della Provincia di Treviso.
Il convenuto ha, in particolare, contestato che il suddetto trasferimento è avvenuto quando, CP_2 con nota del 12.02.21 (v. doc. 2 allegato alla memoria difensiva), l'Amministrazione aveva ripreso lo scorrimento per surroga delle graduatorie.
Il Ministero non ha, tuttavia, allegato e dimostrato che da gennaio 2015, con lo sblocco del pagamento del beneficio economico di cui si discute, non c'era alcun posto disponibile per consentire lo scorrimento per surroga.
D'altro canto, proprio l'Accordo nazionale tra “il Controparte_3
e le Organizzazioni sindacali concernente l'attuazione dell'articolo 2, commi 2 e 3,
[...] della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008”, depositato dallo stesso sub doc. 6 (peraltro solo alla prima udienza), all'art. 10, comma 3 regola l'ipotesi CP_2 del trasferimento, statuendo che:
“Gli aspiranti utilmente inseriti negli elenchi per le attività formative, che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, mantengono, in prima applicazione, il diritto all'attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione.
La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dall'Ufficio provinciale del Ministero dell'economia della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite complessivo del contingente delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le posizioni economiche attribuite al personale trasferito in altra provincia non possono essere reintegrate nelle rispettive province di provenienza. Di conseguenza, sulle posizioni economiche del personale trasferito in altra provincia non è ammesso alcun scorrimento di graduatoria”.
Il trasferimento della ricorrente per l'anno scolastico 2021/2022 non ha, quindi, comportato la perdita della posizione economica qui rivendicata, essendo previsto un meccanismo volto a consentire il rispetto del limite complessivo del contingente, dovendo, perciò, essere accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento della prima posizione economica rivendicata.
Deve essere ora esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, il quale ha CP_2 evidenziato come debbano ritenersi prescritte ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. le somme maturate antecedentemente al quinquennio che precede la notifica del ricorso introduttivo.
La suddetta eccezione è fondata, in quanto parte ricorrente non ha nemmeno allegato di aver compiuto atti interruttivi antecedenti alla notifica del presente ricorso, perfezionatasi a mezzo pec il 16.09.24, dovendosi, di conseguenza, ritenere prescritte le somme maturate anteriormente al 16.09.19. Dunque, in definitiva, la pretesa attorea deve ritenersi fondata e, tenuto conto dell'eccezione preliminare di prescrizione per quanto riguarda i crediti azionati anteriori al 16.09.19 e considerato che la somma annua per l'indennità di prima posizione è pari ad € 1.200,00, il convenuto CP_2 deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €
4.800,00 (= € 1.200,00 per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei al saldo, stante il divieto di cumulo fra tali accessori stabilito dal combinato disposto dell'art. 16 co. VI L. 412/1991
e dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994.
Da ultimo, atteso l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, le spese di lite possono trovare compensazione per metà, con conseguente condanna del convenuto del pagamento in CP_2 favore della ricorrente, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, di metà delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
SI GL, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto di a percepire il beneficio economico annuo Parte_1 previsto in riferimento alla prima posizione economica ATA nei limiti della prescrizione quinquennale e per l'effetto
2. Condanna il ad erogare in favore della parte ricorrente, Controparte_2
l'importo complessivo di € 4.800,00, oltre accessori come per legge;
3. Condanna il resistente a rifondere a la metà delle spese di lite, CP_2 Parte_1 che liquida per intero in € 118,50 per contributo unificato ed in € 1.030,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Udine, 25.11.25
Il Giudice dott.ssa SI GL