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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/12/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr NC DO Presidente dr CE MU Consigliere rel. est. dr Nicola La Mantia Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 153/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Campisi;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Enrico Marino;
APPELLATA
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del in carica, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura CP_3
Distrettuale dello Stato di Catania;
1 APPELLATO
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.s., all'udienza del 3 dicembre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6 luglio 2023 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Catania, ed il Controparte_4 [...]
, proponendo opposizione all'esecuzione avverso due Controparte_2 cartelle di pagamento, n. 29820180006824166000 e n. 29820180006824065000, emesse dalla per il pagamento rispettivamente di €. 20.309,14 ed €. 22.362,50, relative CP_2
a violazioni del Codice della strada afferenti l'anno 2016.
Costituitisi, in convenuti contestavano le deduzioni avversarie e chiedevano il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 3360/2024 del 2 luglio 2024 il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta e regolava le spese in base al principio della soccombenza.
Avverso la sentenza il a interposto appello. Parte_1
Gli appellati si sono costituiti in giudizio resistendo al gravame.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è inammissibile.
Ed invero, la sentenza impugnata è stata depositata in data 2 luglio 2025, mentre l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato in data 3 febbraio 2025, ben oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. (venuto a scadenza il 2 gennaio 2025), considerato che nei giudizi di opposizione all'esecuzione, ai sensi della legge 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1
e 3, e del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, non si applica la disciplina della sospensione feriale dei termini (ex plurimis, v. Cass. n. 11780/2020).
Privo di pregio, al riguardo, si appalesa quanto dedotto dall'appellante in seno alla comparsa conclusionale, a proposito del fatto che “L'opposizione proposta dal Sig. pur veicolando un'eccezione di prescrizione riconducibile all'art. 615 c.p.c., Parte_1 contesta ab origine anche la mancata notifica degli atti presupposti, assumendo così una natura “ibrida” o “recuperatoria”. Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di 2 cassazione (sent. n. 22080/2017), l'opposizione a cartella di pagamento per violazioni del
CdS, quando si lamenti l'omessa notifica del verbale, va proposta ai sensi dell'art. 7 D.Lgs.
150/2011, rito per il quale la sospensione feriale opera regolarmente”.
Infatti, osta alla validità di tale ragionamento l'espressa qualificazione della domanda da parte del primo giudice, sub specie di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Qualificazione, questa, che non è stata neppure oggetto di censura, talché costituisce ormai giudicato vincolante.
E poiché per orientamento dal quale non vi è ragione di discostarsi “l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell'ipotesi in cui l'impugnante intenda allegare l'erroneità di tale qualificazione” (v. ex multis, Cass. 13/6/2024, n. 16535; Cass. 13/01/2009, n. 475; Cass. 09/02/2009, n. 3192;
Cass. 15/10/2010, n. 21363), è tardivo l'appello proposto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 3360/2024 in data 2/7/2024 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore di ciascuno degli appellati, le spese del grado, che liquida in €.
6.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 3 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(CE MU) (NC DO)
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